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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti FOGLIA CIRO e ANTONIETTA MARINO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. BOVIENZO NICOLA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 02/05/2009 con il resistente, dal quale erano nati due figli: (il 16/10/2013) e (il 03/03/2017). A sostegno della domanda deduceva Per_1 Per_2 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 26/04/2022. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la
1 madre, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Si costituiva il resistente in data 11/03/2024 senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni, chiedeva la conferma della disciplina della separazione e la percezione dell'assegno unico familiare al 50%. In via subordinata, chiedeva adeguarsi l'importo dell'assegno previsto per i figli a proprio carico tenendo conto della propria capacità economica e del pagamento di canoni locatizi.
All'udienza di prima comparizione le parti raggiungevano un accordo provvisorio in merito alle condizioni del divorzio e, all'udienza cartolare del 25/09/2025, un accordo definitivo nei seguenti termini:
a. i signori e vivranno separati con reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
b. laddove la sig.ra continua a risiedere, unitamente ai figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 presso la casa coniugale, di proprietà dei genitori di costei, localizzata in Marcianise (CE) alla via
Manzoni n.36, il ha trasferito la propria residenza in Capodrise (CE) alla via Controparte_1
Cesare Battisti n.20;
c. i minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_3 Persona_4 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
d. il padre avrà diritto (ed obbligo) di frequentare e tenere con sé i figlioli e dalle ore Per_1 Per_2
17,30 alle ore 20,30 del martedì e giovedì di ciascuna settimana, provvedendo, chiaramente a prelevarli dalla propria residenza ed a riaccompagnarli;
e tanto salvo differente regolamentazione, da concordarsi di volta in volta, finanche in dipendenza di sopravvenute esigenze lavorative;
in caso di modifica dei giorni di visita stabiliti sarà onere delle parti di comunicarlo previamente ed in tempi congrui, fatte salve circostanze di necessità ed urgenza;
e. il sig. potrà, ancora, tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno, Controparte_1 dell'onomastico e della festa del papà, oltre che, ad anni alterni, il 24 dicembre ovvero il 31 dicembre ed il 25 dicembre ed il primo gennaio (trascorrendo con un genitore la festività del 24 e con l'altro quella del 25 dicembre, al pari dei giorni del 31 e dell'uno che saranno ripartiti tra i ricorrenti come stabilito ad annualità alternate), il 6 gennaio, il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis;
trascorreranno insieme ad entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e
2 dell'onomastico fatta salvo diverso accordo tra le parti;
il sig. potrà, ancora, Controparte_1 tenerli con sé due fine settimana al mese, alternativamente, con relativo pernotto, prelevandoli il sabato alle ore 10.00 per riaccompagnarli la domenica sera alle ore 21,00 (provvedendo, chiaramente, all'occorrenza e con relativa modifica dell'orario di prelievo, ad accompagnarli ed a prelevarli dall'istituto scolastico frequentato); potrà tenerli con sé, ancora, per due settimane non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto e/o settembre (nel mese di settembre il periodo non potrà coincidere con la frequentazione scolastica) la cui scelta del periodo spetterà ad anni alterni e sarà comunicata all'altra parte entro il 31 maggio;
f. i ricorrenti si comunicheranno preventivamente le località dove porteranno i figli in vacanza e garantiranno le comunicazioni dei minori con l'altro genitore;
g. la responsabilità genitoriale sui figli minori rimane affidata ad entrambi i genitori, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed impone e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
h. i genitori, sin d'ora, s'impegnano in caso di problematiche di salute riguardanti i figlioli a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla consultazione di un medico di reciproca fiducia;
concorderanno insieme, la scelta dell'indirizzo scolastico dei figli, nel rispetto delle vigenti leggi;
i. il sig.re si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG , allo Controparte_1 Parte_1 stato inoccupata, destinataria e beneficiaria del 100% degli assegni figli a carico, quale concorso nel mantenimento dei minori e la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) Per_1 Per_2 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), automaticamente aggiornata, il 1° gennaio di ogni anno, in base all'intervenuta variazione ISTAT;
detto pagamento sarà onorato entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo assegno, in moneta contante ovvero attraverso bonifico sulle coordinate bancarie e/o postali che l'anzidetta vorrà preventivamente comunicare;
i.
1. resta concordemente inteso che laddove la sig.ra dovesse trovare collocazione Parte_1 stabile nel mondo del lavoro, detto assegno sarà diminuito in ragione di euro 50,00 mensili;
l. le spese di carattere straordinario, ivi comprese le tasse e le rette di istituto, libri di testo, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche, nonché le spese mediche e le spese sportive e ricreative, purché previamente concordate, cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50%; Il sig.
si obbliga a corrispondere tali cifre non appena gli verranno richieste e previa Controparte_1 esibizione, qualora sia possibile, dei documenti giustificativi;
m. entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, il cambiamento di residenza o domicilio;
3 n. i signori e si impegnano altresì affinché i minori crescano nel Parte_1 Controparte_1 rispetto delle famiglie di provenienza di entrambi, in particolare incentivando e non ostacolando i rapporti con i nonni;
o. i signori e prestano reciproco consenso al rilascio di documenti Parte_1 Controparte_1 validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Ogni viaggio e/o spostamento che dovesse interessare i figli dovrà essere previamente comunicato da uno dei ricorrenti all'altro ed ottenere il consenso di questi;
p. l'autovettura Fiat 500 C tg.FA711BZ resta definitivamente assegnata ed attribuita alla sig.ra
; Parte_1
q. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figlioli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
r. spese compensate con rinuncia alla solidarietà.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 26/04/2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione, evidenziando che qualsiasi eventuale modifica inerente ai figli minori debba essere valutata dal
Tribunale (cfr. punto i.1 delle condizioni concordate).
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) in data 02/05/2009 da , nata il [...] Parte_1
a MARCIANISE (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
4 2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2009);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti FOGLIA CIRO e ANTONIETTA MARINO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. BOVIENZO NICOLA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 02/05/2009 con il resistente, dal quale erano nati due figli: (il 16/10/2013) e (il 03/03/2017). A sostegno della domanda deduceva Per_1 Per_2 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 26/04/2022. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la
1 madre, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Si costituiva il resistente in data 11/03/2024 senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni, chiedeva la conferma della disciplina della separazione e la percezione dell'assegno unico familiare al 50%. In via subordinata, chiedeva adeguarsi l'importo dell'assegno previsto per i figli a proprio carico tenendo conto della propria capacità economica e del pagamento di canoni locatizi.
All'udienza di prima comparizione le parti raggiungevano un accordo provvisorio in merito alle condizioni del divorzio e, all'udienza cartolare del 25/09/2025, un accordo definitivo nei seguenti termini:
a. i signori e vivranno separati con reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
b. laddove la sig.ra continua a risiedere, unitamente ai figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 presso la casa coniugale, di proprietà dei genitori di costei, localizzata in Marcianise (CE) alla via
Manzoni n.36, il ha trasferito la propria residenza in Capodrise (CE) alla via Controparte_1
Cesare Battisti n.20;
c. i minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_3 Persona_4 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
d. il padre avrà diritto (ed obbligo) di frequentare e tenere con sé i figlioli e dalle ore Per_1 Per_2
17,30 alle ore 20,30 del martedì e giovedì di ciascuna settimana, provvedendo, chiaramente a prelevarli dalla propria residenza ed a riaccompagnarli;
e tanto salvo differente regolamentazione, da concordarsi di volta in volta, finanche in dipendenza di sopravvenute esigenze lavorative;
in caso di modifica dei giorni di visita stabiliti sarà onere delle parti di comunicarlo previamente ed in tempi congrui, fatte salve circostanze di necessità ed urgenza;
e. il sig. potrà, ancora, tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno, Controparte_1 dell'onomastico e della festa del papà, oltre che, ad anni alterni, il 24 dicembre ovvero il 31 dicembre ed il 25 dicembre ed il primo gennaio (trascorrendo con un genitore la festività del 24 e con l'altro quella del 25 dicembre, al pari dei giorni del 31 e dell'uno che saranno ripartiti tra i ricorrenti come stabilito ad annualità alternate), il 6 gennaio, il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis;
trascorreranno insieme ad entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e
2 dell'onomastico fatta salvo diverso accordo tra le parti;
il sig. potrà, ancora, Controparte_1 tenerli con sé due fine settimana al mese, alternativamente, con relativo pernotto, prelevandoli il sabato alle ore 10.00 per riaccompagnarli la domenica sera alle ore 21,00 (provvedendo, chiaramente, all'occorrenza e con relativa modifica dell'orario di prelievo, ad accompagnarli ed a prelevarli dall'istituto scolastico frequentato); potrà tenerli con sé, ancora, per due settimane non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto e/o settembre (nel mese di settembre il periodo non potrà coincidere con la frequentazione scolastica) la cui scelta del periodo spetterà ad anni alterni e sarà comunicata all'altra parte entro il 31 maggio;
f. i ricorrenti si comunicheranno preventivamente le località dove porteranno i figli in vacanza e garantiranno le comunicazioni dei minori con l'altro genitore;
g. la responsabilità genitoriale sui figli minori rimane affidata ad entrambi i genitori, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed impone e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
h. i genitori, sin d'ora, s'impegnano in caso di problematiche di salute riguardanti i figlioli a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla consultazione di un medico di reciproca fiducia;
concorderanno insieme, la scelta dell'indirizzo scolastico dei figli, nel rispetto delle vigenti leggi;
i. il sig.re si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG , allo Controparte_1 Parte_1 stato inoccupata, destinataria e beneficiaria del 100% degli assegni figli a carico, quale concorso nel mantenimento dei minori e la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) Per_1 Per_2 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), automaticamente aggiornata, il 1° gennaio di ogni anno, in base all'intervenuta variazione ISTAT;
detto pagamento sarà onorato entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo assegno, in moneta contante ovvero attraverso bonifico sulle coordinate bancarie e/o postali che l'anzidetta vorrà preventivamente comunicare;
i.
1. resta concordemente inteso che laddove la sig.ra dovesse trovare collocazione Parte_1 stabile nel mondo del lavoro, detto assegno sarà diminuito in ragione di euro 50,00 mensili;
l. le spese di carattere straordinario, ivi comprese le tasse e le rette di istituto, libri di testo, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche, nonché le spese mediche e le spese sportive e ricreative, purché previamente concordate, cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50%; Il sig.
si obbliga a corrispondere tali cifre non appena gli verranno richieste e previa Controparte_1 esibizione, qualora sia possibile, dei documenti giustificativi;
m. entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, il cambiamento di residenza o domicilio;
3 n. i signori e si impegnano altresì affinché i minori crescano nel Parte_1 Controparte_1 rispetto delle famiglie di provenienza di entrambi, in particolare incentivando e non ostacolando i rapporti con i nonni;
o. i signori e prestano reciproco consenso al rilascio di documenti Parte_1 Controparte_1 validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Ogni viaggio e/o spostamento che dovesse interessare i figli dovrà essere previamente comunicato da uno dei ricorrenti all'altro ed ottenere il consenso di questi;
p. l'autovettura Fiat 500 C tg.FA711BZ resta definitivamente assegnata ed attribuita alla sig.ra
; Parte_1
q. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figlioli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
r. spese compensate con rinuncia alla solidarietà.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 26/04/2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione, evidenziando che qualsiasi eventuale modifica inerente ai figli minori debba essere valutata dal
Tribunale (cfr. punto i.1 delle condizioni concordate).
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) in data 02/05/2009 da , nata il [...] Parte_1
a MARCIANISE (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
4 2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2009);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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