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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27334/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valentina Danza, elettivamente domiciliata in Milano, viale Abruzzi n. 83, presso lo studio del suo difensore
RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), TE P.IVA_1 contumace
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: a) accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alle vigenti tariffe professionali forensi, condanni il convenuto al pagamento della somma di € 14.415,72 (oltre Iva se dovuta) a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento;
b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con pagina 1 di 4 modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011 l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la
[...] TE
, in persona del liquidatore pro-tempore, geom.
[...] Controparte_2 chiedendo, accertata la rispondenza della somma richiesta per la prestazione resa alle vigenti tariffe professionali forensi, di condannare la al TE pagamento della somma di euro 14.415,72 (oltre Iva se dovuta) a titolo di onorario e spese professionali, oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento, con la condanna della stessa società al pagamento delle spese, dei diritti e onorari del presente giudizio. A sostegno delle domande formulate, parte ricorrente rappresentava che:
- l'avv. svolgeva attività di procuratore e difensore della Pt_1 TE
, in forza di procura conferitagli dal legale rappresentate e attuale
[...] liquidatore geom. nel procedimento civile avanti il Tribunale di Controparte_2
Milano, sezione distaccata di Legnano, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del corrispettivo spettante alla società in virtù di contratto di appalto stipulato in data 4.02.2009 con nonché per l'esecuzione di lavori CP_3 extra-contratto;
- a seguito dell'ottenimento di sentenza favorevole, in assenza di pagamenti spontanei, l'avv. precettava la debitrice e avviava un Pt_1 CP_3 procedimento di esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Busto Arsizio, facendo ottenere alla società l'importo di euro 7.140,07 in data 29.05.2020;
- in data 8.03.2018, l'avv. presentava domanda di ammissione alla Pt_1 procedura di liquidazione R.G. n. 2517/2017 nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ottenendo la in data TE
22.12.2022, l'assegnazione dell'importo di euro 1.315,34;
- in data 9.03.2021 l'avv. inviava la notula relativa all'attività svolta al Pt_1 geom. il quale contestava la richiesta del legale, sostenendo che le pari CP_2 avevano concordato un totale dovuto di euro 17.900,00, già saldato mediante un pagina 2 di 4 assegno circolare da euro 6.000,00 e, per la restante parte, mediante compensazione, mediante lavori asseritamente svolti presso l'appartamento dell'avv. sito in Milano, via Piccinni n. 5; Pt_1
- in data 27.12.2023 l'avv. inviava sollecito di pagamento dell'importo di Pt_1
14.415,72, decurtando l'assegno di 6.000,00 euro ottenuto, a cui non seguiva alcun riscontro.
All'udienza del 4.03.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec in data 27.12.2024, dichiarava la contumacia della
[...]
e riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. CP_4
Il Tribunale osserva Il ricorrente ha ampiamente documentato (cfr. docc. da 1 a 10) l'attività svolta su mandato e nell'interesse della relativamente al giudizio TE di primo grado promosso avanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, conclusosi con la sentenza n. 1913/2016, con la quale, in accoglimento delle domande formulate nell'interesse della la allora convenuta, sig.ra TE CP_3 veniva condannata al pagamento, a favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 57.685,00, oltre Iva e interessi legali e oltre alle spese di lite, liquidate in euro 11.508,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15% e oltre oneri fiscali (cfr. doc. 11). È altresì dimostrato in giudizio lo svolgimento da parte dell'avv. della Pt_1 successiva attività di esecuzione immobiliare contro la sig.ra avanti al Tribunale di CP_3
Busto Arsizio nella procedura R.G.E. n. 749/2016 (cfr. docc. da 13 a 33) e dell'ulteriore attività di domanda di ammissione alla procedura di liquidazione R.G. n. 2517/2017 (cfr. doc. 36), con conseguimento, in detta procedura, dell'assegnazione alla TE della somma di euro 1.315,34 (cfr. docc. 37, 38, 39 e 40). I compensi professionali richiesti dal ricorrente per l'espletamento delle suddette attività in complessivi euro 14.415,72, comprensivi di cpa, avendo detratto l'importo di euro 6.000,00 già percepito in precedenza dalla cliente, risultano congrui con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. Si osserva che la mancata costituzione in giudizio della convenuta società non consente al Giudice di esaminare l'opposta compensazione dichiarata dal liquidatore della geom. per assunti lavori asseritamente svolti a favore TE CP_2 dell'avv. (cfr. doc. 42), con la conseguenza che la domanda formulata in Pt_1 giudizio dal ricorrente avv. è fondata e merita integrale Parte_1 accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00
a euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi e tenendo conto della contumacia della parte convenuta e dell'assenza della fase istruttoria.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la , in persona del liquidatore pro TE tempore, al pagamento, a favore del ricorrente avv. della Parte_1 somma di euro 14.415,72, oltre Iva e oltre interessi dalla domanda all'effettivo saldo;
2) condanna la alla rifusione, a favore dell'avv. TE
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
4.627,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, il 4.6.25
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27334/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valentina Danza, elettivamente domiciliata in Milano, viale Abruzzi n. 83, presso lo studio del suo difensore
RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), TE P.IVA_1 contumace
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: a) accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alle vigenti tariffe professionali forensi, condanni il convenuto al pagamento della somma di € 14.415,72 (oltre Iva se dovuta) a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento;
b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con pagina 1 di 4 modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011 l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la
[...] TE
, in persona del liquidatore pro-tempore, geom.
[...] Controparte_2 chiedendo, accertata la rispondenza della somma richiesta per la prestazione resa alle vigenti tariffe professionali forensi, di condannare la al TE pagamento della somma di euro 14.415,72 (oltre Iva se dovuta) a titolo di onorario e spese professionali, oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento, con la condanna della stessa società al pagamento delle spese, dei diritti e onorari del presente giudizio. A sostegno delle domande formulate, parte ricorrente rappresentava che:
- l'avv. svolgeva attività di procuratore e difensore della Pt_1 TE
, in forza di procura conferitagli dal legale rappresentate e attuale
[...] liquidatore geom. nel procedimento civile avanti il Tribunale di Controparte_2
Milano, sezione distaccata di Legnano, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del corrispettivo spettante alla società in virtù di contratto di appalto stipulato in data 4.02.2009 con nonché per l'esecuzione di lavori CP_3 extra-contratto;
- a seguito dell'ottenimento di sentenza favorevole, in assenza di pagamenti spontanei, l'avv. precettava la debitrice e avviava un Pt_1 CP_3 procedimento di esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Busto Arsizio, facendo ottenere alla società l'importo di euro 7.140,07 in data 29.05.2020;
- in data 8.03.2018, l'avv. presentava domanda di ammissione alla Pt_1 procedura di liquidazione R.G. n. 2517/2017 nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ottenendo la in data TE
22.12.2022, l'assegnazione dell'importo di euro 1.315,34;
- in data 9.03.2021 l'avv. inviava la notula relativa all'attività svolta al Pt_1 geom. il quale contestava la richiesta del legale, sostenendo che le pari CP_2 avevano concordato un totale dovuto di euro 17.900,00, già saldato mediante un pagina 2 di 4 assegno circolare da euro 6.000,00 e, per la restante parte, mediante compensazione, mediante lavori asseritamente svolti presso l'appartamento dell'avv. sito in Milano, via Piccinni n. 5; Pt_1
- in data 27.12.2023 l'avv. inviava sollecito di pagamento dell'importo di Pt_1
14.415,72, decurtando l'assegno di 6.000,00 euro ottenuto, a cui non seguiva alcun riscontro.
All'udienza del 4.03.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec in data 27.12.2024, dichiarava la contumacia della
[...]
e riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. CP_4
Il Tribunale osserva Il ricorrente ha ampiamente documentato (cfr. docc. da 1 a 10) l'attività svolta su mandato e nell'interesse della relativamente al giudizio TE di primo grado promosso avanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, conclusosi con la sentenza n. 1913/2016, con la quale, in accoglimento delle domande formulate nell'interesse della la allora convenuta, sig.ra TE CP_3 veniva condannata al pagamento, a favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 57.685,00, oltre Iva e interessi legali e oltre alle spese di lite, liquidate in euro 11.508,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15% e oltre oneri fiscali (cfr. doc. 11). È altresì dimostrato in giudizio lo svolgimento da parte dell'avv. della Pt_1 successiva attività di esecuzione immobiliare contro la sig.ra avanti al Tribunale di CP_3
Busto Arsizio nella procedura R.G.E. n. 749/2016 (cfr. docc. da 13 a 33) e dell'ulteriore attività di domanda di ammissione alla procedura di liquidazione R.G. n. 2517/2017 (cfr. doc. 36), con conseguimento, in detta procedura, dell'assegnazione alla TE della somma di euro 1.315,34 (cfr. docc. 37, 38, 39 e 40). I compensi professionali richiesti dal ricorrente per l'espletamento delle suddette attività in complessivi euro 14.415,72, comprensivi di cpa, avendo detratto l'importo di euro 6.000,00 già percepito in precedenza dalla cliente, risultano congrui con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. Si osserva che la mancata costituzione in giudizio della convenuta società non consente al Giudice di esaminare l'opposta compensazione dichiarata dal liquidatore della geom. per assunti lavori asseritamente svolti a favore TE CP_2 dell'avv. (cfr. doc. 42), con la conseguenza che la domanda formulata in Pt_1 giudizio dal ricorrente avv. è fondata e merita integrale Parte_1 accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00
a euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi e tenendo conto della contumacia della parte convenuta e dell'assenza della fase istruttoria.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la , in persona del liquidatore pro TE tempore, al pagamento, a favore del ricorrente avv. della Parte_1 somma di euro 14.415,72, oltre Iva e oltre interessi dalla domanda all'effettivo saldo;
2) condanna la alla rifusione, a favore dell'avv. TE
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
4.627,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, il 4.6.25
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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