TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1346/2023 in data 24.2.2023, promossa da
C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
GANEO MATTIA e BESSEGATO URBANO, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA PALLADIO 1, ASOLO (TV),
attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MINGARI IGNAZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
VIA DANTE ALIGHIERI 49, AGRIGENTO, convenuta
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Si precisano le seguenti conclusioni e si chiede la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande o eccezioni nuove o modificate da controparte:
NEL MERITO: accertato il grave inadempimento di al Controparte_1 contratto stipulato con di cui in narrativa, condannare Parte_1
a risarcire a parte attrice il danno conseguente al Controparte_1 predetto inadempimento, che si quantifica in € 81.897,00 a titolo di danno emergente ed
€ 193.000,00 per mancato guadagno, e così complessivamente € 274.897,00, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove orali formulate in Seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc con i testi ivi indicati, nonché della Consulenza
Tecnica d'Ufficio con i quesiti riportati in Seconda memoria.
Si chiede, ad estensione dei suddetti quesiti, che l'Ill.mo Giudice incarichi il nominando C.T.U. di accertare se le difformità e i vizi degli occhiali lamentati dall'attrice (lettera b del quesito) siano totalmente o parzialmente eliminabili e quale sia l'intervento necessario a porvi rimedio, quantificando il relativo costo.
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta;
si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati in Seconda memoria in denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria.”
- per Controparte_1
“rigettare le domande formulate dalla in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto per le motivazioni in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte
(d'ora in avanti ) ha convenuto in giudizio Parte_1
[...] Co
(d'ora in avanti ) allegando: di aver commissionato a Controparte_1 quest'ultima la realizzazione di occhiali in varie quantità, dimensioni e colori;
che i prodotti sarebbero stati consegnati con grave ritardo e sarebbero stati affetti da “gravi difetti di fabbricazione” (nei modelli “Frame 17”, “Frame 18”, “Frame 19”, “Frame 20” e “Sognare” i perni sarebbero stati tondi e non a forma di stella, come da disegno concordato;
nei modelli “Frame 18”, “Frame 19” e “Frame 20” le descrizioni tecniche relative a calibro, dimensioni e componenti stampate sulla stanghetta degli occhiali sarebbero state errate rispetto alle caratteristiche effettive); in conseguenza di tali vizi e Parte difetti, avrebbe ricevuto diverse diffide e doglianze dai propri clienti, molti dei Parte quali avrebbero infine interrotto gli ordini. chiede quindi nel presente giudizio il risarcimento dei danni asseritamente patititi in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, quantificati in € 81.897,00 (pari all'intero corrispettivo della fornitura) a titolo di danno emergente ed € 193.000,00 a titolo di mancato guadagno, al quale anche
“andrebbe aggiunto il pregiudizio di immagine” (anche se, a ben vedere, dell'asserito danno all'immagine, cui pure l'attrice ha fatto cenno nel corpo dell'atto di citazione, non v'è traccia nelle conclusioni ivi riportate).
Pag. 2 di 6 La convenuta si è costituita in giudizio contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Si osserva anzitutto che è irrilevante accertare se vi fosse stato o meno ritardo da parte Co di nella consegna della merce commissionata, considerato che i danni asseritamente patiti dall'attrice sono stati dalla stessa posti in correlazione causale solo con i vizi e difetti degli occhiali e non col mancato rispetto di un qualsivoglia termine di consegna.
Peraltro si osserva, per mera completezza, che non emerge in alcun modo che le parti avessero pattuito il termine del 28.5.2022 (come affermato dall'attrice), risultando invece per tabulas come nella conferma d'ordine dell'8.2.2022 fosse stata indicata, come data di consegna, il 30.6.2022 (cfr. doc. 3 conv.).
Tanto premesso, sarebbe sufficiente osservare, al fine di dichiarare infondata la domanda attorea, che i vizi e difetti di cui si discute erano sicuramente apparenti (in particolare quello relativo alla forma dei perni, posto che proprio l'attrice afferma come questo aspetto fosse fondamentale e caratteristico del design degli occhiali della serie
Summer Nights, “contraddistinta da perni esterni a forma di stella”: v. pag. 10 Parte conclusionale) e che ciò nonostante , pur affermando di aver rilevato Co immediatamente le difformità, di fatto accettò l'opera realizzata da , inviando tutti gli occhiali ai suoi clienti (la circostanza è stata affermata dalla stessa attrice, la quale afferma oltretutto che non sarebbe nemmeno più possibile la restituzione della merce, essendo ormai presso i clienti esteri). L'apparenza dei vizi e l'accettazione tacita dell'opera precludono alla committente qualsivoglia contestazione circa i vizi, nonché le correlate domande risarcitorie svolte in questa sede.
In ogni caso, poi, l'attrice non ha fornito prova né dei danni asseritamente patiti, né del nesso di causa tra supposto inadempimento e danno.
Quanto all'asserito danno emergente (quantificato in € 81.897,00, pari all'intero Parte Parte corrispettivo della fornitura pagato da ), va osservato che non ha chiesto la risoluzione del contratto, sicché rimane intatto il diritto di FIO al corrispettivo pattuito
(cfr. Cass. 6009/2012; Cass. 5496/2002), mentre il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi non può all'evidenza identificarsi tout court con il corrispettivo pagato. Ciò è tanto Parte più vero nel caso di specie, se si considera che è pacifico che ha rivenduto tutti gli occhiali ai propri clienti (e, si ricorda, afferma anche testualmente che la merce nemmeno potrebbe essere restituita, essendo ormai all'estero), sicché non si vede davvero in cosa si sostanzierebbe l'asserito danno. Parte Quanto all'asserito lucro cessante, si è limitata a produrre i seguenti documenti, dai quali si dovrebbe desumere il calo di fatturato: un elenco dei clienti che avrebbero
Pag. 3 di 6 Co interrotto gli ordini a causa dei vizi nei prodotti realizzati da , doc. 12 (con l'indicazione del complessivo fatturato asseritamente perduto, pari appunto ad € Co 193.671,27); un prospetto del fatturato relativamente agli occhiali prodotti da , doc.
23; un prospetto del fatturato relativamente agli occhiali prodotti da altri fornitori, doc.
24; un prospetto del fatturato dei suoi agenti, doc. 25. Premessa l'assoluta irrilevanza del doc. 25 (non si vede che attinenza abbia col presente procedimento il fatturato degli Parte agenti di ), nemmeno gli altri documenti nulla dimostrano, trattandosi di mere tabelle di formazione unilaterale dell'attrice, mentre non è in alcun modo dimostrato che Parte i soggetti indicati nel doc. 12 avessero effettivamente acquistato prodotti di per il corrispettivo indicato nella tabella in esame (l'attrice non si è nemmeno curata di produrre copia degli ordini effettuati), né che gli stessi soggetti avessero poi interrotto gli ordini.
Soprattutto, non vi è alcuna prova del nesso di causa tra il supposto inadempimento di Co Parte
e il danno lamentato da .
Parte Le uniche contestazioni circa i vizi degli occhiali depositate in giudizio da sono quelle pervenutele da (doc. 18) e da (doc. 11 e 21), le Controparte_3 CP_4 quali sono però del tutto irrilevanti in questa sede. La contestazione dell'
[...]
, oltre ad essere del tutto generica (“gli occhiali risultavano scomodi e di CP_3 una qualità scadente”) riguarda in realtà occhiali consegnati il 10.3.2022, quindi Co sicuramente prodotti da altri fornitori diversi da (i cui occhiali vennero consegnati successivamente, il 18.7.2022); inoltre, la contestazione riguarda il modello Frame 23, Co che non era neppure stato commissionato a , e il modello Frame 24, in relazione al quale non è stata svolta nel presente giudizio alcuna contestazione (si ricorda, infatti, Parte che ha lamentato dei vizi unicamente dei modelli “Frame 18”, “Frame 19” e
“Frame 20” e, per di più, solo relativamente alle erronee descrizioni tecniche stampate sulle stanghette). Le contestazioni di sono parimenti del tutto generiche, CP_4 non emergendo in alcun modo che le stesse facessero riferimento proprio agli occhiali Co Parte realizzati da (essendo pacifico che si era avvalsa anche di altri fornitori oltre a quest'ultima); inoltre, la mail doc. 21 fa riferimento a vizi (“cerniere/aste che ballavano”) non lamentati nel presente giudizio. Soprattutto, nessuno dei due clienti in esame è inserito nell'elenco doc. 12 (il quale dovrebbe per l'appunto dimostrare la perdita di fatturato): posto che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice si fonda proprio sul doc. 12, le contestazioni in esame sono del tutto irrilevanti;
sotto altro profilo, si deve anche osservare che, nonostante i vizi lamentati, né , Controparte_3 né hanno ritenuto di interrompere i propri rapporti commerciali con CP_4 Parte
, sicché nessun danno potrebbe comunque ritenersi sussistente.
Per motivi analoghi, sono del tutto irrilevanti anche le tre note di credito prodotte dall'attrice sub docc. 14, 15 e 17: anzitutto, riguardano soggetti ( , Be Controparte_3
IC RT SRL e Lentee di RD) che non si rinvengono nell'elenco dei clienti
“perduti” doc. 12 att. (sicché, anche qui, l'eventuale riscontro dei vizi non avrebbe
Pag. 4 di 6 Parte comportato l'interruzione dei rapporti commerciali con , il che sarebbe già di per sé dirimente); inoltre, le note docc. 14 e 15 riguardano sicuramente occhiali non Co realizzati da (si fa riferimento alle consegne, rispettivamente, del 10 e del
15.3.2022); tutte riguardano, in tutto o in parte, anche modelli diversi da quelli di cui si discute in questa sede (la nota doc. 14 riguarda anche i modelli frame 23 e 24, la nota doc. 15 anche i modelli frame 23, 24, 21 e 22 e mason jar, la nota doc. 17 anche il modello popcorn sutton, dal che si desume o che erano viziati anche gli occhiali Parte realizzati da altri produttori, il che è però negato da , o che le note di credito non hanno alcun collegamento con supposti vizi).
Quanto ai clienti indicati nel doc. 12, non vi è alcuna prova che agli stessi fossero stati Co effettivamente consegnati occhiali prodotti da (nulla è stato prodotto dall'attrice a tal proposito, né avrebbe potuto soccorrere la prova testimoniale, stante la genericità dei Parte capitoli di prova formulati ed essendo pacifico che nel medesimo periodo ha venduto ai propri clienti anche occhiali prodotti da altri fornitori), né che i medesimi clienti avessero sollevato alcuna contestazione (sempre, s'intende, con riferimento ai Co manufatti realizzati da , unica circostanza in questa sede rilevante), né, infine, che avessero poi interrotto gli ordini proprio a causa dei vizi riscontrati.
Parte In particolare, delle quattro note di credito prodotte da , solo una (doc. 16 att.) riguarda un soggetto, , che compare anche nell'elenco dei clienti CP_5 asseritamente “perduti” doc. 12 att. Si osserva tuttavia che detta nota non solo riguarda Co sicuramente occhiali realizzati da altri produttori diversi da , posto che fa riferimento alle consegne del 7.12.2021 e del 5.5.2022 (laddove, lo si ricorda, gli Co occhiali di vennero consegnati mesi dopo), ma riguarda a ben vedere modelli
(Frame 23, Frame 24, Frame 21, Frame 15) in relazione ai quali nessuna contestazione è stata mossa nel presente giudizio (senza considerare che i modelli Frame 23 e Frame 15 Co non erano nemmeno stati commissionati a ).
Parte In sintesi, non solo la documentazione prodotta da non fa in alcun modo emergere Co l'esistenza di un nesso di causa tra il supposto inadempimento di e i danni lamentati in questo giudizio (le note di credito – che, come visto, riguardano anche occhiali realizzati da altri produttori o, comunque, in relazione ai quali nessuna contestazione è stata mossa – ben potrebbero essere state emesse in virtù degli accordi commerciali tra Parte
e i suoi clienti), ma anzi dimostra, al contrario, che semmai erano proprio gli occhiali realizzati da altri produttori ad essere viziati (come si desume in particolare dal doc. 18 att. sopra analizzato).
Le domande attoree devono quindi essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Pag. 5 di 6 Si ritiene altresì che l'attrice abbia agito in giudizio con dolo o, quanto meno, con colpa grave, considerata l'accettazione tacita dell'opera e la produzione di documentazione, a sostegno della domanda risarcitoria, senza alcun dubbio non riferibile ai prodotti realizzati dalla convenuta. Si ritiene quindi equo disporre la condanna della parte, ai Cont sensi dell'art. 96 co. 3 al pagamento di una somma equitativamente determinata nella metà delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta le domande attoree in quanto infondate;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 15.000,00 per compensi,
[...] oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma capitale di € 7.500,00, ex art. 96 co. 3 CPC.
Così deciso in Treviso, il 11 giugno 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pag. 6 di 6