Ordinanza cautelare 30 giugno 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO TI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla qualifica della ricorrente nelle categorie merceologiche (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALE E IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA - CABINE REMI – REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga e Marco Molineris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IT Reti S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
(A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento in data 31 marzo 2025, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale IT ha disposto, per un periodo di 12 mesi, la sospensione della qualifica di cui è titolare TI nelle categorie merceologiche (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALE E IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA - CABINE REMI - REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS;
- della mail in data 21 maggio 2025 a firma del dott. Salvatore Boccuto, Responsabile Vendor Management & Sustainability di IT con la quale è stata comunicata a TI l’“impossibilità di procedere con ulteriore istruttoria di rinnovo” della qualifica per il gruppo merceologico BB08AD07 CONTATORI GAS A TU E ST NT che scadrà in data 14 giugno 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluse: (a) la nota di IT in data 10 febbraio 2025 recante la comunicazione di inizio del procedimento di sospensione; (b) la nota in data 3 marzo 2025 con la quale IT, rispondendo alla prima memoria partecipativa prodotta da TI in data 21 febbraio 2025, ha trasmesso alla ricorrente la relazione scientifica in data 8 gennaio 2025, recante la “valutazione sperimentale dello stato di operatività di misuratori fiscali di portata di gas in relazione ai profili di consumo di corrente”.
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO TI S.p.a. il 27 ottobre 2025:
1) degli atti di tutte le procedure di gara indette da ITG Reti in base al sistema di qualificazione gestito da IT per le seguenti categorie merceologiche:
(a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALE E IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA-CABINE REMI – REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS; (f) BB08AD07 CONTATORI GAS A TU E ST NT a cui TI non è stata invitata siccome illegittimamente sospesa da tale sistema di qualificazione in base ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi gli atti delle seguenti procedure di gara di cui TI ha avuto recentemente notizia consultando la banca dati dei contratti pubblici: (i) la gara identificata dal CIG B83A9DF89E per l’assemblaggio e fornitura di contatori Nimbus calibro G4/G6 di valore complessivo pari ad Euro 196.300.292,00 ; (ii) la gara identificata dal CIG B8A24A5596 per la fornitura di contatori elettrici di tipo G4 di valore complessivo pari ad Euro 9.042.000,00 ; (iii) la gara, suddivisa in tre lotti, identificata dai seguenti CIG B89C92EAE9, B89C92FBBC e B89C930C8F per la fornitura di apparecchi GRID (quanto al Lotto 1 di valore pari ad Euro 4.125.000,00), IR (quanto al Lotto 2 di valore pari ad Euro 15.450.000,00) e FD (quanto al Lotto 3 di valore pari ad Euro 39.850.000,00 (doc. 56); le gare “IPRM Area Nord Ovest” e “per sostituzione IRI e GRF fuori standard” di cui TI ha avuto notizia in data odierna con la nota del 23 ottobre 2025 recante il riscontro di IT all’istanza di accesso presentata da TI il precedente 24 settembre 2025;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti impugnati con ricorso introduttivo e segnatamente: il provvedimento in data 31 marzo 2025, comunicato a TI in pari data, con il quale IT ha disposto la sospensione, per un periodo di 12 mesi, della qualifica di cui è titolare TI nelle categorie merceologiche (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALEE IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA - CABINE REMI – REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS; la mail datata 21 maggio 2025 a firma del dott. Salvatore Boccuto, Responsabile Vendor Management & Sustainability di IT con la quale è stata comunicata a TI l’“ impossibilità di procedere con ulteriore istruttoria di rinnovo ” della qualifica per il gruppo merceologico BB08AD07 CONTATORI GAS A TU E ST NT scaduta in data 14 giugno 2025;
- la nota di IT datata 10 febbraio 2025 recante la comunicazione di inizio del procedimento di sospensione;
- la nota datata 3 marzo 2025 con la quale IT, rispondendo alla prima memoria partecipativa prodotta da TI in data 21 febbraio 2025, ha trasmesso alla ricorrente la relazione scientifica dell’8 gennaio 2025 a firma del prof. Luca Marmo e dell’ing. Fausto Franchini, recante la “ valutazione sperimentale dello stato di operatività di misuratori fiscali di portata di gas in relazione ai profili di consumo di corrente ”, pure impugnata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso notificato il 30 maggio 2025, la società RO TI S.p.a. (d’ora in poi solo TI) ha impugnato per l’annullamento, previa istanza cautelare, il provvedimento di sospensione dall’LB OR (c.d. Vendor List), per la durata di 12 mesi, adottato da IT S.p.a. (d’ora in poi solo IT) in data 31 marzo 2025 per le categorie merceologiche afferenti gli strumenti di misura del gas (c.d. contatori).
2. Il provvedimento di sospensione è stato motivato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento LB OR di IT, avendo IT contestato alla società ricorrente: (i) di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (lett. c); (ii) di essere incorsa in gravi inadempienze contrattuali (lett. j); (iii) valutazioni negative sulle prestazioni a seguito di ordini/contratti ricevuti (lett. n).
3. La società ricorrente premette in fatto:
- di essere una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane attive nei settori del trattamento, trasporto e distribuzione del gas naturale;
- di essere iscritta nei sistemi di qualificazione di IT per le seguenti categorie merceologiche: a) 2023/S 070-215001 relativa alle forniture per la rete di distribuzione del gas naturale: BB08AA15 – Gruppi riduzione finale e impianti di riduzione intermedia (BB04AG04 - Impianti di prelievo riduzione e misura – cabine REMI; BB08AD07- Contatori di gas a turbina e pistoni rotanti); b) 2023/S 062-183368 relativa agli strumenti di misura della portata (BB08AD11 – Misuratori di portata con metodo ultrasonico e sistemi massici); c) 2023/S 062-185319 relativo ai “contatori di gas, dalla classe compresa tra G4 e G25, totalmente rispondenti ai requisiti tecnici e funzionali alla delibera ARG/gas 631/13 e s.m.i. e alla norma UNI-TS 11291, che integrano in un solo strumento la misura, la conversione del volume misurato per temperatura (obbligatoria per tutti i calibri) e per pressione (pressione obbligatoria solo per i calibri G10, G16 e G25) e la trasmissione dei dati; il principio di misura può essere di varia natura (volumetrico, massico, ultrasuoni, ecc.). (rif. Gruppo Merce BB08AD18)”; e) BB08AH25 – Densimetri/Registratori/Data Logger per misura fiscale gas.;
- di essersi aggiudicata negli anni, in base a tali qualifiche, numerosi contratti pubblici affidati dal Gruppo IT per un valore complessivo di circa un miliardo di euro;
- che in data 10 febbraio 2025 IT le comunicava l’avvio del procedimento di sospensione dal sistema di qualificazione in quanto la ricorrente “ si sarebbe resa gravemente inadempiente alle pattuizioni contenute in alcuni accordi quadro, risalenti agli anni 2018/2019, aventi ad oggetto la fornitura di contatori e smart meters; (ii) “al di là di accordi transattivi intercorsi tra le parti”, il malfunzionamento delle apparecchiature fornite sarebbe proseguito e avrebbe determinato “un gravissimo pregiudizio, anche in termini di danno di immagine e reputazione”; (iii) non meglio precisati accertamenti tecnici effettuati da IT, “anche attraverso terzi esperti”, avrebbero rivelato che “i contatori malfunzionanti manifestano non solo problemi tecnici di comunicazione e raggiungibilità del segnale come era apparso inizialmente, ma sono affetti da un ben più grave problema di progettazione che li rende non idonei alla funzione che dovevano assolvere in base ai contratti sottoscritti ” (pag. 4 ric.);
- che con osservazioni scritte prodotte in data 21 febbraio 2025 (doc. 10), oltre ad eccepire la nullità di tale comunicazione, siccome non recante le indicazioni previste dall’art. 8 della l. 241/1990, aveva richiamato la sua lettera del 10 febbraio 2025 (doc. 11), con la quale aveva dimostrato l’infondatezza e la mancanza di prova delle avverse contestazioni afferenti i vizi di progettazione degli apparecchi forniti e l’inidoneità delle contestazione di IT a giustificare la sua esclusione dalle pubbliche gare, la non imputabilità alla TI dei malfunzionamenti dei contatori, nonché la mancata considerazione, in un’ottica di self-cleaning , della puntuale esecuzione da parte di TI della transazione del 9 novembre 2021;
- che, inoltre, aveva osservato che “ la fornitura oggetto delle Vostre contestazioni si riferisce agli smart meters e non appare, quindi, riconducibile alle categorie GM BB08AA15, GM BB08AD11, GM BB04AG04, GM BB08AH25 che pure sono elencate nella Vostra comunicazione ” (doc. 10, cit.);
- che le prime osservazioni di TI venivano riscontrate da IT con la nota del 3 marzo 2025 (doc. 4, cit.), recante in allegato la relazione scientifica in data 8 gennaio 2025 a firma del prof. Luca Marmo e dell’ing. Fausto Franchini (doc. 5, cit.), avente ad oggetto la “ valutazione sperimentale dello stato di operatività di misuratori fiscali di portata di gas in relazione ai profili di consumo di corrente ”;
- che, letta la relazione, TI aveva osservato che essa: (i) si fondava sull’esame di (appena) 4 campioni di contatori G4 forniti da TI negli anni 2017-2018; (ii) dopo aver confermato il corretto funzionamento dell’apparato nel suo insieme, riconoscendo che “nessuna evidenza di assorbimenti anomali nel normale funzionamento in chiamata è emersa durante il periodo di osservazione” e che “ parimenti nessuna evidenza di assorbimenti anomali è emersa nel periodo di osservazione in assenza di chiamata ”, concludeva, del tutto contraddittoriamente, che la batteria installata nel modello G4 GPRS “ non risulta ottimale ed infatti va incontro a evidente passivazione in breve tempo ”, “ stante la mancata progettazione e predisposizione di cicli di depassivazione ”;
- che, con nuove osservazioni, aveva eccepito che “ tale conclusione, da un lato, non trova alcun riscontro nelle evidenze sperimentali riportate e, dall’altro lato, è il risultato di un’analisi che non ha minimamente considerato né il protocollo operativo di TI (che prevede un impulso alla batteria almeno ogni 24 ore in modo da scongiurare i fenomeni di passivazione nella batteria), né i fattori esogeni, quali temperatura e umidità, riscontrabili sul campo e non riprodotti in laboratorio, che da soli sono idonei a spiegare il fenomeno della passivazione riscontrato in alcune batterie dei contatori G4 GPRS forniti da TI ” (doc. 12);
- ciononostante, in data 31 marzo 2025 IT aveva adottato il provvedimento di sospensione, per un periodo di 12 mesi, della qualifica nelle seguenti, categorie merceologiche “ (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALE E MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA - CABINE REMI – REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS ”.
Infine, la TI rappresenta che aveva richiesto il rinnovo annuale della qualifica nella categoria BB08AD07 – Contatori gas a Turbina e pistoni rotanti (doc. 13) e che solo dopo ripetuti solleciti, con e-mail del 21 maggio, il Responsabile Vendor Management System & Sustainability di IT aveva comunicato l’“ impossibilità di procedere con ulteriore istruttoria di rinnovo della qualifica per il gruppo merceologico BB08AD07 CONTATORI GAS A TU E ST NT che scadrà in data 14 giugno 2025 ” in quanto “ come noto la RO IO S.p.A. ha ricevuto comunicazione del 31/03/2025 inerente la sospensione, a seguito di un’istruttoria approfondita che ha visto il coinvolgimento anche della Vostra società, delle categorie merceologiche attinenti alle attività inerenti alla “misura”, per motivazioni riconducibili a carenze di affidabilità tecnica. Si precisa che il gruppo merci relativo alla Vostra richiesta ricade all’interno del medesimo ambito già oggetto di valutazione negativa, e pertanto, coerentemente con l’intervenuta sospensione, permane l’impossibilità di procedere con ulteriore istruttoria di rinnovo ” (cfr. doc. 2, cit.).
4. La società ricorrente ha quindi formulato tre motivi di ricorso per contestare la legittimità dei provvedimenti impugnati.
5. Con atto depositato il 13 giugno 2025, si è costituita in giudizio IT per resistere al ricorso, producendo copiosa documentazione e memoria, con la quale ha sollevato eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, con ordinanza n. 713 pubblicata il 30 giugno 2025, questo Collegio ha ritenuto che “le esigenze cautelari prospettate nell’impugnativa possono essere adeguatamente salvaguardate attraverso la sollecita trattazione del giudizio in sede di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm.”.
7. Con ordinanza n. 3338 pubblicata il 12 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza n. 713, per aver << ritenuta l’insussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, avuto riguardo, da un lato, all’assenza di gare attualmente bandite da IT Reti s.p.a, e sotto altro profilo, alla fissazione dell’udienza pubblica di merito già fissata dal TAR Lombardia per il prossimo 25.2.2026 >>.
8. Successivamente, con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha impugnato per l’annullamento, previa istanza cautelare, gli atti di tutte le procedure di gara indette da ITG Reti in base al sistema di qualificazione gestito da IT a cui non sarebbe stata invitata siccome – in tesi - illegittimamente sospesa dal sistema di qualificazione in base ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
9. Le parti hanno quindi depositato ulteriori memorie.
10. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 questo Collegio, con ordinanza n. 1223 pubblicata il 6 novembre 2025, ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti << Ritenuto che, riservata ogni valutazione sulla legittimità dei provvedimenti gravati al merito, la domanda cautelare introdotta con i motivi aggiunti risulta sfornita del necessario periculum in mora, non essendo stato provato un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità >>.
11. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno infine depositato memorie e repliche.
12. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025, dopo la discussione delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va respinta l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, sull’assunto che alcune procedure di gara, alle quali la società non ha potuto partecipare, sono state nel frattempo aggiudicate.
Il Collegio non ritiene che ricorrano le condizioni per differire l’udienza a un’altra data.
Nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, al di fuori dei casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge.
Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le parti stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, per conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al Tribunale.
In linea di principio appaiono infatti evidenti i riflessi negativi di un rinvio della causa sulla fluidità e speditezza della azione giurisdizionale amministrativa. In ogni caso, la decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “ situazioni eccezionali ” (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a., in base al quale “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (conf., sul punto, in giurisprudenza, “ex plurimis”, Cons. Stato, V, n. 59/2024, p. 9.1. e IV n. 9271/2023; TAR Sardegna, I, nn. 658/2024, p. 1. e 394/2023, p. 7).
Nella specie, la motivazione indicata nella istanza di rinvio, presentata oralmente in udienza e all’accoglimento della quale IT si era opposta, connessa al fatto che alcune delle procedure di gara alle quali la ricorrente era interessata a prendere parte sono “medio tempore” terminate con gli atti di aggiudicazione, non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento, risultando evidente la carenza del requisito della eccezionalità della situazione.
Nella fattispecie non si ravvisano dunque i casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, del c.p.a., consentono di disporre il rinvio della trattazione della causa.
La decisione tempestiva della causa è anzi funzionale al principio della ragionevole durata del processo.
2.Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate da IT dal momento che il ricorso introduttivo è infondato.
Si può inoltre prescindere dall’esame dell’istanza di verificazione proposta dalla resistente IT, atteso che la documentazione prodotta in giudizio offre sufficienti elementi per la decisione dei ricorsi proposti.
3. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Regolamento LB OR di IT; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e contraddittorietà ”. In sintesi, la società ricorrente sostiene che le situazioni poste alla base del provvedimento impugnato di cui all’art. 12 lettere c), J) e n) sarebbero riconducibili all’illecito professionale grave, oggi disciplinato dagli artt. 96, 97 e 98 del d. lgs. n. 36/2023: quindi, la TI sostiene che nell’attuale quadro ordinamentale la possibilità di desumere un grave illecito professionale dalla condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico dipenda dalla circostanza che siffatte carenze abbiano causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni equiparabili, situazioni che – a suo dire – non ricorrerebbero nel caso di specie. La società ricorrente evidenzia in particolare che: a) tutti i contratti cui farebbe riferimento il provvedimento impugnato sarebbero stati oggetto dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti nel 2021; b) TI avrebbe adottato misure di self-cleaning idonee a provare la sua affidabilità; c) l’effetto escludente si sarebbe esaurito per il decorso del triennio di rilevanza dalla commissione dei fatti [art. 96, comma 10, lett. c del d.lgs. n. 36/2023 - c.c.p.)].
4. Il motivo è infondato.
5. Preliminarmente, si osserva che nell’odierno contenzioso viene all’esame il sistema di qualificazione per le procedure di gara nei settori speciali (energetico, idrico, trasporti e servizi postali), disciplinati nel Libro III del d. lgs. n. 36/2023, di cui occorre riassumere il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tale materia.
5.1. In tali settori la resistente IT opera in qualità di concessionaria per la distribuzione del gas naturale per usi civili e industriali.
5.2. Gli artt. 168 e 169 del d. lgs. n. 36/2023, nel dare attuazione agli artt. 76 e 77 (Sistemi di qualificazione) della Direttiva 2014/25/UE, disciplinano le cc.dd. “procedure regolamentate”, ovvero le procedure di gara relative ai settori speciali, che sono precedute dall’adozione di atti interni con i quali stazioni appaltanti o enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione e adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione per lo svolgimento di tali procedure.
5.3. Ai sensi dell’art. 169, comma 1, del cit. decreto: “ Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98 ”.
5.4. L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo), che ha inserito l’inciso “ nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98 ”, ha definito il perimetro entro il quale i soggetti che operano nei settori speciali possono stabilire le fattispecie escludenti del grave illecito professionale, potere che deve infatti essere esercitato nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98 del d. lgs. n. 36/2023 (tassatività delle fattispecie di grave illecito professionale, dei mezzi di prova e dei parametri di gravità).
5.5. Il profilo di novità di tale articolo rispetto alla previgente disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/2016 consiste nella possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali e/o esclusivi di elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98 del d. lgs. n. 36/2023, quali condotte siano rilevanti come “ grave illecito professionale ” agli effetti degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 del cit. decreto.
5.6. L’art. 98 si pone in discontinuità con la disciplina previgente nella misura in cui: a) elenca, in modo tassativo, gli elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, che non identifica più una fattispecie aperta; b) definisce, in modo parimenti tassativo, i mezzi di prova che le stazioni appaltanti devono utilizzare per dimostrarlo, e quindi le fonti di prova.
5.7. L’art. 98, comma 3, lett. c) del d. lgs. n. 36/2023, invocato dalla società ricorrente, prevede – riproducendo essenzialmente il previgente art. 80, comma 5, lett. c –ter), del d. lgs. n. 50/2016 – che: “ 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: […] c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ”.
5.8. Il comma 6, dell’art. 98, lett. c), a sua volta, prevede che: “ Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: […] c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili ”, ossia un insieme di strumenti probatori, integrabile, sulla base del prudente apprezzamento delle stazioni appaltanti.
5.9. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che si tratta di una clausola aperta nella misura in cui, da una parte, non esclude che la prova delle gravi carenze nell'esecuzione di un contratto possano risiedere in conseguenze ulteriori rispetto alla risoluzione o alla condanna al risarcimento del danno; dall'altra parte, rimette all'interprete la concreta individuazione di quali siano le “ conseguenze comparabili ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 07/04/2025, n. 647; Tar Veneto, Venezia, sez. I, 16 giugno 2025, n. 989).
5.10. Per quanto riguarda i parametri di valutazione della gravità dell’illecito professionale cui deve attenersi la stazione appaltante, essi sono indicati nei commi 4, 5 e 7 della disposizione del citato decreto legislativo. In particolare, il citato comma 4 prevede che “ La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa ”.
5.11. Secondo consolidata giurisprudenza la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di evidente irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (v., “ex plurimis”, di recente, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6267).
5.12. La giurisprudenza ha inoltre affermato che “… sotto il profilo semantico, il concetto stesso di “affidabilità” si predica riguardo a qualcuno che sia meritevole di “fiducia”, riflettendosi questo aspetto, perciò, sotto il profilo giuridico, nella lettura e interpretazione dell’art. 98 del Codice alla luce del generale Principio della fiducia, innovativamente introdotto all’art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento al comma 2, ove si dispone che “il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”. E dunque, in coerenza con la funzione interpretativa del principio in parola, sancita dall’art. 4 del Codice (“le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”), non può che concludersi nel senso che esce rafforzata l’autonomia decisionale dell’ente in relazione all’esercizio del potere di esclusione dell’operatore economico per inaffidabilità, profilo questo che impinge proprio e direttamente nel rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra stazione appaltante e appaltatore. La discrezionalità dell’amministrazione sotto questo profilo è dunque particolarmente pregnante, ravvisandosi, come visto, i limiti per essa, nelle declinazioni specifiche di cui al citato art. 98, disposizione che circoscrive le fattispecie rilevanti di illecito professionale, i mezzi di prova adeguati e gli oneri motivazionali, con richiamo agli elementi specifici, cui è tenuta l’amministrazione, oltre che ai principi generali di logicità e congruità ” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 11 marzo 2024, n. 204, confermata da Cons. Stato, V, n. 8529/2024).
6. Nella fattispecie odierna IT, in attuazione degli artt. 168 e 169 del d. lgs. n. 36/2023, con il Regolamento LB OR, ha istituito e disciplinato la Vendor list, definita come “ l’elenco dei fornitori classificati per categorie …ai fini dell’affidamento dei propri contratti ”, quale strumento propedeutico alle singole procedure di affidamento, che siano di tipo privatistico ovvero di tipo pubblicistico, dettando le condizioni per l’iscrizione, nonché i diritti e gli obblighi di IT e degli operatori economici che intendono aderirvi (doc. 2 IT).
6.1. La registrazione al Portale Acquisti IT4Buy, necessaria per le candidature, comporta “ l’accettazione del presente regolamento e costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione all’LB e alla qualifica nella Vendor list IT ” (doc. 2 IT – premessa).
6.2. Ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento, il sistema di qualificazione “ si basa su una matrice di gruppi di merce che si articola secondo tre categorie BENI, LAVORI e SERVIZI ed è caratterizzato da tre livelli di complessità (Strong, Medium, Smart) ”.
6.3. Per quanto qui d’interesse, il successivo art. 12 contiene al comma 3 l’elenco delle condotte gravi integranti le cause di revoca o sospensione della qualifica. In particolare IT, con il comma 3 – coerentemente con l’art. 169 del d. lgs. n. 36/2023 - ha stabilito preventivamente le condotte che costituiscono grave illecito professionale agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, prevedendo che: “ Incorre in motivo di Sospensione o Revoca dalla Vendor List, il Fornitore che si trovi, a titolo esemplificativo, in una qualsiasi delle seguenti situazioni:
a) sia in stato o in corso una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
b) abbia subito condanna per reato che incide sulla moralità professionale;
c) abbia commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
d) non sia in regola in materia di contributi sociali;
e) abbia reso false dichiarazioni sui requisiti per concorrere a un contratto;
f) in caso di incompatibilità previste dalla legge italiana;
g) in caso di inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico IT e/o in riferimento al D.lgs. 231/01 e/o al Codice;
h) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tra le quali anche le deviazioni rispetto alle attività ad alto rischio durante ispezione ai sensi dell’Allegato HSE alle Condizioni Generali);
i) in caso di danni di immagine;
j) in caso di gravi inadempienze contrattuali;
k) sia in conflitto di interessi con amministratori o dipendenti;
l) in caso di esito negativo alle revisioni periodiche della qualifica;
m) in caso di ripetuta, mancata presentazione di offerte;
n) in caso di valutazioni negative sulle prestazioni a seguito di ordini/contratti ricevuti;
o) in caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti quale fornitore aggiudicatario;
p) invii plurimi di Alert reputazionali come previsto dal successivo comma 4, implicando i medesimi una perdita di fiducia da parte di IT nei confronti del Fornitore ”; il successivo comma 5 prevede che “ In caso di provvedimento di Sospensione, potrà essere richiesta al Fornitore la presentazione di un Piano di Azioni correttive al cui adempimento sarà subordinata la cessazione della sospensione ”. Il comma 6 del cit. art. 12 specifica inoltre che “ La sospensione di durata pari o superiore a 12 mesi comporta la decadenza della Qualifica. Il Fornitore che intende riqualificarsi dovrà ripetere ex novo l’intero iter ”.
6.4. Il provvedimento qui impugnato, basato sul Regolamento LB OR accettato dalla ricorrente, premette che “ i. IT S.p.A. (di seguito, “IT”) e RO TI S.p.A. hanno sottoscritto, nel corso degli ultimi anni, svariati contratti di fornitura aventi ad oggetto gruppi di misura; ii. IT, in merito ai predetti di contratti di fornitura, ravvisava plurime e gravi inadempienze da parte di RO TI S.p.A., oggetto di svariate contestazioni;
iii. a seguito di articolate negoziazioni, a fronte del malfunzionamento di numerosi contatori oggetto di fornitura, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo in data 9 novembre 2021;
iv. ciononostante, le apparecchiature fornite da RO TI S.p.A., in esecuzione dei numerosi contratti sottoscritti con IT, continuavano a presentare gravi difetti, i quali venivano prontamente contestati a RO TI S.p.A… .” e dopo aver considerato che “ l’art. 12 del Regolamento LB OR di IT prevede che incorre in motivo di sospensione della qualifica l’operatore economico che, inter alia, abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (lett. c), sia incorso in gravi inadempienze contrattuali (lett. j), o in caso di valutazioni negative sulle prestazioni a seguito di ordini/contratti ricevuti (lett. n);
x. le gravi carenze riscontrate, riguardano i misuratori domestici G4 e G6 forniti da RO TI S.p.A., ovvero strumenti di misurazione relativamente semplici. Appare, quindi, inevitabile che RO TI S.p.A. non debba, per tutto il periodo della sospensione, essere incluso tra i potenziali fornitori, non solo dei predetti misuratori domestici, ma, a maggior ragione, dei sistemi di misura fiscale, che, rispetto ai primi, richiedono un livello di precisione e affidabilità ben superiore” ha pertanto disposto “ la sospensione di RO TI S.p.A., per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla ricezione del presente provvedimento, della qualifica nelle categorie merceologiche inerenti la misura…. ”.
6.5. Come correttamente rilevato dalla difesa di IT, il provvedimento di sospensione è stato adottato ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento LB OR di IT”, avendo IT ritenuto le condotte tenute da TI corrispondenti alle fattispecie di grave illecito professionale ivi tipizzate.
6.6. In sintesi, con il provvedimento impugnato, IT ha evidenziato: a) di aver rimosso a causa del malfunzionamento n. 147.636 contatori, n. 764.580 apparecchi GPRS e n. 29.952 apparecchi NBIOT, che altri 350.000 contatori non funzionati sarebbero stati rimossi nei prossimi mesi, per un totale di 1.114.850 pezzi; b) di aver rappresentato alla TI la grave situazione, con le comunicazioni del 16 luglio 2024 e con le note del 28 gennaio 2025, 17 giugno 2024, 5 ottobre 2023, 10 agosto 2023, 18 giugno 2023, 1 giugno 2023 e 6 agosto 2021, a cui la società “ non ha mai risposto ”.
6.7. Ebbene, a fronte di tali dettagliate e documentate contestazioni, TI si è limitata in sostanza ad affermare che IT avrebbe ignorato l’accordo transattivo del 2021, con il quale le parti avevano posto fine alle controversie, passate e future, sui lamentati malfunzionamenti dei contatori oggetto dei contratti di fornitura indicati nel provvedimento di sospensione; inoltre, a suo dire, IT non avrebbe indicato i contratti diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della transazione 2021 e che avrebbero potuto rilevare ai fini della sospensione, se esistenti.
6.8. TI afferma che il provvedimento di sospensione si riferisce “ ai medesimi problemi di comunicazione, dipendenti dalla scarica prematura delle batterie, affrontati e gestiti con la Transazione 2021 che ha previsto, allo scopo di superarli, la sostituzione dei contatori difettosi con altri di nuova tecnologia (NB-Iot) sempre prodotti da TI ”. Ciò proverebbe che il problema del malfunzionamento non aveva inciso sull’affidabilità professionale della società ricorrente e che quindi il provvedimento avrebbe illegittimamente messo in dubbio l’affidabilità richiamando controversie superate con la transazione. TI lamenta inoltre il totale difetto di motivazione anche rispetto alle misure di self-cleaning adottate da TI e consistenti nell’impegno assunto da quest’ultima con la transazione 2021 a sostituire i contatori malfunzionanti con contatori NB-Iot venduti ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato.
6.9. Ebbene, occorre evidenziare che la vertenza era sorta sul malfunzionamento di circa 461.000 contatori, oggetto della transazione (v. doc. 21 ric.), con la quale TI aveva assunto l’obbligo di ritirare “ a propria cura e spese, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque entro il mese di Novembre 2021, i 254.000 G4-G6 stoccati presso i depositi territoriali…..e gli ulteriori G4-G6…fino ad un massimo complessivo di 380.000 unità. .” e di sostituirli con i più performanti contatori NB-lot G4 che IT di era impegnata ad acquistare.
6.10. L’assunto di parte ricorrente, secondo cui la transazione del 2021 avrebbe prodotto un effetto “ insuperabilmente preclusivo ” di ogni pretesa di IT verso TI (doc. 16 e 19 IT), non può essere condiviso per le seguenti ragioni.
6.11. Come noto, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. la transazione è “ Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro ”. Il citato articolo delinea due tipi di transazione: al comma 1 la cosiddetta "transazione semplice" e al comma 2 la cosiddetta "transazione mista o novativa", che si ha quando le parti modificano, creano o estinguono rapporti giuridici diversi da quelli su cui cade la lite.
6.12. Nel caso di specie, dal contratto di transazione è sorto un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, di ritiro dei contatori malfunzionanti e di fornitura dei contatori più performanti da parte della società TI, che IT si è impegnata ad acquistare. Da ciò la legittima pretesa di IT all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla ricorrente con la sottoscrizione della transazione.
6.13. Ebbene, risulta dalle comunicazioni intercorse tra le parti che anche i nuovi contatori avevano evidenziato problemi e che la società ricorrente era stata più volte invitata a provvedere al ritiro di contatori da questa forniti e poi rimossi da IT perché difettosi e non funzionati.
6.14. Sul punto, particolarmente esplicativa risulta la nota del 16 luglio 2024, con la quale IT aveva evidenziato che “ oltre i due terzi dei contatori ” forniti dalla TI “ si sono rivelati viziati e hanno necessitato (o necessitano) di sostituzione ” e che al 31 dicembre 2023 i contatori “ ancora non sostituti erano superiori alle 350.000 unità ”.
6.15. Con l’ultima comunicazione del 26 marzo 2025, IT aveva “ rinnovato per l’ultima volta l’invito a provvedere, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, al ritiro dei predetti contatori…..con le modalità già indicate nella nostra comunicazione datata 23 dicembre 2024 ” (doc. 23 IT), indicando così – in conformità con il comma 5 dell’art. 12 del Regolamento - le azioni correttive che avrebbero, probabilmente, portato ad un esito diverso, ma che parte ricorrente non ha intrapreso.
6.16. Scaduto il termine dei 5 giorni, IT ha pertanto legittimamente adottato il provvedimento di esclusione della ricorrente dall’LB OR.
6.17. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, rientra nel perimetro della causa di esclusione di cui all’art. 98 del d. lgs. n. 36/2023 anche una precedente risoluzione contrattuale di tipo consensuale.
6.18. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che lo scioglimento consensuale da un contratto può essere l’effetto di una transazione a cui le parti ricorrano per comporre i loro dissidi, evitando strascichi giudiziari. In tale ultimo caso, la risoluzione del contratto è certo frutto di un accordo – e non invece di un provvedimento unilaterale della stazione appaltante – ma potrebbe essere pur sempre dovuto ad un precedente inadempimento dell’appaltatore. Ciò che rileva è il fatto storico in sé per il quale si è giunti alla risoluzione consensuale in fase di esecuzione e non la tipologia di atto negoziale o provvedimento amministrativo che ne sia seguito (Corte di Cassazione, sez. III, 20 aprile 2020, n. 7963; Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4708; sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8211).
6.19. È stato quindi affermato che il contratto di transazione è mezzo idoneo a provare il grave illecito professionale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 2456), sicché la censura formulata da parte ricorrente sull’assenza di una pregressa risoluzione contrattuale è priva di fondamento.
6.20. Quanto alla rilevanza temporale del grave illecito professionale, IT ha ampiamente dimostrato di aver contestato il malfunzionamento dei contatori a partire dal 3 ottobre 2022, quindi anche successivamente alla stipula del contratto di transazione del 2021, e di aver inutilmente sollecitato il ritiro dei contatori malfunzionanti (docc. 6 e 11 IT), sicché le condotte contestate non hanno perduto la loro rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell’illecito professionale sottesa all’esclusione.
7. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce “ Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023; violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Regolamento LB OR di IT; violazione dell’art. 1 l. 241/1990; violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria ”. La TI sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati dal momento che avrebbero irragionevolmente esteso la sospensione della qualifica, ovvero negato il rinnovo della qualifica di TI (quanto al gruppo BB08AD07), con riferimento a categorie merceologiche che nulla avrebbero a che vedere con la fornitura di smart meters . A dire della TI, sebbene queste ultime categorie merceologiche (BB08AD07) comprendano - in parte - soluzioni attinenti alla misura del gas, esse sarebbero caratterizzate da contesti tecnologici, normativi e produttivi completamente diversi dalla qualifica riguardante i contatori (la GM BB08AD18 – smart meter gas). Infine, aggiunge la società ricorrente che il provvedimento del 21 maggio 2025 qui impugnato meriterebbe di essere annullato anche per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
8. L’articolato motivo è infondato e va respinto.
8.1. Ai sensi del citato art. 4 del Regolamento LB OR di IT “ Il Sistema si basa su una matrice di gruppi di merce che si articola secondo tre categorie BENI, LAVORI e SERVIZI ed è caratterizzato da tre livelli di complessità (Strong, Medium, Smart) ”.
8.2. Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo proposta dalla TI per “ qualifica nel GM categoria BB08AD07 -CONTATORI DI GAS A TU E ST NT ”, IT ha legittimamente motivato il diniego di rinnovo in ragione della riconducibilità di tali apparecchiature alla “ categoria merceologica ” oggetto del provvedimento di sospensione.
8.3. Tale diniego di rinnovo è quindi legittimo, dal momento che il provvedimento di sospensione della qualificazione produce effetti inscindibili, operando sospensivamente sull’intera categoria, comprensiva di tutte le matrici del gruppo di merce per il quale TI era qualificato.
8.4. Ciò impedisce di accogliere la censura formulata dalla parte ricorrente sulla base della violazione delle garanzie partecipative, con riferimento alla violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, qui non prospettabile, attesa l’irricevibilità della richiesta di rinnovo presentata in pendenza del procedimento di sospensione delle qualifiche merceologiche.
9. Infine, con il terzo motivo la società ricorrente lamenta “ Eccesso di potere sub specie di sviamento” : in sintesi, la TI sostiene che i provvedimenti gravati costituirebbero solo l’ultima di una serie di condotte abusive tenute da IT nei suoi confronti successivamente alla stipula della transazione del 2021; in realtà, IT avrebbe come fine quello di fare ingresso nel mercato degli smart meters con un proprio prodotto di misurazione denominato “Nimbus”.
9.1. Il motivo, oltre che infondato, perché non prova il nesso tra l’esclusione della ricorrente dall’LB dei OR di IT e il piano industriale di IT, è anche inammissibile per genericità della censura, risultando privo dei parametri minimi necessari per consentire il sindacato giurisdizionale di legittimità da parte di questo giudice.
10. Concludendo, i provvedimenti qui impugnati sono immuni dai vizi di legittimità denunciati.
Le situazioni dedotte e provate dalla resistente IT a sostegno delle decisioni assunte resistono alle critiche mosse dalla ricorrente. In maniera legittima tali decisioni sono state considerate da IT ragionevolmente idonee a incidere negativamente sull’affidabilità della TI sì che il ricorso principale va respinto.
11. Dalla legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale consegue l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, con il quale sono stati impugnati i vincolati e consequenziali provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara bandite “medio tempore” da IT.
12. Le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore di IT S.p.a., che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
MA Di PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Di PA | Marco EL |
IL SEGRETARIO