Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 328 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/05/2025), nella causa n. 328/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CHIARAMONTE GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
CARBONI NICOLA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente con ricorso depositato il 23/2/22, ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 102 2021 9001085355 000 notificata il 4/2/22 lamentando la mancata previa notifica dei titoli ivi indicati e costituiti da:
“1) Avviso di Addebito n. 402 2011 2000469385, assunto notificato in data 07.10.2011, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2006-2010 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
2) Avviso di Addebito n. 402 2012 0001845386, assunto notificato in data 16.08.2012, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2009-2011 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
3) Avviso di Addebito n. 402 2014 0001723442, assunto notificato in data 25.09.2014, recante l'iscrizione a titolo di IVS annualità 2013 effettuata dall'I.N.P.S. di Sassari;
4) Avviso di Addebito n. 402 2016 0001180768, assunto notificato in data 19.05.2016, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2015-2016 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
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05.12.2016, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2015-2016 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
6) Avviso di Addebito n. 402 2017 0001574987, assunto notificato in data 17.10.2017, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2016-2017 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
7) Avviso di Addebito n. 402 2018 0001110374, assunto notificato in data 28.06.2018, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2017-2018 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
8) Avviso di Addebito n. 402 2018 0004140457, assunto notificato in data 20.02.2019, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2017-2018 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
9) Avviso di Addebito n. 402 2019 0001405432, assunto notificato in data 25.07.2019, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2018-2019 effettuate dall'I.N.P.S. di Sassari;
10) Avviso di Addebito n. 402 2019 0003522491, assunto notificato in data 13.01.2020, recante le iscrizioni a titolo di IVS annualità 2018-2019 effettuate dall' ; Controparte_2
− parte attrice ha, inoltre, censurato l'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in relazione alle modalità di calcolo degli interessi;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- In Via Principale, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento opposta e gli atti presupposti (ruoli ed Avviso di Addebito) per loro omessa previa notifica, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Subordinata, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
- Infine, condannare le controparti al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini della interruzione Controparte_3 della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 eccependo la tardività dell'opposizione e la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni formulate avverso gli avvisi di addebito;
ha chiesto il 2 rigetto della censura relativa al difetto di motivazione dell'intimazione in quanto infondata e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, revocare la sospensione non sussistendone né risultando provati i requisiti richiesti dalla norma;
dichiarare inammissibile il ricorso come formulato per tutte le ragioni sopra espresse;
dichiarare l'improcedibilità della domanda;
dichiarare la decadenza dall'azione; accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione ed il difetto di Giurisdizione;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all' e, nel caso di mancato accoglimento CP_4 delle eccezioni formulate, autorizzare la chiamata in causa dell'INPS con conseguente fissazione di nuova udienza;
nel merito, respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni sopra esposte con condanna alle spese di lite, con rimb. forf. 15% ed oneri di legge, oltre condanna ex art. 96 cpc.”;
− la causa, rigettata l'istanza di chiamata di terzo formulata dalla resistente, è stata discussa dalle parti con note sostitutive d'udienza depositate unicamente da parte resistente.
Ritenuto che:
1. parte ricorrente chiede l'annullamento delle pretese contributive azionate stante la mancata notifica degli avvisi di addebito nonché l'annullamento dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in relazione al calcolo degli interessi applicati;
2. sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che Cass. SU n. 7514/22 ha chiarito che la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie poiché è prevista una normativa specifica -ovvero l'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/99- che individua come legittimato passivo l'ente impositore;
per tale motivo, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva -come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo- la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito;
3. il citato articolo, infatti, prevedeva che: ”5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.”;
4. alla luce di ciò, le Sezioni Unite hanno concluso che la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo, senza peraltro dar luogo ai meccanismi di litisconsorzio di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.;
5. il ricorso in esame è, inoltre, infondato anche in relazione al secondo aspetto dedotto, ovvero il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento per
3 mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati: si richiama a tal fine il principio secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass. 09/11/2018, n. 28698)” (Cass. ord. n. 11843/23), ciò risolvendo ogni diatriba circa la validità formale della stessa;
6. la motivazione relativa al calcolo degli interessi va, infatti, ricercata unicamente nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti, sussistente nel caso di specie;
7. per quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
8. le spese di lite possono essere compensate stante il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in ordine alla legittimazione ad causam.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, il 28/5/25.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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