Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 settembre 2024 (r.o. n. 206 del 2024), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), «in combinato disposto» con l'art. 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Lodi, sentenza 21/11/2024, n. 521Provvedimento: […] Al contrario, deve dirsi sufficiente il richiamo all'art. 12 comma 1 della legge n. 153/1969, che, invero, è disposizione conferente ed applicabile alla fattispecie in forza del rinvio CP_operato dall'art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 562/1996 e, […]Leggi di più...
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