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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 366 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza
4.2.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Carmelo Tripodi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Patrizia D'Avena CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni della decisione
e hanno chiesto con ricorso congiunto che il Parte_1 CP_2
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in
Tivoli, in data 26.6.2010, da cui è nato il figlio in data 11.11.2017, Per_1
precisando che le parti si sono separate in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli con decreto depositato in data 27.7.2016.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, all'udienza del 4.2.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 27.7.2016;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
2 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Tivoli, in data 26.6.2010; CP_2
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, n.
30, P. 1);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 366 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza
4.2.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Carmelo Tripodi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Patrizia D'Avena CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni della decisione
e hanno chiesto con ricorso congiunto che il Parte_1 CP_2
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in
Tivoli, in data 26.6.2010, da cui è nato il figlio in data 11.11.2017, Per_1
precisando che le parti si sono separate in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli con decreto depositato in data 27.7.2016.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, all'udienza del 4.2.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 27.7.2016;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
2 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Tivoli, in data 26.6.2010; CP_2
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, n.
30, P. 1);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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