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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2340/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Ricorrente - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Ricorrente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3356/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 3986 del 2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Il primo Giudice ha ritenuto “inammissibile” il ricorso introduttivo per “tardività”: “ … dalla relazione di notificazione dell'avviso di accertamento, risulta la notificazione dell'atto stesso in data 20 - 4 -2017, ritenuto che il ricorso risulta proposto, a mezzo consegna, in data 5 -10 - 2017, come risulta dal timbro del Comune di Melilli – protocollo e dalla data connessa, oltre il termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21, c.
1, D.Lgs. 546/92 dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento;
considerato che
l'inosservanza del termine ora indicato è sanzionata dalla stessa disposizione richiamata con la inammissibilità del ricorso …
(cfr. sentenza di I grado in atti)
Ha, quindi, dedotto l'erroneità della prima pronuncia – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Con successiva memoria ha chiesto che il ricorso di primo grado venga considerato “ammissibile” ribadendo la richiesta di riforma (cfr. memoria in atti).
Si è costituito il Comune di Melilli il quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va dichiarato “ammissibile” il ricorso introduttivo.
Va rigettato per il resto.
1.- Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento (n. 58 del 17 marzo 2017) è stato notificato in data 24 aprile 2017.
La Società, in data 23 maggio 2017 ha presentato “istanza di accertamento con adesione” (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso introduttivo è stato proposto in data 5 ottobre 2017.
La costituzione in giudizio è avvenuta il 10 ottobre 2017 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che, erroneamente, il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso introduttivo per tardività (cfr. sentenza di I grado).
2.- L'appello è infondato e va rigettato per il resto.
Il Comune – Ente impositore - non dispone di alcuna “autonomia” con riguardo alla revisione dei dati catastali: il calcolo IMU viene effettuato in ragione dei dati elaborati dall'Agenzia del Territorio.
Soltanto a seguito di eventuale rettifica dei dati catastali il Comune potrebbe (in astratto) rettificare le relative rendite.
Ne consegue che, correttamente, il Comune di Melilli ha proceduto al calcolo dell'imposta in contestazione che è stata determinata sulla base dei dati catastali al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce la pretesa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato: va riformata la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto “inammissibile” il ricorso introduttivo.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello.
Dichiara ammissibile il ricorso introduttivo.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2340/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Ricorrente - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Ricorrente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3356/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 3986 del 2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Il primo Giudice ha ritenuto “inammissibile” il ricorso introduttivo per “tardività”: “ … dalla relazione di notificazione dell'avviso di accertamento, risulta la notificazione dell'atto stesso in data 20 - 4 -2017, ritenuto che il ricorso risulta proposto, a mezzo consegna, in data 5 -10 - 2017, come risulta dal timbro del Comune di Melilli – protocollo e dalla data connessa, oltre il termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21, c.
1, D.Lgs. 546/92 dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento;
considerato che
l'inosservanza del termine ora indicato è sanzionata dalla stessa disposizione richiamata con la inammissibilità del ricorso …
(cfr. sentenza di I grado in atti)
Ha, quindi, dedotto l'erroneità della prima pronuncia – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Con successiva memoria ha chiesto che il ricorso di primo grado venga considerato “ammissibile” ribadendo la richiesta di riforma (cfr. memoria in atti).
Si è costituito il Comune di Melilli il quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va dichiarato “ammissibile” il ricorso introduttivo.
Va rigettato per il resto.
1.- Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento (n. 58 del 17 marzo 2017) è stato notificato in data 24 aprile 2017.
La Società, in data 23 maggio 2017 ha presentato “istanza di accertamento con adesione” (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso introduttivo è stato proposto in data 5 ottobre 2017.
La costituzione in giudizio è avvenuta il 10 ottobre 2017 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che, erroneamente, il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso introduttivo per tardività (cfr. sentenza di I grado).
2.- L'appello è infondato e va rigettato per il resto.
Il Comune – Ente impositore - non dispone di alcuna “autonomia” con riguardo alla revisione dei dati catastali: il calcolo IMU viene effettuato in ragione dei dati elaborati dall'Agenzia del Territorio.
Soltanto a seguito di eventuale rettifica dei dati catastali il Comune potrebbe (in astratto) rettificare le relative rendite.
Ne consegue che, correttamente, il Comune di Melilli ha proceduto al calcolo dell'imposta in contestazione che è stata determinata sulla base dei dati catastali al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce la pretesa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato: va riformata la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto “inammissibile” il ricorso introduttivo.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello.
Dichiara ammissibile il ricorso introduttivo.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR