Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 635 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv.ta LEOTTA STEFANIA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti MOSELLA STEFANO e CITTADELLA FRANCESCO MARIA, CP_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Licenziamento disciplinare.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 1, c. 49, L. n. 92/2012 del 12.7.2022 iscritto al R.G.1862/2022,
[...]
ha impugnato il licenziamento per giusta causa che gli aveva Parte_1 CP_1
intimato il 7.4.2022.
1
2.Il tribunale di Crotone all'esito della fase sommaria, ha rigettato l'impugnativa con ordinanza del
25.3.2023, avverso la quale il lavoratore ha promosso opposizione con ricorso del 13.4.2023, ai sensi dell'art. 1, c. 51, L. n. 92/20212, definita con sentenza pubblicata il 21.3.2024 e comunicata in pari data alle parti.
3. Il ricorrente, in data 6.6.2024, ha proposto “appello” contro la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma.
4. Nella resistenza della società , che ha eccepito la tardività dell'impugnazione e la CP_1
sua infondatezza, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'impugnazione che il ha proposto nelle forme dell'appello ex art. 434 cpc, deve Pt_1
essere disciplinata secondo il modulo procedimentale del reclamo, ex art. 1, c. 58, L. n. 92/2012, perché ha ad oggetto una sentenza resa nell'ambito di un procedimento di impugnazione di licenziamento instaurato, in primo grado, anteriormente alla data del 28.2.2023.
Al riguardo occorre precisare che nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione ( Cass.9458/2019): ciò significa che nel caso in esame il giudizio di impugnativa del licenziamento deve considerarsi instaurato con il deposito del ricorso ex art. 1, c. 49, L. n.
92/2012, del 12.7.2022 iscritto al R.G.1862/2022.
6. Cio posto, si rileva che l'art. 35, c. 1, del d.lgs. n. 149/2022 ha previsto che le modifiche introdotte dal medesimo testo normativo, salvo diversa disposizione, diventano efficaci dal
28.2.2023 e si applicano “ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”. Mentre “ai procedimenti pendenti” a quella stessa data “si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”1.
Tanto fa sì che anche la disposizione abrogatrice dell'art. 1, commi da 47 a 69, della L. n. 92/2012, contenuta nell'art. 37 del d.lgs. n. 149/2022 si applichi ai soli procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023. Con la conseguenza che i procedimenti pendenti a quella stessa data restano soggetti alle disposizioni previgenti2.
7. Pertanto, il corpus normativo che disciplina “l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300” (ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012) continua ad applicarsi nella sua interezza ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.20233: si applica quindi anche la disposizione dell'art. 1, c. 58, L. n. 92/2012 che “contro la sentenza che decide il ricorso” in opposizione impone di promuovere impugnazione nelle forme del “reclamo” alla Corte di appello con “ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”.
8. Argomenti di segno contrario non si possono desumere dall'art. 35, c. 4, del d.lgs. n.
149/2022, secondo cui “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ciò in quanto nella generale locuzione “impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023” non possono essere ricomprese, in assenza di previsioni espresse, anche quelle inerenti alla speciale disciplina del rito previsto per i licenziamenti dalla legge 92 del 2012, tenuto altresì conto che si tratta di disciplina plasmata su di una tutela differenziale e rafforzata delle esigenze di celerità, che verrebbe ad essere vanificata dall'estensione in via transitoria, ai procedimenti già instaurati e ancora pendenti, della disciplina generale e, in particolare, dal termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (così CdA Genova, sentenza n. 119/2024, citata dall'Agenzia appellata).
9. Parimenti, in senso contrario non potrebbe essere invocato l'art. 49, c. 3, del d.lgs. n.
149/2022 (secondo cui “le impugnazioni dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle 2 Cfr. Cass. 11549/2017 in mot.: “gli atti processuali sono regolati dalla legge sotto il cui imperio sono posti in essere
(Corte Cost. sent. n. 155/90). Ed è altrettanto vero che “il principio può trovare eccezioni, nel caso di disposizioni transitorie che prevedano che “i processi già in corso” continuano ad essere disciplinati dal rito vigente alla data di proposizione della domanda”. 3 Secondo altro autore: “Il capo V del decreto 149/2022 contempla le disposizioni transitorie e finali … L'art. 35 del
Decreto al comma 1 stabilisce che le modifiche al processo civile, e conseguentemente anche al rito del lavoro, hanno effetto dal (28.2.2023) e si applicheranno esclusivamente a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data.
In questo scenario, per fugare qualsivoglia dubbio interpretativo, ai procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, richiedendo una applicazione contestuale delle norme abrogate (Legge 92/2012 art. 1 commi 47 e ss.) e l'applicazione della novella normativa. Di conseguenza, tutte le cause introdotte fino al
(28.2.2023), dove viene richiesta la tutela ex art. 18 L. 200 del 1970, dovranno essere assoggettate (ancora) al c.d.
[...]
, da intendersi anche in applicazione delle rispettive opposizioni ed impugnazioni dei provvedimenti e, CP_2 essendo introdotti prima dell'abrogazione, dovranno continuare sotto tali dispositivi anche oltre il (28.2.2023)”.
3 diposizioni introdotte nel presente decreto”), perché trattasi di disposizione compresa nella sezione
III che il capo V del testo di riforma riserva alla “materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”. In quanto tale, la disposizione si riferisce ai “procedimenti pendenti”, dinanzi al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario, in quelle specifiche materie.
Non interferisce, dunque, con il regime transitorio dettato dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 che assoggetta la presente impugnazione al termine decadenziale previsto dall'1, c. 58, L. n. 92/2012 il quale, lo si ribadisce, continua a trovare applicazione nei procedimenti instaurati, come quello in esame, prima del 28.2.2023.
10. E poiché l'impugnazione è stata proposta con ricorso depositato il 6.6.2024, a distanza di oltre due mesi dalla data del 21.3.2024 in cui la sentenza era stata comunicata al difensore dell'odierno appellante ( come si desume dal fascicolo telematico di primo grado), deve constatarsi che il predetto termine decadenziale di trenta giorni non è stato rispettato.
11. Ne consegue, in accoglimento dell'eccezione dell'appellata, il rilievo della tardività dell'impugnazione proposta e la declaratoria della sua inammissibilità.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore indeterminato della controversia e dei parametri del DM 55/2014 e successive modifiche.
13. Atteso l'esito dell'impugnazione, ricorrono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del c.d. contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 06/06/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 223/2024 , pubblicata in data 21/03/2024 , così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnazione;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre Parte_1
accessori di legge, da distrarre;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Catanzaro, 27/02/2025
4 La Presidente est
Gabriella Portale
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: “Il d.lgs. 149/2022 … introduce, nel corpo normativo laburistico, tre fondamentali disposizioni (artt. 441 bis, ter e quater c.p.c.) che disciplinano l'impugnativa dei licenziamenti. Il trittico di norme … entra in vigore, ai sensi dell'art. 35 del decreto, il 28 febbraio 2023, e troverà applicazione ai procedimenti giudiziali istaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti instaurati o pendenti prima di tale data continueranno a trovare applicazione le norme processuali anteriormente vigenti, ivi incluso il procedimento disciplinato dall'art. 1 commi 47 e ss. l. 92/2012”.
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