Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3632 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvia ZINI
e
MA NI, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
16/01/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Annachiara BAROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
con collocamento prevalentemente e residenza con la madre in Via Lago di
Bolsena, 34 a Vicenza.
2. Disporsi che il padre, sig. NI AG, concorra al mantenimento ordinario indiretto del figlio corrispondendo alla madre, IG Per_1 [...]
, la somma mensile di € 200,00= (duecentoeuro). Parte_1
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese,
e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dare atto che i genitori convengono che:
a) Le spese per le rette mensili dell'asilo nido (e fra qualche anno della scuola materna) del figlio saranno ripartite a metà tra di loro. Per_1
b) La IG provvederà al pagamento mensile delle rette Parte_1
scolastiche ed il padre rimborserà alla madre mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la metà della cifra di sua competenza.
c) La IG chiederà e percepirà direttamente il bonus nido Parte_1
CP_ erogato da .
d) L'assegno unico ed universale verrà chiesto e percepito al 100% CP_1
direttamente dalla IG . Parte_1
e) Le somme percepite dalla madre a titolo di bonus nido e di assegno unico
(precedenti punti c e d) saranno utilizzate e/o imputate al pagamento delle rette del nido frequentato dal figlio (o, fra qualche anno, delle rette della scuola materna), così che tra i genitori rimanga da suddividersi, ripartendo al 50% fra loro, le eventuali residue somme a tale titolo dovute così come le eventuali eccedenze.
f) Il bonus welfare riconosciuto al sig. AG dal proprio datore di lavoro verrà destinato al pagamento di eventuali spese mediche (coperte dal bonus stesso)
che fossero necessarie per il figlio;
rimanendo a carico dei genitori, Per_1
e tra loro ripartite al 50%, le eventuali residue somme a tale titolo dovute.
f) Per mettere in atto quanto sopra i genitori avranno cura di comunicarsi tra loro (anche tramite email o messaggistica) gli importi delle spese anticipate e
CP_ delle indennità ricevute da , così che il calcolo di eventuali conguagli e il relativo rimborso avvenga con cadenza mensile.
4. Dare atto che i genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio , come individuate e disciplinate Per_1
dal Protocollo dell'intestato Tribunale del 26.10.2017 da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato tra le parti.
Il genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica
(email – messaggistica).
5. Disporsi che i turni di responsabilità dei genitori saranno regolamentati come segue:
- resterà presso il padre: il lunedì pomeriggio dalle 17,30/18 fino al Per_1
mattino seguente quando il padre lo accompagnerà a scuola;
il mercoledì
pomeriggio, dalle 17,30/18 fino alle 20,30 con rientro a casa della madre dopo cena;
ed in questi giorni sarà il padre a prelevarlo e a riaccompagnare il bambino presso la residenza della madre.
- resterà presso il padre anche il venerdì dalle 17,30/18 fino al Per_1
mattino successivo, indicativamente verso le 11,30; sarà il padre ad andarlo a prendere a casa dalla madre nel pomeriggio del venerdì e il sabato mattina sarà la madre ad andare a riprendere il bimbo presso l'abitazione del padre.
- A settimane alterne resterà con il padre durante la giornata di Per_1 domenica, indicativamente dalle 9 fino alle 21: il padre lo andrà a prendere e poi lo riporterà a casa della madre.
Il bambino potrà stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Per i periodi di vacanza:
Fino al compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno i genitori continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità col figlio,
discostandosene unicamente affinché ad anni alterni trascorra la Per_1
vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro.
Lo stesso varrà per il periodo delle vacanze pasquali così che il bambino possa trascorrere la Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni.
Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno resterà con il padre dal 24 al 30 Per_1
dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore, e nel corso delle festività pasquali resterà per tre giorni Per_1
consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il giorno di Pasqua e il Lunedì in albis.
Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane di Per_1
vacanza non consecutive da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio.
I genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo, quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre.
Ciascun genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno.
Il bambino trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente gli impegni di (quali – a titolo esemplificativo - visite pediatriche, feste Per_1
scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi.
I genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figlio che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni personali e/o lavorativi e del preminente interesse di a trascorrere dei tempi significativi sia con Per_1
la madre che con il padre, oltre che con i membri della famiglia di origine di una e dell'altro.
Convengo inoltre che qualora durante il proprio turno di responsabilità uno dei due per sopravvenuti imprevisti non possa accudire il figlio, questo sia accudito dall'altro;
in caso di impedimento di entrambi i genitori quello dei due che avrebbe dovuto avere con sé comunicherà all'altro il nominativo della persona cui lo Per_1
affiderà.
Durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori,
questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con . Per_1
6. Dare atto che la sig.ra ha trasferito la residenza anagrafica Parte_1
propria e del figlio dalla casa già familiare alla sua nuova abitazione in via Lago di Bolsena n. 34/1 a Vicenza.
7. Dare atto che il cane bassotto GO è di proprietà del sig. AG che continuerà a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento e di ogni altra spesa necessaria che lo riguarda.
8. I genitori concordano che in caso di pubblicazioni sui social networks di immagini (foto e video) ritraenti il figlio , le stesse vengano in parte Per_1
celate nel viso così che l'identità del minore non sia riconoscibile.
B) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione;
C) Spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Monticello Conte TT (VI)
in data 25/06/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento : - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato Per_1
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
MA NI, uniti in matrimonio in Monticello Conte TT (VI) in data
25/06/2022 con atto trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monticello Conte TT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo