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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2834 R. G. 2020
PROMOSSA DA
p.iva/c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante Sig. rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Controparte_1
Monaco ed elett.te dom.ta in Anzio Via Roma n.40 presso il suo studio
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.I. n. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
del suo legale rapp.te pro-tempore e Amm.re Delegato e del Controparte_3
Suo Dirigente , rapp.ta e difesa dall'Avv. Prof. Marco Catelli ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Viale Portogallo n. 1
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
pagina 1 di 6 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La società attrice conveniva in giudizio la compagnia per sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, asseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29/06/2018, presso l'impianto fotovoltaico sito in Nettuno (RM) Via Torre del Monumento snc, di proprietà
e gestito dalla Parte_1
I danni vengono ex adverso quantificati in €. 5.002,00, per lo smontaggio ed il montaggio del trafo da 1000 Kva, € 20.776,00 per gli esborsi asseritamente sostenuti per la fornitura del nuovo trasformatore e delle apparecchiature a corredo, nonché per il ritiro e smaltimento del trasformatore divenuto inutilizzabile in seguito al sinistro, oltre ad € 36.714,04 per i danni indiretti da mancata produzione, e così in totale controparte richiede la complessiva somma di € 62.492,00.
A fondamento della richiesta di risarcimento vi è la polizza n°348751457 stipulata dalla società istante con per il rischio di impresa connesso all'uso del Controparte_2
fotovoltaico. Si costituiva in giudizio la compagnia , impugnando e Controparte_2
contestando la domanda attorea in quanto infondata e non provata, e rilevando sin dal principio di non aver potuto definire bonariamente la pendenza, in quanto vi era stata l'impossibilità dei periti assicurativi di effettuare tutti i possibili accertamenti, visto che
“(…) l'assicurato non ha conservato i residui del sinistro contravvenendo a quanto espressamente richiesto dalle Condizioni Generali di Assicurazione Art 12 Obblighi in caso di sinistro comma d) decadendo dal diritto all'indennizzo”.
pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice previo accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, esperito il rituale tentativo di conciliazione - in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'art 12 lett d) delle
Condizioni Generali di Assicurazione intercorso tra le parti e, per l'effetto, dichiarare la decadenza del diritto all'indennizzo; ovvero - sempre in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento, rigettare la domanda attorea per essere infondata sia in fatto che in diritto per i motivi espressi in narrativa, - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ritenere e dichiarare che la società convenuta è tenuta al rimborso delle sole somme che saranno provate in corso di causa, sempre e comunque nei limiti e previa applicazione delle condizioni di polizza;
- il tutto sempre e comunque con reiezione della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'espletamento di
CTU e rinviata all'udienza del 10/05/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza svoltasi in modalità trattazione scritta avendo le parti depositato le note e precisato le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e successive repliche.
La domanda attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte attrice non ha assolto all'onere della prova che gli competeva, definendo con precisione i danni patiti nonché il nesso causale con l'evento sinistroso dedotto in giudizio, soprattutto non ha offerto alcun riscontro che il danneggiamento fosse stato causato da un evento esterno che potesse determinare i pregiudizi lamentati.
L'evento dedotto in giudizio a fondamento della domanda si sarebbe verificato in data
29/06/2018 presso l'impianto fotovoltaico di proprietà della società Parte_1
, sita a Nettuno, in via del Monumento, ove il trasformatore dell'impianto
[...]
fotovoltaico posto al punto di consegna dell'impianto stesso, verso le ore 09:00 del pagina 3 di 6 mattino, creava un disservizio a causa di un suo guasto, con la conseguenze conseguente interruzione totale della produzione.
Parte attrice non ha depositato nulla che documentasse l'acquisto di detto materiale, il suo stato sino al giorno precedente, la fattura di acquisto, la prova del suo corretto funzionamento.
Parte attrice riferisce che in seguito ad un presunto “guasto” si rendeva necessaria l'immediata verifica dell'impianto e la successiva riparazione del sistema, lamentando un danno irreparabile del trasformatore e dunque si procedeva al suo smontaggio e alla sostituzione dell'intera macchina.
Secondo parte attrice il corto circuito da cui derivava la rottura del trasformatore e quindi il danneggiamento dell'impianto, sarebbe dipeso da un evento atmosferico che, sempre in data 29/06/2018, si sarebbe scatenato sul sito dell'impianto, causando il corto circuito e la conseguente sovratensione dell'impianto elettrico.
Nel corso del processo non è stata data alcuna prova circa il verificarsi di tale rovinoso evento atmosferico.
Lo stesso accertamento peritale svolto durante il processo ha escluso l'esistenza dei fatti descritti dalla parte attrice nell'atto introduttivo.
Tutti gli accertamenti svolti dal CTU hanno portato a ritenere che l'evento di possibile guasto dovuto a sovratensione di origine atmosferica richiamato da parte attrice sia un evento poco probabile nel periodo indicato, ovvero a fine giugno, ma soprattutto che esisteva un vizio che avrebbe -in ogni caso-escluso la indennizzabilità del sinistro.
Conclude quindi il CTU escludendo qualunque interpretazione diversa rispetto a quello della reiezione della domanda “Se l'evento del 29-06-2018 è da considerarsi come quello che è l'effetto di un evento di qualcosa accaduta in precedenza non è spiegabile come non siano presenti in sito altri segni di tali eventi nel tempo su altre apparecchiature. Inoltre, anche il costruttore richiede l'installazione di scaricatori di sovratensione, al apri del contratto di polizza (Allegati M e L)”.
pagina 4 di 6 Dalle stesse allegazioni di parte attrice, oltre che dalla risultanza della CTU, è emerso che le cause del danneggiamento sono da individuare nelle difformità dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, ovvero nella sovratemperatura a cui è stato esposto il trasformatore per periodi prolungati, in violazione delle stesse indicazioni della società installatrice, ma soprattutto nella violazione contrattuale consistente nella mancata adozione da parte della società istante dei sistemi di protezione e sicurezza a carico del trasformatore danneggiato, peraltro in violazione esplicita delle indicazioni della società costruttrice dello stesso.
L'accadimento, come spiega in modo lineare e chiaro il CTU, non sono imputabili ad eventi atmosferici eccezionali, bensì al difetto di collocazione in un container non idoneo della centralina dell'impianto fotovoltaico, ove insisteva il trasformatore danneggiato.
Tali vizi ed omissioni sono elementi idonei a recidere il nesso causale tra gli accertati vizi ed il danno.
Non avendo quindi parte attrice assolto all'onere della prova che gli competeva ex art. 2697 cc la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese della CTU vanno poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. n.
147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in complessivi € 7.052,00
pagina 5 di 6 per compensi oltre spese generali, spese esenti, IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
PQM
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda attrice;
-pone le spese della CTU a carico di parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Velletri, 09/01/2025 Il Giudice
Dr.ssa Paola Pasqualucci
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