TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1945 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti
Biagio Bruno e Barbara Perricone, elettivamente domiciliata a Termini Imerese in via SS.
Salvatore n. 9, presso lo studio dell'avv. Elisa Demma
ATTRICE
E
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno extracontrattuale;
conclusioni dell'attrice: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in riassunzione, ritualmente notificato, , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale – pari ad € 12.362,85 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) o da liquidarsi in via equitativa – patito a causa della mancata disponibilità della autovettura Smart OR 1.0.70 WI IO (tg.
FC944JT) di sua proprietà, detenuta ed utilizzata senza alcun titolo dall'odierno convenuto, nonché al rimborso di € 1.357,89, pari all'ammontare delle contravvenzioni pagate dalla società per violazioni al Cds, commesse nel periodo di detenzione del veicolo da parte di . Controparte_1
A fondamento della domanda deduceva di avere consegnato in conto vendita alla concessionaria con sede a Bagheria numerose autovetture per esporle Controparte_2 presso i propri locali al fine di agevolarne la vendita, trattenendo presso di sé l'originale del libretto di circolazione e il certificato di proprietà, oltre alla doppia chiave dei veicoli consegnati, avendo appreso, nei primi mesi del 2018 in seguito ad alcune segnalazioni, che alcune delle predette automobili erano state consegnate a terzi, che di fatto le detenevano ed utilizzavano in assenza di documenti di proprietà e/o autorizzazioni alla circolazione.
Allegava che, una volta ottenuto l'elenco (fornito da delle autovetture e dei CP_2 nominativi dei soggetti in questione, aveva constatato che l'autovettura Smart OR
1.0.70 WI IO (tg. FC944JT) oggetto del presente giudizio era stata consegnata al convenuto, il quale, non curante delle reiterate diffide trasmesse, continuava ad utilizzarla senza alcun consenso, infrangendo peraltro ripetutamente le norme previste dal
Codice della Strada.
rilevava, altresì, di avere introdotto apposito procedimento cautelare ante Parte_1 causam ex art 670 cpc, poi conclusosi con declaratoria di cessata materia del contendere avendo nelle more pur non costituitosi nel giudizio di sequestro, Controparte_1 comunicato tramite il proprio legale in data 14.1.2019 l'avvenuta restituzione del veicolo.
, pur ritualmente evocato nel presente giudizio, non si è costituito e Controparte_1 all'udienza del 29.4.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, con ordinanza del 20.3.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dall'attrice in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale in considerazione della mancata costituzione del convenuto.
**************
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, deve osservarsi che la domanda risarcitoria proposta da sul presupposto della illegittima detenzione da parte di Parte_1 _1
dell'autovettura Smart OR 1.0.70 WI IO (tg. FC944JT) di proprietà
[...] dell'attrice è fondata e va accolta.
Invero, le risultanze istruttorie hanno comprovato – sin dalla fase cautelare – la titolarità del veicolo in questione in capo alla concessionaria attrice.
Tale circostanza, oltre che acclarata dalle risultanze del registro automobilistico (cfr. visura
Pra, all. n. 5 al ricorso per sequestro, in atti), in cui è indicata come unica intestataria Pt_1 dell'automobile dal 31.3.2017, è comprovata dalla condotta posta in essere da _1
, il quale – dopo le numerose diffide trasmesse (cfr. all. nn. 1 e 4 al ricorso
[...] cautelare) – ha provveduto alla restituzione del veicolo in data 18.1.2019, senza contestare il diritto proprietà dell'attrice. Riconsegna che ha dato luogo alla definizione del procedimento cautelare con declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'odierno convenuto alle spese di lite (cfr. ordinanza del 9.4.2019, n.
3402/2019 R.G., all. n. 1 all'atto di citazione). La titolarità dell'automobile in capo ad si evince altresì dai verbali di contestazione Pt_1 relativi a contravvenzioni per violazioni del Cds, emessi nei confronti della concessionaria, tutti relativi al periodo di detenzione ed utilizzo abusivo del mezzo da parte di _1
.
[...]
Del pari dimostrato è che il convenuto abbia detenuto e utilizzato l'autovettura sine titulo, senza alcun consenso da parte del legittimo proprietario, ponendo di certo in essere una condotta connotata da illiceità, non soccorrendo in senso contrario la missiva del 14.1.2019
(all. alla produzione cautelare) trasmessa da all'attrice, in cui si fa Controparte_2 riferimento a quale acquirente dell'automobile, dato non sorretto da Controparte_1 alcun elemento concreto, né sul piano giuridico, né su quello fattuale, oltre che contrario allo stesso contenuto della nota, nella quale il difensore comunica l'avvenuta restituzione.
Del resto, come risulta dal ddt prodotto (cfr. all. n. 1 al ricorso per sequestro), l'attrice ha consegnato l'automobile alla concessionaria di Bagheria al fine di Controparte_2 agevolarne la vendita, senza porre in essere alcun trasferimento della proprietà e restando infatti in possesso dell'originale del libretto di circolazione ed del certificato di proprietà.
Peraltro, in forza del disposto dell'art. 1156 cc, i beni mobili registrati – regolarmente iscritti nei relativi registri (Cass., n. 4189/2024) – non sono soggetti alla regola del possesso vale titolo.
Ad avviso di chi giudica, la condotta del convenuto – che trova conferma altresì nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 16.12.2022 da un dipendente dell'attrice (cap.
2) – è suscettibile di integrare un atto illecito ex art. 2043 cc, anche avuto riguardo all'elemento soggettivo, avendo egli continuato a detenere e utilizzare il mezzo, non curante dell'opposizione manifestata dalla proprietaria – anche mediante le diffide trasmesse –, violando peraltro ripetutamente le norme previste dal Codice della strada, come risulta dalle contravvenzioni prodotte (cfr. all. 3 e 3 bis al ricorso cautelare).
Essendo del pari comprovato il nesso causale tra l'illecito e il danno patito dall'attrice, è necessario a questo punto soffermarsi sulla quantificazione della pretesa risarcitoria azionata da Pt_1
Ebbene, a tale riguardo, va detto che l'attrice ha domandato, da un lato, il rimborso delle somme corrisposte per le contravvenzioni elevate a suo carico nel periodo della detenzione del mezzo da parte del convenuto (pari ad € 1.357,79) e, dall'altro, il valore corrispondente alla svalutazione subita dal mezzo nel medesimo periodo, quantificato in €
7.251,00, oltre al costo del noleggio giornaliero.
Ebbene, avendo l'attrice dimostrato l'esborso di € 1.357,70 (cfr. all. nn 3 e 3 bis al ricorso cautelare) la prima voce di danno può interamente riconoscersi, atteso che la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, ai sensi dell'art. 196 Cds, determina il venir meno della solidarietà tra questo e l'autore della violazione. In ordine al deprezzamento subito dall'automobile va detto che, sebbene abbia Pt_1 prodotto le quotazioni del veicolo attinte da “Quattroruote”, si tratta di dato che va in parte rivisto ricorrendo a criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cc.
Infatti, se da un lato, al momento dell'immatricolazione (2016) l'ultimo prezzo di listino era pari ad € 15.270,00, la valutazione del mezzo (usato) a giugno 2019 era pari ad €
8.019,00 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione) e a giugno 2021 ad € 6.670,00 (cfr. all. alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc).
Ora, l'automobile è stata consegnata a il 10.4.2017 e la prima contravvenzione CP_2 in atti risale al 24.5.2017, non essendo stati offerti tuttavia elementi che possano comprovare il valore del mezzo in tale momento, di certo superiore a quelli sopra indicati
(€ 8.019,00 ed € 6.670,00), non assumendo rilievo a tale riguardo le dichiarazioni testimoniali rese da dipendente di all'udienza del 6.12.2022, Testimone_1 Pt_1 incentrate sulla presenza di soggetti interessati all'acquisto (cap. 4) e dunque sul lucro cessante, qui non richiesto.
Dunque, per quanto secondo l'id quoad plerumque accidit la svalutazione rappresenta una caratteristica propria delle automobili in forza del solo trascorrere del tempo, in assenza di dati certi, la liquidazione del deprezzamento va necessariamente effettuata in base a criteri equitativi, riducendo, pur sensibilmente, la somma domandata ad € 6.000,00.
Parimenti in via equitativa va quantificato il danno azionato sub specie di costi di noleggio, non avendo l'attrice offerto alcun dato a supporto;
tenendo conto del fatto che si tratta di automobile usata, immatricolata nel 2016 e il cui uso è avvenuto per un periodo pressappoco superiore a 18 mesi, tale voce di danno può quantificarsi in € 3.000,00.
Tali importi vanno rivalutati all'attualità per porlo al riparo dal fenomeno inflattivo.
Infatti, si tratta di somme espresse in valori attuali, che non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito che, nel caso di specie va individuata, secondo quanto richiesto dall'attrice, nella data della prima diffida,
24.2.2018) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante,
Cass. nn. 3666/1996, 8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo – qui quella della prima diffida in atti – e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse;
gli interessi (Cass., n. 10376/2024) vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a
[...]
ammonta ad € 9.935,23, di cui 935,23 per interessi. Pt_1
Analoga operazione va svolta con riferimento alle somme a titolo di contravvenzioni per violazioni Cds, individuando quale data alla quale devalutare (e dalla quale rivalutare) il capitale una data “media” tra i pagamenti effettuati – che vanno dal 18.9.2017 al 25.6.2018
–, pervenendo dunque all'importo di € 1.499,08, di cui € 141,38 per interessi.
L'ammontare complessivo del risarcimento, dunque, è pari ad di € 11.434,00 (di cui €
1.076,61 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
L'accoglimento delle domande fa sì che le spese di lite – liquidate in dispositivo – vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, non dovendosi, per converso, emettere alcuna statuizione di conferma del sequestro, mai disposto, né in ordine alla restituzione, già avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accertato il diritto di proprietà di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sull'automobile Smart OR 1.0.70 WI IO (tg. FC944JT) nel periodo oggetto di utilizzo da parte di , Controparte_1 condanna il convenuto a corrispondere a , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, la somma di € 11.434,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 19 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1945 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti
Biagio Bruno e Barbara Perricone, elettivamente domiciliata a Termini Imerese in via SS.
Salvatore n. 9, presso lo studio dell'avv. Elisa Demma
ATTRICE
E
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno extracontrattuale;
conclusioni dell'attrice: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in riassunzione, ritualmente notificato, , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale – pari ad € 12.362,85 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) o da liquidarsi in via equitativa – patito a causa della mancata disponibilità della autovettura Smart OR 1.0.70 WI IO (tg.
FC944JT) di sua proprietà, detenuta ed utilizzata senza alcun titolo dall'odierno convenuto, nonché al rimborso di € 1.357,89, pari all'ammontare delle contravvenzioni pagate dalla società per violazioni al Cds, commesse nel periodo di detenzione del veicolo da parte di . Controparte_1
A fondamento della domanda deduceva di avere consegnato in conto vendita alla concessionaria con sede a Bagheria numerose autovetture per esporle Controparte_2 presso i propri locali al fine di agevolarne la vendita, trattenendo presso di sé l'originale del libretto di circolazione e il certificato di proprietà, oltre alla doppia chiave dei veicoli consegnati, avendo appreso, nei primi mesi del 2018 in seguito ad alcune segnalazioni, che alcune delle predette automobili erano state consegnate a terzi, che di fatto le detenevano ed utilizzavano in assenza di documenti di proprietà e/o autorizzazioni alla circolazione.
Allegava che, una volta ottenuto l'elenco (fornito da delle autovetture e dei CP_2 nominativi dei soggetti in questione, aveva constatato che l'autovettura Smart OR
1.0.70 WI IO (tg. FC944JT) oggetto del presente giudizio era stata consegnata al convenuto, il quale, non curante delle reiterate diffide trasmesse, continuava ad utilizzarla senza alcun consenso, infrangendo peraltro ripetutamente le norme previste dal
Codice della Strada.
rilevava, altresì, di avere introdotto apposito procedimento cautelare ante Parte_1 causam ex art 670 cpc, poi conclusosi con declaratoria di cessata materia del contendere avendo nelle more pur non costituitosi nel giudizio di sequestro, Controparte_1 comunicato tramite il proprio legale in data 14.1.2019 l'avvenuta restituzione del veicolo.
, pur ritualmente evocato nel presente giudizio, non si è costituito e Controparte_1 all'udienza del 29.4.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, con ordinanza del 20.3.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dall'attrice in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale in considerazione della mancata costituzione del convenuto.
**************
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, deve osservarsi che la domanda risarcitoria proposta da sul presupposto della illegittima detenzione da parte di Parte_1 _1
dell'autovettura Smart OR 1.0.70 WI IO (tg. FC944JT) di proprietà
[...] dell'attrice è fondata e va accolta.
Invero, le risultanze istruttorie hanno comprovato – sin dalla fase cautelare – la titolarità del veicolo in questione in capo alla concessionaria attrice.
Tale circostanza, oltre che acclarata dalle risultanze del registro automobilistico (cfr. visura
Pra, all. n. 5 al ricorso per sequestro, in atti), in cui è indicata come unica intestataria Pt_1 dell'automobile dal 31.3.2017, è comprovata dalla condotta posta in essere da _1
, il quale – dopo le numerose diffide trasmesse (cfr. all. nn. 1 e 4 al ricorso
[...] cautelare) – ha provveduto alla restituzione del veicolo in data 18.1.2019, senza contestare il diritto proprietà dell'attrice. Riconsegna che ha dato luogo alla definizione del procedimento cautelare con declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'odierno convenuto alle spese di lite (cfr. ordinanza del 9.4.2019, n.
3402/2019 R.G., all. n. 1 all'atto di citazione). La titolarità dell'automobile in capo ad si evince altresì dai verbali di contestazione Pt_1 relativi a contravvenzioni per violazioni del Cds, emessi nei confronti della concessionaria, tutti relativi al periodo di detenzione ed utilizzo abusivo del mezzo da parte di _1
.
[...]
Del pari dimostrato è che il convenuto abbia detenuto e utilizzato l'autovettura sine titulo, senza alcun consenso da parte del legittimo proprietario, ponendo di certo in essere una condotta connotata da illiceità, non soccorrendo in senso contrario la missiva del 14.1.2019
(all. alla produzione cautelare) trasmessa da all'attrice, in cui si fa Controparte_2 riferimento a quale acquirente dell'automobile, dato non sorretto da Controparte_1 alcun elemento concreto, né sul piano giuridico, né su quello fattuale, oltre che contrario allo stesso contenuto della nota, nella quale il difensore comunica l'avvenuta restituzione.
Del resto, come risulta dal ddt prodotto (cfr. all. n. 1 al ricorso per sequestro), l'attrice ha consegnato l'automobile alla concessionaria di Bagheria al fine di Controparte_2 agevolarne la vendita, senza porre in essere alcun trasferimento della proprietà e restando infatti in possesso dell'originale del libretto di circolazione ed del certificato di proprietà.
Peraltro, in forza del disposto dell'art. 1156 cc, i beni mobili registrati – regolarmente iscritti nei relativi registri (Cass., n. 4189/2024) – non sono soggetti alla regola del possesso vale titolo.
Ad avviso di chi giudica, la condotta del convenuto – che trova conferma altresì nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 16.12.2022 da un dipendente dell'attrice (cap.
2) – è suscettibile di integrare un atto illecito ex art. 2043 cc, anche avuto riguardo all'elemento soggettivo, avendo egli continuato a detenere e utilizzare il mezzo, non curante dell'opposizione manifestata dalla proprietaria – anche mediante le diffide trasmesse –, violando peraltro ripetutamente le norme previste dal Codice della strada, come risulta dalle contravvenzioni prodotte (cfr. all. 3 e 3 bis al ricorso cautelare).
