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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 36033/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36033/2023 R.G. promossa da: poi divenuta (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica CORVI (C.F. e dall' Avv. Raffaele C.F._1
SP RA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore sito in Via Flavio Baracchini nr. 1 a Milano;
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del L.R. pro-tempore, rappresentaea difeso dagli Avvocati Gianamario ELLI (C.F. ), Giuseppe de LIGUORI (C.F. C.F._3
), LF ZA (C.F. ), elettivamente C.F._4 CodiceFiscale_5 domiciliata presso lo studio dell' Avv. de Liguori sito in Via Freguglia nr. 8 a Milano;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti gli atti del procedimento, nonché i processi verbali delle udienze in data 11.4.2024,
30.10.2024, 10.4.2025; ritenuto in fatto che: pagina 1 di 4 Co
(d'ora in avanti anche solo ), già ha proposto opposizione Controparte_2 CP_1
avverso il Decreto Inigiuntivo n. 12406/2023 (R.G. nr. 24525/2023) emesso dal Tribunale di Milano
(Giudice Dr Cristina Giannelli) in data 23-25.7.2023 su ricorso di
[...]
Contr d'ora in avanti anche solo ), per il pagamento della somma di Controparte_3
€ 13.673,00; importo richiesto a titolo di pagamento delle fatture nr. 551 del 23.2.2023 dell'importo di
Euro 9.950,12 e nr. 1098 del 29.3.2023 dell'importo di Euro 18.722,88, previa detrazione, dal complessivo importo di Euro 28.673,00 di quello di Euro 15.000,00, pari al deposito cauzionale
Contr detenuto da;
Contr l'opponente ha eccepito (in estrema sintesi) che era stata gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, causa plurime prestazioni di servizi di noleggio auto con conducente mai eseguite e più volte contestate, ragione per cui nessun corrispettivo poteva essere legittimamente preteso da controparte ed, inoltre, la cauzione doveva esserle restituita;
la parte convenuta opposta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che: la fattura nr. 551 del
2023 riguardava nr. 8 servizi di noleggio con conducente effettuati in nr. 8 giornate di lavoro dal
16.1.2023 al 30.1.2023 con disponibilità di una Luxury Sedan, al costo unitario di 725,00 Euro, oltre alle spese Extra per Euro 398,75,corrispondenti ai pedaggi relativi ai vari viaggi, oltre ad altri servizi aggiuntivi richiesti in volta in volta nel periodo 9.1.2023-31.1.2023; la fattura nr. 1098 del 2023 riguardava nr. 5 giornate di lavoro effettuate, addebiti secondo contratto per cd. cancellazioni dell'ultimo minuto e per giornate non usufruite, pedaggi;
che, pertanto, l'opposizione era infondata;
le parti non si sono accordate sulla base della proposta formulata da parte opponente nel corso della udienza del 11.4.2024, prevendente il versamento del 50% dello importo ingiunto entro 30 giorni;
assunte le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per i deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
ritenuto in diritto che: la documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte abbiano confermato l'avvenuta prestazione dei servizi di noleggio con conducente da parte della Società opposta in favore della Società opponente nei mesi indicati nelle fatture ingiunte (Gennaio, Febbraio e Marzo 2023);
pagina 2 di 4 che, tuttavia, non stata raggiunta la prova del fatto che i L.R. delle Società in causa avessero concordato che nel servizio di noleggio con conducente fossero compresi sei trasporti verso l'aereoporto di
Malpensa gratuiti, atteso che la testimone esaminata sulla circostanza non è stata in grado di riferire con sufficiente precisione in quali circostanze di tempo tale pattuizione integrativa del contratto, in forma tra l'altro verbale, sarebbe avvenuta, né il numero preciso di trasporti gratuiti concordati;
che, invece, è stata raggiunta la prova del fatto che la Società opposta non sia sempre stata in grado di fornire il tipo di veicolo in contratto indicato come veicolo “suggerito”, ovvero una Luxury Sedan Contr Mercedes Benz Classe S, posto che aveva, purtroppo, ottenuto con ritardo la consegna di tale autovettura dalla concessionaria cui si era affidata;
Co che, pertanto, stante il parziale inadempimento della prestazione promessa, avendo dovuto la utilizzare autovetture diverse da quella contrattualmente indicata, il provvedimento monitorio non possa essere interamente confermato;
che, in particolare, essendo emerso il non esatto adempimento della prestazione promessa, il Decreto
Ingiuntivo debba essere revocato e, tenuto conto di quanto emerso, ridotta la entità della prestazione Co Contr dovuta dal a al minore importo di Euro 10.000,00, oltre ad interessi, come da domanda;
che, infine, stante la parziale reciproca soccombenza le spese di giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte convenuta-opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Inigiuntivo n. 12406/2023 (R.G. nr.
24525/2023) emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Cristina Giannelli) in data 23-25.7.2023 per il pagamento dell' importo di Euro 13.673,00, oltre interessi come da domanda;
2. condanna la parte opponente a versare alla parte opposta l'imposto di Euro 10.000,00, oltre interessi come da domanda;
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36033/2023 R.G. promossa da: poi divenuta (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica CORVI (C.F. e dall' Avv. Raffaele C.F._1
SP RA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore sito in Via Flavio Baracchini nr. 1 a Milano;
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del L.R. pro-tempore, rappresentaea difeso dagli Avvocati Gianamario ELLI (C.F. ), Giuseppe de LIGUORI (C.F. C.F._3
), LF ZA (C.F. ), elettivamente C.F._4 CodiceFiscale_5 domiciliata presso lo studio dell' Avv. de Liguori sito in Via Freguglia nr. 8 a Milano;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti gli atti del procedimento, nonché i processi verbali delle udienze in data 11.4.2024,
30.10.2024, 10.4.2025; ritenuto in fatto che: pagina 1 di 4 Co
(d'ora in avanti anche solo ), già ha proposto opposizione Controparte_2 CP_1
avverso il Decreto Inigiuntivo n. 12406/2023 (R.G. nr. 24525/2023) emesso dal Tribunale di Milano
(Giudice Dr Cristina Giannelli) in data 23-25.7.2023 su ricorso di
[...]
Contr d'ora in avanti anche solo ), per il pagamento della somma di Controparte_3
€ 13.673,00; importo richiesto a titolo di pagamento delle fatture nr. 551 del 23.2.2023 dell'importo di
Euro 9.950,12 e nr. 1098 del 29.3.2023 dell'importo di Euro 18.722,88, previa detrazione, dal complessivo importo di Euro 28.673,00 di quello di Euro 15.000,00, pari al deposito cauzionale
Contr detenuto da;
Contr l'opponente ha eccepito (in estrema sintesi) che era stata gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, causa plurime prestazioni di servizi di noleggio auto con conducente mai eseguite e più volte contestate, ragione per cui nessun corrispettivo poteva essere legittimamente preteso da controparte ed, inoltre, la cauzione doveva esserle restituita;
la parte convenuta opposta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che: la fattura nr. 551 del
2023 riguardava nr. 8 servizi di noleggio con conducente effettuati in nr. 8 giornate di lavoro dal
16.1.2023 al 30.1.2023 con disponibilità di una Luxury Sedan, al costo unitario di 725,00 Euro, oltre alle spese Extra per Euro 398,75,corrispondenti ai pedaggi relativi ai vari viaggi, oltre ad altri servizi aggiuntivi richiesti in volta in volta nel periodo 9.1.2023-31.1.2023; la fattura nr. 1098 del 2023 riguardava nr. 5 giornate di lavoro effettuate, addebiti secondo contratto per cd. cancellazioni dell'ultimo minuto e per giornate non usufruite, pedaggi;
che, pertanto, l'opposizione era infondata;
le parti non si sono accordate sulla base della proposta formulata da parte opponente nel corso della udienza del 11.4.2024, prevendente il versamento del 50% dello importo ingiunto entro 30 giorni;
assunte le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per i deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
ritenuto in diritto che: la documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte abbiano confermato l'avvenuta prestazione dei servizi di noleggio con conducente da parte della Società opposta in favore della Società opponente nei mesi indicati nelle fatture ingiunte (Gennaio, Febbraio e Marzo 2023);
pagina 2 di 4 che, tuttavia, non stata raggiunta la prova del fatto che i L.R. delle Società in causa avessero concordato che nel servizio di noleggio con conducente fossero compresi sei trasporti verso l'aereoporto di
Malpensa gratuiti, atteso che la testimone esaminata sulla circostanza non è stata in grado di riferire con sufficiente precisione in quali circostanze di tempo tale pattuizione integrativa del contratto, in forma tra l'altro verbale, sarebbe avvenuta, né il numero preciso di trasporti gratuiti concordati;
che, invece, è stata raggiunta la prova del fatto che la Società opposta non sia sempre stata in grado di fornire il tipo di veicolo in contratto indicato come veicolo “suggerito”, ovvero una Luxury Sedan Contr Mercedes Benz Classe S, posto che aveva, purtroppo, ottenuto con ritardo la consegna di tale autovettura dalla concessionaria cui si era affidata;
Co che, pertanto, stante il parziale inadempimento della prestazione promessa, avendo dovuto la utilizzare autovetture diverse da quella contrattualmente indicata, il provvedimento monitorio non possa essere interamente confermato;
che, in particolare, essendo emerso il non esatto adempimento della prestazione promessa, il Decreto
Ingiuntivo debba essere revocato e, tenuto conto di quanto emerso, ridotta la entità della prestazione Co Contr dovuta dal a al minore importo di Euro 10.000,00, oltre ad interessi, come da domanda;
che, infine, stante la parziale reciproca soccombenza le spese di giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte convenuta-opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Inigiuntivo n. 12406/2023 (R.G. nr.
24525/2023) emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Cristina Giannelli) in data 23-25.7.2023 per il pagamento dell' importo di Euro 13.673,00, oltre interessi come da domanda;
2. condanna la parte opponente a versare alla parte opposta l'imposto di Euro 10.000,00, oltre interessi come da domanda;
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4