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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
. R.G. 299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 299 /2024 promossa da:
AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO (A.U.R.I) (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore Avv.
MARIANI MARCO che lo difende in forza di procura in calce
APPELLANTE
contro
QUALE MANDATARIA DEL RTI tra E CP_1 CP_1 [...]
C.F. ) elettivamente domiciliato in Via COroparte_2 P.IVA_2 CP_1
Federico Fratini, n. 55 presso lo studio dell'Avv. he lo difende in forza di Parte_1
procura in calce
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 6 (C.F. / P.Iva ), in persona COroparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce, dall'Avv. CALZONI LIETTA,
con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi 9
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici- Impugnazione sentenza n. 761/2023 del 31/10/2023 del Tribunale di Terni
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'APPELLANTE:
si conclude affinchè questa Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, voglia, accogliere il proposto appello per i motivi dedotti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 761/2023 emessa dal Tribunale di Terni in data 31.10.2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 711/2021:
• in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ex ATI n. 4) e CP_4
dell' ; COroparte_5
• in via subordinata, rigettare le domande di in quanto destituite di fondamento CP_1
in fatto e in diritto per i motivi esposti nell'atto d'appello;
• per l'effetto condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio
Per CP_1
Si chiede il rigetto dell'appello dell' on conseguente conferma della Sentenza n. 761/2023 del CP_4
Tribunale di Terni del 31.10.2023, con condanna di l pagamento delle spese legali”. CP_4
Per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa COroparte_3
e contraria domanda,
eccezione ed istanza:
In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348, co. 1,
c.p.c.;
pagina 2 di 6 In via principale, rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Autorità appellante, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Terni n. 761/2023 del 31/10/2023;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale mandataria del raggruppamento COroparte_1
temporaneo di imprese costituito ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 163/06 tra lei e il COroparte_2
conveniva in giudizio il e
[...] COroparte_3
l' chiedendone la condanna in solido al pagamento COroparte_6
della somma di € 10.156,25 (ovvero, in subordine, di € € 9.285,69) oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di premialità dovuta per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 52 del disciplinare tecnico allegato al contratto di affidamento del servizio (in tutti i Comuni dell'ATI n. 4 Umbria, poi sub ambito 4) stipulato in data 23/12/2014, per il superamento degli obiettivi fissati CP_4
nell'espletamento dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune convenuto.
Il contestava la domanda eccependo difetto di giurisdizione e inammissibilità della domanda CP_3
per omessa impugnazione da parte dell'attrice delle delibere n. 16/2017 e n. 7/2019 dell' con le CP_4
quali era stato negato il riconoscimento delle suddette premialità. Nel merito formulava varie eccezioni,
tra cui la nullità della pattuizione contenuta nell'art. 52 del disciplinare tecnico allegato al contratto di
CO servizio per contrarietà a norme imperative e comunque l'erroneità dei calcoli effettuati da .
i costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in mancanza di disposizioni di CP_4
legge e di titoli idonei a costituire un vincolo di solidarietà passiva con i singoli Comuni per le premialità
oggetto della domanda attrice, la nullità della pattuizione contenuta nell'art. 52 del disciplinare tecnico per contrarietà a norme di ordine pubblico economico e al principio dell'assunzione del rischio operativo in capo al concessionario, potendo la tariffa includere solo voci di costo;
in ogni caso deduceva la mancanza dei presupposti per riconoscere la premialità.
pagina 3 di 6 Con la sentenza n. 761/2023 il Tribunale di Terni ha parzialmente accolto la domanda e condannato i
CO convenuti in solido a pagare ad la somma di euro 6.592,06, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo ed oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello olendosi in primo luogo del rigetto dell'eccezione di CP_4
difetto di legittimazione passiva poiché eserciterebbe una mera funzione regolatoria di CP_4
programmazione, organizzazione e controllo in materia di rifiuti, ma non di gestione, per tale motivo ogni premialità o sanzione connessa agli obiettivi di raccolta differenziata deve ricadere esclusivamente sui Comuni.
Come secondo motivo di appello deduce che il giudice avrebbe travisato l'eccezione di nullità sollevata da riferibile alla contrarietà dell'art. 52 del disciplinare a norme imperative e al metodo CP_4
normalizzato di calcolo della tariffa rifiuti di cui al D.P.R. n. 158/1999, che non prevede in alcun modo che un risparmio di costo si traduca, anziché in un beneficio di riduzione tariffaria per il cittadino, in un premio per il Gestore con onere a carico della TARI. Inoltre la clausola premiale nel senso voluto da
CO
sarebbe manifestamente contraria ai principi che reggono il contratto di “concessione” in quanto verrebbe a mancare l'indefettibile requisito del “rischio operativo” a carico del Gestore, e correlativamente si trasformerebbe il contratto di concessione in un contratto di appalto, retto dalla ben diversa regola dell'invariabilità del prezzo.
CO L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Ha eccepito l'inammissibilità
delle eccezioni sollevate da controparte per decadenza, in quanto non sollevate entro i termini ex art. 167
c.p.c. in primo grado e l'inammissibilità, per tardività, delle produzioni documentali. Nel merito sostiene l'infondatezza dell'appello poiché il titolo della pretesa è il contratto, sottoscritto anche da dispetto CP_4
delle asserite competenze solo organizzative e di vigilanza, osservando che non esiste alcuna norma imperativa che escluda la possibilità di riconoscere, in misura congrua e sulla base di criteri predeterminati, le premialità. Le percentuali di raccolta differenziata sarebbero poi state desunte dai dati ufficiali della Regione e quindi non controvertibili.
Si è costituito anche il eccependo in via preliminare l'improcedibilità COroparte_3
dell'appello per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante; nel merito chiede il rigetto dell'appello per infondatezza delle eccezioni svolte, in quanto il vincolo di solidarietà non confligge con le previsioni pagina 4 di 6 normative che assegnano funzioni concorrenti in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti a
Comuni e Autorità di ambito, on è affatto estranea ai rapporti di dare avere con il gestore, ha CP_4
sottoscritto il contratto di servizi e definito transattivamente le questioni con accordo del 5.8.2015, ribadendo l'operatività del sistema premiante di cui all'art. 52 del disciplinare tecnico.
Disposta la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. dinanzi al collegio per l'udienza del 26 marzo 2025,
sostituita da note a trattazione scritta, la causa viene ora in decisione.
Ciò premesso, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello.
Risulta infatti incontestato che l'iscrizione a ruolo è avvenuta domenica 12.5.2024, ma il termine di dieci giorni per la costituzione dell'appellante, decorrente dalla notifica dell'atto introduttivo, scadeva il
10.5.2024 (notifica a mezzo Pec effettuata il 30.4.2024).
L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame
è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (cfr. Cass 6369/17; principio già espresso dalle
Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 10864 del 2011).
Trattandosi di termine perentorio, non rilevano né la brevità del ritardo né il fatto che gli appellati si siano costituiti difendendosi nel merito, essendo privi di effetti sananti tanto il deposito tardivo dell'atto di citazione notificato che la costituzione di controparte. L'improcedibilità è infatti una sanzione che consegue all'omissione di attività configurate dal legislatore come atti di impulso necessari perché il giudizio abbia il suo corso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di nota spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara improcedibile l'appello;
pagina 5 di 6 condanna al rimborso, in favore di ciascuno degli appellati, COroparte_7
delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 03/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 299 /2024 promossa da:
AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO (A.U.R.I) (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore Avv.
MARIANI MARCO che lo difende in forza di procura in calce
APPELLANTE
contro
QUALE MANDATARIA DEL RTI tra E CP_1 CP_1 [...]
C.F. ) elettivamente domiciliato in Via COroparte_2 P.IVA_2 CP_1
Federico Fratini, n. 55 presso lo studio dell'Avv. he lo difende in forza di Parte_1
procura in calce
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 6 (C.F. / P.Iva ), in persona COroparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce, dall'Avv. CALZONI LIETTA,
con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi 9
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici- Impugnazione sentenza n. 761/2023 del 31/10/2023 del Tribunale di Terni
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'APPELLANTE:
si conclude affinchè questa Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, voglia, accogliere il proposto appello per i motivi dedotti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 761/2023 emessa dal Tribunale di Terni in data 31.10.2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 711/2021:
• in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ex ATI n. 4) e CP_4
dell' ; COroparte_5
• in via subordinata, rigettare le domande di in quanto destituite di fondamento CP_1
in fatto e in diritto per i motivi esposti nell'atto d'appello;
• per l'effetto condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio
Per CP_1
Si chiede il rigetto dell'appello dell' on conseguente conferma della Sentenza n. 761/2023 del CP_4
Tribunale di Terni del 31.10.2023, con condanna di l pagamento delle spese legali”. CP_4
Per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa COroparte_3
e contraria domanda,
eccezione ed istanza:
In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348, co. 1,
c.p.c.;
pagina 2 di 6 In via principale, rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Autorità appellante, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Terni n. 761/2023 del 31/10/2023;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale mandataria del raggruppamento COroparte_1
temporaneo di imprese costituito ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 163/06 tra lei e il COroparte_2
conveniva in giudizio il e
[...] COroparte_3
l' chiedendone la condanna in solido al pagamento COroparte_6
della somma di € 10.156,25 (ovvero, in subordine, di € € 9.285,69) oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di premialità dovuta per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 52 del disciplinare tecnico allegato al contratto di affidamento del servizio (in tutti i Comuni dell'ATI n. 4 Umbria, poi sub ambito 4) stipulato in data 23/12/2014, per il superamento degli obiettivi fissati CP_4
nell'espletamento dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune convenuto.
Il contestava la domanda eccependo difetto di giurisdizione e inammissibilità della domanda CP_3
per omessa impugnazione da parte dell'attrice delle delibere n. 16/2017 e n. 7/2019 dell' con le CP_4
quali era stato negato il riconoscimento delle suddette premialità. Nel merito formulava varie eccezioni,
tra cui la nullità della pattuizione contenuta nell'art. 52 del disciplinare tecnico allegato al contratto di
CO servizio per contrarietà a norme imperative e comunque l'erroneità dei calcoli effettuati da .
i costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in mancanza di disposizioni di CP_4
legge e di titoli idonei a costituire un vincolo di solidarietà passiva con i singoli Comuni per le premialità
oggetto della domanda attrice, la nullità della pattuizione contenuta nell'art. 52 del disciplinare tecnico per contrarietà a norme di ordine pubblico economico e al principio dell'assunzione del rischio operativo in capo al concessionario, potendo la tariffa includere solo voci di costo;
in ogni caso deduceva la mancanza dei presupposti per riconoscere la premialità.
pagina 3 di 6 Con la sentenza n. 761/2023 il Tribunale di Terni ha parzialmente accolto la domanda e condannato i
CO convenuti in solido a pagare ad la somma di euro 6.592,06, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo ed oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello olendosi in primo luogo del rigetto dell'eccezione di CP_4
difetto di legittimazione passiva poiché eserciterebbe una mera funzione regolatoria di CP_4
programmazione, organizzazione e controllo in materia di rifiuti, ma non di gestione, per tale motivo ogni premialità o sanzione connessa agli obiettivi di raccolta differenziata deve ricadere esclusivamente sui Comuni.
Come secondo motivo di appello deduce che il giudice avrebbe travisato l'eccezione di nullità sollevata da riferibile alla contrarietà dell'art. 52 del disciplinare a norme imperative e al metodo CP_4
normalizzato di calcolo della tariffa rifiuti di cui al D.P.R. n. 158/1999, che non prevede in alcun modo che un risparmio di costo si traduca, anziché in un beneficio di riduzione tariffaria per il cittadino, in un premio per il Gestore con onere a carico della TARI. Inoltre la clausola premiale nel senso voluto da
CO
sarebbe manifestamente contraria ai principi che reggono il contratto di “concessione” in quanto verrebbe a mancare l'indefettibile requisito del “rischio operativo” a carico del Gestore, e correlativamente si trasformerebbe il contratto di concessione in un contratto di appalto, retto dalla ben diversa regola dell'invariabilità del prezzo.
CO L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Ha eccepito l'inammissibilità
delle eccezioni sollevate da controparte per decadenza, in quanto non sollevate entro i termini ex art. 167
c.p.c. in primo grado e l'inammissibilità, per tardività, delle produzioni documentali. Nel merito sostiene l'infondatezza dell'appello poiché il titolo della pretesa è il contratto, sottoscritto anche da dispetto CP_4
delle asserite competenze solo organizzative e di vigilanza, osservando che non esiste alcuna norma imperativa che escluda la possibilità di riconoscere, in misura congrua e sulla base di criteri predeterminati, le premialità. Le percentuali di raccolta differenziata sarebbero poi state desunte dai dati ufficiali della Regione e quindi non controvertibili.
Si è costituito anche il eccependo in via preliminare l'improcedibilità COroparte_3
dell'appello per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante; nel merito chiede il rigetto dell'appello per infondatezza delle eccezioni svolte, in quanto il vincolo di solidarietà non confligge con le previsioni pagina 4 di 6 normative che assegnano funzioni concorrenti in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti a
Comuni e Autorità di ambito, on è affatto estranea ai rapporti di dare avere con il gestore, ha CP_4
sottoscritto il contratto di servizi e definito transattivamente le questioni con accordo del 5.8.2015, ribadendo l'operatività del sistema premiante di cui all'art. 52 del disciplinare tecnico.
Disposta la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. dinanzi al collegio per l'udienza del 26 marzo 2025,
sostituita da note a trattazione scritta, la causa viene ora in decisione.
Ciò premesso, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello.
Risulta infatti incontestato che l'iscrizione a ruolo è avvenuta domenica 12.5.2024, ma il termine di dieci giorni per la costituzione dell'appellante, decorrente dalla notifica dell'atto introduttivo, scadeva il
10.5.2024 (notifica a mezzo Pec effettuata il 30.4.2024).
L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame
è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (cfr. Cass 6369/17; principio già espresso dalle
Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 10864 del 2011).
Trattandosi di termine perentorio, non rilevano né la brevità del ritardo né il fatto che gli appellati si siano costituiti difendendosi nel merito, essendo privi di effetti sananti tanto il deposito tardivo dell'atto di citazione notificato che la costituzione di controparte. L'improcedibilità è infatti una sanzione che consegue all'omissione di attività configurate dal legislatore come atti di impulso necessari perché il giudizio abbia il suo corso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di nota spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara improcedibile l'appello;
pagina 5 di 6 condanna al rimborso, in favore di ciascuno degli appellati, COroparte_7
delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 03/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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