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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1508 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
(CF ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli, via Ponte di Tappia, 82, presso l'avv. Francesco Amodio, cod. fisc.
che la rappresenta e difende giusta procura alla lite allegata in atti, il quale C.F._1 dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- Appellante –
E
cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_2
-Appellato contumace–
NONCHE'
Agenzia delle Entrate– Direzione Provinciale di Napoli 1, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla Via Diaz, 11, casella pec Email_2 - Appellata contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 349/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in persona del dott. Pasquale Ammendola, depositata in data 20/07/2023, non notificata.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26 febbraio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 31.03.2022 il sig. , conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Procida, nel procedimento iscritto al n. R.G. 576/2022, l
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) e Parte_1
l (quale ente impositore), al fine di Controparte_2 ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella n. 07120200005254070000, notificatagli il 10/02/2022, relativa a IVA risalente all'anno 2015 dell'importo complessivo di euro 1.028,58.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc relativo alla predetta cartella, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare prescritto ed inefficace il titolo esecutivo portato dalla domanda, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_3 giudice ordinario in favore del giudice tributario;
la tardività della spiegata opposizione, nonché
l'infondatezza della stessa nel merito. Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in subordine, dichiararsi inammissibile l'avversa opposizione per intervenuta decadenza, ovvero rigettare la stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore alle spese di lite.
Non si costituiva l 1. Controparte_4 Con sentenza n. 349 depositata il 20.07.2023, il Giudice di Pace di Procida qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, dichiarandosi territorialmente competente, fondandosi sul domicilio eletto dal debitore, in virtù del combinato disposto degli artt. 27 e 480 c. 3 c.p.c.
Dichiarava altresì sussistente la propria giurisdizione in virtù di quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 34447/2019.
Ciò premesso, accoglieva l'opposizione deducendone la fondatezza, in ragione del fatto che il credito vantato dalla P.A. dovesse dichiararsi prescritto e, pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n. 07120200005254070000 e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 19.01.2024, l' impugnava la CP_3 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione, in particolare, reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in quanto la cartella di pagamento opposta aveva ad oggetto il recupero dell'Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2015. Eccepiva, inoltre, la violazione di norme sul procedimento ex art. 339 c. 3 c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione ed infine impugnava il capo della sentenza relativo alla propria condanna alle spese di giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, nella specie Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'opposizione inammissibile e, in subordine, infondata in fatto e diritto, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, compreso il rimborso forfettario e gli accessori di legge.
Non si costituivano il sig. e L' Controparte_1 Controparte_2
di Napoli 1, nonostante la rituale vocatio in ius.
[...]
All'udienza del 08 maggio 2024, tenutasi a trattazione scritta, il G.U., ritenuto il giudizio maturo per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 26 febbraio
2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
3) fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All'udienza del 26.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, il G.U., lette le note scritte e la memoria conclusionale depositata da rimetteva la causa in decisione. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. e Controparte_1 dell , i quali, sebbene regolarmente citati, Pt_1 Controparte_2 non si sono costituiti.
§ 2. Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'appellante poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente CP_3 assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria. Il motivo è meritevole di accoglimento. Occorre prendere le mosse da talune premesse fattuali in ordine all'origine del presente giudizio rammentando che ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella esattoriale il cui ruolo atteneva all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'attore chiedeva accertarsi la prescrizione del credito maturata successivamente alla data di notifica della cartella. Così tracciati i termini della questione, Codesto
Giudicante deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della corte di giustizia tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella specie, sia di natura tributaria in quanto concernente il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
In relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass.
S.U. sent. n. 28709/2020). Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni
Unite della Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022. La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n.
8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“. Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di Iva, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass.
S.U., sent. n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie;
analogamente, Cass. civ., S.U., sent. n.8770/2016). Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'intimazione di pagamento, che ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
essa segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria ed è, quindi, un atto a contenuto vincolato che assolve alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (Cass. civ. ordinanza n. 5546 del 22/02/2023).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni. La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di Agenzia delle Entrate– Parte_1 Controparte_1
Direzione Provinciale di Napoli 1, al n. R.G. 1508/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia di e Controparte_1 di Agenzia delle Entrate– Direzione Provinciale di Napoli 1:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Procida n. 349/2023, pubblicata in data 20/07/2023, nel giudizio instaurato da CP_1 contro l' e Agenzia delle Entrate– Direzione Provinciale
[...] Parte_1 di Napoli 1, dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice tributario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 18/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti