Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7813 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CASTELLONE STEFANIA la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.09.2024:
1
L'avv. Schiano rinuncia all'attività istruttoria;
chiede confermarsi la disciplina in atto sia in ordine all'affido che alla frequentazione da parte del padre di cui all'ordinanza del 27.06.2024; in ordine all'assegno si riporta al ricorso, e in via gradata chiede la conferma dell'ordinanza presidenziale. Si riserva di verificare innanzi al TM la notizia appresa dagli assistenti sociali di un eventuale procedimento pendente. Fermo restando la rinuncia della sig.ra all'assegno Pt_1
di mantenimento.
L'avv. Castellone rinuncia all'attività istruttoria;
in ordine all'affido insiste per l'affido condiviso mentre in ordine alla frequentazione chiede una disciplina più ampia di quella in atti;
in ordine all'assegno di mantenimento chiede che venga fissato in una misura inferiore rispetto a quello attuale.
Il Pubblico Ministero ha così concluso:
chiede pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/03/2021 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in data 21/05/2011; che dal matrimonio erano nate: il 19.02.2015 e il Per_1 Per_2
24.11.2017; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per responsabilità del marito il quale a dicembre del 2018 l'aveva aggredita ed aveva abbandonato la casa familiare;
di essere priva di fonti di reddito in quanto casalinga e dedita alla cura dei figli;
che il marito era dipendente di un supermercato;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo delle figlie, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie non inferiore a € 600,00 e un assegno per il proprio mantenimento di €
500,00.
Si costituiva il resistente il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 14.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava le figlie minori ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, determinava i tempi di permanenza con il padre (un pomeriggio alla settimana e la domenica a settimane alternate), poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, e l'assegno di € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie;
infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno.
Avverso l'ordinanza il resistente proponeva reclamo e la Corte territoriale: accoglie in parte il reclamo proposto da ed in parziale CP_1 riforma dell'ordinanza presidenziale reclamata, punto 2) del dispositivo, dispone che il padre possa tenere con sé con pernottamento le figlie minori e Per_1
nei fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato (o dalla uscita da Per_2
scuola in caso di frequenza scolastica) alle ore 20.00 della domenica, oltre al giorno settimanale già previsto;
durante il periodo delle vacanze estive le figlie nei quindici giorni previsti potranno pernottare presso il padre;
i genitori trascorreranno ad anni alterni il giorno dell'onomastico o quello del compleanno con le figlie, che resteranno con il padre il giorno del compleanno di questo ultimi
e della festa del papà dalle ore 10.00 (o dalla uscita da scuola in caso di frequenza scolastica) alle ore 20.00;
b) conferma nel resto l'ordinanza presidenziale impugnata;
La causa era istruita con la richiesta di relazioni al Servizio sociale e, infine, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
In via preliminare, va osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente è stata sostanzialmente abbandonata come può evincersi dalla proposizione delle difese di merito sebbene vada osservato che, dopo la memoria di costituzione per l'udienza presidenziale (incentrata sulla predetta eccezione), il resistente non ha mai depositato una memoria integrativa ma direttamente le memorie istruttorie.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di
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ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione.
Atteso che la sig.ra ha rinunziato alle istanze istruttorie, come anche Pt_1
la controparte, occorre verificare la fondatezza della domanda alla luce della documentazione in atti.
La domanda è fondata.
La moglie a sostegno della domanda ha tra l'altro evocato un'aggressione avvenuta a dicembre del 2018 durante la quale il marito le avrebbe strappato con violenza i capelli dal cranio.
La precisa e circostanziata denunzia non solo trova riscontro nel certificato del Pronto Soccorso, in cui le lesioni accertate sono compatibili con quanto denunziato, ma anche nella sentenza del GUP che, pur accertando il fatto nella sua oggettività, ha assolto l'imputato per tardività della querela.
Va ricordato che anche un singolo episodio di violenza è sufficiente all'accoglimento della domanda di addebito.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c.. in ordine all'affidamento dei figli
Sebbene la predetta allegazione di violenza, accertata in questa sede, avrebbe potuto giustificare in deroga all'affido condiviso l'affido esclusivo, va rilevato che la ricorrente non ha insistito nella richiesta originaria nell'apprezzabile tentativo di ridurre il conflitto.
Tra le parti poi non è controversa la collocazione prevalente presso la madre. in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore
Il sig. da ultimo anche negli scritti difensivi conclusionali si è CP_1
lamentato della circostanza che la moglie ostacolerebbe gli incontri con le figlie.
Sebbene una eco di tale atteggiamento possa essere colta nella sentenza del GUP
(che ricostruisce in parte la distorta dinamica familiare), sicuramente all'attualità le
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difficoltà relazionali padre – figlie sono riconducibili del tutto alla sua inaffidabile e incostante condotta.
Infatti, all'udienza del 27.06.2024 nell'intento di fare ripartire la frequentazione padre – figlie le parti concordavano che il padre le avrebbe viste tutti i mercoledì pomeriggio compreso il tempo in cui le bambine sarebbero state in vacanza ad Per_3
Alla successiva udienza (finalizzata alla verifica), il sig. ammetteva CP_1
che:
Confermo di essere stato ad due volte. Non sono andate più Per_3
spesso perché la mia macchina si è rotta. Gli incontri ad sono durati Per_3
esattamente un ora, nonostante avessi espressamente chiesto a di passare Pt_1
più tempo. gli incontri ad sono andati benissimo e anzi le bambine mi Per_3
hanno chiesto di passare più tempo. Confermo che anche a Napoli gli incontri sono stati due…..
Dunque, a fronte di una condotta conciliante della moglie (la quale ha acconsentito ad una durata maggiore degli incontri) il padre ha effettuato meno della metà degli incontri senza trascurare che ogni volta che non va a vedere le figlie le stesse provano delusione e sofferenza come emerge chiaramente dalla relazione del Servizio sociale del 06.09.2024.
Dunque, può essere confermato il regime disciplinato in sede di reclamo dalla Corte ma il resistente va ammonito al rigoroso rispetto della disciplina senza autogiustificazioni.
dell'assegno di mantenimento per il figlio
Preso atto della rinunzia da parte della sig.ra alla richiesta di un Pt_1
assegno in suo favore, per quanto riguarda la quantificazione dell'assegno di mantenimento per le figlie il sig. ha chiesto una riduzione dell'assegno senza CP_1
addurre né tanto meno provare nulla che possa indurre a modificare quanto statuito in sede presidenziale e confermato in sede di reclamo trascurando anche che le esigenze delle figlie sono ovviamente aumentate.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza (sulla domanda di addebito, sul reclamo, etc..).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] ; CP_1
b) accoglie la domanda di addebito;
c) affida ad entrambi i genitori le figlie minori con residenza prevalente presso la madre e con il dovere per il padre di tenerle con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
d) ammonisce il sig. al rispetto della disciplina;
CP_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno mensile di € 500,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della ordinanza presidenziale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (non sono indicati gli estremi poiché l'estratto non è stato prodotto);
h) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20/12/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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