TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2321/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2321 del Ruolo Generale dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 28.03.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FEDELE Parte_1
SIMONA presso il cui studio sito in Trani, alla via Andrea Ciardi n. 8, è elettivamente domiciliato;
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. PICCOLO MICHELE presso il cui studio sito in Andria, alla via Firenze n. 37, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 27.07.2002
(reg. atto n. 288, parte II serie A anno 2002) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 11.12.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 6819/2020 del 15.12.2020,
e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore da tutelare, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Andria il 27.07.2002 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso inerenti ai rapporti economici che si dichiarano efficaci e da intendere in questa sede integralmente trascritte;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 28.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2321 del Ruolo Generale dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 28.03.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FEDELE Parte_1
SIMONA presso il cui studio sito in Trani, alla via Andrea Ciardi n. 8, è elettivamente domiciliato;
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. PICCOLO MICHELE presso il cui studio sito in Andria, alla via Firenze n. 37, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 27.07.2002
(reg. atto n. 288, parte II serie A anno 2002) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 11.12.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 6819/2020 del 15.12.2020,
e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore da tutelare, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Andria il 27.07.2002 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso inerenti ai rapporti economici che si dichiarano efficaci e da intendere in questa sede integralmente trascritte;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 28.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli