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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
N. R.G. 2676/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa LA Di RD Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. IC AT ZA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi, instaurato da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'avv. AN FI, C.F._1 ricorrente contro nato a [...] il [...], C.F. , con l'avv. CP_1 C.F._2
AN FI, resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in data 26 giugno 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, la ricorrente ha Parte_1 convenuto innanzi a questo Tribunale il coniuge chiedendo fosse CP_1 pronunciata la separazione personale e regolamentata la responsabilità genitoriale delle parti. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Da valersi anche quali provvedimenti provvisori e urgenti:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati
2. Assegnare la casa coniugale indentificata in , p.ed 1700 sub 1 Foglio 3, Cat. A/7 e C/6 alla CP_2 Pt_ IG con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, con le parti comuni, pertinenze di cui al Tavolare, affinché vi viva unitamente ai figli
1 3. Affidare ad entrambi i coniugi in modo condiviso i figli con collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati nonché un pomeriggio infrasettimanale e due settimane in estate.
4. Stabilire che il signor versi un contributo mensile € 700,00 a titolo di assegno di CP_1 Pt_ mantenimento per ciascun figlio ed € 700,00 per la IG . Dette somme andranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutate annualmente in base agli indici Istat;
5. Stabilire che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute dai genitori al 70% in Pt_ capo al signor e 30% la IG . CP_1
Dette spese sono da intendersi:
-Scolastiche e Universitarie: ad esempio tasse/rette varie, libri, corredo scolastico/cancelleria, corsi e viaggi studio, master universitari, perfezionamento e/o specializzazione universitaria, soggiorno da studente fuori sede,
-Mediche: ad esempio quelle non coperte dallo Stato, visite mediche in regime di libera professione, esami clinici e/o di laboratorio, eventuali apparecchi ortodontici, acustici, protesi, occhiali e quant'altro similare possa mai essere necessario alla figlia.
-Ludiche/sportive, ad esempio retta annuale corsi sportivi, Il rimborso sarà versato entro dieci giorni dalla presentazione delle relative pezze d'appoggio. Le spese superiori ad € 150,00 saranno necessariamente concordate tra le parti e l'eventuale diniego di uno dei due dovrà in ogni caso essere giustificato;
6. Stabilire che il signor si faccia carico per il 50% delle spese straordinarie ed ordinarie, CP_1 comprese le utenze, relative alla casa coniugale.
7. Attribuire alla IG gli assegni unici ed altra indennità relativa ai figli Parte_1
8. Con la rifusione integrale delle spese e competenze d'avvocato oltre accessori come per legge in caso di opposizione”.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio con CP_1 in data 19/10/2013 in Pergine Valsugana e che dalla loro unione erano nati i figli
[...] Per_1
(23.07.2014), (30.07.2012) e (10.06.2018), attualmente tutti minorenni. Ha Per_2 Per_3 rappresentato, quindi:
- che il rapporto tra i coniugi è in crisi da tempo e che nel 2021 i coniugi si erano già rivolti ad un legale per depositare una separazione consensuale, salvo poi rinunciare sembrando che la crisi coniugale fosse risolta;
- che, tuttavia, la situazione non era migliorata, persistendo l'assenza di sintonia e comunicazione tra i coniugi;
- che la IG era sempre stata a casa ad occuparsi dei figli, del marito e della casa;
Pt_1
- che i figli hanno un ottimo rapporto con il padre che vedono, però, solo nel fine settimana essendo egli molto impegnato con il lavoro;
- che la IG li aiuta nei compiti, nelle attività extrascolastiche, nei rapporti con il Pt_1 pediatra, coadiuvata, all'occorrenza, dal proprio padre;
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto l'opportunità che i figli fossero collocati presso la madre con affidamento condiviso tra i coniugi. Circa il protocollo visite padre-figli, la ricorrente ha proposto che i bambini trascorressero il tempo con il padre a fine settimana alternati nonché un pomeriggio infrasettimanale e due settimane in estate.
2 Quanto alle condizioni economiche e patrimoniali, la ricorrente ha esposto che la casa coniugale
– un immobile con garage – è in comproprietà tra i coniugi e, attesa la collocazione dei figli presso la madre, andrà assegnato alla IG con tutti gli arredi e corredi presenti. La Pt_1 IG durante il matrimonio ha lavorato saltuariamente in quanto si è sempre occupata Pt_1 della famiglia sgravando il marito che ha potuto dedicarsi alla sua attività. Da luglio 2024 la ricorrente ha trovato lavoro come segretaria a part time con stipendio di € 680,00. Il signor è idraulico e titolare di una ditta individuale a Pergine Valsugana, con una disponibilità CP_1 mensile – per quanto noto alla ricorrente – di almeno € 5.000,00 al mese. Egli ha sempre portato denaro anche in contante a casa e la famiglia sostiene spese per vestirsi, mangiare, vacanze e hobby pari a circa € 3.000,00 al mese. I coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale nonché di un appartamento in Sardegna. Il signor è, altresì, proprietario di un CP_1 appartamento in Canale di Trento. Nel 2023 il signor ha acquistato anche un altro CP_1 immobile in Sardegna che viene locato stagionalmente fruttando una notevole entrata.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha concluso come sopra.
All'udienza di prima comparizione (originariamente fissata per il giorno 25/02/2025, poi differita al 21/05/2025 su istanza della ricorrente, che aveva rappresentato che le parti avevano avviato un percorso di mediazione al fine di trovare un accordo sulle condizioni di separazione), sono comparse personalmente ambo le parti, pur non costituito il resistente di cui è stata dichiarata la contumacia. Evidenziato dai coniugi l'esito positivo del percorso di mediazione, il Giudice ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 27/06/2025 per il deposito di note congiunte, previa costituzione in giudizio da parte di . CP_1
Quindi, costituitosi in giudizio il resistente, le parti hanno depositato in data 26/06/2025 le note conclusive congiunte di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale indentificata in CC Pergine Valsugana I, PT 128, p.ed 1700 sub 1 Foglio 3, Cat. A/7 e C/6 alla IG con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, con Pt_1 le parti comuni, pertinenze di cui al Tavolare, affinché vi viva unitamente ai figli. Il signor si trasferirà in altra abitazione entro il mese di luglio 2025, prelevando i propri effetti CP_1 personali. La casa coniugale sarà abitata esclusivamente della IG e dai tre figli. Pt_1
3. Affidare ad entrambi i coniugi in modo condiviso i figli con collocazione prevalente presso la madre. I signori e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegneranno, per il Pt_1 CP_1 bene dei figli, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso gli stessi rassicurandoli del loro affetto e della presenza di entrambi. I signori e manifestano il desiderio di Pt_1 CP_1 comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e di scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti i figli. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative ai figli (es. sport, attività ludiche, vacanze, scelte educative, scelte scolastiche, cura, salute, ecc.) in un clima di collaborazione e rispetto, considerandone i bisogni emotivo-affettivi e materiali. Concordano nel garantire un rapporto significativo e continuativo con i rispettivi parenti.
4. Le frequentazioni/permanenza dei figli presso i genitori sono stabilite nel seguente modo: Con il papà: - tutti i martedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena - fine settimana 1, da
3 venerdì pomeriggio a sabato sera - fine settimana 2 da sabato pomeriggio a domenica sera - fine settimana 3 da venerdì sera a domenica sera - fine settimana 4 da venerdì pomeriggio a sabato mattina • con la mamma il restante tempo • flessibilità: i signori concordano sulla necessità di venirsi incontro e sono disposti in caso di imprevisti o per esigenze a loro riconducibili e/o ai figli, previo accordo (comunicazione telefonica/messaggio tempestiva) a modifiche/scambi delle giornate. • la gestione pratica ed ordinaria riguardante la salute dei figli sarà gestita da entrambi • Vacanze (dalla chiusura delle scuole e fino alla loro riapertura):
• Per le festività di Natale, Pasqua, ponti scolastici, compleanni, ecc i genitori riconoscono la necessità di confrontarsi, di introdurre il principio dell'alternanza e di decidere insieme, di volta in volta, i periodi che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro, tenendo conto delle esigenze dei figli e delle loro, sia di ordine lavorativo che personali. • Per le vacanze estive, i genitori prevedono che i figli trascorrano almeno due settimane di vacanza anche non consecutive con l'uno o con l'altro; mentre per il restante periodo si seguiranno le frequentazioni concordate • Rapporti con la scuola e con gli insegnanti saranno gestiti da entrambi • I genitori autorizzano l'eventuale espatrio dei figli minori (es. per gite scolastiche, vacanze). 5. • Aspetti economici: • le spese ordinarie dei figli verranno sostenute interamente, direttamente e al 100% dal signor CP_1
6. sarà la IG a chiedere eventuali contributi per i figli e l'importo eventualmente Pt_1 percepito per l'assegno universale sarà versato su un conto corrente cointestato per le spese straordinarie dei figli;
• le spese straordinarie non coperte da quanto sopra riportato saranno Per divise al 70% (Groff) ( ) quando la IG avrà un reddito continuativo di almeno Pt_1
1200 euro mensili. • Le spese straordinarie non ritenute necessarie (es. di natura voluttuaria) saranno sostenute da entrambi solo previo accordo e condivisione, in caso di mancata condivisione e uno dei due genitori volesse comunque affrontare tali spese se ne accollerà per intero l'onere. • Per quanto concerne invece le spese relative alle vacanze e agli svaghi ciascun genitore provvederà autonomamente.
