CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
LA EA CE, TO
MANCINI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_1
Difensore_2 Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_2
Difensore_2 Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QH01069/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QH01069/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QH01069/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente cittadino belga, ma residente in [...], pilota della Società_1, per l'anno 2018, ha dichiarato il proprio reddito da lavoro dipendente nella misura, ai sensi dell'art. comma 1 del d.l.317/87 conv. nella l.
n.398/87, come previsto dall'art. 51 comma 8 bis Tuir per coloro che prestano l'attività lavorativa all'estero in modo continuativo e vi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni all'anno e non sulla base del reddito effettivamente percepito.
L'A.d.E. Como ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicare la disposizione e ha rideterminato l'Irpef
e le relative addizionali sulla base del reddito effettivamente percepito.
Ciò, in quanto: i) difettava la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa esclusivamente all'estero e del soggiorno all'estero per più di 183 giorni all'anno; ii) l'art. 5, co. 5 del d.l. 317/87 esclude l'applicazione dell'art
4 dello stesso decreto – che prevede la retribuzione convenzionale- alla categoria personale di volo nella quale rientrano i piloti e gli assistenti di volo.
Il ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito favorevole alla sua tesi, deduce che il richiamo dell'art
51 co. 8 bis Tuir al d.l.317/87 sarebbe limitato al solo art. 4 co.1 del predetto d.l. che individua le tabelle sulla base delle quali operare la dichiarazione convenzionale del reddito ma non all'intero decreto-legge – e quindi anche all'art. 5 dello stesso come sostiene l'ufficio- che disciplina unicamente la contribuzione previdenziale e non regola la materia fiscale e la conseguente illegittima applicazione estensiva di una norma tributaria che è di stretta applicazione.
2. AdE ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Ciò per l'assorbente motivo che l'avviso di accertamento si fonda su due rationes decidendi ognuna delle quali è da sola sufficiente a giustificare la disapplicazione dell'art. 51 comma 8 bis Tuir. Precisamente: a) il difetto di prova dello svolgimento dell'attività lavorativa esclusivamente all'estero e del soggiorno all'estero per più di 183 giorni all'anno; b) l'applicazione dell'art. 5, comma 5 del d.l. 317787.
Il ricorrente, nei motivi di ricorsi, ha censurato unicamente la ratio decidendi sub b), senza censurare quella sub a), nei cui confronti nel motivo di ricorso non viene spesa alcuna parola.
Rimane quindi assorbita ogni valutazione in merito alla fondatezza della ratio decidendi sub b), in quanto quella autonoma sub a), su cui si è formato il giudicato interno, in quanto non oggetto di ricorso, è da sola sufficiente a giustificare l'avviso di accertamento oggetto del giudizio.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00.
Como, 12 gennaio 2026
Il Giudice TO Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
LA EA CE, TO
MANCINI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_1
Difensore_2 Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_2
Difensore_2 Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QH01069/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QH01069/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QH01069/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente cittadino belga, ma residente in [...], pilota della Società_1, per l'anno 2018, ha dichiarato il proprio reddito da lavoro dipendente nella misura, ai sensi dell'art. comma 1 del d.l.317/87 conv. nella l.
n.398/87, come previsto dall'art. 51 comma 8 bis Tuir per coloro che prestano l'attività lavorativa all'estero in modo continuativo e vi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni all'anno e non sulla base del reddito effettivamente percepito.
L'A.d.E. Como ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicare la disposizione e ha rideterminato l'Irpef
e le relative addizionali sulla base del reddito effettivamente percepito.
Ciò, in quanto: i) difettava la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa esclusivamente all'estero e del soggiorno all'estero per più di 183 giorni all'anno; ii) l'art. 5, co. 5 del d.l. 317/87 esclude l'applicazione dell'art
4 dello stesso decreto – che prevede la retribuzione convenzionale- alla categoria personale di volo nella quale rientrano i piloti e gli assistenti di volo.
Il ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito favorevole alla sua tesi, deduce che il richiamo dell'art
51 co. 8 bis Tuir al d.l.317/87 sarebbe limitato al solo art. 4 co.1 del predetto d.l. che individua le tabelle sulla base delle quali operare la dichiarazione convenzionale del reddito ma non all'intero decreto-legge – e quindi anche all'art. 5 dello stesso come sostiene l'ufficio- che disciplina unicamente la contribuzione previdenziale e non regola la materia fiscale e la conseguente illegittima applicazione estensiva di una norma tributaria che è di stretta applicazione.
2. AdE ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Ciò per l'assorbente motivo che l'avviso di accertamento si fonda su due rationes decidendi ognuna delle quali è da sola sufficiente a giustificare la disapplicazione dell'art. 51 comma 8 bis Tuir. Precisamente: a) il difetto di prova dello svolgimento dell'attività lavorativa esclusivamente all'estero e del soggiorno all'estero per più di 183 giorni all'anno; b) l'applicazione dell'art. 5, comma 5 del d.l. 317787.
Il ricorrente, nei motivi di ricorsi, ha censurato unicamente la ratio decidendi sub b), senza censurare quella sub a), nei cui confronti nel motivo di ricorso non viene spesa alcuna parola.
Rimane quindi assorbita ogni valutazione in merito alla fondatezza della ratio decidendi sub b), in quanto quella autonoma sub a), su cui si è formato il giudicato interno, in quanto non oggetto di ricorso, è da sola sufficiente a giustificare l'avviso di accertamento oggetto del giudizio.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00.
Como, 12 gennaio 2026
Il Giudice TO Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera