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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giusi Sisca;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Umberto Ferrato, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni orali delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento in suo favore delle prestazioni previdenziali dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92
a seguito di procedimento per ATP n. 2696/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente non si costituiva in giudizio pur essendo stato ritualmente CP_1 notificato nei suoi confronti il ricorso introduttivo.
All'odierna udienza le parti, dopo breve discussione orale, concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che la parte ricorrente, pur affetta da varie patologie, non fosse in condizioni tali da poterle riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, parimenti, di accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 2696/24.
Le spese, considerata la natura del giudizio, la situazione delle parti e la contemporanea ammissione al patrocinio a spese dello stato, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 2696/24 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Per_1
2 espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese liquidate CP_1 in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Persona_2
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 2696/24, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 10 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giusi Sisca;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Umberto Ferrato, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni orali delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento in suo favore delle prestazioni previdenziali dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92
a seguito di procedimento per ATP n. 2696/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente non si costituiva in giudizio pur essendo stato ritualmente CP_1 notificato nei suoi confronti il ricorso introduttivo.
All'odierna udienza le parti, dopo breve discussione orale, concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che la parte ricorrente, pur affetta da varie patologie, non fosse in condizioni tali da poterle riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, parimenti, di accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 2696/24.
Le spese, considerata la natura del giudizio, la situazione delle parti e la contemporanea ammissione al patrocinio a spese dello stato, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 2696/24 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Per_1
2 espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese liquidate CP_1 in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Persona_2
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 2696/24, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 10 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
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