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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5197/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Federica Galante, rappresentante e difensore
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Nadia Spallitta, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 3/3/2025 e il 5/3/2025 per l'udienza del 6/3/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 2/7/2015 a Palermo e che dall'accordo di negoziazione assistita di separazione del 27/7/2022 non si sono più riconciliati, hanno chiesto che sia pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel
1 ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 2/7/2015 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dall'accordo di negoziazione assistita del 27/7/2022.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni di domicilio, in relazione ai propri impegni;
[... 3) L'immobile sito in Palermo, via Mater Dolorosa n. 115, di esclusiva proprietà della signora che costituiva casa coniugale, resterà assegnato, con tutti gli arredi ed i corredi, Parte_1 alla stessa, che vi continuerà ad abitare;
4) I figli e resteranno affidati ad entrambi i coniugi e manterranno la residenza presso Per_1 Per_2
l'abitazione della signora Parte_1
5) Il signor e la signora terranno i figli con sé a settimane alterne, CP_1 Parte_1 dalle ore 13 del lunedì (quando andranno a prendere i figli all'uscita dalla scuola) alla mattina del lunedì successivo (quando ivi li accompagneranno); tale accordo si intende riferito a tutti i mesi dell'anno, eccezione fatta per il mese di agosto, durante il quale il signor e la signora CP_1 potranno tenere con sé i figli per 15 giorni continuativi ciascuno, con onere per Parte_1 ciascun genitore di dare comunicazione all'altro del periodo in cui intende tenere con sé i figli entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
6) Le festività natalizie e pasquali, salvo miglior accordo tra genitori, verranno trascorse dai figli ad anni alterni con ciascun genitore, sempre garantendo l'alternanza anche nell'ambito della medesima giornata di festa con entrambi i genitori (pranzo con madre/cena con padre e viceversa); per tutte le altre festività religiose e civili, il signor e la signora adotteranno CP_1 Parte_1 sempre il criterio dell'alternanza;
7) Il signor verserà, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla signora CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 (euro duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei piccoli
[...]
2 e e ciò fino al raggiungimento della piena e completa autosufficienza ed indipendenza Per_1 Per_2 economica degli stessi. Come per legge, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo, il superiore importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat.
8) Il signor autorizza espressamente la signora ad incassare il CP_1 Parte_1
100% dell'assegno unico e universale spettante per ciascun figlio;
9) Resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese sanitarie straordinarie per i figli, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
10) Resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese scolastiche e ludiche straordinarie per i figli;
11) Tra le spese straordinarie e, dunque, extra-assegno, rimborsabili al genitore che le ha sostenute, limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore, anche senza preventivo accordo tra i genitori, vanno annoverate: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa e spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
12) Tra le spese straordinarie e, dunque, extra-assegno, rimborsabili al genitore che le ha sostenute, limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore, solo in caso di preventivo accordo tra i genitori, vanno annoverate: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
3 e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter, pre scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Per le sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente e per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle, avrà
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni;
entro i successivi 7 giorni, l'altro genitore avrà l'obbligo di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa. Nel caso sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare il 50% di sua pertinenza dell'importo di cui al preventivo alternativo da lui proposto;
al contrario, in difetto di riscontro, la spesa preventivamente comunicata si intenderà concordata e consentita, con relativo onere di contribuzione;
In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
14) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni, mobili ed immobili, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) I ricorrenti sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e ne prestano espresso consenso;
16) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
17) Entrambi i coniugi chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
2/7/2015 a Palermo da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 28, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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