Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.