Art. 7.
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"(Requisiti delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane).
Per l'iscrizione delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa' o di consorzio;
b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico".
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"(Requisiti delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane).
Per l'iscrizione delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa' o di consorzio;
b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico".