Ordinanza collegiale 24 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 16 giugno 2022
Ordinanza collegiale 19 settembre 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 19/09/2022, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 01415/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2021, proposto da
Biodisin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RIngela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Class S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione e/o concessione di idonea misura cautelare,
- della delibera del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n. 1895 del 14 settembre 2021, con cui è stata aggiudicata in favore della Class S.r.l. la “Procedura telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per l'alta disinfezione ambientale e relativo materiale di consumo per le necessità della ASL Taranto per un anno con opzione di un ulteriore anno - Emergenza COVID-19. CIG 869009908F”;
- dei verbali di gara;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato;
o, in via gradata, per la condanna
dell'A.S.L. di Taranto al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi in favore della Società ricorrente, conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Class S.r.l. e della Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto;
Viste le ordinanze istruttorie della Sezione n. 337 del 24 febbraio 2022 e n. 983 del 16 giugno 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. Spina in sostituzione dell'avv.to F. Cecinato, e avv.to F. Tagliente in sostituzione dell'avv.to M. Carulli;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 novembre 2021 e depositato il 20 novembre 2021 la Società ricorrente (seconda classificata con punti totali 78,71) ha impugnato, domandandone la sospensione previa sospensione dell’efficacia, la delibera del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n. 1895 del 14 settembre 2021, con cui è stata aggiudicata in favore della controinteressata Class S.r.l. (prima classificata con punti totali 87,27) la “Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura in service di sistemi per l’alta disinfezione ambientale e relativo materiale di consumo per le necessità della ASL Taranto per un anno con opzione di un ulteriore anno - Emergenza COVID-19. CIG 869009908F”, i verbali di gara e tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha, altresì, domandato la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato o, in via gradata, la condanna dell’A.S.L. di Taranto al risarcimento per equivalente, nella misura di € 116.991,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, di tutti i danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara e del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà e disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
2) violazione e falsa applicazione del Capitolato Tecnico di gara e del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà e disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
3) violazione e falsa applicazione del Disciplinare e del Capitolato Tecnico di gara nonché del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà e disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
2. In data 22 novembre 2021 si è costituita in giudizio la controinteressata Class S.r.l.. Quest’ultima ha, poi, depositato, in data 17 dicembre 2021, memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
3. Il 20 dicembre 2021 si è costituita in giudizio la A.S.L. di Taranto chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
4. Alla Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021 la difesa di parte ricorrente, su invito del Presidente, ha dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare proposta nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito. Il difensore della Società controinteressata nulla ha osservato. Il Presidente, preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, ha, quindi, disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissato la causa nel merito all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022.
5. In data 21 gennaio 2022 la A.S.L. di Taranto e la controinteressata Class S.r.l. hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
6. Il 28 gennaio 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie in replica.
7. Ad esito dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 questa Sezione, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto, con ordinanza collegiale n. 337 del 24 febbraio 2022, “ex art 66 c.p.a. una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine dei Biologi di Taranto, o suo delegato dell’Ordine, al fine di accertare, alla luce della documentazione di gara e di ogni altra opportuna verifica, se il sistema per l’alta disinfezione (comprensivo di dispositivo vaporizzatore e prodotto disinfettante) offerto dalla controinteressata aggiudicataria Class S.r.l. rispetti o meno le «caratteristiche tecniche di minima» prescritte dal Capitolato Tecnico (allegato n. 3) e, in particolare, se consenta di effettuare la disinfezione a secco senza bagnare le superfici, se dopo il suo impiego gli ambienti siano immediatamente riutilizzabili, se l’uso dello stesso comporti o meno la sospensione degli impianti di ventilazione centralizzati e se il trattamento di disinfezione realizzato tramite esso sia o meno nocivo per gli operatori ovvero tossico per l’ambiente; tanto fornendo anche documentazione a comprova”, fissando il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza istruttoria per il compimento della Verificazione.
8. Il 18 maggio 2022 la Class S.r.l. ha depositato una memoria difensiva rappresentando che, pur essendo intervenuta in data 5 maggio 2022 la nomina dei Verificatori delegati, questi non avevano ancora comunicato la data, l’ora e il luogo del primo incontro e che, quindi, non avevano ancora avuto inizio le operazioni di Verificazione. Ha, pertanto, chiesto il differimento dell’udienza di merito già fissata per il 7 giugno 2022.
8.1 A detta richiesta di rinvio hanno aderito, come memoria depositata il 19 maggio 2022, l’A.S.L. di Taranto e, con memoria del 30 maggio 2022, la stessa Società ricorrente.
9. Con nota depositata l’1 giugno 2022 l’Ordine dei Biologi ha comunicato che per l’espletamento dell’incarico sono state individuate, come delegate (in data 5 maggio 2022), la Dr.ssa Corbelli RI e la Dr.ssa SP RI CE (il cui incarico è da ritenersi unitario).
10. Ad esito dell’udienza pubblica del 7 giugno 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 983 del 16 giugno 2022, “preso atto che non risultano ancora intraprese le operazioni della Verificazione disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 337/2022” ha ritenuto di “dover concedere ai Verificatori recentemente delegati dall’Ordine dei Biologi una proroga del termine di espletamento dell’incarico di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa” della medesima ordinanza, rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 13 dicembre 2022.
11. Con nota depositata il 19 luglio 2022 i Verificatori delegati nominati dal Tribunale Dr.ssa Corbelli RI e Dr.ssa SP RI CE hanno rappresentato di aver dato avvio alle operazioni di Verificazione, ma di non averle potute concludere per indisponibilità dei Consulenti di parte nominati dalla A.S.L. di Taranto e dalla Società ricorrente a presenziare, per ragioni di salute, alla prova fissata per il 18 luglio 2022. Hanno, pertanto, chiesto una proroga ulteriore del termine loro assegnato per portare a termine dette operazioni di Verificazione.
12. Con nota del 17 agosto 2022 la resistente A.S.L. di Taranto ha aderito alla suddetta richiesta di proroga.
13. All’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022, fissata per l’esame della predetta richiesta di proroga, la causa è stata introitata per la decisione in ordine alla menzionata richiesta di proroga formulata dai Verificatori delegati nominati dal Tribunale.
14. Orbene, ritiene il Collegio, sussistendone i presupposti, di concedere ai predetti Verificatori delegati nominati dal Tribunale l’ulteriore proroga del termine di espletamento dell’incarico dagli stessi richiesta e provvede, pertanto, come da dispositivo.
15. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, concede la invocata proroga dei termini di cui sopra, accordando ai Verificatori delegati dall’Ordine dei Biologi Dr.ssa Corbelli RI e Dr.ssa SP RI CE l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il completamento delle operazioni affidate e per il deposito della relazione finale di Verificazione.
Conferma, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica di merito del 13 dicembre 2022.
Si comunichi alle parti ed ai Verificatori delegati dall’Ordine dei Biologi Dr.ssa Corbelli RI e Dr.ssa SP RI CE.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO