Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rosa Oddone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Torino, in persona del Questore pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Questore di Torino Rif. Prot. nr. -OMISSIS- con cui viene rigettata l’istanza presentata in data 1/02/2021 tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato;
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Torino e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato sull’assunto che, al momento dei controlli, il ricorrente non è stato rinvenuto sul presunto luogo di lavoro e il datore di lavoro riferiva come egli si trovasse in Germania.
Adduce il ricorrente di essere stato in Germania per visitare la famiglia, di svolgere una attività commerciale che non richiede una presenza stabile in azienda; produce documentazione.
Lamenta parte ricorrente:
la violazione di legge con riferimento agli articoli 5 e 96 dell’accordo Schengen dell’articolo 5 comma 5 seconda parte decreto legislativo 25/7/ 98 numero 286; l’istruttoria sarebbe carente; la Carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo garantirebbe al ricorrente un ben più ampio orizzonte di vita, che risulterebbe indebitamente compresso dall’illegittimo diniego.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Con ordinanza n. 725/2022 di questo TAR l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
All’udienza dellì11.6.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso risulta palesemente infondato.
Non è contestato che all’atto del controllo il ricorrente non fosse presente nella azienda presunta datrice di lavoro; il datore di lavoro riferiva che egli si trovava in quel momento in Germania ove avrebbe la famiglia.
A supporto dell’assunto per il quale il ricorrente sarebbe stato in ferie il ricorrente ha prodotto:
una richiesta di ferie presentata al datore di lavoro che risulta non databile in modo certo (non essendo data certa quella apposta dalle stesse parti) e un documento di informazione da parte di Rayan air relativa ad un volo Bonn-Milano del -OMISSIS- che, a parte non essere carta di imbarco ma mera informazione sul volo e non dimostrare neppure che il ricorrente abbia mai preso quel volo, si limita, a tutto concedere, a provare che il ricorrente è precipitosamente rientrato in Italia dopo il controllo avvenuto sul luogo di lavoro in data -OMISSIS- e non dimostra né quando il ricorrente sarebbe andato in Germania né tanto meno che gli vi si fosse recato per ragioni di ferie. Ha poi prodotto un contratto e una serie di buste paga astrattamente compatibili con una apparenza solo cartolare del rapporto lavorativo; per altro, nella busta paga di ottobre 2021, non vi è traccia dei presunti dieci giorni di ferie asseritamente goduti in quel mese.
Ha poi prodotto due presunte certificazioni uniche relative ai redditi degli anni 2020 e 2021 di cui non vi è alcun riscontro nelle banche dati dall’Agenzia delle entrate e rispetto alle quali, dalla stessa documentazione prodotta, non vi è prova alcuna che siano mai state presentate ai competenti uffici.
Asserisce infine in ricorso di avere regolarmente versato contributi previdenziali, versamento di cui tuttavia non vi è prova alcuna e che non risulta in alcuna banca dati INPS.
Si ritiene pertanto di non potere che confermare quanto già evidenziato in sede cautelare, ossia che l’apparenza cartolare di sussistenza del rapporto lavorativo non trova alcun concreto riscontro.
Il ricorso deve quindi essere respinto, in quanto manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO