TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 15/09/2025, alle ore 10:18, visto il provvedimento del 09.09.2025 con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa e considerato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle parti è stato assegnato il termine perentorio entro la data odierna per il deposito di note;
che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
viste le note scritte depositate nei termini dall'Avv. Giuseppe Cannizzo per l'opponente nelle quali ha concluso contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte nelle note conclusionali, ha insistito in tutto quanto chiesto, anche in via istruttoria, nelle note conclusive ed ha chiesto che la causa venga decisa, con condanna della al pagamento delle spese di lite di cui ha chiesto la distrazione in Controparte_1 suo favore;
viste le note scritte depositate nei termini dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati nell'interesse di nelle quali hanno concluso contestando quanto ex CP_1 adverso prodotto eccepito e dedotto, hanno richiamato i propri atti e verbali di causa, insistendo in essi, hanno discusso la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in comparsa di costituzione.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, alle ore 15:25, decide la causa come da sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3244/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cannizzo ( Email_1 giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
P. IV , C.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ( e Andrea Ornati Email_2
( giusta procura generale alle liti per atto in Notaio Dott.ssa Email_3
del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909, allegata al ricorso per Persona_1 decreto ingiuntivo
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
P.Q.M.
2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
➢ accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Palermo n. 5198/2021;
➢ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che vanno liquidate nella complessiva somma di € 2.658,50 di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.540,00 per onorario, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe
Cannizzo dichiaratosi antistatario;
➢ lascia a carico della società opposta le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01/03/2022, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5198/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il 22/11/2021 ed allo stesso notificato il 26/01/2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 19.176,25, oltre gli Controparte_1 interessi legali sulla sorte capitale nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge, quale residuo dovuto in forza del contratto di un finanziamento personale stipulato con
[...] in data 07/05/2007. CP_2
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, la nullità del decreto di ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., la nullità della procura e difetto di ius postulandi nonché il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta rilevando che non risultava provata la cessione del credito e che detto credito fosse stato ceduto;
in subordine, nel merito, ha sostenuto di non avere ricevuto tutte le somme finanziate, ha rilevato la nullità del decreto monitorio per l'assenza di prova scritta stante la mancata sottoscrizione del contratto allegato per accettazione ed ha contestato l'inidoneità probatoria dell'estratto conto allegato e dedotto la difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato.
3
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'eccezione di nullità Controparte_1 della procura e del difetto della propria legittimazione attiva esponendo che il credito è stato oggetto di due operazioni di cessione ovvero dapprima , lo ha Controparte_2 ceduto a e, in data 16/04/2017, a seguito di una Controparte_3 CP_3 CP_3 operazione di cartolarizzazione, lo ha ceduto alla società . CP_1
La società opposta ha, inoltre, eccepito l'infondatezza dell'opposizione in quanto generica deducendo che il credito è stato provato mediante la produzione del contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB;
in subordine, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 19.176,25 o di quell'altra maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio.
Con ordinanza del 06/10/2022 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, tenuto conto che l'oggetto della controversia riguardava un contratto di finanziamento.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09/06/2025 e, successivamente, per la medesima attività all'udienza del 15/09/2025.
……………
Innanzitutto, va evidenziato che difese, eccezioni ed argomentazioni sollevate dalle parti saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della motivazione, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass. 06/09/2022 n. 2614;
Cass. 30/09/2021 n. 26541; Cass. 22/06/2020 n. 12193).
Mediazione obbligatoria
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett.
b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013) e ss. modifiche, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 22/02/2023, depositato il 17/03/2023 dalla società opposta).
Eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
4
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Sempre in via preliminare, l'opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta, rilevando che non risultano provate le cessioni del credito e che lo stesso fosse stato incluso nel contratto di cessione a Controparte_1
Tale eccezione è fondata e va accolta.
La società opposta ha sostenuto che con il contratto di cessione di crediti del
16/01/2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., nella titolarità di dalla Controparte_3 stessa acquistati mediante contratti di cessione, tra gli altri, anche di del CP_2
23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011 e 22/12/2015; ha precisato, inoltre, di avere assolto gli obblighi pubblicitari mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del 18/02/2017.
Giova ricordare, innanzitutto, che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”
(cfr. Cass. 16/04/2021 n. 10200; Cass. 29/09/2020 n. 20495; Cass. 05/09/2019 n.
22151).
5
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Fatte queste premesse, va evidenziato che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova, stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di un credito bancario in blocco, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale ovvero della relativa cessione attraverso la produzione del contratto di cessione e della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 17262; Cass. 05/11/2020 n.
24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, non essendo da solo sufficiente l'avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione (cfr. Cass.
22/03/2024 n. 7866; Cass. 06/02/2024 n. 3405; Cass. 05/04/2023 n. 9412; Cass.
05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Inoltre, il contratto di cessione di crediti in blocco, di per sé, non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, così come la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risultano estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nell'ipotesi in cui la contestazione involga esclusivamente la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i
6
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. 20/07/2023
n. 21821; Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha contestato sia le cessioni intervenute tra
[...]
e e tra ed nonché CP_2 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_1
l'inclusione del credito specifico in riferimento alle citate cessioni.
7
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Orbene, nonostante le contestazioni mosse dall'opponente sin Controparte_1 dall'atto di citazione, non ha allegato il contratto di cessione intervenuto tra
[...]
e né ha depositato l'estratto della G.U. ove sarebbe stato CP_2 CP_3 pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 Tub., l'avviso della detta cessione di crediti;
ha prodotto soltanto il contratto di cessione del 16/01/2017 intervenuto tra quest'ultima società e nonché l'estratto della G.U. parte seconda n. 21 del CP_1
18/02/2017 contenente l'avviso della cessione in questione (cfr. docc. 4- 7 fascicolo monitorio).
Come ha più volte statuito la giurisprudenza di legittimità e di merito, “La cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (cfr. Cass.
06/02/2024, n. 3405).
Sul punto, recentemente la Suprema Corte ha statuito che l'insufficienza probatoria circa disponibilità nel portafoglio del cedente del credito,per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio, non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso.
“In materia di cessione del credito, la semplice cessione in blocco di crediti aventi una determinata connotazione non esonera il cessionario dall'onere di provare che la singola posizione creditoria sia effettivamente compresa nel perimetro della cessione, non essendo sufficiente la mera esistenza di un contratto di cessione in blocco. Quando il debitore contesti specificamente l'inclusione del credito nell'atto dispositivo, il cessionario deve fornire prova positiva della titolarità del diritto, non potendo limitarsi
a invocare l'esistenza dell'accordo traslativo generale. Il mero possesso da parte del cessionario della documentazione relativa al credito contestato non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto, in quanto tale circostanza non costituisce elemento probatorio sufficiente a comprovare l'avvenuto trasferimento del rapporto giuridico. Nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 130/1999,
l'identificazione dei crediti ceduti attraverso il rinvio agli elenchi pubblicati sui siti internet indicati negli avvisi di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 385/1993 assume carattere vincolante, sicché la mancata inclusione della specifica posizione
8
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
debitoria in tali elenchi preclude al cessionario la possibilità di far valere la titolarità del credito. Il soggetto che subisce l'azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad attivarsi per individuare il proprio creditore mediante interpello del cedente o azione di accertamento, poiché spetta esclusivamente a chi agisce in giudizio fornire la prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito fatto valere. La ripartizione dell'onere probatorio in tema di cessione del credito impone al cessionario di dimostrare non solo l'esistenza dell'accordo traslativo, ma anche l'effettiva inclusione del singolo rapporto creditorio nell'ambito oggettivo della cessione, specialmente quando questa avvenga mediante criteri di identificazione per categorie o blocchi di posizioni” (cfr. Cass. 25/08/2025 n. 23834).
Nel caso in esame, non risulta provata la continuità delle cessioni intervenute riguardanti il credito oggetto dell'ingiunzione e non può, quindi, essere verificata la legittimazione attiva in capo alla società opposta.
Può ritenersi, dunque, che la documentazione allegata non sia sufficientemente idonea a considerare raggiunta la prova che il credito scaturente dal contratto di finanziamento concluso da con il sig. sia stato trasferito a Controparte_2 Parte_1 [...]
e da questa a con conseguente impossibilità di verificare se lo CP_3 CP_1 stesso era ricompreso in quest'ultima cessione.
Alla luce delle superiori considerazioni, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo dedotto o eccepito dalle parti, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Spese di lite
In virtù della soccombenza della parte opposta, quest'ultima dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali nella presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,01 atteso che l'istruzione della causa è stata solo documentale.
Così deciso in Palermo, 15 settembre 2025
9
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
10
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile