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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3678/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3678/2018
Oggi 11 Settembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per e per l'avv. IE Parte_1 Parte_2 PIERFRANCESCO;
per l'avv. CENTASSO LAURA;
Controparte_1 i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ripsettive note depositate. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3678/2018 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 IE PIERFRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 4 30170 MESTREpresso il difensore avv. IE PIERFRANCESCO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CENTASSO LAURA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per i ricorrenti:
“NEL MERITO ED IN RITO: accertata l'ammissibilità e ritualità della dichiarata sospensione dell'esecuzione ci si rimette allo stato in ordine alla revoca della stessa, dato atto altresì della pronuncia di sospensione della procedura di vendita di cui all' ordinanza del 9.1.2025 e della successiva dd. 26.5.2025 resa discrezionalmente ex art. 337 II^ co. cpc. - Spese rifuse o quantomeno compensate.”. per parte resistente:
“In via preliminare
Revocare l'ordinanza che dispone la sospensione delle operazioni di vendita per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguente emettere ogni provvedimento necessario a ripristinare le operazioni di vendita all'incanto;
Accertare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. avversario per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito Respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritti per tutti i motivi espressi in narrativa. In ogni caso
pagina 2 di 6 Accertare l'abusività della condotta avversaria ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare il pagamento alla somma ritenuta di giustizia in favore del signor Controparte_1 Con vittoria di onorari e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, II co., cpc, depositato nelle more della procedura di vendita delegata disposta nell'ambito del procedimento di cognizione ordinario (rg. 3678/18), instaurato dal resistente, per la divisione di un bene immobile in comunione tra le parti, i sigg. Parte_1
e , dichiarando erroneamente, invece, trattarsi di procedura
[...] Parte_2 endoesecutiva e rivolgendosi, quindi, a questo Tribunale in qualità asserita di Giudice delle Esecuzioni, presentavano le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: concedersi e dichiararsi, inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione di ogni efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia n. 655/2024 e della separata ordinanza emessa sempre dal Tribunale di Venezia - Giudice dr.ssa Maria Carla QUOTA - in data 28.2.2024-dep. 29.02.2024 - in R.G. n. 3678/2018;
*** ** ***
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la carenza e/o inefficacia di idoneo titolo esecutivo per l'instaurazione della procedura esecutiva di vendita del compendio immobiliare stante la dichiarata inammissibilità della domanda svolta nel giudizio di merito come da dispositivo di sentenza, e stante comunque la natura costitutiva della pronuncia;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- dichiararsi comunque l'impossibilità a procedere esecutivamente per la natura dell'azione promossa, mancanza di provvedimento esecutivo espresso, inammissibilità e/o inefficacia comunque della pronunciata ordinanza, in ogni caso fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
- In ogni caso per l'effetto dichiarare inefficace il procedimento di vendita instaurato con conseguente estinzione della procedura di vendita.
*** ** ***
Con rifusione di spese e compensi di lite”.
A fondamento della pretesa, deducevano pretese nullità della sentenza non definitiva, emessa nel medesimo procedimento principale di cognizione ordinaria, rg. 3678/18, da loro stessi già fatta oggetto di impugnazione, per le medesime ragioni, innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, insistendo, in via preliminare, per la sospensione della vendita giudiziale del bene.
Letto il ricorso ex art. 615 cpc, il G.I., con decreto inaudita altera parte dell'8.01.2025, depositava, nel presente fascicolo sub ed in quello del procedimento principale, ordinanza ex art. 177, II co., c.p.c., sospendendo, nelle more della formazione del contraddittorio con l'odierno resistente, sig.
, la procedura di vendita dell'immobile, disposta con precedente ordinanza del Controparte_1 28.02.2024, e fissava udienza per la discussione in contraddittorio.
Con la comparsa di costituzione, il resistente censurava il ricorso, eccependone in primis l'inammissibilità, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso in opposizione all'esecuzione fossero sovrapponibili a quelli promossi in sede di appello, così sintetizzati:
a) Cessazione della materia del contendere in esito alla pronuncia sull'inammissibilità del ricorso pagina 3 di 6 divisionale per intervenuto giudicato in punto divisibilità;
b) Vizio di ultra petizione della sentenza parziale nella parte in cui il Tribunale statuisce sull'accertamento delle condizioni di riunione delle cause promosse nel tempo con la presente;
c) Assenza di un titolo idoneo all'esecuzione;
d) Assenza di esecutività della sentenza parziale e natura costitutiva della stessa con conseguente insussistenza di capi condannatori.
Citava, quindi, Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, n.4499, così massimata: “In tema di giudizio di divisione immobiliare, qualora durante il suo corso il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., la vendita di beni immobili già oggetto di pignoramento, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e solo quelli del giudizio di divisione;
ne consegue che il provvedimento sopra menzionato emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, per cui, se di carattere meramente ordinatario, è revocabile o modificabile con la sentenza di merito e, se risolutivo di controversie nel frattempo insorte, direttamente appellabile, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi”, concludendo:
“In via preliminare
- Revocare l'ordinanza che dispone la sospensione delle operazioni di vendita per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguente emettere ogni provvedimento necessario a ripristinare le operazioni di vendita all'incanto;
- Accertare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. avversario per i motivi dedotti in narrativa.
Nel merito
- Respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritti per tutti i motivi espressi in narrativa.
In ogni caso
- Accertare l'abusività della condotta avversaria ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare il pagamento alla somma ritenuta di giustizia in favore del signor
[...]
CP_1
Con vittoria di onorari e spese.”
In seguito alla prima udienza, il GI riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava, quindi, all'odierna discussione, sostituita con note scritte ex ar.t 127 ter cpc, in cui le parti hanno concluso come sopra riportato.
***
All'esito del procedimento, dunque, si rileva, in via preliminare, che la presente causa è stata proposta ex art. 615, II co., cpc.
In tale contesto, non risulta in alcun modo cessata la materia del contendere, in quanto la provvisoria sospensione dell'ordinanza di vendita è stata disposta ex art. 177, II co., cpc, ossia con provvedimento ordinatorio tipico del processo di cognizione ordinario, il quale, lungi dal recepire le istanze del ricorso ex art. 615 cpc, ne ha espressamente lasciato impregiudicata, invero, la questione di inammissibilità.
Come correttamente eccepito dal resistente, difatti, è pacifico in Giurisprudenza che “In tema di giudizio di divisione immobiliare, qualora durante il suo corso il giudice istruttore disponga, ai sensi pagina 4 di 6 dell'art. 788 cod. proc. civ., la vendita di beni immobili già oggetto di pignoramento, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e solo quelli del giudizio di divisione;
ne consegue che il provvedimento sopra menzionato emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, per cui, se di carattere meramente ordinatario, è revocabile o modificabile con la sentenza di merito e, se risolutivo di controversie nel frattempo insorte, direttamente appellabile, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza, 24/02/2011, n. 4499, riferita, peraltro, ad un'ipotesi di divisione endoesecutiva, dalla quale questo procedimento, quindi, si differenzia, per non avere nemmeno alcun collegamento con nessuna procedura esecutiva).
Si veda anche Cass. Civ. 1199/2010: “Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione;
ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 cod. proc. civ.)”.
Risulta del tutto inconferente, d'altro canto, il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n. 18185/2013, la quale si riferisce alla diversa ipotesi di ammissibilità di un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, con riferimento a vizi formali di atti successivi all'ordinanza di vendita e riguardanti, quindi, la fase del processo esecutivo in cui vengono effettivamente applicate le stesse norme dettate in materia di esecuzione forzata.
Allo stesso modo, non ha alcuna attinenza al caso di specie la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata da parte ricorrente (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/10/2021, n. 27416) secondo cui:
“L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato)”, in quanto riguardante la diversa ipotesi di provvisoria esecutività dei capi di condanna contenuti nelle sentenze costitutive, nelle quali l'esecutività dei capi condannatori è, appunto, condizionata al passaggio in giudicato dei capi costitutivi, cui siano legati da un nesso di corrispettività, mentre, nel caso di specie, non si verte in materia di esecuzione di alcun capo di condanna né, tantomeno, quale corrispettivo di alcun capo costitutivo.
In ogni caso, si osserva che, ad oggi, in seguito anche all'intervenuta decisione della Corte d'Appello di rigetto del gravame proposto dai ricorrenti, non sussistendo alcun ipotizzabile potenziale contrasto di giudicati né alcuna ragione di opportunità, la precedente ordinanza di sospensione, è stata revocata, con ordine immediato al delegato di riprendere le operazioni di vendita.
pagina 5 di 6 Pertanto, non solo la materia del contendere non è cessata, ma, altresì, il ricorso risulta inammissibile, oltre che manifestamente infondato, e denota un abuso dello strumento processuale utilizzato, in contrasto sia con il diritto positivo, nell'interpretazione unanime, sia con il dovere di correttezza e buona fede, all'evidente scopo di intralciare, con ogni mezzo, le operazioni di vendita.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti, oltre che alle spese di lite (liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore sino ad euro 520.000, dato dal valore dell'immobile, seppure senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre fasi), anche al pagamento di una somma ex art. 96, III e IV co., c.p.c. in favore del resistente e dello Stato, liquidata in ½ delle spese di lite per il resistente ed in euro 5.000,00 per l'Erario.
Si dà atto, infine, che il presente procedimento è stato erroneamente iscritto a ruolo quale sub, dietro istanza di parte ricorrente, non trattandosi di istanza proposta nell'ambito di una procedura di divisione endoesecutiva, e integra, quindi, un giudizio autonomo ex art. 615 cpc, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 12.046,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, invitando la Cancelleria la recupero dalla parte ricorrente anche del contributo unificato non versato;
3) condanna altresì i ricorrenti, in solido, a pagare alla parte resistente ex art. 96, III co., cpc., la somma di euro 6.023,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal deposito della sentenza al saldo, ed a pagare, ex art. 96, IV co., cpc, alla l'ulteriore somma di euro Controparte_2 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal deposito della sentenza al saldo
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti, con allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3678/2018
Oggi 11 Settembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per e per l'avv. IE Parte_1 Parte_2 PIERFRANCESCO;
per l'avv. CENTASSO LAURA;
Controparte_1 i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ripsettive note depositate. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3678/2018 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 IE PIERFRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 4 30170 MESTREpresso il difensore avv. IE PIERFRANCESCO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CENTASSO LAURA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per i ricorrenti:
“NEL MERITO ED IN RITO: accertata l'ammissibilità e ritualità della dichiarata sospensione dell'esecuzione ci si rimette allo stato in ordine alla revoca della stessa, dato atto altresì della pronuncia di sospensione della procedura di vendita di cui all' ordinanza del 9.1.2025 e della successiva dd. 26.5.2025 resa discrezionalmente ex art. 337 II^ co. cpc. - Spese rifuse o quantomeno compensate.”. per parte resistente:
“In via preliminare
Revocare l'ordinanza che dispone la sospensione delle operazioni di vendita per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguente emettere ogni provvedimento necessario a ripristinare le operazioni di vendita all'incanto;
Accertare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. avversario per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito Respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritti per tutti i motivi espressi in narrativa. In ogni caso
pagina 2 di 6 Accertare l'abusività della condotta avversaria ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare il pagamento alla somma ritenuta di giustizia in favore del signor Controparte_1 Con vittoria di onorari e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, II co., cpc, depositato nelle more della procedura di vendita delegata disposta nell'ambito del procedimento di cognizione ordinario (rg. 3678/18), instaurato dal resistente, per la divisione di un bene immobile in comunione tra le parti, i sigg. Parte_1
e , dichiarando erroneamente, invece, trattarsi di procedura
[...] Parte_2 endoesecutiva e rivolgendosi, quindi, a questo Tribunale in qualità asserita di Giudice delle Esecuzioni, presentavano le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: concedersi e dichiararsi, inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione di ogni efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia n. 655/2024 e della separata ordinanza emessa sempre dal Tribunale di Venezia - Giudice dr.ssa Maria Carla QUOTA - in data 28.2.2024-dep. 29.02.2024 - in R.G. n. 3678/2018;
*** ** ***
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la carenza e/o inefficacia di idoneo titolo esecutivo per l'instaurazione della procedura esecutiva di vendita del compendio immobiliare stante la dichiarata inammissibilità della domanda svolta nel giudizio di merito come da dispositivo di sentenza, e stante comunque la natura costitutiva della pronuncia;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- dichiararsi comunque l'impossibilità a procedere esecutivamente per la natura dell'azione promossa, mancanza di provvedimento esecutivo espresso, inammissibilità e/o inefficacia comunque della pronunciata ordinanza, in ogni caso fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
- In ogni caso per l'effetto dichiarare inefficace il procedimento di vendita instaurato con conseguente estinzione della procedura di vendita.
*** ** ***
Con rifusione di spese e compensi di lite”.
A fondamento della pretesa, deducevano pretese nullità della sentenza non definitiva, emessa nel medesimo procedimento principale di cognizione ordinaria, rg. 3678/18, da loro stessi già fatta oggetto di impugnazione, per le medesime ragioni, innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, insistendo, in via preliminare, per la sospensione della vendita giudiziale del bene.
Letto il ricorso ex art. 615 cpc, il G.I., con decreto inaudita altera parte dell'8.01.2025, depositava, nel presente fascicolo sub ed in quello del procedimento principale, ordinanza ex art. 177, II co., c.p.c., sospendendo, nelle more della formazione del contraddittorio con l'odierno resistente, sig.
, la procedura di vendita dell'immobile, disposta con precedente ordinanza del Controparte_1 28.02.2024, e fissava udienza per la discussione in contraddittorio.
Con la comparsa di costituzione, il resistente censurava il ricorso, eccependone in primis l'inammissibilità, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso in opposizione all'esecuzione fossero sovrapponibili a quelli promossi in sede di appello, così sintetizzati:
a) Cessazione della materia del contendere in esito alla pronuncia sull'inammissibilità del ricorso pagina 3 di 6 divisionale per intervenuto giudicato in punto divisibilità;
b) Vizio di ultra petizione della sentenza parziale nella parte in cui il Tribunale statuisce sull'accertamento delle condizioni di riunione delle cause promosse nel tempo con la presente;
c) Assenza di un titolo idoneo all'esecuzione;
d) Assenza di esecutività della sentenza parziale e natura costitutiva della stessa con conseguente insussistenza di capi condannatori.
Citava, quindi, Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, n.4499, così massimata: “In tema di giudizio di divisione immobiliare, qualora durante il suo corso il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., la vendita di beni immobili già oggetto di pignoramento, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e solo quelli del giudizio di divisione;
ne consegue che il provvedimento sopra menzionato emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, per cui, se di carattere meramente ordinatario, è revocabile o modificabile con la sentenza di merito e, se risolutivo di controversie nel frattempo insorte, direttamente appellabile, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi”, concludendo:
“In via preliminare
- Revocare l'ordinanza che dispone la sospensione delle operazioni di vendita per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguente emettere ogni provvedimento necessario a ripristinare le operazioni di vendita all'incanto;
- Accertare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. avversario per i motivi dedotti in narrativa.
Nel merito
- Respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritti per tutti i motivi espressi in narrativa.
In ogni caso
- Accertare l'abusività della condotta avversaria ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare il pagamento alla somma ritenuta di giustizia in favore del signor
[...]
CP_1
Con vittoria di onorari e spese.”
In seguito alla prima udienza, il GI riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava, quindi, all'odierna discussione, sostituita con note scritte ex ar.t 127 ter cpc, in cui le parti hanno concluso come sopra riportato.
***
All'esito del procedimento, dunque, si rileva, in via preliminare, che la presente causa è stata proposta ex art. 615, II co., cpc.
In tale contesto, non risulta in alcun modo cessata la materia del contendere, in quanto la provvisoria sospensione dell'ordinanza di vendita è stata disposta ex art. 177, II co., cpc, ossia con provvedimento ordinatorio tipico del processo di cognizione ordinario, il quale, lungi dal recepire le istanze del ricorso ex art. 615 cpc, ne ha espressamente lasciato impregiudicata, invero, la questione di inammissibilità.
Come correttamente eccepito dal resistente, difatti, è pacifico in Giurisprudenza che “In tema di giudizio di divisione immobiliare, qualora durante il suo corso il giudice istruttore disponga, ai sensi pagina 4 di 6 dell'art. 788 cod. proc. civ., la vendita di beni immobili già oggetto di pignoramento, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e solo quelli del giudizio di divisione;
ne consegue che il provvedimento sopra menzionato emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, per cui, se di carattere meramente ordinatario, è revocabile o modificabile con la sentenza di merito e, se risolutivo di controversie nel frattempo insorte, direttamente appellabile, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza, 24/02/2011, n. 4499, riferita, peraltro, ad un'ipotesi di divisione endoesecutiva, dalla quale questo procedimento, quindi, si differenzia, per non avere nemmeno alcun collegamento con nessuna procedura esecutiva).
Si veda anche Cass. Civ. 1199/2010: “Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione;
ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 cod. proc. civ.)”.
Risulta del tutto inconferente, d'altro canto, il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n. 18185/2013, la quale si riferisce alla diversa ipotesi di ammissibilità di un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, con riferimento a vizi formali di atti successivi all'ordinanza di vendita e riguardanti, quindi, la fase del processo esecutivo in cui vengono effettivamente applicate le stesse norme dettate in materia di esecuzione forzata.
Allo stesso modo, non ha alcuna attinenza al caso di specie la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata da parte ricorrente (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/10/2021, n. 27416) secondo cui:
“L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato)”, in quanto riguardante la diversa ipotesi di provvisoria esecutività dei capi di condanna contenuti nelle sentenze costitutive, nelle quali l'esecutività dei capi condannatori è, appunto, condizionata al passaggio in giudicato dei capi costitutivi, cui siano legati da un nesso di corrispettività, mentre, nel caso di specie, non si verte in materia di esecuzione di alcun capo di condanna né, tantomeno, quale corrispettivo di alcun capo costitutivo.
In ogni caso, si osserva che, ad oggi, in seguito anche all'intervenuta decisione della Corte d'Appello di rigetto del gravame proposto dai ricorrenti, non sussistendo alcun ipotizzabile potenziale contrasto di giudicati né alcuna ragione di opportunità, la precedente ordinanza di sospensione, è stata revocata, con ordine immediato al delegato di riprendere le operazioni di vendita.
pagina 5 di 6 Pertanto, non solo la materia del contendere non è cessata, ma, altresì, il ricorso risulta inammissibile, oltre che manifestamente infondato, e denota un abuso dello strumento processuale utilizzato, in contrasto sia con il diritto positivo, nell'interpretazione unanime, sia con il dovere di correttezza e buona fede, all'evidente scopo di intralciare, con ogni mezzo, le operazioni di vendita.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti, oltre che alle spese di lite (liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore sino ad euro 520.000, dato dal valore dell'immobile, seppure senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre fasi), anche al pagamento di una somma ex art. 96, III e IV co., c.p.c. in favore del resistente e dello Stato, liquidata in ½ delle spese di lite per il resistente ed in euro 5.000,00 per l'Erario.
Si dà atto, infine, che il presente procedimento è stato erroneamente iscritto a ruolo quale sub, dietro istanza di parte ricorrente, non trattandosi di istanza proposta nell'ambito di una procedura di divisione endoesecutiva, e integra, quindi, un giudizio autonomo ex art. 615 cpc, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 12.046,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, invitando la Cancelleria la recupero dalla parte ricorrente anche del contributo unificato non versato;
3) condanna altresì i ricorrenti, in solido, a pagare alla parte resistente ex art. 96, III co., cpc., la somma di euro 6.023,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal deposito della sentenza al saldo, ed a pagare, ex art. 96, IV co., cpc, alla l'ulteriore somma di euro Controparte_2 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal deposito della sentenza al saldo
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti, con allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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