Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip abbia disatteso la richiesta del PM di emissione del decreto penale, per fatti antecedenti alla modifica dell'art. 459 cod. proc. pen. intervenuta con la legge n. 479 del 1999, a causa della mancanza del presupposto della non opposizione del querelante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2001, n. 20667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20667 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 05/04/2001
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO " N. 1651
3. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N. 041713/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TORINOnei confronti di:
1) ZA FAVORITA N. IL 31/12/1951
avverso ORDINANZA del 03/06/2000 GIP TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LISCIOTTO FRANCESCO lette le conclusioni del P.G. Dr.ssa A.M. De Sandro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Fatto
Il GIP del Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, respingeva, allo stato, la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna sul rilievo che la parte offesa di reati perseguibili a querela di parte, risalendo i fatti a data antecedente a quella della modifica legislativa introdotta con la legge 479/99, non aveva potuto dichiarare espressamente di opporvisi. Osservava conclusivamente il GP che "in questi casi appare opportuno interpellare la parte offesa al riguardo".
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Torino con un unico articolato motivo deducendo: che il provvedimento impugnato è abnorme avendo il GIP arbitrariamente inserito tra le condizioni di ammissibilità del decreto penale di condanna per reati punibili a querela - sia pure per quelli ante legge 479/99 - un fantomatico interpello di cui non si trova traccia alcuna nell'ordinamento; che il potere ostativo riconosciuto dal legislatore al querelante può essere esercitato indipendentemente da uno specifico interpello sulla base della semplice conoscenza della legge che deve ritenersi presunta in tutti i destinatari;
che la richiesta di emissione del decreto penale viene proposta in assenza di opposizione del querelante ed è esattamente quanto richiede il legislatore per la sua ammissibilità; che il legislatore, all'atto di introdurre la procedibilità a querela di ipotesi prima procedibili d'ufficio (art. 12 Legge 205199) ha espressamente previsto (art. 19), per i procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore della legge, che "il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata"; che nel caso di specie il silenzio della legge non può che essere interpretato nel senso della non necessità di qualsiasi interpello.
Diritto
L'ordinanza impugnata non è abnorme e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È abnorme, infatti, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 26.9.2000 n. 26 ric. Magnani), "il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo". Il provvedimento del GIP non presenta alcuno di detti profili di abnormità. Invero l'art. 459 C.P.P., così come sostituito dall'art. 37 comma 1^ Legge 16.12.1999,
prevede che il P.M. possa richiedere al GIP la emissione del decreto penale di condanna anche quando si procede per reati perseguibili a querela (novità introdotta con la citata legge): tale facoltà è però subordinata alla duplice condizione che la querela sia stata validamente presentata e che il querelante non abbia, nella stessa, dichiarato di opporvisi.
A tale disciplina non si sottraggono nemmeno le querele proposte antecedentemente alla entrata in vigore di detta legge, nelle quali la volontà dei querelanti non è stata espressa perché il sistema normativo non consentiva lo speciale provvedimento per decreto per i reati perseguibili a querela.
La mancanza di norme transitorie impone a questa Corte di prendere in attenta considerazione i rilievi critici del ricorrente, in particolare quello relativo "allo interpello". Usando l'espressione "è opportuno interpellare la parte offesa" il GIP non ha introdotto una condizione per l'ammissibilità del decreto penale non prevista dall'ordinamento, non avendo il P.M. alcun obbligo di attivarsi per acquisire agli atti la dichiarazione della parte offesa. Ciò stabilito, giova tuttavia riconoscere che, mancando tale dichiarazione, la decisione del GIP di non emettere il decreto penale di condanna non può essere in alcun modo censurata. La emissione del decreto presuppone, infatti, la ricorrenza delle due menzionate condizioni, obbligatorie e indefettibili, senza le quali non si può dar luogo alla definizione del procedimento ex art. 459 C.P.P. L'osservazione del ricorrente, secondo cui il potere ostativo riconosciuto dalla legge al querelante può essere esercitato dallo stesso senza alcuna sollecitazione o interpello, è certamente condivisibile ma non conduce alla conclusione che la volontà non manifestata possa essere interpretata come non opposizione, dal momento che la legge non prevede, nella ipotesi di inerzia da parte del querelante, tale soluzione. Il riferimento del ricorrente all'articolo 12 della legge 205/90, che ha reso procedibili a querela dei reati prima procedibili d'ufficio e fatto obbligo al giudice, relativamente ai procedimenti pendenti al momento della entrata in vigore della legge, di informare la parte offesa della facoltà di esercitare la querela, rappresenta una ulteriore conferma. che nel caso di specie non deve farsi luogo ad alcun interpello ma non dimostra la inesistenza dell'opposizione del querelante alla emissione del decreto penale di condanna.
Alla luce delle suesposte considerazioni appare evidente che il GIP, a parte la discutibile frase sulla opportunità di interpellare la parte offesa, ha legittimamente disatteso la richiesta del P.M. per difetto del presupposto della non opposizione del querelante. Tale decisione non ha determinato la stasi del procedimento perché il P.M. può sempre procedere con il rito ordinario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001