Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 29134/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con gli avv.ti SOFIA LAURA, VECCHIONE Parte_1 P.IVA_1
GIORGIO e VECCHIONE RICCARDO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
POLACCHINI PAOLA e DIMAGLI MARIA ANTONIETTA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSION.
Parte attrice: 1) Voglia l'On.le Tribunale di Milano, inaudita altera parte o, in subordine, qualora ritenesse, fissando quanto prima apposita udienza, accertare la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e, conseguentemente, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 9602/2023 (r.g. 17796/2023) emesso in data 25 maggio 2023, provvisoriamente esecutivo con riferimento alla riconsegna dei beni;
2) Voglia l'On.le Tribunale di Milano rigettare l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
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Sentenza
3) Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accertare la nullità dei contratti di locazione operativa nn. 4193005 e 4193013 entrambi del 20/12/2018 e di ogni altro contratto collegato/connesso e/o accessorio, e per
l'effetto, in accoglimento della presente opposizione per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9602/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 25 maggio 2023 (r.g. 17796/2023) e dichiarare che l'opponente nulla deve a
[...]
Controparte_1
In via riconvenzionale
4) Voglia l'On.le Tribunale di Milano, in via riconvenzionale, in conseguenza dell'accertata nullità dei contratti azionati di cui al punto 3) delle conclusioni, accertare che la somma di euro 609.982,69 è stata corrisposta da già sine titulo e, Parte_1 CP_2
conseguentemente, Voglia condannare la i sensi Controparte_1 dell'art. 2033 cod. civ. al versamento in favore della della somma indebitamente Parte_1
incassata di euro 609.982,69 oltre interessi.
In ogni caso, Voglia l'On.le Tribunale di Milano condannare la
[...]
al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.p.a., rimborso spese Controparte_1
generali nella misura del 15%”
Parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE:- Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n.9602/2023 in punto pagamento;
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 9602/2023 in punto consegna.
NEL MERITO:
- Rigettare l'opposizione e tutte le domande anche riconvenzionali proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9602/2023 nei confronti dell'opponente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Con ogni riserva istruttoria..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9602/2023 col quale il Tribunale di Milano in data 25/05/2023 le aveva ingiunto:
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- il pagamento entro 40 giorni dalla notifica in favore di
[...]
della somma di € 103.246,40, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1
canoni;
- di consegnare immediatamente i beni di cui ai contratti di locazione operativa n. 4193005 e n.
4193013, entrambi sottoscritti in data 20/12/2018.
Quali motivi di opposizione, : Parte_1
disconosceva la sottoscrizione dei predetti contratti;
eccepiva di non aver mai ricevuti i beni oggetti dei regolamenti pattizi;
eccepiva l'indeterminatezza dei detti beni.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe. costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo Negata la sospensione ex art. 649 c.p.c. in punto di consegna e concessa l'esecutività ex art. 648 c.p.c. in punto di pagamento, ad esito della trattazione della controversia il giudice invitava le parti venivano alla discussione orale della causa, che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
L'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del
07/10/2011).
Va poi rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del
15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Detta regola assume un'attitudine particolare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo poiché l'opposto – attore sostanziale- soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre
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l'opponente – convenuto sostanziale- ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n.
24815).
Nel caso che ci occupa, parte opposta ha sin dalla fase monitoria prodotto:
i contratti;
le fatture d'acquisto dei relativi beni;
i verbali di consegna ed accettazione presso la sede del conduttore.
Parte opponente ha articolato le proprie difese sul disconoscimento della sottoscrizione dei detti contratti e dei verbali di consegna, nonché deducendo che i beni indicati in contratto e consegnati sarebbero indeterminabili con precisione, circostanze fattuali da cui deriverebbe la nullità dei contratti stessi.
Sul punto, deve osservarsi che l'opponente ha allegato di aver avuto conoscenza della locazione dei beni per cui è causa sono in occasione della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto emesso nell'agosto 2023, mentre l'inadempimento risale al precedente marzo 2022.
Già nel gennaio 2019, a circa un mese dalla stipula, l'odierno opponente aveva richiesto ed ottenuto copia dei contratti di locazione operativa, dandovi successiva esecuzione sino al febbraio 2022 sicchè non appare dunque credibile che, pur avendo ricevuto copia dei contratti
(seppur in versione non sottoscritta), il conduttore non abbia provveduto a controllare l'effettiva consegna dei beni ( peraltro di notevole dimensione) pur iniziando a corrispondere i canoni contrattuali effettivamente saldati per circa tre annualità.
Come affermato da costante giurisprudenza: “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. ( cfr. Cass. 25049/2004;
Cass. 25047/2009; Cass. 10949/2012).
In sostanza: “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).
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Quindi, essendo l'opponente a conoscenza dell'esistenza dei contratti dal gennaio 2019 e avendo egli dato esecuzione agli stessi sino al febbraio 2022, senza sollevare eccezioni di sorta, l'istanza di disconoscimento risulta del tutto inammissibile e pretestuosa, perdendo così ogni sostanza le argomentazioni difensive di parte attrice tanto in punto di nullità, tanto in punto di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Conseguentemente, le domande restitutorie articolate ex art. 2033 c.c. in via riconvenzionale dall'opponente devono essere rigettate, atteso che tutti i pagamenti sono avvenuti in base a titoli contrattuali validi ed efficaci.
L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto opposto conseguentemente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi liquidabili per la fase istruttoria/di trattazione ( non essendo stati ammessi i mezzi istruttori articolati) e decisionale ( non essendo state autorizzate memorie conclusive scritte) .
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29134/ 2023 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9602/2023 emesso in data 25/05/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di [C.F. Parte_1
ed in favore di [C.F. P.IVA_1 Controparte_1
e per l'effetto; P.IVA_2
2. conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto stesso;
3. rigetta nel resto;
4. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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