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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3304/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di
Livorno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 27.3.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, integrate con nota depositata in pct in data
18.2.2025, così come meglio specificate in udienza.
FATTO
1 Con ricorso in data 10.8.2024, i sig.ri e Controparte_1 Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NO MA il 29.3.2008 e di esser dalla loro unione nata in data [...], la figlia minore . Per_1
I coniugi, personalmente presenti in udienza, hanno confermato l'intenzione di separarsi e la mancanza di possibilità di conciliazione;
inoltre, i signori Pt_1
e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, integrate con nota CP_1 depositata in pct in data 18/2/2025, nonché, decorsi i termini di legge, la volontà di procedere con il divorzio. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui infra.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, per come integrate con note successivamente depositate in pct.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1 di NO MA di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NO MA il 29.3.2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 4 – parte 2 – serie A –
Anno 2008).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'accordo dei coniugi confermato all'udienza del 27.3.2025,
DISPONE CHE
1. i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fermi i reciprochi obblighi di legge;
3 2. la dimora coniugale di Via Lungo Monte 81, NO MA (LI) sarà assegnata alla Sig. ove vi vivrà stabilmente con la figlia Parte_1 minore;
Per_1
3. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 essendo tale istituto idoneo a qualificare il rapporto che si è instaurato di fatto con la figlia e ad attuare il principio della bigenitorialità, inteso come Per_1 presenza morale e materiale di entrambi i genitori accanto alla figlia;
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con cui la minore si troverà al momento della decisione, impegnandosi a cooperare per la crescita psicofisica di in ogni ambito della vita seguendone le Per_1 naturali inclinazioni;
4. 4. a fronte della collocazione prevalente di presso la dimora materna, Per_1 il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità: a) pernotterà con tutti i martedì, andrà a prenderla dalla madre alle ore 18 e la riporterà Per_1 alle ore 14 del mercoledì e nei fine settimana, in modo alterno con la madre, per cui andrà a prendere il venerdì alle 18 e la riporterà il lunedì alle Per_1
14; ciò in linea di massima, tenuto conto dei reciproci impegni personali e lavorativi dei genitori ed impegnandosi in ogni caso ad accordarsi nell'interesse della minore;
b) la figlia trascorrerà le festività con i Per_1 propri genitori i quali si accorderanno in base ai rispettivi impegni personali e lavorativi, obbligandosi a realizzare, per quanto possibile, incontri paritetici con la figlia, seguendo il criterio di massima in base al quale trascorrerà la festività con il genitore con il quale non l'ha trascorsa l'anno precedente;
ciò varrà per le festività natalizie e pasquali e per gli altri giorni festivi dell'anno, sempre tenendosi conto dei rispettivi impegni dei genitori e delle esigenze della bambina;
c) durante il periodo estivo trascorrerà esclusivamente con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di giorni 10 continuativi;
d) quanto sopra rappresenta un criterio di massima ispirato ad un clima di piena collaborazione dei genitori nell'interesse di ed idoneo a sviluppare nel Per_1 modo migliore possibile il principio della bigenitorialità, inteso come presenza morale e materiale di entrambi accanto alla figlia, con pari doveri, obblighi e diritti, tenendo conto delle attitudini e dei desideri di , del suo diritto Per_1 allo studio e correlativo dovere, obbligandosi ad un pieno spirito di collaborazione;
e) sempre nel superiore interesse morale e materiale di Per_1 di crescere insieme ad entrambi i genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a consentire la regolarità e la continuità degli incontri con entrambi, nei modi e nelle forme sopra stabilite;
tale accordo relativo all'affidamento e alle modalità degli incontri con entrambi i genitori è essenziale alla validità della presente domanda consensuale/congiunta, per cui, in caso di mancato rispetto, il coniuge non inadempiente è legittimato ad agire
4 per la revisione dell'accordo in relazione all'affidamento di poiché tale Per_1 condizione è stabilità nel superiore interesse di quest'ultima;
5. il padre corrisponderà alla Sig. la somma mensile di €800 per Parte_1 soddisfare le ordinarie esigenze personali e di vita della figlia entro il Per_1 cinque di ciascun mese mediante bonifico sul seguente codice iban
[...] del conto corrente bancario intestato alla Sig.
, mentre le spese straordinarie di mantenimento, che devono essere Pt_1 sempre preventivamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti dalla madre;
6. i coniugi prestano reciprocamente il consenso sia ai propri espatri che a quello eventuale di per ragioni di studio o vacanza, nonché al rinnovo dei Per_1 passaporti, sia propri che di , naturalmente sempre nel rispetto della Per_1 volontà e delle esigenze personali di quest'ultima;
7. l'importo di cui sopra verrà corrisposto alla madre fin tanto che non Per_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero lascerà spontaneamente la casa familiare;
8. il mutuo ipotecario cui i coniugi sono solidalmente obbligati, gravante sulla casa familiare di Via Lungo Monte 81, NO MA (LI),
N. , acceso presso l'istituto di credito BCC, filiale di PartitaIVA_1
Castagneto Carducci, sarà integralmente pagato da fino alla Controparte_1 sua naturale estinzione;
9. la casa di Via Lungo Mare 81, NO MA (LI) di proprietà comune e paritetica dei coniugi (1/2 ciascuno) come si evince dall'atto di provenienza a rogito notaio , Notaio in Volterra, Rep.8362, Racc.6201 (v.doc.5), Persona_2 quale condizione della separazione, in funzione solutorio-compensativa, diventerà di proprietà esclusiva della moglie e, per l'effetto, Parte_1 il marito cede e trasferisce alla moglie, che accetta, tutti i Controparte_1 diritti dallo stesso vantati sul predetto immobile e relative pertinenze che, pertanto, con la omologazione della separazione, diventerà di proprietà esclusiva della moglie;
10. il diritto reale trasferito è la quota di proprietà di 1/2 del marito sul seguente bene immobile: appartamento ad uso di civile abitazione posto al piano primo ed identificato con interno 8, con annessa autorimessa posta al piano seminterrato, facenti parte di un maggior fabbricato "A" a sua volta ricompreso in un complesso immobiliare composto da due fabbricati "A" e "B" distaccati tra loro, il tutto sito in NO MA, fraz. NO Solvay, in angolo tra Via Siciliani e Via Lungomonte, con i seguenti confini: l'appartamento con corte condominiale per due lati e appartamenti identificati con gli interni 7 e 9, salvo altri;
l'autorimessa con corte condominiale, unità similari con gli interni
6/i e 8/i, terrapieno, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano inoltre censite nel catasto fabbricati del Comune di NO MA come segue:
5 l'appartamento, foglio 67, particella 305, subalterno 8, Via P. Siciliani n.1, piano
T, interno 8, scala A, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq.88
e, con esclusione delle aree scoperte, mq.87, rendita catastale €724,33;
l'autorimessa, foglio 67, particella 305, subalterno 19, Via P. Siciliani 1, piano
S1, interno 7/C, scala A, categoria C/6, classe 5, mq.19, superficie catastale totale 21, rendita catastale €48,08, il tutto come da rispettive planimetrie allegate al ricorso a migliore identificazione di quanto ceduto;
11. i coniugi dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.L. 78 del 31/5/2010 convertito nella L. 122/2010, che i sopra menzionati dati catastali, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto ed il riferimento alle planimetrie catastali allegate al presente ricorso, sono conformi allo stato di fatto dei beni;
12. i coniugi dichiarano altresì ai sensi della vigente normativa urbanistica che l'immobile è stato costruito in base e in conformità alla concessione edilizia n.268/1977 rilasciata dal Comune di NO MA (LI) in data 6/7/1979, che il suddetto titolo non è stato oggetto di annullamento, revoca, decadenza, ovvero inefficacia, né impugnativa e che, successivamente, non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi e, pertanto, il suddetto immobile è conforme alle normative urbanistiche ed è stato dichiarato agibile/abitabile a norma di legge con provvedimento del Comune di NO MA del 23/10/1985;
13. inoltre, dichiarano ai sensi e per gli effetti della L. 26 giugno 1990 n.165 e succ. modifiche che il suddetto immobile è stato indicato nelle varie denunce dei redditi e, comunque, nell'ultima dichiarazione, per la quale, alla data odierna, sono scaduti i tempi di presentazione;
14. La parte cedente, signor dichiara di rinunziare, altresì, a Controparte_1 qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ.;
15. Le parti dichiarano che il trasferimento avviene a titolo gratuito, come effetto e conseguenza dell'accordo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
16. Le parti dichiarano che tale atto di trasferimento risulta essenziale al fine di dirimere ogni controversia insorta fra le parti ed è pertanto presupposto fondamentale per poter procedere in via consensuale e congiunta alla formalizzazione della separazione e successivo divorzio, che sin da ora le parti richiedono;
17. I coniugi dichiarano infine che ai fini fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa. A tal fine quindi le parti invocano il trattamento tributario previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, dalla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n.154 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate 16 marzo 2001 n.49/E, nonché dalla
Sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria Civile, 17 febbraio 2016
n.3110 e precisamente chiedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa del presente atto;
6 18. Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei registri immobiliari di
Livorno da ogni responsabilità in ordine alla trascrizione della cessione del diritto di proprietà di cui sopra.
19. Con l'adempimento delle obbligazioni sopra indicate e reciprocamente assunte, i coniugi hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e di rinunciare reciprocamente al mantenimento, in considerazione della loro autonomia ed indipendenza economica.
Spese di lite al definitivo
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3304/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di
Livorno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 27.3.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, integrate con nota depositata in pct in data
18.2.2025, così come meglio specificate in udienza.
FATTO
1 Con ricorso in data 10.8.2024, i sig.ri e Controparte_1 Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NO MA il 29.3.2008 e di esser dalla loro unione nata in data [...], la figlia minore . Per_1
I coniugi, personalmente presenti in udienza, hanno confermato l'intenzione di separarsi e la mancanza di possibilità di conciliazione;
inoltre, i signori Pt_1
e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, integrate con nota CP_1 depositata in pct in data 18/2/2025, nonché, decorsi i termini di legge, la volontà di procedere con il divorzio. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui infra.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, per come integrate con note successivamente depositate in pct.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1 di NO MA di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NO MA il 29.3.2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 4 – parte 2 – serie A –
Anno 2008).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'accordo dei coniugi confermato all'udienza del 27.3.2025,
DISPONE CHE
1. i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fermi i reciprochi obblighi di legge;
3 2. la dimora coniugale di Via Lungo Monte 81, NO MA (LI) sarà assegnata alla Sig. ove vi vivrà stabilmente con la figlia Parte_1 minore;
Per_1
3. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 essendo tale istituto idoneo a qualificare il rapporto che si è instaurato di fatto con la figlia e ad attuare il principio della bigenitorialità, inteso come Per_1 presenza morale e materiale di entrambi i genitori accanto alla figlia;
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con cui la minore si troverà al momento della decisione, impegnandosi a cooperare per la crescita psicofisica di in ogni ambito della vita seguendone le Per_1 naturali inclinazioni;
4. 4. a fronte della collocazione prevalente di presso la dimora materna, Per_1 il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità: a) pernotterà con tutti i martedì, andrà a prenderla dalla madre alle ore 18 e la riporterà Per_1 alle ore 14 del mercoledì e nei fine settimana, in modo alterno con la madre, per cui andrà a prendere il venerdì alle 18 e la riporterà il lunedì alle Per_1
14; ciò in linea di massima, tenuto conto dei reciproci impegni personali e lavorativi dei genitori ed impegnandosi in ogni caso ad accordarsi nell'interesse della minore;
b) la figlia trascorrerà le festività con i Per_1 propri genitori i quali si accorderanno in base ai rispettivi impegni personali e lavorativi, obbligandosi a realizzare, per quanto possibile, incontri paritetici con la figlia, seguendo il criterio di massima in base al quale trascorrerà la festività con il genitore con il quale non l'ha trascorsa l'anno precedente;
ciò varrà per le festività natalizie e pasquali e per gli altri giorni festivi dell'anno, sempre tenendosi conto dei rispettivi impegni dei genitori e delle esigenze della bambina;
c) durante il periodo estivo trascorrerà esclusivamente con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di giorni 10 continuativi;
d) quanto sopra rappresenta un criterio di massima ispirato ad un clima di piena collaborazione dei genitori nell'interesse di ed idoneo a sviluppare nel Per_1 modo migliore possibile il principio della bigenitorialità, inteso come presenza morale e materiale di entrambi accanto alla figlia, con pari doveri, obblighi e diritti, tenendo conto delle attitudini e dei desideri di , del suo diritto Per_1 allo studio e correlativo dovere, obbligandosi ad un pieno spirito di collaborazione;
e) sempre nel superiore interesse morale e materiale di Per_1 di crescere insieme ad entrambi i genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a consentire la regolarità e la continuità degli incontri con entrambi, nei modi e nelle forme sopra stabilite;
tale accordo relativo all'affidamento e alle modalità degli incontri con entrambi i genitori è essenziale alla validità della presente domanda consensuale/congiunta, per cui, in caso di mancato rispetto, il coniuge non inadempiente è legittimato ad agire
4 per la revisione dell'accordo in relazione all'affidamento di poiché tale Per_1 condizione è stabilità nel superiore interesse di quest'ultima;
5. il padre corrisponderà alla Sig. la somma mensile di €800 per Parte_1 soddisfare le ordinarie esigenze personali e di vita della figlia entro il Per_1 cinque di ciascun mese mediante bonifico sul seguente codice iban
[...] del conto corrente bancario intestato alla Sig.
, mentre le spese straordinarie di mantenimento, che devono essere Pt_1 sempre preventivamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti dalla madre;
6. i coniugi prestano reciprocamente il consenso sia ai propri espatri che a quello eventuale di per ragioni di studio o vacanza, nonché al rinnovo dei Per_1 passaporti, sia propri che di , naturalmente sempre nel rispetto della Per_1 volontà e delle esigenze personali di quest'ultima;
7. l'importo di cui sopra verrà corrisposto alla madre fin tanto che non Per_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero lascerà spontaneamente la casa familiare;
8. il mutuo ipotecario cui i coniugi sono solidalmente obbligati, gravante sulla casa familiare di Via Lungo Monte 81, NO MA (LI),
N. , acceso presso l'istituto di credito BCC, filiale di PartitaIVA_1
Castagneto Carducci, sarà integralmente pagato da fino alla Controparte_1 sua naturale estinzione;
9. la casa di Via Lungo Mare 81, NO MA (LI) di proprietà comune e paritetica dei coniugi (1/2 ciascuno) come si evince dall'atto di provenienza a rogito notaio , Notaio in Volterra, Rep.8362, Racc.6201 (v.doc.5), Persona_2 quale condizione della separazione, in funzione solutorio-compensativa, diventerà di proprietà esclusiva della moglie e, per l'effetto, Parte_1 il marito cede e trasferisce alla moglie, che accetta, tutti i Controparte_1 diritti dallo stesso vantati sul predetto immobile e relative pertinenze che, pertanto, con la omologazione della separazione, diventerà di proprietà esclusiva della moglie;
10. il diritto reale trasferito è la quota di proprietà di 1/2 del marito sul seguente bene immobile: appartamento ad uso di civile abitazione posto al piano primo ed identificato con interno 8, con annessa autorimessa posta al piano seminterrato, facenti parte di un maggior fabbricato "A" a sua volta ricompreso in un complesso immobiliare composto da due fabbricati "A" e "B" distaccati tra loro, il tutto sito in NO MA, fraz. NO Solvay, in angolo tra Via Siciliani e Via Lungomonte, con i seguenti confini: l'appartamento con corte condominiale per due lati e appartamenti identificati con gli interni 7 e 9, salvo altri;
l'autorimessa con corte condominiale, unità similari con gli interni
6/i e 8/i, terrapieno, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano inoltre censite nel catasto fabbricati del Comune di NO MA come segue:
5 l'appartamento, foglio 67, particella 305, subalterno 8, Via P. Siciliani n.1, piano
T, interno 8, scala A, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq.88
e, con esclusione delle aree scoperte, mq.87, rendita catastale €724,33;
l'autorimessa, foglio 67, particella 305, subalterno 19, Via P. Siciliani 1, piano
S1, interno 7/C, scala A, categoria C/6, classe 5, mq.19, superficie catastale totale 21, rendita catastale €48,08, il tutto come da rispettive planimetrie allegate al ricorso a migliore identificazione di quanto ceduto;
11. i coniugi dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.L. 78 del 31/5/2010 convertito nella L. 122/2010, che i sopra menzionati dati catastali, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto ed il riferimento alle planimetrie catastali allegate al presente ricorso, sono conformi allo stato di fatto dei beni;
12. i coniugi dichiarano altresì ai sensi della vigente normativa urbanistica che l'immobile è stato costruito in base e in conformità alla concessione edilizia n.268/1977 rilasciata dal Comune di NO MA (LI) in data 6/7/1979, che il suddetto titolo non è stato oggetto di annullamento, revoca, decadenza, ovvero inefficacia, né impugnativa e che, successivamente, non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi e, pertanto, il suddetto immobile è conforme alle normative urbanistiche ed è stato dichiarato agibile/abitabile a norma di legge con provvedimento del Comune di NO MA del 23/10/1985;
13. inoltre, dichiarano ai sensi e per gli effetti della L. 26 giugno 1990 n.165 e succ. modifiche che il suddetto immobile è stato indicato nelle varie denunce dei redditi e, comunque, nell'ultima dichiarazione, per la quale, alla data odierna, sono scaduti i tempi di presentazione;
14. La parte cedente, signor dichiara di rinunziare, altresì, a Controparte_1 qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ.;
15. Le parti dichiarano che il trasferimento avviene a titolo gratuito, come effetto e conseguenza dell'accordo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
16. Le parti dichiarano che tale atto di trasferimento risulta essenziale al fine di dirimere ogni controversia insorta fra le parti ed è pertanto presupposto fondamentale per poter procedere in via consensuale e congiunta alla formalizzazione della separazione e successivo divorzio, che sin da ora le parti richiedono;
17. I coniugi dichiarano infine che ai fini fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa. A tal fine quindi le parti invocano il trattamento tributario previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, dalla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n.154 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate 16 marzo 2001 n.49/E, nonché dalla
Sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria Civile, 17 febbraio 2016
n.3110 e precisamente chiedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa del presente atto;
6 18. Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei registri immobiliari di
Livorno da ogni responsabilità in ordine alla trascrizione della cessione del diritto di proprietà di cui sopra.
19. Con l'adempimento delle obbligazioni sopra indicate e reciprocamente assunte, i coniugi hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e di rinunciare reciprocamente al mantenimento, in considerazione della loro autonomia ed indipendenza economica.
Spese di lite al definitivo
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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