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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 171 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 7/02/2025, tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola
[...] C.F._2
Fortunato e Cristiano Marangi
APPELLANTI
e in persona del procuratore Controparte_1
p.t., (c.f. ), ed in persona del suo P.IVA_1 Controparte_2 procuratore p.t., (c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. Vito Rizzi P.IVA_2
APPELLATE
Conclusioni degli appellanti: “ Riformare la sentenza impugnata e, dunque:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità della società convenuta e/o della società terza chiamata, per quanto evidenziato in narrativa, e per l'effetto, 2) condannare (già denominata Controparte_1 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., e/o (già denominata
[...] Controparte_2 Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., in via esclusiva e/o anche in solido tra loro, al pagamento, in favore dei
[...]
Sig.ri e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale e non Parte_1 Parte_2 patrimoniale, nessuno escluso od eccettuato, dai medesimi patiti in seguito e per conseguenza dei fatti come descritti in atti, della somma di €139.514,33, oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in misura pari ad €35.000,00 oltre interessi legali almeno dalla data di deposito della relazione del c.t.u., professor (e, cioè, dal 22.5.2015, data in cui il debito complessivo è divenuto Persona_1 liquido) ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare secondo equità e/o giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., professor al saldo effettivo;
Persona_1
3) in subordine, condannare (già denominata Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., e/o (già denominata Controparte_3 Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., in via esclusiva e/o anche in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 di € 39.964,33, in favore di ed al pagamento di € 99.550,00, in favore di Parte_2
, oltre al danno non patrimoniale dai medesimi patito da quantificarsi in misura Parte_1 pari ad €35.000, ed oltre interessi legali almeno dalla data di deposito della relazione del c.t.u. (e, cioè, dal 22.5.2015), ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare secondo equità e/o giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., professor al saldo effettivo;
Persona_1
4) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata ed assumere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
- in via istruttoria, qualora occorra, si reiterano le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese dal primo giudice:
A) ove ritenuta opportuna, per mero tuziorismo difensivo, nel caso di pervicace contestazione dell'evidenza dei fatti, peraltro già oggetto di accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. che ha portato al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni patiti dagli odierni attori, senza che ciò possa costituire accettazione del contraddittorio sulle circostanze già ampiamente oggetto del procedimento di accertamento tecnico, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze già esposte ed articolate nei precedenti scritti difensivi e articolate secondo i seguenti capitoli di prova:
1. “Se vero che EL redigeva la dichiarazione allegata al fascicolo di parte dei Sig.ri e Parte_1 quale doc. 5?”. Pt_2 2. “Se vero che EL redigeva la consulenza tecnica di parte allegata al fascicolo di parte attrice ed individuata quale doc. 29?".
3. “Se vero che EL redigeva la relazione allegata al fascicolo di parte attrice ed individuata quale doc. 30?".
Si indicano come testimoni: il Sig. domiciliato presso Istituto di Vigilanza Testimone_1
Sveviapol sud s.r.l. in Lecce sulla circostanza sub 1); il dottor agronomo Testimone_2 domiciliato in Leverano (LE) sulla circostanza sub 2); il signor domiciliato in Veglie Testimone_3
(LE) sulla circostanza sub 3).
Conclusioni delle parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni in atto;
2. nel merito, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 718/23 resa dal Tribunale di Taranto qui oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
3. Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di questo secondo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.03.2018, , in qualità di Parte_1 proprietaria della c.d. , ed il figlio , in qualità di Pt_3 Per_2 Parte_2 conduttore ad uso agricolo dei terreni pertinenti e circostanti alla predetta masseria (come da contratto del 3.12.2004, registrato il 13.12.2004), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la società Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro
[...]
174.514,33 a titolo di risarcimento del danno (di cui euro 139.514,33 per il danno patrimoniale ed euro 35.000,00 per quello non patrimoniale), oltre interessi legali, deducendo l'inadempimento contrattuale della convenuta, consistito nell'omesso tempestivo ripristino della fornitura dell'energia elettrica, successivamente alla interruzione del servizio di erogazione (dal 2011 al 2015), conseguente al furto dell'impianto in data 14.06.2011.
Nello specifico, trattasi di un appezzamento di terreno della superficie totale di Ha 10.35.00 coltivato ad oliveto, in agro di Avetrana, località , allibrato in catasto al Per_2 foglio 50, particelle 16-17-18-19-20-21-22, ove insiste un'antica masseria composta da un piano terreno di circa m² 230 utili (di cui circa m² 100 adibiti a locale lavorazione prodotti agricoli e deposito macchine agricole, m² 65 circa a spaccio dei prodotti , m² 50 circa di porticato prospiciente la recinzione esterna, m² 15 circa adibiti a servizi) ed un primo piano composto da un piccolo vano di circa m² 14 (adibito ad ufficio).
La stipulavano un Parte_4 contratto di fornitura elettrica (fornitura energia elettrica cliente numero 894986158, codice POD IT001E894986158, numero presa 7355431750100) avente ad oggetto l'erogazione/somministrazione di 20 Kw di energia elettrica, necessari all'azienda de quo per alimentarsi di acqua, prelevata da un pozzo, in falda artesiana, ivi allocato (precisamente posto in agro di Avetrana, in catasto al foglio 50 particella 16).
Deducevano, ancora, gli attori, che l'uso a fini irrigui del suddetto pozzo, necessario per garantire la sopravvivenza e la produttività delle coltivazioni, veniva regolarmente autorizzato dal Genio Civile di Taranto con Concessione n. 450/2001 del 05/12/2001.
Il , nell'anno 2004-2005, beneficiando dei finanziamenti Parte_5 disponibili con i Controparte_5
, veniva totalmente ammodernato, sia
[...] strutturalmente che tecnologicamente (con l'obiettivo di essere il centro delle attività agricole dell'azienda e, con gli anni, anche un piccolo, ma piacevole, centro agrituristico), con un investimento, all'epoca, di circa € 200.000,00.
Nel 2011 (precisamente – stando a quanto dichiarato dalla stessa
[...] con sua missiva del 12.11.2012 - sin dal 14.6.2011), Controparte_3 veniva a mancare l'elettricità presso l'utenza anzidetta, a causa del trafugamento ad opera di ignoti della presa e di componenti dell'impianto di distrubizione;
a fronte di CP_3 ciò, la società, seppur negozialmente tenuta, ometteva di garantire l'immediato ripristino della fornitura di energia elettrica.
Tale circostanza rendeva non funzionante l'impianto di antifurto predisposto, e, perdurando l'interruzione di energia elettrica, la masseria tra il 28 ed il 29 novembre 2011 subita una vandalica devastazione, con smantellamento e distruzione degli impianti idrici (incluse le tubature interne ai muri e la rubinetteria) ed elettrici (inclusi, anche in questo caso, le condotte interne ai muri e i quadri elettrici, ivi compresi quelli relativi al sistema di allarme non funzionante, proprio per la detta carenza di energia elettrica).
Inoltre, il mancato ripristino incideva inevitabilmente sullo stato di coltivazioni dell'oliveto, che si era ulteriormente deteriorato, mettendo a rischio la sua stessa esistenza e determinando ulteriori ingenti perdite nella produzione, stante la perdurante impossibilità di irrigarlo con l'acqua prelevata dal pozzo artesiano ivi esistente, specie nei lunghi periodi di caldo e siccità. Tale spiacevole situazione, imputabile all'inadempimento, protrattosi per lungo tempo, dell'odierna appellata, veniva tempestivamente comunicata alla società con ulteriori raccomandate, a cui seguiva ancora una condotta inerte da parte della convenuta.
Nello specifico, inviava Controparte_6 due missive (una datata 22.12.2011, l'altra 13.01.2012) di identico contenuto, nelle quali si limitava ad ammettere la suddetta inerzia, evidenziando che il servizio non era funzionante a causa del furto degli impianti, avvenuto ben oltre sei mesi prima, invitando gli odierni appellanti a rivolgersi a titolare degli impianti, e Controparte_2 concessionaria, in via esclusiva, della gestione dei medesimi.
Falliti i solleciti inviati in via bonaria, e depositavano Parte_1 Pt_2 ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Manduria, n.r.g. 20/2013, al fine di valutare sia i danni colturali e agricoli, sia quelli ingenti derivati dalla devastazione vandalica della masseria, tutti causalmente riconducibili all'assenza dell'energia elettrica, anche al fine di stimolare una eventuale transazione con le odierne appellate.
Il giudizio si concludeva il 22.05.2015 con il deposito della relazione del nominato c.t.u. che concludeva evidenziando quanto segue:
-danni da mancata produzione olivicola, nel triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 per € 29.964,33; - danni materiali all'interno del complesso edilizio per € 15.750,00; - danni materiali sugli impianti esterni, a servizio della masseria e/o dell'oliveto, per € 13.800,00.
A tali danni andavano aggiunti quelli per la mancata produzione olivicola di cui all'annata agraria 2014/2015, anch'essa portata a termine senza che, nei periodi di siccità (primavera/estate 2014) antecedenti la maturazione e la raccolta del frutto, si fosse potuto usufruire dell'erogazione dell'acqua. Tali danni, tenuto conto dell'analogo pregiudizio subito (a dire del c.t.u.) nel triennio precedente (€ 29.964,33), erano stati ragionevolmente quantificati dagli attori in € 10.000,00. Il che determinava che il complessivo ammontare del danno per la ridotta produzione olivicola ascendesse ad € 39.964,33.
Parte attrice deduceva, inoltre, il danno da mancato sfruttamento commerciale del stimando in via prudenziale un danno di euro Parte_6
1.000,00 mensili, per un periodo dal 5.11.2011 (data del sollecito di ripristino dell'energia elettrica) al 2015 (data in cui non era ancora avvenuto il ripristino). Rilevavano infine che solo nel giugno 2015, a seguito dell'invio di una nota a mezzo pec con l'allegata c.t.u., isponeva finalmente il Controparte_3 ripristino dell'erogazione.
Da ciò derivava pertanto la totale risarcibilità ex artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c. dei danni subiti quantificati nella richiamata c.t.u., sia a titolo di danno patrimoniale e di perdita della capacità produttiva dell'azienda agricola, sia nella veste di danno non patrimoniale, di natura esistenziale, cagionato agli odierni appellanti.
Pertanto, e chiedevano di essere risarciti dalle società Parte_1 Pt_2 convenute dei danni subiti pari ad euro 139.514,33, solidalmente e congiuntamente.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande risarcitorie solidalmente proposte, chiedevano che il pregiudizio fosse ripartito in rapporto alle rispettive spettanze, evidenziando che, mentre la perdita quadriennale del prodotto olivicolo, per € 39.964,33, andava senz'altro risarcita all'affittuario dell'azienda agricola,
gli importi necessari a ripristinare l'interno della nonché i Parte_2 Pt_3 relativi impianti, anche esterni, ed ancora quello per il mancato godimento della stessa (per complessivi € 99.550,00) dovevano essere attribuiti a Pt_3 Parte_1
(proprietaria).
[...]
Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando la legittimazione passiva di concessionaria in esclusiva della Controparte_2 rete di distribuzione, unica legittimata ad intervenire sugli impianti.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. per effetto dell'ordinanza del 16.01.2019 emessa dal Controparte_2 primo giudice, è stata parte del giudizio in quanto chiamata in causa dagli attori e, con comparsa di costituzione del 4.9.2019, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
Disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. n. 20/2013, il Tribunale di Taranto con sentenza n. 718/2023, pronunciata il 27.03.2023 e pubblicata il 29.03.2023: - rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
- dichiarava inammissibili le domande Controparte_1 risarcitorie proposte congiuntamente dagli attori al fine di ottenere il risarcimento con solidarietà attiva;
- rigettava, condividendo le eccesioni proposte dalle convenute, ogni domanda;
- condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo di euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario di spese generali, cap, iva, in favore di ciascuna parte convenuta e chiamata in causa.
Nello specifico, il Tribunale ha escluso che l'interruzione dell'energia elettrica fosse imputabile alla società di erogazione, essendo avvenuta a causa del furto di componenti impiantistiche ad opera di ignoti. Inoltre, pur riconoscendo una condotta della convenuta non pienamente conforme alla diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., sia sul piano della fatturazione di importi non dovuti, sia sul piano dei tempi di ripristino dell'energia, avvenuta nel dicembre 2011, non ha accolto le domande risarcitorie proposte, a vario titolo, dagli attori.
In particolare, in relazione ai danni alle colture olivicole, conseguenti alla mancata irrigazione degli alberi di ulivo, attesa l'impossibilità di azionare il pozzo di falda artesiano, nel triennio 2011-2014 e nell'annata agraria 2014-2015, il Giudice di prime cure non ha ritenuto provata la domanda risarcitoria, deducendo che l'attrice non avesse né allegato né provato il rinnovo dell'autorizzazione del Genio Civile di n. CP_5
450/2001 per l'estrazione e l'utilizzo delle acque del pozzo trivellato, di durata quinquennale, da ciò ricavando, in via presuntiva, il mancato utilizzo del pozzo, a fini irrigui, per le annate successive alla scadenza, già, pertanto da tempo anteriore (dal 2006) ed a prescindere dall'evento interruttivo dell'energia nel 2011.
Invece, in relazione ai danni materiali subiti in conseguenza del furto e degli atti vandalici perpetrati nella masseria, il Tribunale, richiamando il doc. n. 5 prodotto dalle parti attrici dal quale si evince che l'agente di vigilanza di Sveviapol Sud s.r.l. aveva riscontrato la mancanza del trasformatore del contatore e di tutto l'impianto CP_3 CP_3 dei cavi del trasformatore nel sito del cliente già dall'aprile 2011, all'esito di sopralluogo presso i terreni della c.da - aveva evidenziato il comportamento colpevolmente Per_2 inerte della , che per molti mesi non aveva assunto alcuna iniziativa Parte_1 finalizzata alla ripresa della fornitura di energia elettrica, compresa quella del cambio di gestione della rete, consentita dal mercato libero, contestando formalmente all'
[...]
il mancato ripristino della rete solo con raccomandata a.r. del 5/11/2011. CP_7
Parimenti, il Tribunale rigettava, per le medesime ragioni inerenti il mancato rinnovo della concessione all'utilizzo del pozzo, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
a titolo di responsabilità extracontrattuale, rimarcando, altresì che l'attore non Pt_2 aveva dedotto e provato altri elementi fattuali, a sostegno dell'effettivo esercizio dell'attività produttiva olivicola, quale affittuario. Nel merito, il Tribunale escludeva la sussistenza dell'asserito danno subito dal
[...]
per perdita quadriennale del prodotto olivilicolo, in ragione dei profili critici già Pt_2 evidenziati per la e per il fatto che l'istante non aveva chiesto di provare Parte_1 elementi fattuali a sostegno della sua effettiva attività produttiva quale affittuario.
Ancora, secondo il primo giudice, il mancato assolvimento dell'onere probatorio, riguardava i danni conseguenti al furto nei locali della masseria tra il 28 e il 29 novembre 2011. Ed infatti, anche a voler sostenere che la sottrazione di infissi interni ed esterni e di varie parti dell'impianto, ivi compresi i quadri elettrici dell'antifurto collegato alla vigilanza privata (cfr. nota legale 1.12.2011 e denuncia del presso la Pt_2
Stazione dei Carabinieri di Avetrana del 14.12.2011) fosse stata resa possibile per la mancanza di energia elettrica che avrebbe reso non funzionante il sistema di allarme, il Tribunale sosteneva che la non avesse fornito esaustivi riscontri Parte_1 probatori sull'esistenza e la conformazione dell'impianto di antifurto, ribadendo, in conclusione, anche il comportamento inerte della medesima, in quanto, pur a fronte della conoscenza della mancanza dell'energia elettrica già dall'aprile 2011 (stando a quanto dichiarato dall'agente di vigilanza, che aveva escluso totalmente il funzionamento del sistema di allarme), non si era adoperata in tempi brevi per limitare le conseguenze dannose del mancato ripristino del servizio da parte di CP_3
Pertanto, il Tribunale riteneva totalmente fondata l'eccezione proposta dalla parte convenuta, prevista dall'art. 1227, co.2, c.c., sostenendo che la proprietaria – utente, in un lasso di tempo non trascurabile, non aveva assunto le doverose iniziative tese a preservare l'integrità del patrimonio, ivi compresa l'attivazione di un nuovo contratto di utenza elettrica, in modo da rendere funzionante l'antifurto collegato alla vigilanza, in violazione dell'ordinaria diligenza prevista dalla richiamata norma, rappresentando, l'iniziativa di cambio del gestore, una condotta pienamente esigibile e non eccessivamente gravosa, per tempi, modalità e costi.
Con atto di appello notificato il 2.05.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la richiamata sentenza, invocandone la riforma, per omissione,
[...] insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie.
1)Gli appellanti hanno preliminarmente evidenziato che la motivazione è palesemente contraddittoria laddove il Giudice di prime cure ha escluso l'inadempimento della convenuta in ordine alla interruzione della fornitura elettrica, ritenendo tuttavia la sua condotta non pienamente conforme alla diligenza dovuta ex art. 1176 c.c., sia in ordine alla fatturazione degli importi non dovuti, sia sul piano dei tempi per il ripristino della fornitura, senza, tra l'altro, farne discendere alcuna conseguenza, neppure in termini di concorso della parte obbligata rispetto ai danni lamentati dagli appellanti.
Quanto all'erronea valutazione delle prove, invece, gli appellanti evidenziavano che il Tribunale aveva errato :
2) nel rigettare la domanda risarcitoria promossa, non corrispondendo al vero che i tempi di ripristino della fornitura presso la fossero circoscritti nel lasso Pt_3 temporale tra il giugno 2011 (momento dell'azione furtiva) e il dicembre 2011 (momento del ripristino della rete);
3) nel presumere, in assenza di elementi di segno contrario, che la proprietaria – titolare della concessione n. 450/2001 non avesse utilizzato il pozzo nelle annate successive alla scadenza quinquennale, per non aver rinnovato l'autorizzazione all'estrazione dell'acqua dal pozzo, avendo, invece, il c.t.u. accertato che lo stato degli alberi di ulivo fosse “discreto”, e pertanto, incompatibile, a parere della difesa, con una mancata irrigazione protrattasi dal 2005;
4)nell'escludere la sussistenza di elementi fattuali a sostegno della prova della concreta attività produttiva svolta dall'affittuario, per non avere il chiesto Pt_2 di provare in alcun modo l'assunto, neanche nella memoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c., tenuto conto di quanto comunque risultante dalla c.t.u., dalla documentazione contrattuale allegata, e dalla non contestazione delle controparti;
nonché nell'escludere la sussistenza di elementi fattuali a sostegno della prova dell'effettiva dotazione da parte della masseria dell'impianto di antifurto.
5)Infine gli appellanti hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali, conseguenti al furto ed alla devastazione della masseria, nonostante alcuna attinenza potesse avere con tale domanda la mancata utilizzazione del pozzo, successivamente alla prima scadenza dell'autorizzazione concessa (ritenuta come preclusiva del risarcimento del danno alle colture), e sempre nel perdurante errore prima segnalato, consistente nella ritenuta comprovata ripresa del servizio, ad opera di nel novembre 2011, e nella CP_3 ritenuta colpevole inerzia degli attori.
In relazione a tale ultimo aspetto, contestando pertanto la severa applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., gli appellanti mettevano in evidenza che si erano subito attivati, rimarcando già in sede di a.t.p. di aver sollecitato più volte il ripristino dell'energia elettrica, anche contattando i vari numeri a ciò deputati (prima ancora dell'invio della prima raccomandata nel novembre 2011) tanto che, a seguito di ciò, i tecnici di avevano pure effettuato un sopralluogo, nel corso Controparte_4 del 2011, per verificare cosa fosse accaduto, atteso che le società convenute non avevano neppure contestato i numerosi solleciti telefonici e il richiamato sopralluogo.
Infine, gli appellanti hanno osservato che, in assenza della rete e degli impianti necessari al collegamento elettrico, la non avrebbe potuto risolvere il Parte_1 contratto e/o potuto attivare un nuovo contratto di fornitura elettrica, essendo notorio che le necessarie attività di ripristino e/o ammodernamento erano esclusivamente di appannaggio della proprietaria della rete, che all'epoca era Controparte_4
come per giunta ammesso dalla stessa nelle sue missive datate 22.12.2011 e
[...]
13.1.2012 e nel suo atto di costituzione in sede di a.t.p. Sicché gli appellanti non avrebbero mai potuto mettere mano all'impianto, privo anche del contatore.
6)Gli appellanti non hanno condiviso i dubbi avanzati dal Tribunale in merito ad un paventato e preesistente stato di abbandono del complesso immobiliare, comprendente l'oliveto e la masseria, atteso che dalla documentazione acquisita si evinceva chiaramente che erano attivi un servizio di vigilanza ed un impianto di antifurto, funzionali a tutelare un bene che avesse certamente un valore.
Si sono ritualmente costituite e Controparte_1 per insistere nell'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c., nonché nel suo rigetto, in quanto infondato, e nella conferma della sentenza di primo grado, secondo la quale, in pieno accoglimento delle difese formulate dalla convenuta e dalla terza chiamata, il ripristino era avvenuto nel novembre 2011, ed ogni danno era riconducibile alla inerzia degli attori.
Rigettate le richieste istruttorie avanzata dagli appellanti, con ordinanza del 16.11.23, la causa è stata rinviata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.2.25 per la rimessione in decisione dinanzi al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello merita un parziale accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che le parti appellate hanno ben potuto difendersi nel merito, prendendo posizione sui fatti posti dagli appellanti a fondamento dell'avanzato gravame. Vanno rigettate anche in tale sede le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, poiché il gravame può essere deciso sulla base dell'istruttoria già espletata e della documentazione acquisita.
Premesso che deve condividersi la valutazione del primo giudice, relativa alla inammissibilità di domande risarcitorie, proposte a doppio titolo (contrattuale ed extracontrattuale) in via solidale dagli odierni appellanti, vanno esaminate disgiuntamente le domande di risarcimento proposte da , proprietaria dei Parte_1 terreni coltivati ad oliveto e della masseria, e da , conduttore del Parte_2 predetto complesso immobiliare.
Il primo e il sesto motivo di appello, incentrati sulla contraddittorietà della motivazione, vanno trattati congiuntamente all'esame degli altri motivi, cui sono strettamente connessi.
Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso è fondato.
Il primo giudice ha condiviso la prospettazione dei fatti, resa da CP_7
e , sin dalla costituzione nel procedimenti di istruzione Controparte_4 preventiva (e tempestivamente contestata dagli attori), secondo la quale, premesso che gli impianti che alimentavano la fornitura della erano stati oggetto di furto in Parte_1 data 14.6.2011, si era provveduto a ripristinare gli impianti in data 14.12.2011, dopo la segnalazione inviata dal legale a novembre 2011, ma successivamente al 14.12.2011, la presa del cliente era stata nuovamente trafugata;
(questo il tenore della missiva del 12.11.2012 inviata all'avv. nella quale, peraltro, di evidenziava che la fornitura CP_8 era cessata e che per ripristinarla era necessario stipulare un nuovo contratto), come emergeva dal sopralluogo effettuato in data 14.6.2012.
Senonché, come lamentato dagli appellanti, tale ricostruzione non è stata adeguatamente provata dalle odierne parti appellate, ed, inoltre, plurimi sono gli elementi in senso contrario.
Innanzitutto, tale avvenuto rispristino in data 16.12.2011, è accadimento enunciato per la prima volta da servizio elettrico nazionale, a distanza di un anno dai fatti e CP_3 solo con la missiva del 12.11.2012; gli stessi, nonostante la lsua importanza, non veniva specificatamente menzionato nelle due precedenti missive del 22.12.11 e del 13.1.2012, inviate sempre all'avv. in cui riportava CP_8 Controparte_3 quanto segnalato in data 22.12.11 (quindi a 6 giorni dal giorno in cui, secondo la lettera successiva del 2012, sarebbe avvenuto il ripristino) da , ossia Controparte_4 che numerosi erano stati i furti di impianti di proprietà di singoli privati nella zona e che si era “comunque provveduto al ripristino di tutte le parti di impianto soggette a furto, iniziando da quelle che presentavano maggior utenza sottesa, per garantire la ripresa del servizio elettrico alla maggior parte dei clienti colpiti da questo fenomeno”, senza alcuna specifica indicazione dell'avvenuto ripristino presso la masseria in data 16.12.11 e quindi senza alcuna segnalazione dell'avvenuto ripristino dell'impianto a servizio della masseria . Non veniva Per_2 offerto, nonostante le contestazioni delle parti attrici in giudizio, alcuna prova documentale del dedotto intervento del 16.12.11 (per esempio una scheda dell'intervento di avvenuto ripristino), né è stato spiegato il modo con il quale si era venuti a conoscenza del secondo furto (in atti vi è solo la denuncia di furto avvenuto tra il 28 ed il 29 novembre 2011, sporta dal ). E' stata prodotta, invece, a riprova di Pt_2 quanto segnalato nella missiva del 12.11.2012, la scheda di un intervento effettato presso la masseria in data 14.6.2012, eseguito in seguito ad una richiesta di distacco, eseguito dall'esterno, della fornitura intestata alla , ed in cui si da atto della Parte_1 impossibilità di rilevare le letture poiché la presa è trafugata, si evidenziano la tipologia e la misura dei componenti da fornire per il ripristino della presa e si fa richiesta di ripristino della presa.
Senonché, tale scheda di intervento, che secondo la prospettazione delle difese delle parti appellate, dimostra che l'impianto è stato oggetto nuovamente di furto e che la fornitura era cessata per risoluzione del contratto (tanto che nella missiva del 12.11.2012 si prospetta la necessità di stipulare un nuovo contratto), non ha affatto tale specifica idoneità ed univocità probatoria, in quanto, al contrario, si fa richiesta di ripristino dell'impianto.
Dall'esame delle fatture(e successive note di credito) emesse dall e versate CP_3 nel giudizio, emerge che la stessa resasi conto della mancata erogazione del CP_3 servizio, anziché insistere nella richiesta di pagamento di fatture per un servizio non reso (ed insistere nella minacciata risoluzione del contratto per morosità), riemetteva fatture di importi minori, collegati agli oneri di sistema, ed emetteva note di credito, dimostrando, di fatto, con tale comportamento, che la morosità contestata non aveva fondamento. Manca inoltre una formale comunicazione di risoluzione del contratto, inviata alla , in ragione della seconda trafugazione della presa;
né veniva Parte_1 indicata o documentata alcuna norma regolamentare o contrattuale, che prevedesse la risoluzione del contratto per il trafugamento dell'impianto ad opera di terzi estranei.
Inoltre, la stessa nella sua comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, nel descrivere i diversi ruoli ricoperti nell'economia del contratto da e da , evidenziava che Controparte_3 Controparte_4 la prima emette le fatture sulla base dei dati di consumo, messi a disposizione dal
“Distributore”, unico soggetto competente a rilevare le letture dei contatori, per poi comunicarle alle rispettive società di vendita (è il c.d. “servizio di misura”, previsto dall'rt.
2.1 e 21.2 della Delibera AEEG 348707, consistente nell'acquisizione e validazione dei dati di consumo). Pertanto, se è vero che, come si legge nelle fatture emesse e dalla corrispondenza intercorsa, l'ultima lettura effettiva è stata quella del 31.5.2011, non può escludersi che, in assenza di riscontro documentale di altri interventi presso la masseria (come quello paventato in data 14.12.2011), l'unico e successivo intervento sia stato proprio quello del 14.6.2012, in cui lo stato di trafugazione della presa ben può risalire a quello denunciato dalla nella prima CP_3 Parte_1 missiva del 5.11.2011, avvenuto ad aprile 2011.
Dalle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi accertato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, secondo il quale il ripristino del servizio è avvenuto nel dicembre del 2011, non vi è assolutamente prova di tanto, ma vi è invece consistente prova del fatto che, interrotta la fornitura nel 2011, a seguito di trafugazione della presa la riattivazione non si ebbe che nel giugno 2015, quando, successivamente al CP_3 deposito della relazione nel maggio 2015, l'erogazione dell'energia elettrica veniva riattivata solo di fronte all'ennesima richiesta di ripristino, avanzata dal legale di fiducia delle parti attrici (cfr. pec del legale. Doc. 18).
Emerge in fatto che in data 14.6.2012 l' ha operato il distacco dell'utenza, CP_3 senza che a ciò fosse legittimata, in quanto la morosità contestata nelle fatture era inesistente, e avvenne, senza neanche formalmente avvertire la cliente dell'intenzione di risolvere il contratto e della necessità di stipularne uno nuovo, esternandosi tali determinazioni solo nel dicembre 2012, a distacco già fatto.
Dalla contrarietà di tali condotte agli obblighi contrattuali esistenti, e dalla assenza di qualsivoglia norma, anche di natura contrattuale, che consente, senza peraltro preavviso, il distacco dell'utenza in caso di furto della presa ad opera di ignoti, ne deriva che non può ravvisarsi alcun concorso del creditore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., colpevole di non aver stipulato un secondo contratto, sia perché non vi era alcuna legittima risoluzione di diritto del contratto, sia perché il ripristino nel 2015 è avvenuto su richiesta della cliente, senza la necessitò di stipulare un nuovo contratto, sicché appare inesigibile pretendere dal creditore un comportamento non dovuto, né in diritto, né in fatto (come comprovato dal successivo ripristino, senza necessità di creare una nuova utenza).
Anche il terzo motivo di appello è condiviso dalla corte.
L'omesso rinnovo dell'autorizzazione all'estrazione di acqua dal pozzo da parte della , dopo la prima scadenza quinquennale, non è elemento sufficiente Parte_1 ad escludere l'utilizzazione di fatto del pozzo da parte del (sia pure con Pt_2 condotta illegittima dal punto di vista amministrativo), ed ad affermare con certezza che il complesso aziendale si trovasse in stato di disuso ed abbandono, perché altri elementi sono in senso contrario, quali:
1) lo stato vegeto-produttivo delle piante, descritto dal c.t.u. come “discreto”; infatti, il consulente pur dando atto che gli olivi con una certa quantità di frutto pendente, mostravano segni evidenti di sofferenza idrica e significativa cascola di foglie e drupe, ha definito lo stesso “discreto”, tanto che non ha escluso la totale improduttività delle piante, ma ha ritenuto solo la riduzione della stessa, sia in termini qualitativi che quantitavivi. Orbene, appare difficile ipotizzare che il c.t.u. potesse addivenire alle medesime conclusioni se i fondi, oggetto di accertamento, fossero stati privati dell'irrigazione di acqua del pozzo per quasi 9 anni, piuttosto che per quattro annate agrarie;
2) anche la presenza di un sistema antifurto (sul quale si tornerà a breve) e la vigenza di un contratto con un istituto di vigilanza sono dati che avvalorano l'ipotesi di una gestione attuale del complesso aziendale, così come anche la recente e completa ristruttuzione della masseria, riscontrata de visu dal c.t.u.
Quanto al quarto motivo, deve ritenersi, a differenza di quanto valutato dal primo giudice, che vi siano elementi sufficienti a ritenere provata l'attività produttiva, esercitata dal sul fondo di proprietà della , sulla base del contratto di Pt_2 Parte_1 affitto versato in atti.
Infatti, premesso che tale attività non è mai stata specificatamente contestata dalle controparti, deve innanzitutto essere valorizzata l'attività cognitiva e valutativa svolta dal c.t.u., che ha dato conto dell'esistenza di una attività produttiva in corso, anche alla luce delle fotografie e delle mappette AGEA acquisite nel corso delle operazioni peritali con il consenso dei C.T.P. delle parti, descrivendo le 482 piante da ulivi esistenti - la cui mole consentiva di quantificare la capacità produttiva media di ogni singola pianta in quella di 140 kg per ogni pianta regolarmente irrigata – come in stato “discreto”, e affermando che era ragionevole ipotizzare che i mancati interventi irrigui degli anni precedenti potessero aver inciso sullo sviluppo di nuovi rami fruttiferi e sulla induzione e differenziazione delle gemme, con un possibile decremento produttivo, escludendo, pertanto, uno stato di totale abbandono delle colture, risalente a molti anni prima.
Pertanto, l'esistenza di un complesso aziendale gestito attivamente è comprovato sulla base delle considerazioni già svolte, né può affermarsi, come ritenuto dal primo giudice, che non vi sia prova dell'effettiva esistenza di un impianto di antifurto, poiché è lo stesso c.t.u. che da atto della sua preesistenza, laddove descrive i residui dell'impianto, lasciati in loco da ignoti devastatori, indicando che sono stati danneggiati sensori e periferiche, nonché i cavi dell'impianto di antintrusione, e che si rende necessaria la sostituzione dei predetti cavi danneggiati, nonché la fornitura, installazione e programmazione di una nuova centrale e la sostituzione dei sensori e delle periferiche danneggiate, e, infine, di quelle non danneggiate, qualora non compatibili con la nuova centrale. Alla luce di tali risultanze, appare provata l'esistenza del sistema di antifurto a protezione della masseria, e non può affatto escludersi la credibilità di quanto affermato nella relazione di servizio del 13.10.2011 dell'istituto di vigilanza Sveviapol, prodotta dagli attori, il cui operatore nell'aprile del 2011 non sarebbe potuto intervenire se non su ordine della centrale operativa, inevitabilmente collegata al sistema di allarme, ed in cui si dava atto del trafugamento degli impianti CP_3
In relazione al quinto motivo di appello, lo stesso va parzialmente condiviso. Il primo giudice ha ritenuto che gli attori avessero contribuito in maniera determinante, con la loro inerzia, al prodursi dei danni lamentati, non avendo assunto tempestive iniziative a tutela dei propri beni e della propria attività, e non essendosi attivati, in particolare, per stipulare un nuovo contratto di fornitura, con particolare riferimento all'omesso cambio di gestore, in modo da assicurarsi il funzionamento dell'antifurto.
In proposito, deve evidenziarsi, che non è stato specificatamente contestato dalle controparti l'assunto difensivo secondo il quale la , come qualsiasi utente Parte_1 avrebbe fatto, abbia immediatamente lamentato il disservizio al gestore mediante plurime comunicazioni telefoniche ai numeri a ciò destinati, senza nulla ottenere. Pertanto, pur essendo pervenuta la prima contestazione formale da parte del legale di fiducia nel novembre 2011, ciò non esclude che la cliente si sia adoperata prima, con le informali contestazioni dirette all' CP_3
Invece, con riferimento all'omesso cambio di gestore, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all'esame del secondo motivo di appello.
Si evidenzia, ancora, che sarebbe stato alquanto gravoso per gli attori, adoperarsi, per scongiurare il decremento della produzione olivicola, dotando l'impianto di irrigazione di una fonte alternativa di energia, mediante il noleggio di un apposito gruppo elettrogeno, in quanto tale iniziativa, come evidenziato dal c.t.u. (in modo condivisibile, non essendoci ragioni scientifiche per contestare la sua valutazione), sarebbe stata, tenuto conto dell'estensione dei terreni e del fabbisogno irriguo, notevolmente dispendiosa, tale da vanificare gli effetti economici della produzione. Così, infatti, si è espresso il c.t.u. dr. , in risposta a specifico quesito posto dal giudice dell'ATP: Per_1
“E' stata anche valutata la possibilità, teoricamente percorribile, di sopperire alla mancanza di energia con il noleggio di un gruppo elettrogeno di 20 kw;
anche tale ipotesi pare difficilmente percorribile e di dubbia convenienza economica, atteso che per emungere la massima portata autorizzata di mc 2600/annui (peraltro, appena sufficienti a coprire il fabbisogno irriguo dell'oliveto) e con una portata istantanea di 6 litri al secondo sarebbero necessarie 1200 ore di funzionamento del gruppi elettrogeno, il cui costo di noleggio venificherebbe gli effetti economici dell'incremento produttivo”. Pertanto, non si ravvisa, come invece ritenuto dal primo giudice, il concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella produzione dei danni alla produzione.
Diversamente, invece, si ritiene con riferimenti ai danni patrimoniali, relativi alla masseria ed agli impianti a servizio della stessa, poiché in questo caso, sarebbe stato sostenibile ed esigibile, dal punto di vista economico, da parte della , Parte_1 organizzarsi (neI mesi intercorrenti tra l'interruzione del servizio per trafugamento della presa ed il furto del 28 novembre) noleggiare un gruppo elettrogeno, al solo fine di alimentare l'impianto di antintrusione, per il quale certo non vi era il fabbisogno di 20 kw, necessario invece alla irrigazione di un fondo di oltre 10 ettari, e tanto avrebbe potuto evitato, attraverso il funzionamento dell'impianto di antifurto, collegato ad un servizio di vigilanza, la devastazione ed il furto avvenuti tra il 28 ed il 29 novembre. Pertanto, in relazione a tali danni, l'eccezione di cui all'art. 1227 c.c., proposta dalle parti convenute, deve essere accolta.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere risarcito integralmente il danno patrimoniale conseguente al decremento produttivo, subito dal , quale Pt_2 affittuario dell'uliveto, nella sua qualità di terzo, leso dall'inadempimento contrattuale di ed nei confronti della , CP_9 Controparte_4 Parte_1 proprietaria dei fondi, con riferimento ai danni arrecati all'uliveto, bene oggetto del contratto di affitto con quest'ultima. Si ravvisa, pertanto, la corresponsabilità extracontrattuale delle società convenute, odierne appellate., nei confronti del
[...]
Pt_2
La quantificazione dei danni deve avvenire tenendo conto delle risultanze della c.t.u., qui condivise, anche sotto tale aspetto, per completezza ed esaustività degli accertamenti.
Tenuto conto che il c.t.u. ha accertato nel triennio 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014, un decremento della produzione, del valore di euro € 29.964,33, può a tale somma ragionevolmente aggiungersi quella di euro 10.000,00, anche per l'annata agraria
2014/2015, essendo pacifico che anche successivamente alle operazioni peritali, e sino al giugno 2015, ancora non era ripresa la fornitura di energia elettrica, ma solo successivamente a tale momento, ed in seguito alla ennesima richiesta dell'avv. di ripristinare del servizio, all'esito del deposito della c.t.u.. CP_8
Pertanto, le odierne appellate vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del della complessiva somma di Pt_2 euro 39.964,33, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., al saldo effettivo. Anche in tale sede, vanno rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale, proposte dalle parti attrice senza alcuna deduzione specifica e correlativa prova, dell'avvenuta lesione di beni costituzionalmente tutelati, oltre una determinata ed apprezzabile soglia. Medesima valutazione deve essere resa con riferimento dalla reiterata domanda di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dal mancato sfruttamento commerciale, perché, anche questa, priva di riscontri fattuali concreti ed specifici, anche solo allegati.
La riforma della sentenza impugnata giustifica la condanna delle odierne parti appellate al pagamento, in favore di , delle spese processuali di Parte_2 entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello ex art. 696 c.p.c., che si liquidano - tenuto conto del valore della controversia, e pertanto della misura in cui è stata accolta la domanda, dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della controversia: in complessi euro 6786,00, di cui 786,00 per spese e 6000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelle del primo grado di giudizio;
in complessivi euro, di cui 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelli per il procedimento di istruzione preventiva;
in complessivi euro 6.665,50, di cui 1165,50 per spese e 5.500,00 per compenso, , oltre accessori di legge e di tariffa, quelli del presente giudizio di appello.
Per , si ritengono gravi motivi per la compensazione Parte_1 delle spese, tenuto conto dell'inadempimento contrattuale delle controparti nei suoi confronti, pur in assenza di un danno risarbile.
Anche le spese occorse per la c.t.u. espletata in sede di ATP vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 718/2023 pubblicata il 28.3.2023, proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
ACCOGLIE parzialmente l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della società convenuta e/o della società terza chiamata nei confronti di Parte_1
.
[...]
2) Accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, a titolo di responsabilità extracontrattuale, proposta da , e per Parte_2 l'effetto CONDANNA, in solido tra loro, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore di omma di 39.964,33, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi ecorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., al saldo effettivo.
3) RIGETTA ogni altra domanda di risarcimento del danno, proposta dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado.
4) CONDANNA, in solido tra loro, le parti appellate al pagamento, in favore di , delle spese processuali del doppio grado di Parte_2 giudizio e rtt. 696 e 696 bis c.p.c., che si liquidano: in complessi euro 6786,00, di cui 786,00 per spese e 6000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelle del primo grado di giudizio;
in complessivi euro, di cui 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelle per il procedimento di istruzione preventiva;
in complessivi euro 6.665,50, di cui 1165,50 per spese e 5.500,00 per compenso, , oltre accessori di legge e di tariffa, quelle del presente giudizio.
5) COMPENSA le spese di tutti i richiamati giudizi tra Parte_1
e
[...] Controparte_1 del l.r.p.t., e di in persona del l.r.p.t.. Controparte_2
6) PONE definitivamente a carico delle parti appellate le spese della c.t.u., espletata in sede di atp.
Taranto, così deciso in data 12.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 171 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 7/02/2025, tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola
[...] C.F._2
Fortunato e Cristiano Marangi
APPELLANTI
e in persona del procuratore Controparte_1
p.t., (c.f. ), ed in persona del suo P.IVA_1 Controparte_2 procuratore p.t., (c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. Vito Rizzi P.IVA_2
APPELLATE
Conclusioni degli appellanti: “ Riformare la sentenza impugnata e, dunque:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità della società convenuta e/o della società terza chiamata, per quanto evidenziato in narrativa, e per l'effetto, 2) condannare (già denominata Controparte_1 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., e/o (già denominata
[...] Controparte_2 Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., in via esclusiva e/o anche in solido tra loro, al pagamento, in favore dei
[...]
Sig.ri e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale e non Parte_1 Parte_2 patrimoniale, nessuno escluso od eccettuato, dai medesimi patiti in seguito e per conseguenza dei fatti come descritti in atti, della somma di €139.514,33, oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in misura pari ad €35.000,00 oltre interessi legali almeno dalla data di deposito della relazione del c.t.u., professor (e, cioè, dal 22.5.2015, data in cui il debito complessivo è divenuto Persona_1 liquido) ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare secondo equità e/o giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., professor al saldo effettivo;
Persona_1
3) in subordine, condannare (già denominata Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., e/o (già denominata Controparte_3 Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., in via esclusiva e/o anche in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 di € 39.964,33, in favore di ed al pagamento di € 99.550,00, in favore di Parte_2
, oltre al danno non patrimoniale dai medesimi patito da quantificarsi in misura Parte_1 pari ad €35.000, ed oltre interessi legali almeno dalla data di deposito della relazione del c.t.u. (e, cioè, dal 22.5.2015), ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare secondo equità e/o giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., professor al saldo effettivo;
Persona_1
4) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata ed assumere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
- in via istruttoria, qualora occorra, si reiterano le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese dal primo giudice:
A) ove ritenuta opportuna, per mero tuziorismo difensivo, nel caso di pervicace contestazione dell'evidenza dei fatti, peraltro già oggetto di accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. che ha portato al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni patiti dagli odierni attori, senza che ciò possa costituire accettazione del contraddittorio sulle circostanze già ampiamente oggetto del procedimento di accertamento tecnico, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze già esposte ed articolate nei precedenti scritti difensivi e articolate secondo i seguenti capitoli di prova:
1. “Se vero che EL redigeva la dichiarazione allegata al fascicolo di parte dei Sig.ri e Parte_1 quale doc. 5?”. Pt_2 2. “Se vero che EL redigeva la consulenza tecnica di parte allegata al fascicolo di parte attrice ed individuata quale doc. 29?".
3. “Se vero che EL redigeva la relazione allegata al fascicolo di parte attrice ed individuata quale doc. 30?".
Si indicano come testimoni: il Sig. domiciliato presso Istituto di Vigilanza Testimone_1
Sveviapol sud s.r.l. in Lecce sulla circostanza sub 1); il dottor agronomo Testimone_2 domiciliato in Leverano (LE) sulla circostanza sub 2); il signor domiciliato in Veglie Testimone_3
(LE) sulla circostanza sub 3).
Conclusioni delle parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni in atto;
2. nel merito, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 718/23 resa dal Tribunale di Taranto qui oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
3. Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di questo secondo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.03.2018, , in qualità di Parte_1 proprietaria della c.d. , ed il figlio , in qualità di Pt_3 Per_2 Parte_2 conduttore ad uso agricolo dei terreni pertinenti e circostanti alla predetta masseria (come da contratto del 3.12.2004, registrato il 13.12.2004), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la società Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro
[...]
174.514,33 a titolo di risarcimento del danno (di cui euro 139.514,33 per il danno patrimoniale ed euro 35.000,00 per quello non patrimoniale), oltre interessi legali, deducendo l'inadempimento contrattuale della convenuta, consistito nell'omesso tempestivo ripristino della fornitura dell'energia elettrica, successivamente alla interruzione del servizio di erogazione (dal 2011 al 2015), conseguente al furto dell'impianto in data 14.06.2011.
Nello specifico, trattasi di un appezzamento di terreno della superficie totale di Ha 10.35.00 coltivato ad oliveto, in agro di Avetrana, località , allibrato in catasto al Per_2 foglio 50, particelle 16-17-18-19-20-21-22, ove insiste un'antica masseria composta da un piano terreno di circa m² 230 utili (di cui circa m² 100 adibiti a locale lavorazione prodotti agricoli e deposito macchine agricole, m² 65 circa a spaccio dei prodotti , m² 50 circa di porticato prospiciente la recinzione esterna, m² 15 circa adibiti a servizi) ed un primo piano composto da un piccolo vano di circa m² 14 (adibito ad ufficio).
La stipulavano un Parte_4 contratto di fornitura elettrica (fornitura energia elettrica cliente numero 894986158, codice POD IT001E894986158, numero presa 7355431750100) avente ad oggetto l'erogazione/somministrazione di 20 Kw di energia elettrica, necessari all'azienda de quo per alimentarsi di acqua, prelevata da un pozzo, in falda artesiana, ivi allocato (precisamente posto in agro di Avetrana, in catasto al foglio 50 particella 16).
Deducevano, ancora, gli attori, che l'uso a fini irrigui del suddetto pozzo, necessario per garantire la sopravvivenza e la produttività delle coltivazioni, veniva regolarmente autorizzato dal Genio Civile di Taranto con Concessione n. 450/2001 del 05/12/2001.
Il , nell'anno 2004-2005, beneficiando dei finanziamenti Parte_5 disponibili con i Controparte_5
, veniva totalmente ammodernato, sia
[...] strutturalmente che tecnologicamente (con l'obiettivo di essere il centro delle attività agricole dell'azienda e, con gli anni, anche un piccolo, ma piacevole, centro agrituristico), con un investimento, all'epoca, di circa € 200.000,00.
Nel 2011 (precisamente – stando a quanto dichiarato dalla stessa
[...] con sua missiva del 12.11.2012 - sin dal 14.6.2011), Controparte_3 veniva a mancare l'elettricità presso l'utenza anzidetta, a causa del trafugamento ad opera di ignoti della presa e di componenti dell'impianto di distrubizione;
a fronte di CP_3 ciò, la società, seppur negozialmente tenuta, ometteva di garantire l'immediato ripristino della fornitura di energia elettrica.
Tale circostanza rendeva non funzionante l'impianto di antifurto predisposto, e, perdurando l'interruzione di energia elettrica, la masseria tra il 28 ed il 29 novembre 2011 subita una vandalica devastazione, con smantellamento e distruzione degli impianti idrici (incluse le tubature interne ai muri e la rubinetteria) ed elettrici (inclusi, anche in questo caso, le condotte interne ai muri e i quadri elettrici, ivi compresi quelli relativi al sistema di allarme non funzionante, proprio per la detta carenza di energia elettrica).
Inoltre, il mancato ripristino incideva inevitabilmente sullo stato di coltivazioni dell'oliveto, che si era ulteriormente deteriorato, mettendo a rischio la sua stessa esistenza e determinando ulteriori ingenti perdite nella produzione, stante la perdurante impossibilità di irrigarlo con l'acqua prelevata dal pozzo artesiano ivi esistente, specie nei lunghi periodi di caldo e siccità. Tale spiacevole situazione, imputabile all'inadempimento, protrattosi per lungo tempo, dell'odierna appellata, veniva tempestivamente comunicata alla società con ulteriori raccomandate, a cui seguiva ancora una condotta inerte da parte della convenuta.
Nello specifico, inviava Controparte_6 due missive (una datata 22.12.2011, l'altra 13.01.2012) di identico contenuto, nelle quali si limitava ad ammettere la suddetta inerzia, evidenziando che il servizio non era funzionante a causa del furto degli impianti, avvenuto ben oltre sei mesi prima, invitando gli odierni appellanti a rivolgersi a titolare degli impianti, e Controparte_2 concessionaria, in via esclusiva, della gestione dei medesimi.
Falliti i solleciti inviati in via bonaria, e depositavano Parte_1 Pt_2 ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Manduria, n.r.g. 20/2013, al fine di valutare sia i danni colturali e agricoli, sia quelli ingenti derivati dalla devastazione vandalica della masseria, tutti causalmente riconducibili all'assenza dell'energia elettrica, anche al fine di stimolare una eventuale transazione con le odierne appellate.
Il giudizio si concludeva il 22.05.2015 con il deposito della relazione del nominato c.t.u. che concludeva evidenziando quanto segue:
-danni da mancata produzione olivicola, nel triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 per € 29.964,33; - danni materiali all'interno del complesso edilizio per € 15.750,00; - danni materiali sugli impianti esterni, a servizio della masseria e/o dell'oliveto, per € 13.800,00.
A tali danni andavano aggiunti quelli per la mancata produzione olivicola di cui all'annata agraria 2014/2015, anch'essa portata a termine senza che, nei periodi di siccità (primavera/estate 2014) antecedenti la maturazione e la raccolta del frutto, si fosse potuto usufruire dell'erogazione dell'acqua. Tali danni, tenuto conto dell'analogo pregiudizio subito (a dire del c.t.u.) nel triennio precedente (€ 29.964,33), erano stati ragionevolmente quantificati dagli attori in € 10.000,00. Il che determinava che il complessivo ammontare del danno per la ridotta produzione olivicola ascendesse ad € 39.964,33.
Parte attrice deduceva, inoltre, il danno da mancato sfruttamento commerciale del stimando in via prudenziale un danno di euro Parte_6
1.000,00 mensili, per un periodo dal 5.11.2011 (data del sollecito di ripristino dell'energia elettrica) al 2015 (data in cui non era ancora avvenuto il ripristino). Rilevavano infine che solo nel giugno 2015, a seguito dell'invio di una nota a mezzo pec con l'allegata c.t.u., isponeva finalmente il Controparte_3 ripristino dell'erogazione.
Da ciò derivava pertanto la totale risarcibilità ex artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c. dei danni subiti quantificati nella richiamata c.t.u., sia a titolo di danno patrimoniale e di perdita della capacità produttiva dell'azienda agricola, sia nella veste di danno non patrimoniale, di natura esistenziale, cagionato agli odierni appellanti.
Pertanto, e chiedevano di essere risarciti dalle società Parte_1 Pt_2 convenute dei danni subiti pari ad euro 139.514,33, solidalmente e congiuntamente.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande risarcitorie solidalmente proposte, chiedevano che il pregiudizio fosse ripartito in rapporto alle rispettive spettanze, evidenziando che, mentre la perdita quadriennale del prodotto olivicolo, per € 39.964,33, andava senz'altro risarcita all'affittuario dell'azienda agricola,
gli importi necessari a ripristinare l'interno della nonché i Parte_2 Pt_3 relativi impianti, anche esterni, ed ancora quello per il mancato godimento della stessa (per complessivi € 99.550,00) dovevano essere attribuiti a Pt_3 Parte_1
(proprietaria).
[...]
Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando la legittimazione passiva di concessionaria in esclusiva della Controparte_2 rete di distribuzione, unica legittimata ad intervenire sugli impianti.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. per effetto dell'ordinanza del 16.01.2019 emessa dal Controparte_2 primo giudice, è stata parte del giudizio in quanto chiamata in causa dagli attori e, con comparsa di costituzione del 4.9.2019, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
Disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. n. 20/2013, il Tribunale di Taranto con sentenza n. 718/2023, pronunciata il 27.03.2023 e pubblicata il 29.03.2023: - rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
- dichiarava inammissibili le domande Controparte_1 risarcitorie proposte congiuntamente dagli attori al fine di ottenere il risarcimento con solidarietà attiva;
- rigettava, condividendo le eccesioni proposte dalle convenute, ogni domanda;
- condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo di euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario di spese generali, cap, iva, in favore di ciascuna parte convenuta e chiamata in causa.
Nello specifico, il Tribunale ha escluso che l'interruzione dell'energia elettrica fosse imputabile alla società di erogazione, essendo avvenuta a causa del furto di componenti impiantistiche ad opera di ignoti. Inoltre, pur riconoscendo una condotta della convenuta non pienamente conforme alla diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., sia sul piano della fatturazione di importi non dovuti, sia sul piano dei tempi di ripristino dell'energia, avvenuta nel dicembre 2011, non ha accolto le domande risarcitorie proposte, a vario titolo, dagli attori.
In particolare, in relazione ai danni alle colture olivicole, conseguenti alla mancata irrigazione degli alberi di ulivo, attesa l'impossibilità di azionare il pozzo di falda artesiano, nel triennio 2011-2014 e nell'annata agraria 2014-2015, il Giudice di prime cure non ha ritenuto provata la domanda risarcitoria, deducendo che l'attrice non avesse né allegato né provato il rinnovo dell'autorizzazione del Genio Civile di n. CP_5
450/2001 per l'estrazione e l'utilizzo delle acque del pozzo trivellato, di durata quinquennale, da ciò ricavando, in via presuntiva, il mancato utilizzo del pozzo, a fini irrigui, per le annate successive alla scadenza, già, pertanto da tempo anteriore (dal 2006) ed a prescindere dall'evento interruttivo dell'energia nel 2011.
Invece, in relazione ai danni materiali subiti in conseguenza del furto e degli atti vandalici perpetrati nella masseria, il Tribunale, richiamando il doc. n. 5 prodotto dalle parti attrici dal quale si evince che l'agente di vigilanza di Sveviapol Sud s.r.l. aveva riscontrato la mancanza del trasformatore del contatore e di tutto l'impianto CP_3 CP_3 dei cavi del trasformatore nel sito del cliente già dall'aprile 2011, all'esito di sopralluogo presso i terreni della c.da - aveva evidenziato il comportamento colpevolmente Per_2 inerte della , che per molti mesi non aveva assunto alcuna iniziativa Parte_1 finalizzata alla ripresa della fornitura di energia elettrica, compresa quella del cambio di gestione della rete, consentita dal mercato libero, contestando formalmente all'
[...]
il mancato ripristino della rete solo con raccomandata a.r. del 5/11/2011. CP_7
Parimenti, il Tribunale rigettava, per le medesime ragioni inerenti il mancato rinnovo della concessione all'utilizzo del pozzo, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
a titolo di responsabilità extracontrattuale, rimarcando, altresì che l'attore non Pt_2 aveva dedotto e provato altri elementi fattuali, a sostegno dell'effettivo esercizio dell'attività produttiva olivicola, quale affittuario. Nel merito, il Tribunale escludeva la sussistenza dell'asserito danno subito dal
[...]
per perdita quadriennale del prodotto olivilicolo, in ragione dei profili critici già Pt_2 evidenziati per la e per il fatto che l'istante non aveva chiesto di provare Parte_1 elementi fattuali a sostegno della sua effettiva attività produttiva quale affittuario.
Ancora, secondo il primo giudice, il mancato assolvimento dell'onere probatorio, riguardava i danni conseguenti al furto nei locali della masseria tra il 28 e il 29 novembre 2011. Ed infatti, anche a voler sostenere che la sottrazione di infissi interni ed esterni e di varie parti dell'impianto, ivi compresi i quadri elettrici dell'antifurto collegato alla vigilanza privata (cfr. nota legale 1.12.2011 e denuncia del presso la Pt_2
Stazione dei Carabinieri di Avetrana del 14.12.2011) fosse stata resa possibile per la mancanza di energia elettrica che avrebbe reso non funzionante il sistema di allarme, il Tribunale sosteneva che la non avesse fornito esaustivi riscontri Parte_1 probatori sull'esistenza e la conformazione dell'impianto di antifurto, ribadendo, in conclusione, anche il comportamento inerte della medesima, in quanto, pur a fronte della conoscenza della mancanza dell'energia elettrica già dall'aprile 2011 (stando a quanto dichiarato dall'agente di vigilanza, che aveva escluso totalmente il funzionamento del sistema di allarme), non si era adoperata in tempi brevi per limitare le conseguenze dannose del mancato ripristino del servizio da parte di CP_3
Pertanto, il Tribunale riteneva totalmente fondata l'eccezione proposta dalla parte convenuta, prevista dall'art. 1227, co.2, c.c., sostenendo che la proprietaria – utente, in un lasso di tempo non trascurabile, non aveva assunto le doverose iniziative tese a preservare l'integrità del patrimonio, ivi compresa l'attivazione di un nuovo contratto di utenza elettrica, in modo da rendere funzionante l'antifurto collegato alla vigilanza, in violazione dell'ordinaria diligenza prevista dalla richiamata norma, rappresentando, l'iniziativa di cambio del gestore, una condotta pienamente esigibile e non eccessivamente gravosa, per tempi, modalità e costi.
Con atto di appello notificato il 2.05.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la richiamata sentenza, invocandone la riforma, per omissione,
[...] insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie.
1)Gli appellanti hanno preliminarmente evidenziato che la motivazione è palesemente contraddittoria laddove il Giudice di prime cure ha escluso l'inadempimento della convenuta in ordine alla interruzione della fornitura elettrica, ritenendo tuttavia la sua condotta non pienamente conforme alla diligenza dovuta ex art. 1176 c.c., sia in ordine alla fatturazione degli importi non dovuti, sia sul piano dei tempi per il ripristino della fornitura, senza, tra l'altro, farne discendere alcuna conseguenza, neppure in termini di concorso della parte obbligata rispetto ai danni lamentati dagli appellanti.
Quanto all'erronea valutazione delle prove, invece, gli appellanti evidenziavano che il Tribunale aveva errato :
2) nel rigettare la domanda risarcitoria promossa, non corrispondendo al vero che i tempi di ripristino della fornitura presso la fossero circoscritti nel lasso Pt_3 temporale tra il giugno 2011 (momento dell'azione furtiva) e il dicembre 2011 (momento del ripristino della rete);
3) nel presumere, in assenza di elementi di segno contrario, che la proprietaria – titolare della concessione n. 450/2001 non avesse utilizzato il pozzo nelle annate successive alla scadenza quinquennale, per non aver rinnovato l'autorizzazione all'estrazione dell'acqua dal pozzo, avendo, invece, il c.t.u. accertato che lo stato degli alberi di ulivo fosse “discreto”, e pertanto, incompatibile, a parere della difesa, con una mancata irrigazione protrattasi dal 2005;
4)nell'escludere la sussistenza di elementi fattuali a sostegno della prova della concreta attività produttiva svolta dall'affittuario, per non avere il chiesto Pt_2 di provare in alcun modo l'assunto, neanche nella memoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c., tenuto conto di quanto comunque risultante dalla c.t.u., dalla documentazione contrattuale allegata, e dalla non contestazione delle controparti;
nonché nell'escludere la sussistenza di elementi fattuali a sostegno della prova dell'effettiva dotazione da parte della masseria dell'impianto di antifurto.
5)Infine gli appellanti hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali, conseguenti al furto ed alla devastazione della masseria, nonostante alcuna attinenza potesse avere con tale domanda la mancata utilizzazione del pozzo, successivamente alla prima scadenza dell'autorizzazione concessa (ritenuta come preclusiva del risarcimento del danno alle colture), e sempre nel perdurante errore prima segnalato, consistente nella ritenuta comprovata ripresa del servizio, ad opera di nel novembre 2011, e nella CP_3 ritenuta colpevole inerzia degli attori.
In relazione a tale ultimo aspetto, contestando pertanto la severa applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., gli appellanti mettevano in evidenza che si erano subito attivati, rimarcando già in sede di a.t.p. di aver sollecitato più volte il ripristino dell'energia elettrica, anche contattando i vari numeri a ciò deputati (prima ancora dell'invio della prima raccomandata nel novembre 2011) tanto che, a seguito di ciò, i tecnici di avevano pure effettuato un sopralluogo, nel corso Controparte_4 del 2011, per verificare cosa fosse accaduto, atteso che le società convenute non avevano neppure contestato i numerosi solleciti telefonici e il richiamato sopralluogo.
Infine, gli appellanti hanno osservato che, in assenza della rete e degli impianti necessari al collegamento elettrico, la non avrebbe potuto risolvere il Parte_1 contratto e/o potuto attivare un nuovo contratto di fornitura elettrica, essendo notorio che le necessarie attività di ripristino e/o ammodernamento erano esclusivamente di appannaggio della proprietaria della rete, che all'epoca era Controparte_4
come per giunta ammesso dalla stessa nelle sue missive datate 22.12.2011 e
[...]
13.1.2012 e nel suo atto di costituzione in sede di a.t.p. Sicché gli appellanti non avrebbero mai potuto mettere mano all'impianto, privo anche del contatore.
6)Gli appellanti non hanno condiviso i dubbi avanzati dal Tribunale in merito ad un paventato e preesistente stato di abbandono del complesso immobiliare, comprendente l'oliveto e la masseria, atteso che dalla documentazione acquisita si evinceva chiaramente che erano attivi un servizio di vigilanza ed un impianto di antifurto, funzionali a tutelare un bene che avesse certamente un valore.
Si sono ritualmente costituite e Controparte_1 per insistere nell'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c., nonché nel suo rigetto, in quanto infondato, e nella conferma della sentenza di primo grado, secondo la quale, in pieno accoglimento delle difese formulate dalla convenuta e dalla terza chiamata, il ripristino era avvenuto nel novembre 2011, ed ogni danno era riconducibile alla inerzia degli attori.
Rigettate le richieste istruttorie avanzata dagli appellanti, con ordinanza del 16.11.23, la causa è stata rinviata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.2.25 per la rimessione in decisione dinanzi al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello merita un parziale accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che le parti appellate hanno ben potuto difendersi nel merito, prendendo posizione sui fatti posti dagli appellanti a fondamento dell'avanzato gravame. Vanno rigettate anche in tale sede le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, poiché il gravame può essere deciso sulla base dell'istruttoria già espletata e della documentazione acquisita.
Premesso che deve condividersi la valutazione del primo giudice, relativa alla inammissibilità di domande risarcitorie, proposte a doppio titolo (contrattuale ed extracontrattuale) in via solidale dagli odierni appellanti, vanno esaminate disgiuntamente le domande di risarcimento proposte da , proprietaria dei Parte_1 terreni coltivati ad oliveto e della masseria, e da , conduttore del Parte_2 predetto complesso immobiliare.
Il primo e il sesto motivo di appello, incentrati sulla contraddittorietà della motivazione, vanno trattati congiuntamente all'esame degli altri motivi, cui sono strettamente connessi.
Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso è fondato.
Il primo giudice ha condiviso la prospettazione dei fatti, resa da CP_7
e , sin dalla costituzione nel procedimenti di istruzione Controparte_4 preventiva (e tempestivamente contestata dagli attori), secondo la quale, premesso che gli impianti che alimentavano la fornitura della erano stati oggetto di furto in Parte_1 data 14.6.2011, si era provveduto a ripristinare gli impianti in data 14.12.2011, dopo la segnalazione inviata dal legale a novembre 2011, ma successivamente al 14.12.2011, la presa del cliente era stata nuovamente trafugata;
(questo il tenore della missiva del 12.11.2012 inviata all'avv. nella quale, peraltro, di evidenziava che la fornitura CP_8 era cessata e che per ripristinarla era necessario stipulare un nuovo contratto), come emergeva dal sopralluogo effettuato in data 14.6.2012.
Senonché, come lamentato dagli appellanti, tale ricostruzione non è stata adeguatamente provata dalle odierne parti appellate, ed, inoltre, plurimi sono gli elementi in senso contrario.
Innanzitutto, tale avvenuto rispristino in data 16.12.2011, è accadimento enunciato per la prima volta da servizio elettrico nazionale, a distanza di un anno dai fatti e CP_3 solo con la missiva del 12.11.2012; gli stessi, nonostante la lsua importanza, non veniva specificatamente menzionato nelle due precedenti missive del 22.12.11 e del 13.1.2012, inviate sempre all'avv. in cui riportava CP_8 Controparte_3 quanto segnalato in data 22.12.11 (quindi a 6 giorni dal giorno in cui, secondo la lettera successiva del 2012, sarebbe avvenuto il ripristino) da , ossia Controparte_4 che numerosi erano stati i furti di impianti di proprietà di singoli privati nella zona e che si era “comunque provveduto al ripristino di tutte le parti di impianto soggette a furto, iniziando da quelle che presentavano maggior utenza sottesa, per garantire la ripresa del servizio elettrico alla maggior parte dei clienti colpiti da questo fenomeno”, senza alcuna specifica indicazione dell'avvenuto ripristino presso la masseria in data 16.12.11 e quindi senza alcuna segnalazione dell'avvenuto ripristino dell'impianto a servizio della masseria . Non veniva Per_2 offerto, nonostante le contestazioni delle parti attrici in giudizio, alcuna prova documentale del dedotto intervento del 16.12.11 (per esempio una scheda dell'intervento di avvenuto ripristino), né è stato spiegato il modo con il quale si era venuti a conoscenza del secondo furto (in atti vi è solo la denuncia di furto avvenuto tra il 28 ed il 29 novembre 2011, sporta dal ). E' stata prodotta, invece, a riprova di Pt_2 quanto segnalato nella missiva del 12.11.2012, la scheda di un intervento effettato presso la masseria in data 14.6.2012, eseguito in seguito ad una richiesta di distacco, eseguito dall'esterno, della fornitura intestata alla , ed in cui si da atto della Parte_1 impossibilità di rilevare le letture poiché la presa è trafugata, si evidenziano la tipologia e la misura dei componenti da fornire per il ripristino della presa e si fa richiesta di ripristino della presa.
Senonché, tale scheda di intervento, che secondo la prospettazione delle difese delle parti appellate, dimostra che l'impianto è stato oggetto nuovamente di furto e che la fornitura era cessata per risoluzione del contratto (tanto che nella missiva del 12.11.2012 si prospetta la necessità di stipulare un nuovo contratto), non ha affatto tale specifica idoneità ed univocità probatoria, in quanto, al contrario, si fa richiesta di ripristino dell'impianto.
Dall'esame delle fatture(e successive note di credito) emesse dall e versate CP_3 nel giudizio, emerge che la stessa resasi conto della mancata erogazione del CP_3 servizio, anziché insistere nella richiesta di pagamento di fatture per un servizio non reso (ed insistere nella minacciata risoluzione del contratto per morosità), riemetteva fatture di importi minori, collegati agli oneri di sistema, ed emetteva note di credito, dimostrando, di fatto, con tale comportamento, che la morosità contestata non aveva fondamento. Manca inoltre una formale comunicazione di risoluzione del contratto, inviata alla , in ragione della seconda trafugazione della presa;
né veniva Parte_1 indicata o documentata alcuna norma regolamentare o contrattuale, che prevedesse la risoluzione del contratto per il trafugamento dell'impianto ad opera di terzi estranei.
Inoltre, la stessa nella sua comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, nel descrivere i diversi ruoli ricoperti nell'economia del contratto da e da , evidenziava che Controparte_3 Controparte_4 la prima emette le fatture sulla base dei dati di consumo, messi a disposizione dal
“Distributore”, unico soggetto competente a rilevare le letture dei contatori, per poi comunicarle alle rispettive società di vendita (è il c.d. “servizio di misura”, previsto dall'rt.
2.1 e 21.2 della Delibera AEEG 348707, consistente nell'acquisizione e validazione dei dati di consumo). Pertanto, se è vero che, come si legge nelle fatture emesse e dalla corrispondenza intercorsa, l'ultima lettura effettiva è stata quella del 31.5.2011, non può escludersi che, in assenza di riscontro documentale di altri interventi presso la masseria (come quello paventato in data 14.12.2011), l'unico e successivo intervento sia stato proprio quello del 14.6.2012, in cui lo stato di trafugazione della presa ben può risalire a quello denunciato dalla nella prima CP_3 Parte_1 missiva del 5.11.2011, avvenuto ad aprile 2011.
Dalle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi accertato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, secondo il quale il ripristino del servizio è avvenuto nel dicembre del 2011, non vi è assolutamente prova di tanto, ma vi è invece consistente prova del fatto che, interrotta la fornitura nel 2011, a seguito di trafugazione della presa la riattivazione non si ebbe che nel giugno 2015, quando, successivamente al CP_3 deposito della relazione nel maggio 2015, l'erogazione dell'energia elettrica veniva riattivata solo di fronte all'ennesima richiesta di ripristino, avanzata dal legale di fiducia delle parti attrici (cfr. pec del legale. Doc. 18).
Emerge in fatto che in data 14.6.2012 l' ha operato il distacco dell'utenza, CP_3 senza che a ciò fosse legittimata, in quanto la morosità contestata nelle fatture era inesistente, e avvenne, senza neanche formalmente avvertire la cliente dell'intenzione di risolvere il contratto e della necessità di stipularne uno nuovo, esternandosi tali determinazioni solo nel dicembre 2012, a distacco già fatto.
Dalla contrarietà di tali condotte agli obblighi contrattuali esistenti, e dalla assenza di qualsivoglia norma, anche di natura contrattuale, che consente, senza peraltro preavviso, il distacco dell'utenza in caso di furto della presa ad opera di ignoti, ne deriva che non può ravvisarsi alcun concorso del creditore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., colpevole di non aver stipulato un secondo contratto, sia perché non vi era alcuna legittima risoluzione di diritto del contratto, sia perché il ripristino nel 2015 è avvenuto su richiesta della cliente, senza la necessitò di stipulare un nuovo contratto, sicché appare inesigibile pretendere dal creditore un comportamento non dovuto, né in diritto, né in fatto (come comprovato dal successivo ripristino, senza necessità di creare una nuova utenza).
Anche il terzo motivo di appello è condiviso dalla corte.
L'omesso rinnovo dell'autorizzazione all'estrazione di acqua dal pozzo da parte della , dopo la prima scadenza quinquennale, non è elemento sufficiente Parte_1 ad escludere l'utilizzazione di fatto del pozzo da parte del (sia pure con Pt_2 condotta illegittima dal punto di vista amministrativo), ed ad affermare con certezza che il complesso aziendale si trovasse in stato di disuso ed abbandono, perché altri elementi sono in senso contrario, quali:
1) lo stato vegeto-produttivo delle piante, descritto dal c.t.u. come “discreto”; infatti, il consulente pur dando atto che gli olivi con una certa quantità di frutto pendente, mostravano segni evidenti di sofferenza idrica e significativa cascola di foglie e drupe, ha definito lo stesso “discreto”, tanto che non ha escluso la totale improduttività delle piante, ma ha ritenuto solo la riduzione della stessa, sia in termini qualitativi che quantitavivi. Orbene, appare difficile ipotizzare che il c.t.u. potesse addivenire alle medesime conclusioni se i fondi, oggetto di accertamento, fossero stati privati dell'irrigazione di acqua del pozzo per quasi 9 anni, piuttosto che per quattro annate agrarie;
2) anche la presenza di un sistema antifurto (sul quale si tornerà a breve) e la vigenza di un contratto con un istituto di vigilanza sono dati che avvalorano l'ipotesi di una gestione attuale del complesso aziendale, così come anche la recente e completa ristruttuzione della masseria, riscontrata de visu dal c.t.u.
Quanto al quarto motivo, deve ritenersi, a differenza di quanto valutato dal primo giudice, che vi siano elementi sufficienti a ritenere provata l'attività produttiva, esercitata dal sul fondo di proprietà della , sulla base del contratto di Pt_2 Parte_1 affitto versato in atti.
Infatti, premesso che tale attività non è mai stata specificatamente contestata dalle controparti, deve innanzitutto essere valorizzata l'attività cognitiva e valutativa svolta dal c.t.u., che ha dato conto dell'esistenza di una attività produttiva in corso, anche alla luce delle fotografie e delle mappette AGEA acquisite nel corso delle operazioni peritali con il consenso dei C.T.P. delle parti, descrivendo le 482 piante da ulivi esistenti - la cui mole consentiva di quantificare la capacità produttiva media di ogni singola pianta in quella di 140 kg per ogni pianta regolarmente irrigata – come in stato “discreto”, e affermando che era ragionevole ipotizzare che i mancati interventi irrigui degli anni precedenti potessero aver inciso sullo sviluppo di nuovi rami fruttiferi e sulla induzione e differenziazione delle gemme, con un possibile decremento produttivo, escludendo, pertanto, uno stato di totale abbandono delle colture, risalente a molti anni prima.
Pertanto, l'esistenza di un complesso aziendale gestito attivamente è comprovato sulla base delle considerazioni già svolte, né può affermarsi, come ritenuto dal primo giudice, che non vi sia prova dell'effettiva esistenza di un impianto di antifurto, poiché è lo stesso c.t.u. che da atto della sua preesistenza, laddove descrive i residui dell'impianto, lasciati in loco da ignoti devastatori, indicando che sono stati danneggiati sensori e periferiche, nonché i cavi dell'impianto di antintrusione, e che si rende necessaria la sostituzione dei predetti cavi danneggiati, nonché la fornitura, installazione e programmazione di una nuova centrale e la sostituzione dei sensori e delle periferiche danneggiate, e, infine, di quelle non danneggiate, qualora non compatibili con la nuova centrale. Alla luce di tali risultanze, appare provata l'esistenza del sistema di antifurto a protezione della masseria, e non può affatto escludersi la credibilità di quanto affermato nella relazione di servizio del 13.10.2011 dell'istituto di vigilanza Sveviapol, prodotta dagli attori, il cui operatore nell'aprile del 2011 non sarebbe potuto intervenire se non su ordine della centrale operativa, inevitabilmente collegata al sistema di allarme, ed in cui si dava atto del trafugamento degli impianti CP_3
In relazione al quinto motivo di appello, lo stesso va parzialmente condiviso. Il primo giudice ha ritenuto che gli attori avessero contribuito in maniera determinante, con la loro inerzia, al prodursi dei danni lamentati, non avendo assunto tempestive iniziative a tutela dei propri beni e della propria attività, e non essendosi attivati, in particolare, per stipulare un nuovo contratto di fornitura, con particolare riferimento all'omesso cambio di gestore, in modo da assicurarsi il funzionamento dell'antifurto.
In proposito, deve evidenziarsi, che non è stato specificatamente contestato dalle controparti l'assunto difensivo secondo il quale la , come qualsiasi utente Parte_1 avrebbe fatto, abbia immediatamente lamentato il disservizio al gestore mediante plurime comunicazioni telefoniche ai numeri a ciò destinati, senza nulla ottenere. Pertanto, pur essendo pervenuta la prima contestazione formale da parte del legale di fiducia nel novembre 2011, ciò non esclude che la cliente si sia adoperata prima, con le informali contestazioni dirette all' CP_3
Invece, con riferimento all'omesso cambio di gestore, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all'esame del secondo motivo di appello.
Si evidenzia, ancora, che sarebbe stato alquanto gravoso per gli attori, adoperarsi, per scongiurare il decremento della produzione olivicola, dotando l'impianto di irrigazione di una fonte alternativa di energia, mediante il noleggio di un apposito gruppo elettrogeno, in quanto tale iniziativa, come evidenziato dal c.t.u. (in modo condivisibile, non essendoci ragioni scientifiche per contestare la sua valutazione), sarebbe stata, tenuto conto dell'estensione dei terreni e del fabbisogno irriguo, notevolmente dispendiosa, tale da vanificare gli effetti economici della produzione. Così, infatti, si è espresso il c.t.u. dr. , in risposta a specifico quesito posto dal giudice dell'ATP: Per_1
“E' stata anche valutata la possibilità, teoricamente percorribile, di sopperire alla mancanza di energia con il noleggio di un gruppo elettrogeno di 20 kw;
anche tale ipotesi pare difficilmente percorribile e di dubbia convenienza economica, atteso che per emungere la massima portata autorizzata di mc 2600/annui (peraltro, appena sufficienti a coprire il fabbisogno irriguo dell'oliveto) e con una portata istantanea di 6 litri al secondo sarebbero necessarie 1200 ore di funzionamento del gruppi elettrogeno, il cui costo di noleggio venificherebbe gli effetti economici dell'incremento produttivo”. Pertanto, non si ravvisa, come invece ritenuto dal primo giudice, il concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella produzione dei danni alla produzione.
Diversamente, invece, si ritiene con riferimenti ai danni patrimoniali, relativi alla masseria ed agli impianti a servizio della stessa, poiché in questo caso, sarebbe stato sostenibile ed esigibile, dal punto di vista economico, da parte della , Parte_1 organizzarsi (neI mesi intercorrenti tra l'interruzione del servizio per trafugamento della presa ed il furto del 28 novembre) noleggiare un gruppo elettrogeno, al solo fine di alimentare l'impianto di antintrusione, per il quale certo non vi era il fabbisogno di 20 kw, necessario invece alla irrigazione di un fondo di oltre 10 ettari, e tanto avrebbe potuto evitato, attraverso il funzionamento dell'impianto di antifurto, collegato ad un servizio di vigilanza, la devastazione ed il furto avvenuti tra il 28 ed il 29 novembre. Pertanto, in relazione a tali danni, l'eccezione di cui all'art. 1227 c.c., proposta dalle parti convenute, deve essere accolta.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere risarcito integralmente il danno patrimoniale conseguente al decremento produttivo, subito dal , quale Pt_2 affittuario dell'uliveto, nella sua qualità di terzo, leso dall'inadempimento contrattuale di ed nei confronti della , CP_9 Controparte_4 Parte_1 proprietaria dei fondi, con riferimento ai danni arrecati all'uliveto, bene oggetto del contratto di affitto con quest'ultima. Si ravvisa, pertanto, la corresponsabilità extracontrattuale delle società convenute, odierne appellate., nei confronti del
[...]
Pt_2
La quantificazione dei danni deve avvenire tenendo conto delle risultanze della c.t.u., qui condivise, anche sotto tale aspetto, per completezza ed esaustività degli accertamenti.
Tenuto conto che il c.t.u. ha accertato nel triennio 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014, un decremento della produzione, del valore di euro € 29.964,33, può a tale somma ragionevolmente aggiungersi quella di euro 10.000,00, anche per l'annata agraria
2014/2015, essendo pacifico che anche successivamente alle operazioni peritali, e sino al giugno 2015, ancora non era ripresa la fornitura di energia elettrica, ma solo successivamente a tale momento, ed in seguito alla ennesima richiesta dell'avv. di ripristinare del servizio, all'esito del deposito della c.t.u.. CP_8
Pertanto, le odierne appellate vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del della complessiva somma di Pt_2 euro 39.964,33, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., al saldo effettivo. Anche in tale sede, vanno rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale, proposte dalle parti attrice senza alcuna deduzione specifica e correlativa prova, dell'avvenuta lesione di beni costituzionalmente tutelati, oltre una determinata ed apprezzabile soglia. Medesima valutazione deve essere resa con riferimento dalla reiterata domanda di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dal mancato sfruttamento commerciale, perché, anche questa, priva di riscontri fattuali concreti ed specifici, anche solo allegati.
La riforma della sentenza impugnata giustifica la condanna delle odierne parti appellate al pagamento, in favore di , delle spese processuali di Parte_2 entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello ex art. 696 c.p.c., che si liquidano - tenuto conto del valore della controversia, e pertanto della misura in cui è stata accolta la domanda, dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della controversia: in complessi euro 6786,00, di cui 786,00 per spese e 6000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelle del primo grado di giudizio;
in complessivi euro, di cui 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelli per il procedimento di istruzione preventiva;
in complessivi euro 6.665,50, di cui 1165,50 per spese e 5.500,00 per compenso, , oltre accessori di legge e di tariffa, quelli del presente giudizio di appello.
Per , si ritengono gravi motivi per la compensazione Parte_1 delle spese, tenuto conto dell'inadempimento contrattuale delle controparti nei suoi confronti, pur in assenza di un danno risarbile.
Anche le spese occorse per la c.t.u. espletata in sede di ATP vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 718/2023 pubblicata il 28.3.2023, proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
ACCOGLIE parzialmente l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della società convenuta e/o della società terza chiamata nei confronti di Parte_1
.
[...]
2) Accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, a titolo di responsabilità extracontrattuale, proposta da , e per Parte_2 l'effetto CONDANNA, in solido tra loro, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore di omma di 39.964,33, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi ecorrenti dal 22.05.2015, data di deposito della relazione del c.t.u., al saldo effettivo.
3) RIGETTA ogni altra domanda di risarcimento del danno, proposta dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado.
4) CONDANNA, in solido tra loro, le parti appellate al pagamento, in favore di , delle spese processuali del doppio grado di Parte_2 giudizio e rtt. 696 e 696 bis c.p.c., che si liquidano: in complessi euro 6786,00, di cui 786,00 per spese e 6000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelle del primo grado di giudizio;
in complessivi euro, di cui 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, quelle per il procedimento di istruzione preventiva;
in complessivi euro 6.665,50, di cui 1165,50 per spese e 5.500,00 per compenso, , oltre accessori di legge e di tariffa, quelle del presente giudizio.
5) COMPENSA le spese di tutti i richiamati giudizi tra Parte_1
e
[...] Controparte_1 del l.r.p.t., e di in persona del l.r.p.t.. Controparte_2
6) PONE definitivamente a carico delle parti appellate le spese della c.t.u., espletata in sede di atp.
Taranto, così deciso in data 12.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva