Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Il Consigliere delegato dott. Michele De Maria ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale iscritto al n. 106/2025 R.G.V.G. promosso da in persona del proprio legale rappr.te pro tempore, rappresentata e Parte 1 difesa dagli avv.ti Giulia Favaretto e Francesco Bertoni contro
, in persona del CP 2 pro tempore. Controparte_1 Parte 1 del proprioLetto il ricorso depositato il 26 marzo 2025 con il quale la legale rappr.te pro tempore, domanda- ai sensi della Legge 89/2001, come modificata e integrata dall'art.1, comma 777, della Legge n. 208/2015 - l'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare a carico di "CE.DI Reale s.r.l." dichiarata fallita con sentenza n. 126/2010 del Tribunale di Palermo del 03-06/12/2010 proc. n.
127/2010 Reg. Fall., nella quale la ricorrente è stata coinvolta quale creditrice ammessa al passivo fallimentare;
Rilevato che la ricorrente riferisce e documenta che la procedura fallimentare de qua è ancora pendente alla data di deposito dell'odierno ricorso (cfr all. n. 2);
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
Considerato che, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del
D.L. 22.06.2012 n. 83 conv in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile alla ricorrente per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. n. 25804/15) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo ovvero € 95.459,62 pos. n. cronol. 49 (cfr. all.to n. 3);
Ritenuto, che la procedura in questione ha avuto, relativamente alla posizione processuale della ricorrente una durata complessiva di 13 anni, 10 mesi e 26 giorni (arrotondati ad anni
22/06/2012 n.83 conv. in L. 7/08/2012 n.134, di 7 anni, 10 mesi e 26 giorni (arrotondati ad anni 8 ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n. 89/2001);
Valutati la complessità del giudizio, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Ritenuto che in considerazione degli interessi coinvolti e del valore della causa debba essere riconosciuto alla ricorrente, a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, l'importo complessivo di € 3.200,00 calcolato sulla base di € 400,00 per ogni anno di ritardo, oltre interessi legali calcolati dalla data di deposito del presente ricorso sino al pagamento;
Liquidate le spese come in dispositivo tenuto conto, con riferimento ai criteri di cui al DM n.
37/18, che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato) con il quale il giudizio ex lege NT condivide la prima fase monitoria (Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima, non comporta la valutazione di particolari questioni di fatto o di diritto e pertanto vanno applicati i valori minimi, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. 147/22, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr
Cass. N. 16512/2020, e vanno poste a carico del CP 1 soccombente;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001
INGIUNGE
al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione in favore della in persona del proprio Parte 1 legale rappr.te pro tempore, della somma di € 3.200,00, oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
e delle spese legali liquidate in € 237,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ed €
27,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 15 aprile 2025
Il Consigliere delegato
Michele De Maria