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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG 6805 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6805 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BALZANO CLAUDIO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. BALZANO CLAUDIO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da
[...] loro contratto in PORTICI il 22/05/2010 (atto n. 26, P. I, anno 2010).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Per_1
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
la dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla via Domenico Cirillo, 65 sarà abitata dal sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, mentre la sig.ra Controparte_1 Parte_1
, unitamente alla figlia minore abiterà nell'appartamento in Portici alla
[...] Persona_2 via Dalbono, 13/15.
La figlia, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. la figlia, , resta collocata prevalentemente presso la dimora materna ed il Persona_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) ogni fine settimana dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica alle ore 20,00, continuativi con pernottamento;
b) nelle festività natalizie, la minore, sarà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 con
l'altro. Per l'anno in corso la minore il 24 dicembre lo trascorrerà con la madre ed il 26 e 26 con il padre. Stessa regolamentazione per il giorno 31 dicembre, 1 gennaio ed Epifania di ogni anno, ovvero il 31 dicembre con un genitore ed il 1^ gennaio e l'Epifania con l'altro. Per l'anno in corso la minore il 31 dicembre lo trascorrerà con la madre ed il 1^ gennaio e l'Epifania con il padre;
c) per le vacanze pasquali: la Pasqua (ovvero dal venerdì santo alla domenica di Pasqua) ad anni alterni con un genitore e la QU con l'altro. Inizierà con il trascorrere la prossima Pasqua con
2 la madre e la QU con il papà; d) in estate, una settimana a luglio con il padre, da concordare ogni anno entro fine giugno e 15 giorni ad agosto sempre con il padre, da concordare entro fine luglio di ogni anno;
e) sempre con il padre il giorno della festa del papà e quello del suo compleanno;
f) il giorno del compleanno della minore, un anno con il padre ed un anno con la madre;
verserà a tramite accredito bancario e/o postale, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno per il mantenimento della figlia pari ad €
400,00 mensili (quattrocento/00). Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, fra cui, a titolo esemplificativo: a) le spese per la per l'acquisto dei libri di testo, del materiale scolastico e per le gite scolastiche;
b) spese per attività ludiche ed extrascolastiche;
c) le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, in quanto di importo modesto, ovvero non superiore alla somma di € 100,00; d) mentre le spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche di maggiore valore economico, nonché quelle per vacanze all'estero, previo consenso dell'altro genitore e del relativo preventivo di spesa;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e carte
d'identità con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio
Il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis
4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, P. I, anno
2010);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6805 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BALZANO CLAUDIO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. BALZANO CLAUDIO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da
[...] loro contratto in PORTICI il 22/05/2010 (atto n. 26, P. I, anno 2010).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Per_1
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
la dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla via Domenico Cirillo, 65 sarà abitata dal sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, mentre la sig.ra Controparte_1 Parte_1
, unitamente alla figlia minore abiterà nell'appartamento in Portici alla
[...] Persona_2 via Dalbono, 13/15.
La figlia, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. la figlia, , resta collocata prevalentemente presso la dimora materna ed il Persona_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) ogni fine settimana dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica alle ore 20,00, continuativi con pernottamento;
b) nelle festività natalizie, la minore, sarà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 con
l'altro. Per l'anno in corso la minore il 24 dicembre lo trascorrerà con la madre ed il 26 e 26 con il padre. Stessa regolamentazione per il giorno 31 dicembre, 1 gennaio ed Epifania di ogni anno, ovvero il 31 dicembre con un genitore ed il 1^ gennaio e l'Epifania con l'altro. Per l'anno in corso la minore il 31 dicembre lo trascorrerà con la madre ed il 1^ gennaio e l'Epifania con il padre;
c) per le vacanze pasquali: la Pasqua (ovvero dal venerdì santo alla domenica di Pasqua) ad anni alterni con un genitore e la QU con l'altro. Inizierà con il trascorrere la prossima Pasqua con
2 la madre e la QU con il papà; d) in estate, una settimana a luglio con il padre, da concordare ogni anno entro fine giugno e 15 giorni ad agosto sempre con il padre, da concordare entro fine luglio di ogni anno;
e) sempre con il padre il giorno della festa del papà e quello del suo compleanno;
f) il giorno del compleanno della minore, un anno con il padre ed un anno con la madre;
verserà a tramite accredito bancario e/o postale, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno per il mantenimento della figlia pari ad €
400,00 mensili (quattrocento/00). Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, fra cui, a titolo esemplificativo: a) le spese per la per l'acquisto dei libri di testo, del materiale scolastico e per le gite scolastiche;
b) spese per attività ludiche ed extrascolastiche;
c) le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, in quanto di importo modesto, ovvero non superiore alla somma di € 100,00; d) mentre le spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche di maggiore valore economico, nonché quelle per vacanze all'estero, previo consenso dell'altro genitore e del relativo preventivo di spesa;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e carte
d'identità con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio
Il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis
4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, P. I, anno
2010);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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