Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9475 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Laura Giuseppina Torrisi come da procura Parte 1
come in atti;
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di avere proposto in data 15 aprile 2024 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, determinando le infermità dalle quali risulta affetto una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (art. 1, L. 222/1984);
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente così come evidenziato dal CTP il quale aveva osservato che: " dalla valutazione degli accertamenti in atti", facendo riferimento all'iter amministrativo a suo tempo espletato, dall'analisi degli esami esibiti, dalla visita medica effettuata pur constatando i buoni esiti PTA bilaterale e la presenza di coxartrosi bilaterale associata e discopatie lombari multiple, miocardiosclerosi ipertensiva e dislipidemia, conferma il giudizio a suo tempo espresso dalla commissione valutante e si limita ad una analisi alquanto superficiale dello stato di salute del periziando in riferimento alla attività lavorativa dallo stesso svolta. Questi infatti lavora presso un'azienda che produce sacchi di ovatta per alimenti (farine, pasta, etc.) e sacchi di carta per edilizia (cemento, polveri varie, etc.). In quanto operaio specializzato si occupa delle verifiche sul prodotto finale, controllando sia il nastro trasportatore in tutta la sua lunghezza che il percorso seguito dal prodotto durante la lavorazione;
iter che presenta molteplici gradini percorsi su e giù dal Pt 1 Tale cammino insidioso ha procurato già diversi infortuni. Ancora, il ricorrente è soggetto a turnazione diurna e notturna anche nei giorni festivi, lavorando ininterrottamente in piedi con una postura eretta, al fine di occuparsi del confezionamento prodotti presenti sul nastro. Detta attività è sicuramente fortemente usurante ed in contrasto con lo stato di salute dello stesso, visto che la patologia osteoarticolare di cui egli soffre, sia a livello delle anche che delle ginocchia e della colonna vertebrale, suggerirebbe di evitare attività lavorative fisiche gravose, in piedi per lungo tempo, evitando di sollevare carichi oltre a tutte le azioni che possano provocare dolore specie in un portatore di protesi totale dell'anca bilaterale, che per quanto fortunatamente possa essersi ben ripreso, sicuramente non è nel pieno della sua integrità fisica, tenuto anche conto delle altre compromissioni articolari spesso soggette a fenomeni infiammatori con crisi algiche. Il CTU non ha tenuto debitamente in conto dello stato di obesità presente, della dislipidemia, della miocardiosclerosi ipertensiva, fenomeni tutti espressione di grave compromissione dello stato di salute del paziente. La patologia cardio vascolare in particolare, trattandosi di lavoro svolto interamente in piedi, può esporre il soggetto a pericolose variazioni pressorie con possibili crisi di tipo ipotensivo ortostatico, con associate vertigini ed in condizioni estreme con possibili perdite di coscienza, che potrebbero nuocere alla sicurezza del lavoratore ed alla sua integrità. L'insieme di tutte queste patologie, certamente concorre alla riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo in attività confacenti la sua qualifica".
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo " accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il sig. Parte_1 ha diritto al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, poiché le infermità determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (art. 1, L. 222/1984) o nella misura ritenuta più idonea, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, poiché le infermità determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (art. 1, L. 222/1984), ciò causa;
condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 47,
D.P.R. .n. 639/70. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; -dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il sig. Parte 1 è stato trovato affetto da infermità le quali NON sono responsabili di una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge 12.6.84 n°222) in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato che Sottoposto a visita medico legale 66 dal nominato CTU dott. Persona 1 veniva trovato affetto da buoni esiti di PTA anca dx e sx per coxartrosi bilaterale, soggetto iperteso affetto da discopatia lombare multiple in soggetto in attualità di lavoro. Ritenendo che le suddette infermità non impediscono il regolare svolgimento dell'attività lavorativa specifica del ricorrente il sig. Parte 1 pertanto ritenuto, ai sensi della Legge
12.6.84 n. 222, il ri-corrente Parte 1 deve essere riconosciuto NON invalido - NON inabile.
Parte 1 è stato trovato affettoVeniva fatta opposizione CP_2 alla mia osservazione, il sig. da buoni esiti funzionali di bilaterale PTA alle due anche per coxartrosi bilaterale spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale ottimale esito di anamnestica pregressa frattura spalla destra (infortunio sul lavoro) ottimale esito di intervento chirurgico alla spalla sinistra per lussazione recidivante ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico e con conservata FE
In CONCLUSIONE, ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità Giudiziaria, posso affermare che il sig. Parte 1 è stato trovato affetto da infermità le quali NON sono responsabili di una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge
12.6.84 n°222) in occupazioni confacenti alle sue attitudini".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione anche con riferimento ai chiarimenti offerti dallo stesso CTU in seguito alla elaborazione dei rilievi critici di parte. In particolare, il consulente ha ulteriormente precisato: L'attività lavorativa svolta dal sig. Parte 1 (conduttore di macchina per la "6
produzione industriale di sacchi di carta, attività, questa che svolta in turni diurni e notturni, per come riferito, comporta una persistente postura eretta), contrariamente a quanto affermato dal dott. questo CTU non ritiene che essa possa ritenersi di fatto ostativa al lavoro Persona 2
,
Infatti egli è affetto da buoni esiti funzionali di bilaterale PTA pre-stato dal sig. Parte 1 alle due anche per coxartrosi bilaterale, spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale, ottimale esito di anamnestica pregressa frattura spalla destra (infortunio sul lavoro), ottimale esito di intervento chirurgico alla spalla sinistra per lussazione recidivante, ipertensione arte-riosa in buon compenso emodinamico e con conservata FE per cui non si vede come tale quadro patologico possa essere tanto disfunzionale da incidere in senso significativamente negativo per l'espletamento dell'attività lavorativa del sig. Parte 1 . Patologie che, nel tempo, potrebbero si aggravarsi, ma solo per normale evolutività naturale macome piace sottolineare al dott. Persona 2 '
non in dipendenza della suddetta attività lavorativa.
Si conferma pertanto il giudizio di
NON INVALIDO
(art. 1 legge 222/84)
NON INABILE
(art. 2 legge 222/84)
Per quanto attiene l'allegata relazione del dott. Persona 3 وegli, apoditticamente afferma che l'attività lavorativa svolta dal sig. è responsabile di un evidente elevato Parte 1
dispendio energetico e conseguente stress lavoro-correlato. E anche se vero che l'operatore che svolge tale mansione è tenuto a seguire e guidare le attività del macchinario specializzato per la formatura dei fondi dei sacchi di carta da realizzare, in genere quadrati e senza maniglie, che possono essere per il formato da 20, 25 o anche 50 Kg., richiedendo tale attività una stazione eretta prolungata, questo CTU non ritiene che tale attività lavorativa sia non con-facente con il proprio, modesto, quadro patologico (buoni esiti funzionali di bilaterale PTA alle due anche per coxartrosi bilaterale, spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale, ottimale esito di anamnestica pregressa frattura spalla destra (infortunio sul lavoro), ottimale esito di intervento chirurgico alla spalla sinistra per lussazione recidivante, ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico e con conservata FE). Patologie questa che, nel tempo, potrebbero si aggravarsi, come piace sottolineare al dott. ma solo per normale evolutività naturale ma non inPersona 3
,
dipendenza della sud-detta attività lavorativa.
Si conferma pertanto il giudizio di
NON INVALIDO
(art. 1 legge 222/84)
NON INABILE
(art. 2 legge 222/84)”.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
3.A vuto riguardo alla natura del giudizio le spese di lite possono compensarsi per entrambe le fasi.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3816/24;
spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da separati decreti.
Catania, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso