Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 25874/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che aveva precedentemente adito la Corte di Appello di Napoli con ricorso R.G. n.
1801/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2684/2023, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel 4circ livello - qualifica di
"Operatore di Call Center/Customer Care" previsto dal CCNL Telecomunicazioni applicabile, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate;
Che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2897/2024, aveva parzialmente accolto l'appello, dichiarando il diritto nel 4° livello CCNL Telecomunicazioni con decorrenza dal
25 novembre 2010 e condannando al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, maggiorate degli accessori di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; che, stante l'inadempimento della società convenuta rispetto a tale statuizione, aveva promosso il presente giudizio volto alla quantificazione e alla condanna al pagamento delle somme dovutele in forza del predetto titolo giudiziale;
Che tali differenze retributive, calcolate per il periodo compreso tra il 25 novembre 2010 e il 30 novembre 2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro), ammontavano complessivamente ad € 7.321,37, come risultava dai conteggi analitici allegati, elaborati
sulla scorta della documentazione prodotta e tenendo conto anche dell'accordo sindacale del
28.02.2017.
Concludeva chiedendo: "1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 7.321,37 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 7.321,37 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario"-
La società ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La domanda proposta dalla sig.ra trae fondamento dal giudicato Parte_1
formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2897/2024, la quale ha definitivamente accertato il suo diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL
Telecomunicazioni, con qualifica di "Operatore di Call Center/Customer Care", a far data dal 25 novembre 2010..
Nel merito, i conteggi elaborati da parte ricorrente appaiono corretti e meritevoli di condivisione. Essi sono stati elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del
CCNL di categoria, con puntuale indicazione delle differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente. Nel calcolo delle differenze retributive sono stati correttamente considerati tutti gli istituti contrattuali incisi dal superiore inquadramento, quali minimo tabellare, contingenza, EDR, maggiorazioni per lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima mensilità e TFR. Sono state altresì ricalcolate, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., CP_2 CP_3
La quantificazione complessiva del credito in € 7.321,37 risulta pertanto corretta e conforme ai parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile. 3
Sugli importi dovuti, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 7.321,37 a titolo di Parte_1
differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione dalla maturazione del diritto al saldo;
2) Condanna la società convenuta al pagamento della somma di €.1.300,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.195,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€.1.495,00 , oltre IVA e CPA con distrazione.
3) Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Napoli,
16 aprile 2025 Il Giudice