TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da con il patrocinio dell'avv. Marta Borsari, Parte_1
con il quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f./p.i. ) con sede in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE;
Controparte_1 P.IVA_1
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice non si è costituita né è comparso il legale rappresentante all'udienza fissata per la sua audizione, nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII
all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 4 Rilevato che la società debitrice svolge attività commerciale come si deduce dall'oggetto sociale e da quanto riferito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è quindi soggetta anche alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.; che nei confronti della medesima non risulta essere stata aperta la liquidazione coatta amministrativa;
Rilevato altresì che dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII: la società non si è costituita e non ha provato, come era suo onere, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), CCII,
e la somma del debito nei confronti della ricorrente (€ 10.070,12 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese) e di quelli nei confronti dell (€ 24.365,27) supera Controparte_2
l'ammontare di € 30.000;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito della ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dalla debitrice;
-dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dalla ricorrente;
-dall'esistenza di debiti per cartelle/avvisi verso l' ; Controparte_2
-dal mancato deposito dei bilanci a far data dal 2021;
-dal patrimonio netto negativo risultante dal bilancio 2020;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatrice la dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 8.05.2025 ad ore 10.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
pagina 3 di 4 5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 09/01/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da con il patrocinio dell'avv. Marta Borsari, Parte_1
con il quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f./p.i. ) con sede in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE;
Controparte_1 P.IVA_1
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice non si è costituita né è comparso il legale rappresentante all'udienza fissata per la sua audizione, nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII
all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 4 Rilevato che la società debitrice svolge attività commerciale come si deduce dall'oggetto sociale e da quanto riferito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è quindi soggetta anche alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.; che nei confronti della medesima non risulta essere stata aperta la liquidazione coatta amministrativa;
Rilevato altresì che dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII: la società non si è costituita e non ha provato, come era suo onere, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), CCII,
e la somma del debito nei confronti della ricorrente (€ 10.070,12 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese) e di quelli nei confronti dell (€ 24.365,27) supera Controparte_2
l'ammontare di € 30.000;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito della ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dalla debitrice;
-dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dalla ricorrente;
-dall'esistenza di debiti per cartelle/avvisi verso l' ; Controparte_2
-dal mancato deposito dei bilanci a far data dal 2021;
-dal patrimonio netto negativo risultante dal bilancio 2020;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatrice la dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 8.05.2025 ad ore 10.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
pagina 3 di 4 5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 09/01/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4