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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4543/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4543/2013 avente ad oggetto “Somministrazione”
promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIALE PAPA PIO XII N. 59 70124 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti CICCIMARRA MARIANTONIETTA (C.F. ) e C.F._1
NENCHA MARIO (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
1 elettivamente domicil. in VIA CAMILLO ROSALBA N. 49 70124 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. NICOLI' RAFFAELE (C.F. C.F._3
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domicil. in PIAZZA UMBERTO I N. 8 70121 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti TANZARIELLO ROBERTO, VULCANO PIERLUIGI (C.F.
) e GRANDOLFO GAETANO (C.F. C.F._4 C.F._5
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 10.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 18.4.2013, la ha chiesto dichiarare Parte_1
l'illegittimità delle somme portate da due fatture inviatele dalla la n. Controparte_1
2011677164 del 12.9.2009 di € 10.347,41 e la n. 8082267241/11 di € 242,30, nonchè la condanna di alla restituzione dell'importo di € 3.077,03 versato in Controparte_1
acconto sulla prima delle suddette fatture;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
A fondamento delle proprie pretese l'attrice ha dedotto:
- di aver stipulato in Bari con in data 21.9.2006, il contratto n. Controparte_1
00310608 per la fornitura di energia elettrica alla sua sede sociale, con decorrenza dall'
1.12.2006, in sostituzione del precedente contratto stipulato con CP_1
2 - di aver pagato all per la fornitura di energia dal 2003 al 2006 le seguenti CP_1
somme: dal 22.4.2003 al 31.12.2003 la complessiva somma di € 997,86; per tutto il 2004 la complessiva somma di € 1.428,50; per tutto il 2005 la complessiva somma di €
1.364,07 e per tutto il 2006 (fino al distacco avvenuto il 30.11.2006) la somma complessiva di € 1.361,85;
- che, con la bolletta inviata nel mese di marzo 2007, aveva chiuso i conti CP_1
relativi al contratto precedente e aveva comunicato che la lettura del contatore, al
31.11.2006 (data di cessazione della fornitura) era di 12875 kwh e che vi era pertanto un credito in favore della società di € 98,98 (che era stato rimborsato); aveva precisato che il consumo complessivo della società dal 22.4.2003 al 30.11.2006 era stato di 20625 kwh (pari a 15,64 kwh medi al giorno);
- che il nuovo gestore aveva provveduto a fatturare ed incassare Controparte_1
regolarmente le forniture per il mese di dicembre 2006 (€ 140,60) per tutto l'anno 2007
(per complessivi € 1.602,38, a cui va aggiunta una bolletta di conguaglio gennaio/dicembre per € 22,87); per tutto l'anno 2008 (per complessivi € 1.530,02) e per i mesi da gennaio a giugno 2009 (per complessivi € 944,94);
- che in data 25.6.2009 aveva provveduto alla sostituzione del Controparte_1
misuratore-contatore;
- che, successivamente, aveva emesso: la fattura n. 2011677164 del 12.9.2009, relativa al periodo di luglio/agosto 2009, di € 10.347,41 e poi la fattura n. 2016917473 del
12.11.2009, relativa al periodo settembre/ottobre 2009, di € 443,60; la fattura n.
208835365 del 19.11.2009 di € 135,17 e la fattura n. 2018864030 del 20.11.2009, relativa alla rettifica fino al mese di ottobre 2009 di € -324,79 e n. 2135207823 del
13.12.2010, relativa alla rettifica fino al mese di agosto 2010, dell'importo di € 398,34;
- che la società aveva contestato, in data 18.12.2009, la fattura n. 2011677164 del
12.9.2009 di € 10.347,41, evidenziando che l'importo richiesto non aveva alcun
3 fondamento e che risultava inverosimile avuto riguardo ai consumi medi accertati;
aveva contestato, inoltre, la fattura n. 8082267241/11 per € 242,30;
- che il gestore, senza rispondere alla contestazione, aveva inviato dapprima il sollecito del 6.9.2010 prot. 6112532764 e poi, in data 20.9.2010, il preavviso di sospensione della fornitura prot. 611002724336;
- che la società, per evitare la sospensione del servizio, era stata costretta a chiedere la rateizzazione del debito, pagando in conto la somma di € 3.077,03, ed a sollecitare in data 27.9.2010 il riscontro della contestazione;
- che con nota del 15.12.2010 (prot.
2-1BJ7290) il gestore aveva affermato che la fattura contestata si riferiva ai consumi di luglio e agosto del 2009 e conteneva calcoli di rettifica per il periodo gennaio/giugno 2009; aveva altresì precisato che il periodo gennaio/agosto 2009 era stato oggetto di ulteriore rettifica nelle fatture n. 208835365 del 19.11.2009 di € 135,17 e n. 2018864030 del 20.11.2009, relativa alla rettifica fino al mese di ottobre 2009, di € -324,79 ed altresì che si era reso necessario rettificare anche i consumi fatturati per il periodo gennaio-dicembre 2008, giusta fattura n. 2135207823 del 13.12.2010;
- che il successivo carteggio intercorso tra le parti non aveva prodotto alcun esito, tant'è che a gennaio 2013 era pervenuta all'odierna attrice una richiesta di pagamento di €
7.553,15, relativa alle fatture n. 2011677164/09 per € 7.310,85 e n. 8082267241/11 per
€ 242,30.
L'attrice ha concluso rilevando che la fattura contestata è stata emessa successivamente alla sostituzione del contatore e che era ipotizzabile che detta operazione avesse comportato dei disguidi presso la società fornitrice.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.7.2013, si è costituita in giudizio la chiedendo di essere preliminarmente autorizzata alla chiamata in Controparte_1
4 casua di Enel Distribuzione s.p.a.; in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attrice, in quanto infondata, non provata o in ogni caso rivolta a soggetto carente di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condannare Enel Distribuzione
s.p.a. a tenerla indenne rispetto a tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli;
con particolare riferimento all'ipotesi di eventuale rettifica in diminuzione o di annullamento della (o di alcuna delle) fatture emesse oggetto del presente giudizio, previo necessario accertamento anche del corrispettivo effettivamente dovuto per il servizio di trasporto da a Enel Distribuzione s.p.a. relativamente ai periodi oggetto di Controparte_1
ricalcolo dei corrispettivi;
dichiarare Enel Distribuzione s.p.a. tenuta a restituire a
[...]
la quota parte del corrispettivo di trasporto dalla stessa versata sulla base CP_1
della ricostruzione effettuata dal Distributore eventualmente in misura superiore rispetto alla nuova ricostruzione dei consumi che dovesse risultare in esito al giudizio;
con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto che:
- la società fornitrice, avvalendosi delle facoltà attribuite dal contratto e dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/1999 (art. 5), aveva emesso dapprima fatture calcolate sulla scorta di consumi solo presunti, in mancanza dei dati sui consumi reali, in quanto non comunicati dal Distributore competente (ex delibera
AEEG n. 348/2007), elaborando e poi inviando all'utente le fatture di conguaglio relative ai vari periodi di consumo, in esito alla comunicazione da parte del medesimo
Distributore (Enel Distribuzione s.p.a.) dei dati reali di consumo da questo rilevati attraverso il contatore installato presso l'utenza;
- ciò era avvenuto anche con riferimento alle due fatture in contestazione, con le quali aveva addebitato ad rispettivamente, con la fattura n. Controparte_1 Parte_1
5 2011677164 del 12.9.2009, la somma di € 10.347,41, i corrispettivi a conguaglio dei consumi reali eseguiti dall'utente nei periodi dal 1.1.2009 al 25.6.2009 e dal 25.6.2009 al 30.6.2009, così come comunicati dal Distributore in data 16.7.2009, nonché i corrispettivi in acconto dei consumi presunti per il successivo bimestre luglio-agosto
2009 e con la fattura n. 8082267241 del 17.10.2011, di € 282,77, l'importo degli interessi di dilazione del pagamento della prima fattura, secondo il piano di pagamento rateizzato richiesto da e ad essa concesso, giusta lettera di comunicazione Parte_1
del piano del 17.10.2011;
- la fattura n. 2011677164 del 12.9.2009 di € 10.347,41 recava nel dettaglio degli importi, per ciascuno dei mesi da gennaio a giugno, due gruppi di valori, uno positivo, corrispondente alle somme dovute quale prezzo delle quantità di energia effettivamente consumata da sulla scorta dei dati comunicati dal Distributore, ed uno Parte_1
negativo, costituente la detrazione di quanto già addebitato alla stessa società utente, per ciascuno di quei mesi, con le precedenti fatture di acconto, calcolate su base presuntiva dei consumi;
- al contrario, la medesima bolletta, per i mesi di luglio e agosto 2009, recava solo gli importi positivi, costituenti i corrispettivi addebitati ad a titolo di acconto, Parte_1
sulla scorta di quantità di consumo solo presunta, salvo conguaglio da operarsi con successive bollette, in esito alla ricezione dei dati reali di consumo da parte del
Distributore anche per tali mesi;
- ricevuti i reclami dell'utente (del 18.12.2009 e del 27.9.2010), aveva chiesto al
Distributore conferma dei dati comunicati circa i consumi reali registrati dal contatore di e, ricevuta tale conferma, aveva riscontrato le richieste di chiarimento con Parte_1
lettera del 15.12.2010, con la quale aveva spiegato che i dati sui consumi erano stati confermati dal Distributore competente, precisando a quali periodi di consumo si riferiva la bolletta in questione e aggiungendo che con altre due fatture (n. 2018835365 del
6 19.11.2009 e n. 2018864030 del 20.11.2009) erano stati eseguiti gli ulteriori conguagli per i consumi pure addebitati nella medesima fattura su base presuntiva;
- dopo uno scambio di chiarimenti, con ulteriore nota del 6.6.2012, la aveva Parte_1
rappresentato di aver eseguito il pagamento di parte del debito, versando in più soluzioni l'importo complessivo di € 3.077,03 e aveva chiesto, al contempo, di poter pagare la residua parte secondo un piano rateale più consono alle sua possibilità economiche, rispetto a quello accordato precedentemente dalla fornitrice;
- aveva a sua volta versato alla impresa distributrice i corrispettivi per il trasporto e l'uso delle reti – e relative imposte – in ragione della medesima misura di consumi.
L'odierna convenuta ha concluso sottolineando di non avere alcuna titolarità sull'installazione, gestione, manutenzione e sostituzione dei gruppi di misura, né sulla rilevazione delle letture, in quanto attività nell'esclusiva titolarità del Distributore: pertanto, la sostituzione del contatore e i rilievi sull'effettivo consumo erano attività svolte da quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.2.2014, si è costituita in giudizio
Enel Distribuzione s.p.a. chiedendo il rigetto integrale della domanda avanzata nei propri confronti, con vittoria di spese, e deducendo:
- la sussistenza di un nesso teleologico tra il contratto di somministrazione sottoscritto dall'odierna attrice con ed il contratto per il Servizio di Trasporto Controparte_1
stipulato da quest'ultima con l'impresa distributrice, in ragione della comune finalità ravvisabile nella fornitura di energia elettrica all'utente finale;
che vi era la necessità di considerare come un tutto unitario l'operazione economica complessivamente posta in essere, escludendo pertanto il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- di aver materialmente provveduto alla sostituzione del contatore per la misurazione dell'entità della fornitura elettrica dell'attrice, installando un contatore elettronico per la
7 rilevazione dei consumi in tempo reali e di aver provveduto alla lettura del contatore sostituito, inviando i relativi dati alla società odierna convenuta, ai fini della fatturazione;
- che l'onere della prova di una lettura scorretta gravava su chi contesti la lettura stessa.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell , prova per testi Controparte_1
e CTU tecnica, a cura dell'Ing. è stata posta in decisione a seguito Persona_1
dell'udienza del 10.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1
deducendo di essersi limitata a recepire, come tutti gli altri venditori di energia elettrica,
i dati dei consumi che le erano stati comunicati da Enel Distribuzione spa, terza chiamata in causa.
L'eccezione è infondata.
Invero, la società convenuta, in quanto parte del contratto di fornitura dell'energia elettrica stipulato dalla parte attrice e soggetto che ha ricevuto i pagamenti contestati, è stata correttamente citata in giudizio. E', infatti, la sola che può essere condannata alla restituzione del prezzo eventualmente in più pagato dalla E', pertanto, titolare Parte_1
rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
B. Ciò chiarito, la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti dell CP_1
è fondata e va accolta.
[...]
E' pacifico tra le parti che il contratto n. 00310608 è stato stipulato fra - Parte_1
stradella Carducci 3/C, Bari - e l' in data 21/09/2006, con Controparte_1
decorrenza dall'1.12.2006, e ha ad oggetto una fornitura di energia elettrica in corrente
8 trifase 380/220 v, con una potenza di esercizio di 15 Kw e potenza massima erogabile di 16,5 Kw.
Incontestata è pure che la circostanza che, in data 25.6. 2009, l'Enel Distribuzione spa ha sostituito il contatore precedentemente installato con un contatore di tipo elettronico e che è stato redatto, dal tecnico della società incaricata, la CARGO S.r.l., un verbale in cui sono stati riportati i consumi, pari a 75283 Kwh, risultanti dal contatore sostituito.
E', poi, provato dalla fatture prodotte dalla e riconosciuto da chi ha reso Parte_1
l'interrogatorio formale per conto della convenuta , che i consumi medi Controparte_1
della parte attrice, a partire dal primo dicembre 2006 e fino alla sostituzione del contatore, erano pari circa a 500/600 kwh mensili.
E', altresì, pacifico che il contratto è stato regolarmente eseguito, con pagamenti regolari da parte della parte attrice delle precedenti bollette, riportanti letture, prima presunte e poi reali, effettuate dalla terza chiamata, l'ENEL DISTRIBUZIONE spa, e da quest'ultima comunicate a per la fatturazione. Controparte_1
E, ciò, fino all'invio da parte della società convenuta della fattura n. 2011677164 del
12/9/09 relativa al periodo luglio/agosto 2009 e al conguaglio per il periodo gennaio/giugno 2009 di euro 10.347,4 nonché della fattura n. 8082267241/11 di euro
242,30.
Ciò premesso, si osserva che al verbale redatto dal tecnico della società appaltatrice incaricata dall'Enel Distribuzione della sostituzione del contatore non può attribuirsi fede pubblica in quanto non redatto da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (Cass., 2020/7075).
9 Inoltre, il teste citato dalle parti convenute, tale , non è stato “in grado di Testimone_1
riconoscere” come sua la firma apposta sul verbale de quo e non ha confermato la lettura di 75283 Kwh.
Il ctu, nella sua relazione tecnica - avverso la quale alcuna delle parti in causa ha proposto osservazione - ha affermato di non avere potuto esaminare il contatore sostituito in quanto rottamato da Enel Distribuzione spa. Lo stesso non ha potuto, pertanto, verificare la corrispondenza dei consumi riportati nel verbale.
Sul punto si osserva che gravava sulla terza chiamata l'onere di provare l'esattezza delle registrazioni.
Invero, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (Cass., 2023/28984).
Inoltre, il ctu ha affermato che il valore finale dei Kwh riportato nel verbale in atti non appare attendibile se confrontato con la media dei consumi effettuati nei mesi e negli anni precedenti dalla e con << le apparecchiature elettriche collegate alla rete, Parte_1
sia di tipo domestico che di tipo lavorativo-amministrativo (computer, frigorifero, lampade di illuminazione ecc.) e tenendo conto che il riscaldamento, che poteva essere una grossa fetta di consumi, era di tipo a gasolio, poi trasformato a metano, comunque non di tipo elettrico, i consumi dovrebbero risultare regolari e con modesti importi sulle fatture di conguaglio >> (v. pag. 10 della ctu).
10 Peraltro, la presenza, al tempo dei consumi contestati, all'interno dell'immobile servito dall'utenza per cui è causa, di un numero limitato di apparecchi elettrici, quali computer, stampanti, fotocopiatrici ecc…, è stato confermato dai testi escussi.
Infine, il ctu ha verificato che i consumi immediatamente successivi a quelli fatturati nella bolletta contestata portano importi comparabili con quelli precedenti la detta bolletta.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta errata la lettura di 75283 Kwh su cui l' CP_1
ha basato la fatturazione dei consumi relativi ai mesi di luglio/agosto 2009 e del
[...]
conguaglio gennaio/giugno 2009; conseguentemente, gli importi portati dalle fatture contestate, la n. 2011677164 del 12.9.2009 di € 10.347,41 e la n. 8082267241 del
17.10.2011 di € 242,30, vanno dichiarati non dovuti, se non nei limiti di un consumo mensile di 600 KWH a cui andranno parametri tutti gli altri costi.
Ne consegue che, avendo la parte attrice pagato con riferimento alle bollette contestate, la somma di € 3.077,03, l' va condannata a restituire l'importo Controparte_1
illegittimamente ricevuto, salvo il diritto ad emettere successiva fatturazione nei limiti di cui sopra.
C. Va accolta la domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Controparte_1
Con Enel Distribuzione S.p.A., oggi distribuzione spa.
Invero, è pacifico tra le parti che, in virtù dell'attuale assetto del mercato elettrico,
l'unico soggetto competente a gestire i contatori e rilevare tramite essi i dati dei consumi eseguiti dagli utenti è la terza chiamata, che poi li comunica alla società di vendita titolare del contratto di fornitura (nel caso di specie, l . Controparte_1
E', inoltre, pacifico che è stata, la terza chiamata, quale Distributore competente per territorio, in data 25.6.2009 ad eseguire la sostituzione del contatore in uso presso la
11 sede di per il tramite della CARGO S.r.l. dalla stessa incaricata, che le fatture Parte_1
oggetto di causa sono state emesse da sulla scorta di dati di consumo Controparte_1
comunicati da Enel Distribuzione S.p.A. e che la prima ha corrisposto alla seconda i corrispettivi del servizio di trasporto correlati alla misura dei corrispettivi erroneamente fatturati alla Parte_1
Ne consegue che va condannata a restituire a i Controparte_2 Controparte_1
suddetti corrispettivi di trasporto, salvo poi ricalcolarli a seguito di quantificazione degli importi effettivamente dovuti dalla in base ai criteri indicati nel paragrafo che Parte_1
predece. va pure condannata a rifondere a le spese Controparte_2 Controparte_1
processuali essendo addebitabile alla prima l'erroneità dei consumi fatturati.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali sostenute dalla parte attrice e dall seguono la Controparte_1
soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_2
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiara non dovuti gli importi portati dalle fatture n. 2011677164 del
12 12.9.2009 di € 10.347,41 e n. 8082267241 del 17.10.2011 di € 242,30 e condanna
[...]
a restituire alla società attrice la somma di € 3.077,03, oltre agli interessi CP_1
legali dalla domanda;
dichiara dovuto da parte di per il periodo gennaio – agosto 2009 il pagamento Parte_1
di consumi pari a 600kwh mensili;
accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e condanna quest'ultima a restituire a i corrispettivi di trasporto dalla Controparte_1
prima pagati in conseguenza dei corrispettivi erroneamente fatturati alla Parte_1
condanna, altresì, a rimborsare ad ed a Controparte_2 CP_4 Controparte_1
le spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali;
distrae le somme liquidate a titolo di spese processuali sostenute da in favore CP_4
dei suoi procuratori antistatari;
pone a carico di le spese di ctu. Controparte_2
Così deciso il 10 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4543/2013 avente ad oggetto “Somministrazione”
promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIALE PAPA PIO XII N. 59 70124 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti CICCIMARRA MARIANTONIETTA (C.F. ) e C.F._1
NENCHA MARIO (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
1 elettivamente domicil. in VIA CAMILLO ROSALBA N. 49 70124 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. NICOLI' RAFFAELE (C.F. C.F._3
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domicil. in PIAZZA UMBERTO I N. 8 70121 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti TANZARIELLO ROBERTO, VULCANO PIERLUIGI (C.F.
) e GRANDOLFO GAETANO (C.F. C.F._4 C.F._5
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 10.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 18.4.2013, la ha chiesto dichiarare Parte_1
l'illegittimità delle somme portate da due fatture inviatele dalla la n. Controparte_1
2011677164 del 12.9.2009 di € 10.347,41 e la n. 8082267241/11 di € 242,30, nonchè la condanna di alla restituzione dell'importo di € 3.077,03 versato in Controparte_1
acconto sulla prima delle suddette fatture;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
A fondamento delle proprie pretese l'attrice ha dedotto:
- di aver stipulato in Bari con in data 21.9.2006, il contratto n. Controparte_1
00310608 per la fornitura di energia elettrica alla sua sede sociale, con decorrenza dall'
1.12.2006, in sostituzione del precedente contratto stipulato con CP_1
2 - di aver pagato all per la fornitura di energia dal 2003 al 2006 le seguenti CP_1
somme: dal 22.4.2003 al 31.12.2003 la complessiva somma di € 997,86; per tutto il 2004 la complessiva somma di € 1.428,50; per tutto il 2005 la complessiva somma di €
1.364,07 e per tutto il 2006 (fino al distacco avvenuto il 30.11.2006) la somma complessiva di € 1.361,85;
- che, con la bolletta inviata nel mese di marzo 2007, aveva chiuso i conti CP_1
relativi al contratto precedente e aveva comunicato che la lettura del contatore, al
31.11.2006 (data di cessazione della fornitura) era di 12875 kwh e che vi era pertanto un credito in favore della società di € 98,98 (che era stato rimborsato); aveva precisato che il consumo complessivo della società dal 22.4.2003 al 30.11.2006 era stato di 20625 kwh (pari a 15,64 kwh medi al giorno);
- che il nuovo gestore aveva provveduto a fatturare ed incassare Controparte_1
regolarmente le forniture per il mese di dicembre 2006 (€ 140,60) per tutto l'anno 2007
(per complessivi € 1.602,38, a cui va aggiunta una bolletta di conguaglio gennaio/dicembre per € 22,87); per tutto l'anno 2008 (per complessivi € 1.530,02) e per i mesi da gennaio a giugno 2009 (per complessivi € 944,94);
- che in data 25.6.2009 aveva provveduto alla sostituzione del Controparte_1
misuratore-contatore;
- che, successivamente, aveva emesso: la fattura n. 2011677164 del 12.9.2009, relativa al periodo di luglio/agosto 2009, di € 10.347,41 e poi la fattura n. 2016917473 del
12.11.2009, relativa al periodo settembre/ottobre 2009, di € 443,60; la fattura n.
208835365 del 19.11.2009 di € 135,17 e la fattura n. 2018864030 del 20.11.2009, relativa alla rettifica fino al mese di ottobre 2009 di € -324,79 e n. 2135207823 del
13.12.2010, relativa alla rettifica fino al mese di agosto 2010, dell'importo di € 398,34;
- che la società aveva contestato, in data 18.12.2009, la fattura n. 2011677164 del
12.9.2009 di € 10.347,41, evidenziando che l'importo richiesto non aveva alcun
3 fondamento e che risultava inverosimile avuto riguardo ai consumi medi accertati;
aveva contestato, inoltre, la fattura n. 8082267241/11 per € 242,30;
- che il gestore, senza rispondere alla contestazione, aveva inviato dapprima il sollecito del 6.9.2010 prot. 6112532764 e poi, in data 20.9.2010, il preavviso di sospensione della fornitura prot. 611002724336;
- che la società, per evitare la sospensione del servizio, era stata costretta a chiedere la rateizzazione del debito, pagando in conto la somma di € 3.077,03, ed a sollecitare in data 27.9.2010 il riscontro della contestazione;
- che con nota del 15.12.2010 (prot.
2-1BJ7290) il gestore aveva affermato che la fattura contestata si riferiva ai consumi di luglio e agosto del 2009 e conteneva calcoli di rettifica per il periodo gennaio/giugno 2009; aveva altresì precisato che il periodo gennaio/agosto 2009 era stato oggetto di ulteriore rettifica nelle fatture n. 208835365 del 19.11.2009 di € 135,17 e n. 2018864030 del 20.11.2009, relativa alla rettifica fino al mese di ottobre 2009, di € -324,79 ed altresì che si era reso necessario rettificare anche i consumi fatturati per il periodo gennaio-dicembre 2008, giusta fattura n. 2135207823 del 13.12.2010;
- che il successivo carteggio intercorso tra le parti non aveva prodotto alcun esito, tant'è che a gennaio 2013 era pervenuta all'odierna attrice una richiesta di pagamento di €
7.553,15, relativa alle fatture n. 2011677164/09 per € 7.310,85 e n. 8082267241/11 per
€ 242,30.
L'attrice ha concluso rilevando che la fattura contestata è stata emessa successivamente alla sostituzione del contatore e che era ipotizzabile che detta operazione avesse comportato dei disguidi presso la società fornitrice.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.7.2013, si è costituita in giudizio la chiedendo di essere preliminarmente autorizzata alla chiamata in Controparte_1
4 casua di Enel Distribuzione s.p.a.; in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attrice, in quanto infondata, non provata o in ogni caso rivolta a soggetto carente di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condannare Enel Distribuzione
s.p.a. a tenerla indenne rispetto a tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli;
con particolare riferimento all'ipotesi di eventuale rettifica in diminuzione o di annullamento della (o di alcuna delle) fatture emesse oggetto del presente giudizio, previo necessario accertamento anche del corrispettivo effettivamente dovuto per il servizio di trasporto da a Enel Distribuzione s.p.a. relativamente ai periodi oggetto di Controparte_1
ricalcolo dei corrispettivi;
dichiarare Enel Distribuzione s.p.a. tenuta a restituire a
[...]
la quota parte del corrispettivo di trasporto dalla stessa versata sulla base CP_1
della ricostruzione effettuata dal Distributore eventualmente in misura superiore rispetto alla nuova ricostruzione dei consumi che dovesse risultare in esito al giudizio;
con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto che:
- la società fornitrice, avvalendosi delle facoltà attribuite dal contratto e dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/1999 (art. 5), aveva emesso dapprima fatture calcolate sulla scorta di consumi solo presunti, in mancanza dei dati sui consumi reali, in quanto non comunicati dal Distributore competente (ex delibera
AEEG n. 348/2007), elaborando e poi inviando all'utente le fatture di conguaglio relative ai vari periodi di consumo, in esito alla comunicazione da parte del medesimo
Distributore (Enel Distribuzione s.p.a.) dei dati reali di consumo da questo rilevati attraverso il contatore installato presso l'utenza;
- ciò era avvenuto anche con riferimento alle due fatture in contestazione, con le quali aveva addebitato ad rispettivamente, con la fattura n. Controparte_1 Parte_1
5 2011677164 del 12.9.2009, la somma di € 10.347,41, i corrispettivi a conguaglio dei consumi reali eseguiti dall'utente nei periodi dal 1.1.2009 al 25.6.2009 e dal 25.6.2009 al 30.6.2009, così come comunicati dal Distributore in data 16.7.2009, nonché i corrispettivi in acconto dei consumi presunti per il successivo bimestre luglio-agosto
2009 e con la fattura n. 8082267241 del 17.10.2011, di € 282,77, l'importo degli interessi di dilazione del pagamento della prima fattura, secondo il piano di pagamento rateizzato richiesto da e ad essa concesso, giusta lettera di comunicazione Parte_1
del piano del 17.10.2011;
- la fattura n. 2011677164 del 12.9.2009 di € 10.347,41 recava nel dettaglio degli importi, per ciascuno dei mesi da gennaio a giugno, due gruppi di valori, uno positivo, corrispondente alle somme dovute quale prezzo delle quantità di energia effettivamente consumata da sulla scorta dei dati comunicati dal Distributore, ed uno Parte_1
negativo, costituente la detrazione di quanto già addebitato alla stessa società utente, per ciascuno di quei mesi, con le precedenti fatture di acconto, calcolate su base presuntiva dei consumi;
- al contrario, la medesima bolletta, per i mesi di luglio e agosto 2009, recava solo gli importi positivi, costituenti i corrispettivi addebitati ad a titolo di acconto, Parte_1
sulla scorta di quantità di consumo solo presunta, salvo conguaglio da operarsi con successive bollette, in esito alla ricezione dei dati reali di consumo da parte del
Distributore anche per tali mesi;
- ricevuti i reclami dell'utente (del 18.12.2009 e del 27.9.2010), aveva chiesto al
Distributore conferma dei dati comunicati circa i consumi reali registrati dal contatore di e, ricevuta tale conferma, aveva riscontrato le richieste di chiarimento con Parte_1
lettera del 15.12.2010, con la quale aveva spiegato che i dati sui consumi erano stati confermati dal Distributore competente, precisando a quali periodi di consumo si riferiva la bolletta in questione e aggiungendo che con altre due fatture (n. 2018835365 del
6 19.11.2009 e n. 2018864030 del 20.11.2009) erano stati eseguiti gli ulteriori conguagli per i consumi pure addebitati nella medesima fattura su base presuntiva;
- dopo uno scambio di chiarimenti, con ulteriore nota del 6.6.2012, la aveva Parte_1
rappresentato di aver eseguito il pagamento di parte del debito, versando in più soluzioni l'importo complessivo di € 3.077,03 e aveva chiesto, al contempo, di poter pagare la residua parte secondo un piano rateale più consono alle sua possibilità economiche, rispetto a quello accordato precedentemente dalla fornitrice;
- aveva a sua volta versato alla impresa distributrice i corrispettivi per il trasporto e l'uso delle reti – e relative imposte – in ragione della medesima misura di consumi.
L'odierna convenuta ha concluso sottolineando di non avere alcuna titolarità sull'installazione, gestione, manutenzione e sostituzione dei gruppi di misura, né sulla rilevazione delle letture, in quanto attività nell'esclusiva titolarità del Distributore: pertanto, la sostituzione del contatore e i rilievi sull'effettivo consumo erano attività svolte da quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.2.2014, si è costituita in giudizio
Enel Distribuzione s.p.a. chiedendo il rigetto integrale della domanda avanzata nei propri confronti, con vittoria di spese, e deducendo:
- la sussistenza di un nesso teleologico tra il contratto di somministrazione sottoscritto dall'odierna attrice con ed il contratto per il Servizio di Trasporto Controparte_1
stipulato da quest'ultima con l'impresa distributrice, in ragione della comune finalità ravvisabile nella fornitura di energia elettrica all'utente finale;
che vi era la necessità di considerare come un tutto unitario l'operazione economica complessivamente posta in essere, escludendo pertanto il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- di aver materialmente provveduto alla sostituzione del contatore per la misurazione dell'entità della fornitura elettrica dell'attrice, installando un contatore elettronico per la
7 rilevazione dei consumi in tempo reali e di aver provveduto alla lettura del contatore sostituito, inviando i relativi dati alla società odierna convenuta, ai fini della fatturazione;
- che l'onere della prova di una lettura scorretta gravava su chi contesti la lettura stessa.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell , prova per testi Controparte_1
e CTU tecnica, a cura dell'Ing. è stata posta in decisione a seguito Persona_1
dell'udienza del 10.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1
deducendo di essersi limitata a recepire, come tutti gli altri venditori di energia elettrica,
i dati dei consumi che le erano stati comunicati da Enel Distribuzione spa, terza chiamata in causa.
L'eccezione è infondata.
Invero, la società convenuta, in quanto parte del contratto di fornitura dell'energia elettrica stipulato dalla parte attrice e soggetto che ha ricevuto i pagamenti contestati, è stata correttamente citata in giudizio. E', infatti, la sola che può essere condannata alla restituzione del prezzo eventualmente in più pagato dalla E', pertanto, titolare Parte_1
rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
B. Ciò chiarito, la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti dell CP_1
è fondata e va accolta.
[...]
E' pacifico tra le parti che il contratto n. 00310608 è stato stipulato fra - Parte_1
stradella Carducci 3/C, Bari - e l' in data 21/09/2006, con Controparte_1
decorrenza dall'1.12.2006, e ha ad oggetto una fornitura di energia elettrica in corrente
8 trifase 380/220 v, con una potenza di esercizio di 15 Kw e potenza massima erogabile di 16,5 Kw.
Incontestata è pure che la circostanza che, in data 25.6. 2009, l'Enel Distribuzione spa ha sostituito il contatore precedentemente installato con un contatore di tipo elettronico e che è stato redatto, dal tecnico della società incaricata, la CARGO S.r.l., un verbale in cui sono stati riportati i consumi, pari a 75283 Kwh, risultanti dal contatore sostituito.
E', poi, provato dalla fatture prodotte dalla e riconosciuto da chi ha reso Parte_1
l'interrogatorio formale per conto della convenuta , che i consumi medi Controparte_1
della parte attrice, a partire dal primo dicembre 2006 e fino alla sostituzione del contatore, erano pari circa a 500/600 kwh mensili.
E', altresì, pacifico che il contratto è stato regolarmente eseguito, con pagamenti regolari da parte della parte attrice delle precedenti bollette, riportanti letture, prima presunte e poi reali, effettuate dalla terza chiamata, l'ENEL DISTRIBUZIONE spa, e da quest'ultima comunicate a per la fatturazione. Controparte_1
E, ciò, fino all'invio da parte della società convenuta della fattura n. 2011677164 del
12/9/09 relativa al periodo luglio/agosto 2009 e al conguaglio per il periodo gennaio/giugno 2009 di euro 10.347,4 nonché della fattura n. 8082267241/11 di euro
242,30.
Ciò premesso, si osserva che al verbale redatto dal tecnico della società appaltatrice incaricata dall'Enel Distribuzione della sostituzione del contatore non può attribuirsi fede pubblica in quanto non redatto da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (Cass., 2020/7075).
9 Inoltre, il teste citato dalle parti convenute, tale , non è stato “in grado di Testimone_1
riconoscere” come sua la firma apposta sul verbale de quo e non ha confermato la lettura di 75283 Kwh.
Il ctu, nella sua relazione tecnica - avverso la quale alcuna delle parti in causa ha proposto osservazione - ha affermato di non avere potuto esaminare il contatore sostituito in quanto rottamato da Enel Distribuzione spa. Lo stesso non ha potuto, pertanto, verificare la corrispondenza dei consumi riportati nel verbale.
Sul punto si osserva che gravava sulla terza chiamata l'onere di provare l'esattezza delle registrazioni.
Invero, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (Cass., 2023/28984).
Inoltre, il ctu ha affermato che il valore finale dei Kwh riportato nel verbale in atti non appare attendibile se confrontato con la media dei consumi effettuati nei mesi e negli anni precedenti dalla e con << le apparecchiature elettriche collegate alla rete, Parte_1
sia di tipo domestico che di tipo lavorativo-amministrativo (computer, frigorifero, lampade di illuminazione ecc.) e tenendo conto che il riscaldamento, che poteva essere una grossa fetta di consumi, era di tipo a gasolio, poi trasformato a metano, comunque non di tipo elettrico, i consumi dovrebbero risultare regolari e con modesti importi sulle fatture di conguaglio >> (v. pag. 10 della ctu).
10 Peraltro, la presenza, al tempo dei consumi contestati, all'interno dell'immobile servito dall'utenza per cui è causa, di un numero limitato di apparecchi elettrici, quali computer, stampanti, fotocopiatrici ecc…, è stato confermato dai testi escussi.
Infine, il ctu ha verificato che i consumi immediatamente successivi a quelli fatturati nella bolletta contestata portano importi comparabili con quelli precedenti la detta bolletta.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta errata la lettura di 75283 Kwh su cui l' CP_1
ha basato la fatturazione dei consumi relativi ai mesi di luglio/agosto 2009 e del
[...]
conguaglio gennaio/giugno 2009; conseguentemente, gli importi portati dalle fatture contestate, la n. 2011677164 del 12.9.2009 di € 10.347,41 e la n. 8082267241 del
17.10.2011 di € 242,30, vanno dichiarati non dovuti, se non nei limiti di un consumo mensile di 600 KWH a cui andranno parametri tutti gli altri costi.
Ne consegue che, avendo la parte attrice pagato con riferimento alle bollette contestate, la somma di € 3.077,03, l' va condannata a restituire l'importo Controparte_1
illegittimamente ricevuto, salvo il diritto ad emettere successiva fatturazione nei limiti di cui sopra.
C. Va accolta la domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Controparte_1
Con Enel Distribuzione S.p.A., oggi distribuzione spa.
Invero, è pacifico tra le parti che, in virtù dell'attuale assetto del mercato elettrico,
l'unico soggetto competente a gestire i contatori e rilevare tramite essi i dati dei consumi eseguiti dagli utenti è la terza chiamata, che poi li comunica alla società di vendita titolare del contratto di fornitura (nel caso di specie, l . Controparte_1
E', inoltre, pacifico che è stata, la terza chiamata, quale Distributore competente per territorio, in data 25.6.2009 ad eseguire la sostituzione del contatore in uso presso la
11 sede di per il tramite della CARGO S.r.l. dalla stessa incaricata, che le fatture Parte_1
oggetto di causa sono state emesse da sulla scorta di dati di consumo Controparte_1
comunicati da Enel Distribuzione S.p.A. e che la prima ha corrisposto alla seconda i corrispettivi del servizio di trasporto correlati alla misura dei corrispettivi erroneamente fatturati alla Parte_1
Ne consegue che va condannata a restituire a i Controparte_2 Controparte_1
suddetti corrispettivi di trasporto, salvo poi ricalcolarli a seguito di quantificazione degli importi effettivamente dovuti dalla in base ai criteri indicati nel paragrafo che Parte_1
predece. va pure condannata a rifondere a le spese Controparte_2 Controparte_1
processuali essendo addebitabile alla prima l'erroneità dei consumi fatturati.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali sostenute dalla parte attrice e dall seguono la Controparte_1
soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_2
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiara non dovuti gli importi portati dalle fatture n. 2011677164 del
12 12.9.2009 di € 10.347,41 e n. 8082267241 del 17.10.2011 di € 242,30 e condanna
[...]
a restituire alla società attrice la somma di € 3.077,03, oltre agli interessi CP_1
legali dalla domanda;
dichiara dovuto da parte di per il periodo gennaio – agosto 2009 il pagamento Parte_1
di consumi pari a 600kwh mensili;
accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e condanna quest'ultima a restituire a i corrispettivi di trasporto dalla Controparte_1
prima pagati in conseguenza dei corrispettivi erroneamente fatturati alla Parte_1
condanna, altresì, a rimborsare ad ed a Controparte_2 CP_4 Controparte_1
le spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali;
distrae le somme liquidate a titolo di spese processuali sostenute da in favore CP_4
dei suoi procuratori antistatari;
pone a carico di le spese di ctu. Controparte_2
Così deciso il 10 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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