CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1012/2023 promossa da:
avv. RUSSO ROBERTO) Parte_1
contro
( avv. TROIANO RAFFAELLA) Controparte_1
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18 maggio 2019, la Parte_2
conveniva in giudizio la Agenzia di Foggia
[...] CP_1 Controparte_1
” (da questo momento esponendo che: CP_2 CP_1
- aveva sottoscritto con la convenuta la polizza n. 2016/03/2259745;
- nella vigenza di tale contratto, segnatamente in data 24 agosto 2016, alle ore 23,30, presso la villa comunale di , la minore era caduta a causa della presenza del Parte_1 Persona_1
basamento di una giostra da cui fuoriusciva, di qualche centimetro, un tondino in ferro con relativo bullone;
- la minore aveva riportato “ferita lacero-contusa dorso piede destro”, come refertato dal pronto soccorso dell'Ospedale di Cerignola;
pagina 1 di 5 - con sentenza n.149/19 dell'01.04.2019, depositata in pari data, il Giudice di Pace di Cerignola aveva accertato la responsabilità esclusiva della per il sinistro Parte_2
occorso, in qualità di custode della villa comunale di ivi compreso il parco giochi Parte_1 ubicato all'interno della stessa, in forza del contratto di appalto rep.n.181 del 20.09.2016
“Gestione della villa comunale e relativi servizi di manutenzione con annesso punto di ristoro- bar con clausola di salvaguardia sociale”;
- era stata condannata a pagare la complessiva somma di Euro 2.293,12 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo in favore della parte danneggiata, oltre le spese legali, liquidate in complessivi € 1.705,00, di cui Euro 500,00 per spese (ivi comprese quelle di CTU che pone a carico della parte soccombente) ed Euro 1.205,00, oltre al rimborso delle forfettarie nella misura del 15% ed all'IVA e CPA nella misura di legge;
- con nota pec del 18.04.2019 aveva richiesto alla di Controparte_1
tenerla indenne ma la richiesta era rimasta priva di riscontro.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“ 1)accertarsi e dichiararsi, per le causali in fatto ed in diritto esposte, l'inadempimento della
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, con sede in Torino alla Via Corte d'Appello n.11, C.F.: alle obbligazioni P.IVA_1
assunte in forza del contratto di assicurazione con polizza n.2016/03/2259745; 2)condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
manlevare e tenere indenne la ricorrente di quanto la stessa è stata condannata a pagare in conseguenza della sentenza n.149/19 dell'01.04.2019, depositata in pari data, del Giudice di Pace di
, all'esito del giudizio incardinato al n.1473/17 r.g., provvedendo al pagamento della Parte_1 somma di € 2.890,04 in favore dei sigg.ri e , in proprio e nella Parte_3 Parte_4
spiegata qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , così come intimata con Persona_1 atto di precetto dell'11.04.2019, ed al pagamento della somma di € 2.627,55 in favore dell'avv.
EN Marinelli, quale procuratore antistatario dei sigg.ri e , Parte_3 Parte_4 così come intimata con atto di precetto dell'11.04.2019”.
Si costituiva la contestando la fondatezza del ricorso ed Controparte_1
instando per il rigetto.
Deduceva, in particolare, che la ricorrente non aveva mai presentato denunzia del sinistro, né aveva informato la compagnia della pendenza del giudizio di risarcimento danni omettendo, altresì, di costituirsi.
pagina 2 di 5 Il Tribunale, con ordinanza decisoria del 21.06.2023 pubblicata il 22.06.2023, rigettava le domande e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese.
Argomentava che pur non essendo contestata la sottoscrizione della polizza assicurativa n.
2016/03/2259745, non era stato prodotto in atti il relativo contratto, ma soltanto la ricevuta di pagamento del premio.
In assenza del testo contrattuale rimaneva precluso ogni accertamento sulle condizioni assicurative.
Valorizzava, quindi, la mancata produzione del contratto di assicurazione unitamente al contegno assunto dalla assicurata contrario agli obblighi di denuncia e in generale di buona fede avendo la stessa, solo dopo la pronuncia della sentenza di condanna e la notifica degli atti di precetto, informato la compagnia assicurativa chiedendole di tenerla indenne da quanto dovuto in favore della danneggiata.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Parte_1
Tribunale aveva erroneamente interpretato ed applicato il disposto di cui agli artt. 1913 cc e 1915 cc
Lamentava, altresì, che la non aveva offerto la prova del comportamento Parte_5
adempiente da parte di essa appellante essendosi limitata a contestare genericamente la domanda.
Si doleva, infine, dell'omessa valutazione del certificato di assicurazione da cui emergeva la prova del contratto concluso con la convenuta.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed CP_1 Controparte_1
instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, la ha denunciato il sinistro a distanza di tre anni dalla sua verificazione Parte_1
nonché a seguito di sentenza di condanna, pronunciata nella sua contumacia, messa in esecuzione dal creditore con due distinti atti di precetto.
Il primo giudice , al riguardo, ha valorizzato le seguenti risultanze documentali:
1) mancata costituzione della cooperativa nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Cerignola nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione;
2) omessa comunicazione alla compagnia assicurativa della pendenza di tale giudizio;
3) denuncia di sinistro solo dopo la pronuncia della sentenza di condanna e la notifica degli atti di precetto.
Sulla scorta di tali emergenze il primo giudice ha correttamente ritenuto il comportamento dell'assicurata non conforme agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione e, in generale, al canone di buona fede che informa tutte le fasi del rapporto contrattuale.
pagina 3 di 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Ed ancora, l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26294 del 08/10/2024).
Ed ancora, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2021, n. 21533, non massimata;
in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, Rv. 655787-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n.
17088, Rv. 632145-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635980-01; Cass. Sez. 3, sent.
11 marzo 2005, n. 5435, Rv. 581355-01; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1977,
n. 4203, Rv. 387841-01)
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che il sinistro è stato denunciato tardivamente alla
Compagnia assicuratrice.
La tardiva denuncia non rileva riduttivamente in quanto tale ma per essere caratterizzata da circostanze e modalità della condotta dell'appellante univocamente sintomatiche dell'intento fraudolento perseguito.
Ed infatti, la ha denunciato il sinistro a distanza di tre anni dalla sua verificazione Parte_1
nonché a seguito di sentenza di condanna, pronunciata in un giudizio in cui è rimasta contumace, messa in esecuzione dal creditore con due distinti atti di precetto.
Trattasi di plurime circostanze documentali allegate dalla da cui si evince chiaramente CP_1
un profilo di volontarietà della condotta della parte assicurata incompatibile con la mera negligenza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
5.517,59 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia del Parte_2
21.06.2023 pubblicata il 22.06.2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
Agenzia di Foggia ” delle spese del grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, CP_2
IVA e CPA come per legge;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1012/2023 promossa da:
avv. RUSSO ROBERTO) Parte_1
contro
( avv. TROIANO RAFFAELLA) Controparte_1
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18 maggio 2019, la Parte_2
conveniva in giudizio la Agenzia di Foggia
[...] CP_1 Controparte_1
” (da questo momento esponendo che: CP_2 CP_1
- aveva sottoscritto con la convenuta la polizza n. 2016/03/2259745;
- nella vigenza di tale contratto, segnatamente in data 24 agosto 2016, alle ore 23,30, presso la villa comunale di , la minore era caduta a causa della presenza del Parte_1 Persona_1
basamento di una giostra da cui fuoriusciva, di qualche centimetro, un tondino in ferro con relativo bullone;
- la minore aveva riportato “ferita lacero-contusa dorso piede destro”, come refertato dal pronto soccorso dell'Ospedale di Cerignola;
pagina 1 di 5 - con sentenza n.149/19 dell'01.04.2019, depositata in pari data, il Giudice di Pace di Cerignola aveva accertato la responsabilità esclusiva della per il sinistro Parte_2
occorso, in qualità di custode della villa comunale di ivi compreso il parco giochi Parte_1 ubicato all'interno della stessa, in forza del contratto di appalto rep.n.181 del 20.09.2016
“Gestione della villa comunale e relativi servizi di manutenzione con annesso punto di ristoro- bar con clausola di salvaguardia sociale”;
- era stata condannata a pagare la complessiva somma di Euro 2.293,12 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo in favore della parte danneggiata, oltre le spese legali, liquidate in complessivi € 1.705,00, di cui Euro 500,00 per spese (ivi comprese quelle di CTU che pone a carico della parte soccombente) ed Euro 1.205,00, oltre al rimborso delle forfettarie nella misura del 15% ed all'IVA e CPA nella misura di legge;
- con nota pec del 18.04.2019 aveva richiesto alla di Controparte_1
tenerla indenne ma la richiesta era rimasta priva di riscontro.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“ 1)accertarsi e dichiararsi, per le causali in fatto ed in diritto esposte, l'inadempimento della
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, con sede in Torino alla Via Corte d'Appello n.11, C.F.: alle obbligazioni P.IVA_1
assunte in forza del contratto di assicurazione con polizza n.2016/03/2259745; 2)condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
manlevare e tenere indenne la ricorrente di quanto la stessa è stata condannata a pagare in conseguenza della sentenza n.149/19 dell'01.04.2019, depositata in pari data, del Giudice di Pace di
, all'esito del giudizio incardinato al n.1473/17 r.g., provvedendo al pagamento della Parte_1 somma di € 2.890,04 in favore dei sigg.ri e , in proprio e nella Parte_3 Parte_4
spiegata qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , così come intimata con Persona_1 atto di precetto dell'11.04.2019, ed al pagamento della somma di € 2.627,55 in favore dell'avv.
EN Marinelli, quale procuratore antistatario dei sigg.ri e , Parte_3 Parte_4 così come intimata con atto di precetto dell'11.04.2019”.
Si costituiva la contestando la fondatezza del ricorso ed Controparte_1
instando per il rigetto.
Deduceva, in particolare, che la ricorrente non aveva mai presentato denunzia del sinistro, né aveva informato la compagnia della pendenza del giudizio di risarcimento danni omettendo, altresì, di costituirsi.
pagina 2 di 5 Il Tribunale, con ordinanza decisoria del 21.06.2023 pubblicata il 22.06.2023, rigettava le domande e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese.
Argomentava che pur non essendo contestata la sottoscrizione della polizza assicurativa n.
2016/03/2259745, non era stato prodotto in atti il relativo contratto, ma soltanto la ricevuta di pagamento del premio.
In assenza del testo contrattuale rimaneva precluso ogni accertamento sulle condizioni assicurative.
Valorizzava, quindi, la mancata produzione del contratto di assicurazione unitamente al contegno assunto dalla assicurata contrario agli obblighi di denuncia e in generale di buona fede avendo la stessa, solo dopo la pronuncia della sentenza di condanna e la notifica degli atti di precetto, informato la compagnia assicurativa chiedendole di tenerla indenne da quanto dovuto in favore della danneggiata.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Parte_1
Tribunale aveva erroneamente interpretato ed applicato il disposto di cui agli artt. 1913 cc e 1915 cc
Lamentava, altresì, che la non aveva offerto la prova del comportamento Parte_5
adempiente da parte di essa appellante essendosi limitata a contestare genericamente la domanda.
Si doleva, infine, dell'omessa valutazione del certificato di assicurazione da cui emergeva la prova del contratto concluso con la convenuta.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed CP_1 Controparte_1
instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, la ha denunciato il sinistro a distanza di tre anni dalla sua verificazione Parte_1
nonché a seguito di sentenza di condanna, pronunciata nella sua contumacia, messa in esecuzione dal creditore con due distinti atti di precetto.
Il primo giudice , al riguardo, ha valorizzato le seguenti risultanze documentali:
1) mancata costituzione della cooperativa nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Cerignola nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione;
2) omessa comunicazione alla compagnia assicurativa della pendenza di tale giudizio;
3) denuncia di sinistro solo dopo la pronuncia della sentenza di condanna e la notifica degli atti di precetto.
Sulla scorta di tali emergenze il primo giudice ha correttamente ritenuto il comportamento dell'assicurata non conforme agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione e, in generale, al canone di buona fede che informa tutte le fasi del rapporto contrattuale.
pagina 3 di 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Ed ancora, l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26294 del 08/10/2024).
Ed ancora, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2021, n. 21533, non massimata;
in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, Rv. 655787-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n.
17088, Rv. 632145-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635980-01; Cass. Sez. 3, sent.
11 marzo 2005, n. 5435, Rv. 581355-01; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1977,
n. 4203, Rv. 387841-01)
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che il sinistro è stato denunciato tardivamente alla
Compagnia assicuratrice.
La tardiva denuncia non rileva riduttivamente in quanto tale ma per essere caratterizzata da circostanze e modalità della condotta dell'appellante univocamente sintomatiche dell'intento fraudolento perseguito.
Ed infatti, la ha denunciato il sinistro a distanza di tre anni dalla sua verificazione Parte_1
nonché a seguito di sentenza di condanna, pronunciata in un giudizio in cui è rimasta contumace, messa in esecuzione dal creditore con due distinti atti di precetto.
Trattasi di plurime circostanze documentali allegate dalla da cui si evince chiaramente CP_1
un profilo di volontarietà della condotta della parte assicurata incompatibile con la mera negligenza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
5.517,59 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia del Parte_2
21.06.2023 pubblicata il 22.06.2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
Agenzia di Foggia ” delle spese del grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, CP_2
IVA e CPA come per legge;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5