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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5069/2023 di R.G. avente ad oggetto: somministrazione
TRA
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Stefano Intorcia, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
ATTRICE
E
(P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Antonio di Caprio, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
R.G. N. 5069/2023
\|\1 CF ), Controparte_2 P.IVA_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio di Caprio, in forza Controparte_3
di procura in atti, domiciliato come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante conveniva in Parte_1
giudizio l nella qualità di somministrante di energia elettrica in Controparte_1
favore dell'attrice nonché il nella qualità di Controparte_2
fornitrice, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute società e di conseguenza condannarle al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
Parte attrice deduceva che in data 02.11.2019 il sig. nella qualità di Controparte_4
legale rappresentante della con sede legale in San Giuseppe Vesuviano Parte_1
(NA) alla via Piave n. 6, sottoscriveva un contratto di fornitura elettrica con il
[...]
e che l'effettivo allaccio del relativo contatore avveniva solo Controparte_2
in data 09.06.2020, ben otto mesi dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura elettrica.
Specificava che la reiterata negligenza, l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e l'illecito ritardo nella fornitura elettrica avrebbero determinato cospicui danni
R.G. N. 5069/2023
\|\2 patrimoniali, rinvenibili nella categoria del danno emergente e del lucro cessante.
Si costituiva in giudizio la convenuta la Controparte_5
quale contestava nel merito la domanda attorea eccependo preliminarmente il difetto di titolarità e legittimazione passiva e concludeva per il relativo rigetto.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la Controparte_1
domanda azionata;
premetteva la propria terzietà rispetto al fornitore e al cliente finale, evidenziando di operare esclusivamente quale concessionaria ex lege dello
Stato, con il compito di svolgere il servizio di distribuzione, trasferimento, consegna e misura dell'energia elettrica.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in lite, sollevata dalla convenuta società
. Controparte_2
Difatti, con l'entrata in vigore del citato D. Lgs. 79/99 e del D.L. 73/07, convertito con modificazioni nella L. 125/07, si è avuta, in attuazione delle disposizioni comunitarie (in particolare delle Direttive 1996/92/CE e 2003/54/CE), un riassetto del mercato dell'energia elettrica, nonché la completa liberalizzazione dello stesso, che ha comportato, tra l'altro, la separazione giuridica tra le attività di produzione,
trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita dell'energia elettrica: mentre l'attività di vendita viene esercitata da innumerevoli Società operanti sul mercato,
quella relativa al servizio di distribuzione dell'energia viene svolta in via esclusiva dal
“Distributore” il quale gestisce la connessione alla rete elettrica dei siti e degli impianti
R.G. N. 5069/2023
\|\3 degli utenti ed ogni attività inerente e conseguente, quale Concessionario statale.
È noto che il Servizio Elettrico Nazionale si occupa della sola vendita di energia elettrica sicché essa non può ritenersi responsabile delle problematiche inerenti alle altre fasi del ciclo di fornitura dell'energia elettrica quale quelle della distribuzione e trasmissione sulla rete.
Il trasporto e la consegna dell'energia sono una attività svolta esclusivamente dal soggetto Distributore, specificato anche nelle condizioni contrattuali in atti, le quali, in piena aderenza alla intervenuta riforma del mercato elettrico:
- specificano che il Fornitore provvede a stipulare per conto dell'utente, in virtù di un mandato gratuito da questi conferitogli con la richiesta di fornitura, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento con i competenti "gestori di rete" e per lo svolgimento di quanto necessario per l'attivazione dei punti di prelievo;
- precisano che il Fornitore, non gestendo alcuna rete propria, non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali allacciamenti, aumenti di potenza, interruzioni, sovra e sottotensioni, od altre anomalie sulla rete che comportino la sospensione del servizio di distribuzione.
Nel caso di specie, la carenza di titolarità conseguente alla indisponibilità della rete da parte del Fornitore è stata specificamente segnalata alla sin dalla missiva Parte_1
datata 30.10.2019 di invio del preventivo per il chiesto allacciamento, dove espressamente veniva comunicato: “Precisiamo, infine, che la nostra Società agisce in esecuzione del mandato alla connessione espressamente conferitole nonché per conto del Distributore
R.G. N. 5069/2023
\|\4 Territorialmente competente e che, in adempimento degli obblighi legali di separazione societaria
previsti dalla vigente disciplina in materia di liberalizzazione del mercato elettrico, non ha la disponibilità materiale e giuridica della rete elettrica di distribuzione, di proprietà di Controparte_1
cui ai sensi delle norme in atto Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
[...]
Delibera 654/2015/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni, compete il servizio di
connessione citato”.
La domanda va, pertanto, rigettata nei confronti della convenuta Controparte_2
[...]
Non può, d'altro canto, accogliersi neppure la domanda nei confronti della
[...]
non potendo prospettarsi, nei confronti di quest'ultima, un Controparte_6
inadempimento contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio atteso che non sussiste nessun contratto tra la società attrice e la come del Controparte_1
resto più volte assunto e precisato dalla stessa nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio.
Invero, la convenuta in quanto mero concessionario pubblico Controparte_1
del servizio di trasporto e consegna dell'energia elettrica, non ha mai assunto obblighi negoziali diretti nei confronti dell'attrice, non essendovi alcun contratto tra e la Soc. attrice (utente finale). Controparte_6
La convenuta società presta il proprio servizio di trasporto e consegna dell'energia,
esclusivamente nei confronti delle Aziende fornitrici ed alle condizioni stabilite nel contratto di trasporto (doc. 9 produzione convenuta) stipulato con queste ultime;
R.G. N. 5069/2023
\|\5 dette Aziende, nell'ambito della propria attività di impresa, vendono poi l'energia ai propri Clienti che esse provvedono a contrattualizzare.
Occorre rilevare che la , che svolge il servizio di trasporto, consegna e Controparte_1
misura dell'energia elettrica quale concessionaria dello Stato ex lege (D.Lgs n. 79/1999
e D.M. 13.10.2003), è un soggetto terzo rispetto alle Società venditrici ed ai loro
Clienti, essendole vietata per legge (si v. D.L. 73/07 conv. in L. 125/07) l'attività di vendita dell'energia elettrica agli Utenti finali, per cui esso Distributore svolge un ruolo sostanzialmente neutro e super partes, al primario fine di assicurare un paritario e non discriminatorio trattamento agli Utenti del servizio ed alle Società di vendita dell'energia elettrica operanti nel novello regime di libero mercato.
Verso la società che si occupa della distribuzione dell'energia è, dunque, astrattamente rinvenibile solo una responsabilità extracontrattuale derivante da un illecito aquiliano generatore del danno.
Sotto tale aspetto vanno fatte le seguenti osservazioni.
È noto che l'azione di natura extracontrattuale si fonda su un comportamento illecito
-da accertare- posto in essere da un determinato soggetto che, al di fuori di qualunque rapporto contrattuale, abbia arrecato danno ad un terzo.
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito emerge che la convenuta
è stata rispettosa delle procedure previste dalle diverse norme Controparte_1
di legge, provvedimenti amministrativi e prescrizioni tecniche disciplinanti l'allacciamento alla pubblica rete di distribuzione per immobile destinato ad uso
R.G. N. 5069/2023
\|\6 commerciale.
L'Autorità garante per l'energia elettrica ha regolamentato, con appositi provvedimenti, le procedure inerenti le richieste degli Utenti finali relative ai servizi inerenti la rete elettrica, nel rispetto della separazione delle attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica voluta dal legislatore (d.lgs. 79/99 e l. 125/07); nel disciplinare dette procedure, l'Autorità garante, per quel che rileva nel caso di specie, ha stabilito che il soggetto richiedente l'allacciamento alla rete elettrica debba:
- eseguire a sua cura e spese, le opere ed attività indicate dal Distributore nella specifica tecnica all'uopo redatta da tale soggetto e consegnata al richiedente;
- procurare, ove richieste, le necessarie autorizzazioni/concessioni presso soggetti pubblici o privati;
- rendere le prescritte dichiarazioni di legge relative alla conformità degli immobili da alimentare, ovvero da allacciare alla rete elettrica, alle normative vigenti in materia edilizia e urbanistica;
- accettare e pagare il preventivo di spesa inerente la richiesta;
- dare al Venditore prescelto ed al Distributore tempestiva e idonea comunicazione di aver eseguito e completato tutto quanto di propria competenza.
L'ottenimento della prestazione è, ovviamente, subordinato o condizionato all'esatto e completo adempimento dei descritti obblighi carico del richiedente: le disposizioni deliberative prevedono, infatti, che il Distributore proceda alla esecuzione della
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\|\7 prestazione richiesta, solo a seguito della ultimazione delle opere ed attività a carico del richiedente, tant'è che solo da tale momento decorre il termine per la esecuzione della prestazione da parte del Distributore (Tribunale Napoli 848/19, 10434/17,
11517/14, 12517/08; Tribunale Nocera Inferiore 588/21).
Nel dettaglio, il tempo di esecuzione della prestazione (15 gg. lavorativi in caso di
“lavoro semplice”, cioè di opera limitata ad intervento sulla “presa”, sul gruppo di misura e sull'impianto esistente, e 50 gg. lavorativi in ipotesi di “lavori complessi”, cioè di opere che comportano un intervento sulla pubblica “rete elettrica” e la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto esistente), decorre dal compimento di tutte le opere ed attività innanzi elencate e il computo dei termini deve calcolarsi al netto dei tempi necessari all'ottenimento degli atti autorizzativi ( ex artt. 86, 87, 100 D. l. n.
646/15).
Tanto premesso, dagli atti risulta che solo in data 29.05.2020 perveniva alla Società
Distributrice la necessaria autorizzazione allo scavo da parte della
[...]
Napoli; ricevuto tale Controparte_7
premesso, in data 04.06.2020 la Società Distributrice dava inizio alle opere e ne dava, come prescritto, specifica comunicazione alla detta Soprintendenza (doc. 22
produzione convenuta);
In data 09.06.2020, terminati i necessari lavori, veniva eseguito il finale allacciamento come comunicato anche alla Società (doc. 23 produzione convenuta). Pt_1
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\|\8 Ancora parte attrice evidenziava che la richiesta di autorizzazione era stata trasmessa erroneamente alla invece di quella Archeologica, Controparte_8
comportando ciò un notevole ritardo.
A tale proposito occorre rilevare che non esistono più diverse “soprintendenze competenti” ma solo una Unica CP_7 [...]
organo del Ministero dei Beni e Attività Controparte_9
Culturali, presso la quale sono state correttamente indirizzate le istanze amministrative e che, del resto, ha poi concesso i prescritti permessi (si veda doc. 15 e 21 produzione convenuta).
Atteso che il tempo per l'esecuzione della prestazione a carico del Distributore non comprende il tempo per l'ottenimento degli atti amministrativi, l'omesso rilascio da parte della Controparte_10
dell'ineludibile autorizzazione amministrativa allo scavo,
[...]
regolarmente richiesta dal Distributore con tempestiva nota del 11.12.2019 (doc. 10 produzione convenuta), è sicuramente da ritenersi causa ostativa, non imputabile ad all'esecuzione dell'allacciamento. Controparte_1
La società di distribuzione, peraltro, ha dedotto e documentato il complesso iter procedimentale ed il carteggio intercorso con la Controparte_10
al fine di ottenere l'autorizzazione predetta all'effettuazione delle opere di
[...]
scavo, con ciò dimostrando l'assenza di qualsivoglia inadempimento o negligenza nell'esecuzione della prestazione su di essa gravante per l'allacciamento finale
R.G. N. 5069/2023
\|\9 dell'utenza elettrica, avvenuta nel pieno rispetto della tempistica prevista dalla normativa sopra citata.
Non essendovi dunque prova di una condotta illecita della convenuta alcun danno tra quelli lamentati dall'attrice può esserle imputato.
La domanda va, pertanto, rigettata,
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in causa, riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nella particolarità della vicenda, nella buona fede di parte attrice, nell'assenza di attività istruttoria e nelle ragioni poste a fondamento della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n.
5069/2023 di R.G., così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
-Compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, lì 13.03.2025
R.G. N. 5069/2023
\|\10 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
R.G. N. 5069/2023
\|\11