Articolo 1 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 2
Versione
1 maggio 1969
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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