7. Le spese dei figli saranno detratte al 100% dal signor CP_1
8. Il signor verserà euro 1700 mensili alla IG come contributo per i figli fino CP_1 Pt_1 all'indipendenza economica degli stessi.
9. Circa le utenze della casa coniugale, la IG se ne farà carico per un massimo di € Pt_1
250,00 mensili ovvero € 3.000,00 annui. Il rimanente delle utenze verrà pagato dal signor
CP_1
10. Aspetti patrimoniali: - La casa in comproprietà sita in Sardegna verrà utilizzata da entrambi per le vacanze ed affittata per il restante periodo. - Sarà il signor a percepire i CP_1 proventi degli affitti e se ne accollerà tutte le spese compresa la manutenzione al 100%. diniego di uno dei due dovrà in ogni caso essere giustificato;
11. I signori e dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti. Pt_1 CP_1
12. Spese legali per l'intero procedimento a carico di entrambe le parti al 50%”.
Sulle conclusioni così rassegnate congiuntamente dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
4 Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si ritiene che le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti, come sopra riportate, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno recepite da parte del Tribunale, né vi è motivo di ritenere non idonee le pattuizioni economiche in ordine al mantenimento dei minori.
Le spese di lite sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi nata a [...]
AB (Romania) il 27.08.1983 e nato a [...] il [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in data 19.10.2013 in Pergine Valsugana, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- DISPONE che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nel foglio contenente le condizioni congiunte datato 26 giugno 2025, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 27/06/2025, nonché riportate nella parte motiva della presente sentenza;
- Spese di lite compensate, come da accordo.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IC AT ZA LA Di RD
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
N. R.G. 2676/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa LA Di RD Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. IC AT ZA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi, instaurato da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'avv. AN FI, C.F._1 ricorrente contro nato a [...] il [...], C.F. , con l'avv. CP_1 C.F._2
AN FI, resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in data 26 giugno 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, la ricorrente ha Parte_1 convenuto innanzi a questo Tribunale il coniuge chiedendo fosse CP_1 pronunciata la separazione personale e regolamentata la responsabilità genitoriale delle parti. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Da valersi anche quali provvedimenti provvisori e urgenti:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati
2. Assegnare la casa coniugale indentificata in , p.ed 1700 sub 1 Foglio 3, Cat. A/7 e C/6 alla CP_2 Pt_ IG con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, con le parti comuni, pertinenze di cui al Tavolare, affinché vi viva unitamente ai figli
1 3. Affidare ad entrambi i coniugi in modo condiviso i figli con collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati nonché un pomeriggio infrasettimanale e due settimane in estate.
4. Stabilire che il signor versi un contributo mensile € 700,00 a titolo di assegno di CP_1 Pt_ mantenimento per ciascun figlio ed € 700,00 per la IG . Dette somme andranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutate annualmente in base agli indici Istat;
5. Stabilire che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute dai genitori al 70% in Pt_ capo al signor e 30% la IG . CP_1
Dette spese sono da intendersi:
-Scolastiche e Universitarie: ad esempio tasse/rette varie, libri, corredo scolastico/cancelleria, corsi e viaggi studio, master universitari, perfezionamento e/o specializzazione universitaria, soggiorno da studente fuori sede,
-Mediche: ad esempio quelle non coperte dallo Stato, visite mediche in regime di libera professione, esami clinici e/o di laboratorio, eventuali apparecchi ortodontici, acustici, protesi, occhiali e quant'altro similare possa mai essere necessario alla figlia.
-Ludiche/sportive, ad esempio retta annuale corsi sportivi, Il rimborso sarà versato entro dieci giorni dalla presentazione delle relative pezze d'appoggio. Le spese superiori ad € 150,00 saranno necessariamente concordate tra le parti e l'eventuale diniego di uno dei due dovrà in ogni caso essere giustificato;
6. Stabilire che il signor si faccia carico per il 50% delle spese straordinarie ed ordinarie, CP_1 comprese le utenze, relative alla casa coniugale.
7. Attribuire alla IG gli assegni unici ed altra indennità relativa ai figli Parte_1
8. Con la rifusione integrale delle spese e competenze d'avvocato oltre accessori come per legge in caso di opposizione”.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio con CP_1 in data 19/10/2013 in Pergine Valsugana e che dalla loro unione erano nati i figli
[...] Per_1
(23.07.2014), (30.07.2012) e (10.06.2018), attualmente tutti minorenni. Ha Per_2 Per_3 rappresentato, quindi:
- che il rapporto tra i coniugi è in crisi da tempo e che nel 2021 i coniugi si erano già rivolti ad un legale per depositare una separazione consensuale, salvo poi rinunciare sembrando che la crisi coniugale fosse risolta;
- che, tuttavia, la situazione non era migliorata, persistendo l'assenza di sintonia e comunicazione tra i coniugi;
- che la IG era sempre stata a casa ad occuparsi dei figli, del marito e della casa;
Pt_1
- che i figli hanno un ottimo rapporto con il padre che vedono, però, solo nel fine settimana essendo egli molto impegnato con il lavoro;
- che la IG li aiuta nei compiti, nelle attività extrascolastiche, nei rapporti con il Pt_1 pediatra, coadiuvata, all'occorrenza, dal proprio padre;
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto l'opportunità che i figli fossero collocati presso la madre con affidamento condiviso tra i coniugi. Circa il protocollo visite padre-figli, la ricorrente ha proposto che i bambini trascorressero il tempo con il padre a fine settimana alternati nonché un pomeriggio infrasettimanale e due settimane in estate.
2 Quanto alle condizioni economiche e patrimoniali, la ricorrente ha esposto che la casa coniugale
– un immobile con garage – è in comproprietà tra i coniugi e, attesa la collocazione dei figli presso la madre, andrà assegnato alla IG con tutti gli arredi e corredi presenti. La Pt_1 IG durante il matrimonio ha lavorato saltuariamente in quanto si è sempre occupata Pt_1 della famiglia sgravando il marito che ha potuto dedicarsi alla sua attività. Da luglio 2024 la ricorrente ha trovato lavoro come segretaria a part time con stipendio di € 680,00. Il signor è idraulico e titolare di una ditta individuale a Pergine Valsugana, con una disponibilità CP_1 mensile – per quanto noto alla ricorrente – di almeno € 5.000,00 al mese. Egli ha sempre portato denaro anche in contante a casa e la famiglia sostiene spese per vestirsi, mangiare, vacanze e hobby pari a circa € 3.000,00 al mese. I coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale nonché di un appartamento in Sardegna. Il signor è, altresì, proprietario di un CP_1 appartamento in Canale di Trento. Nel 2023 il signor ha acquistato anche un altro CP_1 immobile in Sardegna che viene locato stagionalmente fruttando una notevole entrata.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha concluso come sopra.
All'udienza di prima comparizione (originariamente fissata per il giorno 25/02/2025, poi differita al 21/05/2025 su istanza della ricorrente, che aveva rappresentato che le parti avevano avviato un percorso di mediazione al fine di trovare un accordo sulle condizioni di separazione), sono comparse personalmente ambo le parti, pur non costituito il resistente di cui è stata dichiarata la contumacia. Evidenziato dai coniugi l'esito positivo del percorso di mediazione, il Giudice ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 27/06/2025 per il deposito di note congiunte, previa costituzione in giudizio da parte di . CP_1
Quindi, costituitosi in giudizio il resistente, le parti hanno depositato in data 26/06/2025 le note conclusive congiunte di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale indentificata in CC Pergine Valsugana I, PT 128, p.ed 1700 sub 1 Foglio 3, Cat. A/7 e C/6 alla IG con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, con Pt_1 le parti comuni, pertinenze di cui al Tavolare, affinché vi viva unitamente ai figli. Il signor si trasferirà in altra abitazione entro il mese di luglio 2025, prelevando i propri effetti CP_1 personali. La casa coniugale sarà abitata esclusivamente della IG e dai tre figli. Pt_1
3. Affidare ad entrambi i coniugi in modo condiviso i figli con collocazione prevalente presso la madre. I signori e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegneranno, per il Pt_1 CP_1 bene dei figli, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso gli stessi rassicurandoli del loro affetto e della presenza di entrambi. I signori e manifestano il desiderio di Pt_1 CP_1 comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e di scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti i figli. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative ai figli (es. sport, attività ludiche, vacanze, scelte educative, scelte scolastiche, cura, salute, ecc.) in un clima di collaborazione e rispetto, considerandone i bisogni emotivo-affettivi e materiali. Concordano nel garantire un rapporto significativo e continuativo con i rispettivi parenti.
4. Le frequentazioni/permanenza dei figli presso i genitori sono stabilite nel seguente modo: Con il papà: - tutti i martedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena - fine settimana 1, da
3 venerdì pomeriggio a sabato sera - fine settimana 2 da sabato pomeriggio a domenica sera - fine settimana 3 da venerdì sera a domenica sera - fine settimana 4 da venerdì pomeriggio a sabato mattina • con la mamma il restante tempo • flessibilità: i signori concordano sulla necessità di venirsi incontro e sono disposti in caso di imprevisti o per esigenze a loro riconducibili e/o ai figli, previo accordo (comunicazione telefonica/messaggio tempestiva) a modifiche/scambi delle giornate. • la gestione pratica ed ordinaria riguardante la salute dei figli sarà gestita da entrambi • Vacanze (dalla chiusura delle scuole e fino alla loro riapertura):
• Per le festività di Natale, Pasqua, ponti scolastici, compleanni, ecc i genitori riconoscono la necessità di confrontarsi, di introdurre il principio dell'alternanza e di decidere insieme, di volta in volta, i periodi che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro, tenendo conto delle esigenze dei figli e delle loro, sia di ordine lavorativo che personali. • Per le vacanze estive, i genitori prevedono che i figli trascorrano almeno due settimane di vacanza anche non consecutive con l'uno o con l'altro; mentre per il restante periodo si seguiranno le frequentazioni concordate • Rapporti con la scuola e con gli insegnanti saranno gestiti da entrambi • I genitori autorizzano l'eventuale espatrio dei figli minori (es. per gite scolastiche, vacanze). 5. • Aspetti economici: • le spese ordinarie dei figli verranno sostenute interamente, direttamente e al 100% dal signor CP_1
6. sarà la IG a chiedere eventuali contributi per i figli e l'importo eventualmente Pt_1 percepito per l'assegno universale sarà versato su un conto corrente cointestato per le spese straordinarie dei figli;
• le spese straordinarie non coperte da quanto sopra riportato saranno Per divise al 70% (Groff) ( ) quando la IG avrà un reddito continuativo di almeno Pt_1
1200 euro mensili. • Le spese straordinarie non ritenute necessarie (es. di natura voluttuaria) saranno sostenute da entrambi solo previo accordo e condivisione, in caso di mancata condivisione e uno dei due genitori volesse comunque affrontare tali spese se ne accollerà per intero l'onere. • Per quanto concerne invece le spese relative alle vacanze e agli svaghi ciascun genitore provvederà autonomamente.
7. Le spese dei figli saranno detratte al 100% dal signor CP_1
8. Il signor verserà euro 1700 mensili alla IG come contributo per i figli fino CP_1 Pt_1 all'indipendenza economica degli stessi.
9. Circa le utenze della casa coniugale, la IG se ne farà carico per un massimo di € Pt_1
250,00 mensili ovvero € 3.000,00 annui. Il rimanente delle utenze verrà pagato dal signor
CP_1
10. Aspetti patrimoniali: - La casa in comproprietà sita in Sardegna verrà utilizzata da entrambi per le vacanze ed affittata per il restante periodo. - Sarà il signor a percepire i CP_1 proventi degli affitti e se ne accollerà tutte le spese compresa la manutenzione al 100%. diniego di uno dei due dovrà in ogni caso essere giustificato;
11. I signori e dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti. Pt_1 CP_1
12. Spese legali per l'intero procedimento a carico di entrambe le parti al 50%”.
Sulle conclusioni così rassegnate congiuntamente dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
4 Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si ritiene che le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti, come sopra riportate, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno recepite da parte del Tribunale, né vi è motivo di ritenere non idonee le pattuizioni economiche in ordine al mantenimento dei minori.
Le spese di lite sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi nata a [...]
AB (Romania) il 27.08.1983 e nato a [...] il [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in data 19.10.2013 in Pergine Valsugana, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- DISPONE che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nel foglio contenente le condizioni congiunte datato 26 giugno 2025, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 27/06/2025, nonché riportate nella parte motiva della presente sentenza;
- Spese di lite compensate, come da accordo.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IC AT ZA LA Di RD
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