Essendo del pari comprovato il nesso causale tra l'illecito e il danno patito dall'attrice, è necessario a questo punto soffermarsi sulla quantificazione della pretesa risarcitoria azionata da Pt_1
Ebbene, a tale riguardo, va detto che l'attrice ha domandato, da un lato, il rimborso delle somme corrisposte per le contravvenzioni elevate a suo carico nel periodo della detenzione del mezzo da parte del convenuto (pari ad € 1.357,79) e, dall'altro, il valore corrispondente alla svalutazione subita dal mezzo nel medesimo periodo, quantificato in €
7.251,00, oltre al costo del noleggio giornaliero.
Ebbene, avendo l'attrice dimostrato l'esborso di € 1.357,70 (cfr. all. nn 3 e 3 bis al ricorso cautelare) la prima voce di danno può interamente riconoscersi, atteso che la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, ai sensi dell'art. 196 Cds, determina il venir meno della solidarietà tra questo e l'autore della violazione. In ordine al deprezzamento subito dall'automobile va detto che, sebbene abbia Pt_1 prodotto le quotazioni del veicolo attinte da “Quattroruote”, si tratta di dato che va in parte rivisto ricorrendo a criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cc.
Infatti, se da un lato, al momento dell'immatricolazione (2016) l'ultimo prezzo di listino era pari ad € 15.270,00, la valutazione del mezzo (usato) a giugno 2019 era pari ad €
8.019,00 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione) e a giugno 2021 ad € 6.670,00 (cfr. all. alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc).
Ora, l'automobile è stata consegnata a il 10.4.2017 e la prima contravvenzione CP_2 in atti risale al 24.5.2017, non essendo stati offerti tuttavia elementi che possano comprovare il valore del mezzo in tale momento, di certo superiore a quelli sopra indicati
(€ 8.019,00 ed € 6.670,00), non assumendo rilievo a tale riguardo le dichiarazioni testimoniali rese da dipendente di all'udienza del 6.12.2022, Testimone_1 Pt_1 incentrate sulla presenza di soggetti interessati all'acquisto (cap. 4) e dunque sul lucro cessante, qui non richiesto.
Dunque, per quanto secondo l'id quoad plerumque accidit la svalutazione rappresenta una caratteristica propria delle automobili in forza del solo trascorrere del tempo, in assenza di dati certi, la liquidazione del deprezzamento va necessariamente effettuata in base a criteri equitativi, riducendo, pur sensibilmente, la somma domandata ad € 6.000,00.
Parimenti in via equitativa va quantificato il danno azionato sub specie di costi di noleggio, non avendo l'attrice offerto alcun dato a supporto;
tenendo conto del fatto che si tratta di automobile usata, immatricolata nel 2016 e il cui uso è avvenuto per un periodo pressappoco superiore a 18 mesi, tale voce di danno può quantificarsi in € 3.000,00.
Tali importi vanno rivalutati all'attualità per porlo al riparo dal fenomeno inflattivo.
Infatti, si tratta di somme espresse in valori attuali, che non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito che, nel caso di specie va individuata, secondo quanto richiesto dall'attrice, nella data della prima diffida,
24.2.2018) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante,
Cass. nn. 3666/1996, 8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo – qui quella della prima diffida in atti – e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse;
gli interessi (Cass., n. 10376/2024) vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a
[...]
ammonta ad € 9.935,23, di cui 935,23 per interessi. Pt_1
Analoga operazione va svolta con riferimento alle somme a titolo di contravvenzioni per violazioni Cds, individuando quale data alla quale devalutare (e dalla quale rivalutare) il capitale una data “media” tra i pagamenti effettuati – che vanno dal 18.9.2017 al 25.6.2018
–, pervenendo dunque all'importo di € 1.499,08, di cui € 141,38 per interessi.
L'ammontare complessivo del risarcimento, dunque, è pari ad di € 11.434,00 (di cui €
1.076,61 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
L'accoglimento delle domande fa sì che le spese di lite – liquidate in dispositivo – vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, non dovendosi, per converso, emettere alcuna statuizione di conferma del sequestro, mai disposto, né in ordine alla restituzione, già avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accertato il diritto di proprietà di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sull'automobile Smart OR 1.0.70 WI IO (tg. FC944JT) nel periodo oggetto di utilizzo da parte di , Controparte_1 condanna il convenuto a corrispondere a , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, la somma di € 11.434,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 19 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.