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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1922/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4532826 TASSA AUTOMOBIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1313/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1, proponeva ricorso (reclamo-mediazione) avverso l'Avviso di Accertamento n. 4532826 emesso dalla Regione Calabria Settore Gestione Tasse Automobilistiche, notificato in data 10 giugno 2023, con il quale veniva richiesta la tassa automobilistica per gli anni 2020 e
2021 per un importo complessivo di € 6.750,73, comprensivi di sanzioni ed interessi. Il valore della controversia in appello ammonta ad € 4.945,54 (tributo).
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto impositivo per "assoluta inesistenza della pretesa tributaria", allegando di aver documentato, già in autotutela, che le auto contestate erano state vendute prima del periodo di contestazione o risultavano esenti dal pagamento della tassa stessa.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione n. 2, con la Decisione n. 1144/2024, depositata in data 07.06.2024, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando una presunta incertezza assoluta sull'oggetto della controversia e la mancanza della specificazione dei motivi fondanti il ricorso introduttivo.
Ricorrente_1 SPA proponeva tempestivo appello RGA n. 1922/2024 chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado. A fondamento dell'appello, la Società sollevava due motivi principali:
1. Errata declaratoria di inammissibilità e violazione dell'onere della prova: I giudici di primo grado avrebbero erroneamente rilevato l'incertezza, non considerando che il ricorso contestava la pretesa in ragione di documentate vendite o esenzioni. Si eccepiva, in particolare, la violazione del nuovo comma 5- bis dell'articolo 7 del D.lgs 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022, che pone l'onere della prova della fondatezza della pretesa sull'Amministrazione finanziaria (Regione Calabria).
2. Inconferenza delle controdeduzioni della Regione Calabria: Si eccepiva che l'Ente impositore non aveva fornito prova documentale della pretesa e aveva depositato in primo grado controdeduzioni "non pertinenti", in quanto formulate nei confronti di una diversa società (Società_1 srl, C.F. P.IVA_2), anziché della Società appellante (Ricorrente_1 spa, C.F. P.IVA_1).
La Regione Calabria (C.F. 02205340793) si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La Regione riteneva che l'eccezione di carenza probatoria fosse infondata, avendo adempiuto all'onere probatorio mediante allegazione dell'avviso di accertamento e della cartolina di notifica. Quanto al refuso nella denominazione del soggetto nelle controdeduzioni di primo grado, lo riteneva un'eccezione "sterile"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i motivi di appello, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
1. Sull'ammissibilità del ricorso di primo grado
La Corte rileva come la sentenza di primo grado n. 1144/2024 abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per asserita incertezza sull'oggetto e genericità dei motivi.
Dagli atti risulta chiaramente che il ricorso introduttivo contestava un atto specifico (Avviso n. 4532826) e che i motivi di doglianza, pur se sinteticamente esposti nel ricorso depositato in data 06.07.2023, riguardavano l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto le auto erano state "vendute prima del periodo di contestazione della tassa oppure risultavano esenti". Tale indicazione, seppur concisa, fornisce gli elementi essenziali per identificare le ragioni della controversia (Art. 7 D.Lgs. 546/92). L'appellante aveva infatti già contestato la pretesa tributaria con documentazione inviata "in autotutela" alla Regione
Calabria.
La declaratoria di inammissibilità per incertezza o genericità dei motivi, pertanto, deve essere riformata, e il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.
2. Sul merito e l'onere probatorio (Art. 7, co.
5-bis D.Lgs. 546/1992)
Una volta accertata l'ammissibilità del ricorso, la controversia deve essere decisa nel merito, valutando la fondatezza della pretesa tributaria alla luce della normativa vigente sull'onere della prova.
Come evidenziato dall'appellante, trova applicazione la previsione di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.lgs. n. 546 del 1992 (introdotto dalla L. n. 130/2022). Tale norma stabilisce che
"l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato" e che il Giudice "annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, [...] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva". Questo principio, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n.
31878/2022), ribadisce l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria in assenza di presunzioni legali che invertano l'onere.
Nel caso di specie, la Regione Calabria, pur essendosi costituita in appello, ha ribadito di aver assolto all'onere probatorio allegando l'avviso di accertamento e le controdeduzioni di primo grado. Sebbene la
Regione abbia prodotto visure PRA e citato giurisprudenza relativa alla responsabilità solidale dell'intestatario (anche in caso di vendita non trascritta al PRA), tali argomentazioni sono di carattere generale.
L'appellante ha fin dall'inizio eccepito che i veicoli erano stati venduti prima del periodo di contestazione o risultavano esenti. La Regione, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare, in modo specifico e puntuale, la persistenza dell'obbligo tributario per ciascuno dei 26 veicoli elencati nell'Avviso n. 4532826, contestando analiticamente la documentazione di vendita o di esenzione fornita in autotutela. La produzione del solo avviso di accertamento e di controdeduzioni che si limitano a principi generali (come la solidarietà passiva) non soddisfa l'onere probatorio rafforzato previsto dall'Art. 7, co.
5-bis.
Inoltre, il rilievo dell'appellante circa l'inconferenza delle controdeduzioni di primo grado (indirizzate a "Società_1 srl" anziché a "Ricorrente_1 spa") evidenzia un ulteriore elemento di incertezza procedurale che, sebbene la Regione abbia definito un mero "refuso", contribuisce a dimostrare la non puntuale e circostanziata gestione della pretesa nei confronti del soggetto giuridico corretto, come richiesto dalla nuova disciplina del contenzioso tributario. Pertanto, in assenza di prova sufficiente, puntuale e non contraddittoria da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla legittimità della pretesa per gli anni 2020 e 2021, l'atto impositivo Avviso di Accertamento
n. 4532826 deve essere annullato.
La sentenza di primo grado va integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RGA n. 1922/2024 proposto dalla Ricorrente_1 SPA contro 1a Regione Calabria, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così decide:
1. ACCOGLIE l'appello proposto dalla Ricorrente_1 SPA e, per l'effetto, RIFORMA INTEGRALMENTE la Decisione n. 1144/2024 della corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catanzaro.
2. ANNULLA l'Avviso di Accertamento n. 4532826 della Regione Calabria.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di procedura per il doppio grado di giudizio per Euro
1.400,00 con distrazione a favore del difensore antistatario, se richiesto
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1922/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4532826 TASSA AUTOMOBIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1313/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1, proponeva ricorso (reclamo-mediazione) avverso l'Avviso di Accertamento n. 4532826 emesso dalla Regione Calabria Settore Gestione Tasse Automobilistiche, notificato in data 10 giugno 2023, con il quale veniva richiesta la tassa automobilistica per gli anni 2020 e
2021 per un importo complessivo di € 6.750,73, comprensivi di sanzioni ed interessi. Il valore della controversia in appello ammonta ad € 4.945,54 (tributo).
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto impositivo per "assoluta inesistenza della pretesa tributaria", allegando di aver documentato, già in autotutela, che le auto contestate erano state vendute prima del periodo di contestazione o risultavano esenti dal pagamento della tassa stessa.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione n. 2, con la Decisione n. 1144/2024, depositata in data 07.06.2024, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando una presunta incertezza assoluta sull'oggetto della controversia e la mancanza della specificazione dei motivi fondanti il ricorso introduttivo.
Ricorrente_1 SPA proponeva tempestivo appello RGA n. 1922/2024 chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado. A fondamento dell'appello, la Società sollevava due motivi principali:
1. Errata declaratoria di inammissibilità e violazione dell'onere della prova: I giudici di primo grado avrebbero erroneamente rilevato l'incertezza, non considerando che il ricorso contestava la pretesa in ragione di documentate vendite o esenzioni. Si eccepiva, in particolare, la violazione del nuovo comma 5- bis dell'articolo 7 del D.lgs 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022, che pone l'onere della prova della fondatezza della pretesa sull'Amministrazione finanziaria (Regione Calabria).
2. Inconferenza delle controdeduzioni della Regione Calabria: Si eccepiva che l'Ente impositore non aveva fornito prova documentale della pretesa e aveva depositato in primo grado controdeduzioni "non pertinenti", in quanto formulate nei confronti di una diversa società (Società_1 srl, C.F. P.IVA_2), anziché della Società appellante (Ricorrente_1 spa, C.F. P.IVA_1).
La Regione Calabria (C.F. 02205340793) si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La Regione riteneva che l'eccezione di carenza probatoria fosse infondata, avendo adempiuto all'onere probatorio mediante allegazione dell'avviso di accertamento e della cartolina di notifica. Quanto al refuso nella denominazione del soggetto nelle controdeduzioni di primo grado, lo riteneva un'eccezione "sterile"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i motivi di appello, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
1. Sull'ammissibilità del ricorso di primo grado
La Corte rileva come la sentenza di primo grado n. 1144/2024 abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per asserita incertezza sull'oggetto e genericità dei motivi.
Dagli atti risulta chiaramente che il ricorso introduttivo contestava un atto specifico (Avviso n. 4532826) e che i motivi di doglianza, pur se sinteticamente esposti nel ricorso depositato in data 06.07.2023, riguardavano l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto le auto erano state "vendute prima del periodo di contestazione della tassa oppure risultavano esenti". Tale indicazione, seppur concisa, fornisce gli elementi essenziali per identificare le ragioni della controversia (Art. 7 D.Lgs. 546/92). L'appellante aveva infatti già contestato la pretesa tributaria con documentazione inviata "in autotutela" alla Regione
Calabria.
La declaratoria di inammissibilità per incertezza o genericità dei motivi, pertanto, deve essere riformata, e il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.
2. Sul merito e l'onere probatorio (Art. 7, co.
5-bis D.Lgs. 546/1992)
Una volta accertata l'ammissibilità del ricorso, la controversia deve essere decisa nel merito, valutando la fondatezza della pretesa tributaria alla luce della normativa vigente sull'onere della prova.
Come evidenziato dall'appellante, trova applicazione la previsione di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.lgs. n. 546 del 1992 (introdotto dalla L. n. 130/2022). Tale norma stabilisce che
"l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato" e che il Giudice "annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, [...] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva". Questo principio, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n.
31878/2022), ribadisce l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria in assenza di presunzioni legali che invertano l'onere.
Nel caso di specie, la Regione Calabria, pur essendosi costituita in appello, ha ribadito di aver assolto all'onere probatorio allegando l'avviso di accertamento e le controdeduzioni di primo grado. Sebbene la
Regione abbia prodotto visure PRA e citato giurisprudenza relativa alla responsabilità solidale dell'intestatario (anche in caso di vendita non trascritta al PRA), tali argomentazioni sono di carattere generale.
L'appellante ha fin dall'inizio eccepito che i veicoli erano stati venduti prima del periodo di contestazione o risultavano esenti. La Regione, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare, in modo specifico e puntuale, la persistenza dell'obbligo tributario per ciascuno dei 26 veicoli elencati nell'Avviso n. 4532826, contestando analiticamente la documentazione di vendita o di esenzione fornita in autotutela. La produzione del solo avviso di accertamento e di controdeduzioni che si limitano a principi generali (come la solidarietà passiva) non soddisfa l'onere probatorio rafforzato previsto dall'Art. 7, co.
5-bis.
Inoltre, il rilievo dell'appellante circa l'inconferenza delle controdeduzioni di primo grado (indirizzate a "Società_1 srl" anziché a "Ricorrente_1 spa") evidenzia un ulteriore elemento di incertezza procedurale che, sebbene la Regione abbia definito un mero "refuso", contribuisce a dimostrare la non puntuale e circostanziata gestione della pretesa nei confronti del soggetto giuridico corretto, come richiesto dalla nuova disciplina del contenzioso tributario. Pertanto, in assenza di prova sufficiente, puntuale e non contraddittoria da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla legittimità della pretesa per gli anni 2020 e 2021, l'atto impositivo Avviso di Accertamento
n. 4532826 deve essere annullato.
La sentenza di primo grado va integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RGA n. 1922/2024 proposto dalla Ricorrente_1 SPA contro 1a Regione Calabria, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così decide:
1. ACCOGLIE l'appello proposto dalla Ricorrente_1 SPA e, per l'effetto, RIFORMA INTEGRALMENTE la Decisione n. 1144/2024 della corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catanzaro.
2. ANNULLA l'Avviso di Accertamento n. 4532826 della Regione Calabria.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di procedura per il doppio grado di giudizio per Euro
1.400,00 con distrazione a favore del difensore antistatario, se richiesto