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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1910 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
, nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Corrado Gabriele, C.F. , C.F._2 presso il cui studio sito in Cosenza alla via Rodotà n. 43 è elettivamente domiciliato;
appellante
e
( .IVA n. ), in Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 persona del suo Procuratore, Dr.ssa Per_1
, giusta procura del 10-11-2017, a ministero del
[...]
Dr. Angelo Ausilio, Notaio in Mestre, con sede legale in
Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Marco Pesenti (C.F. ), del C.F._4
Foro di Milano, che la rappresenta e difende;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.498/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Antonio
Sammarro, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3374/2017, rigettare ogni contraria istanza e richiesta e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con il favore delle spese e compensi legali da liquidarsi a carico dell'erario come da ammissione al gratuito patrocinio allegato alla presente comparsa”.
Per l'appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE DI RITO.
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342
c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo A) della comparsa di costituzione.
- Dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti al paragrafo B) della comparsa di costituzione.
pag. 2/11 - Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 345
c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo C) della comparsa di costituzione.
IN VIA GRADATA NEL MERITO
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare
l'appello proposto dal signor in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 498/2019, pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 09.03.2019, pubblicata il 10.03.2019 e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 759/2017 del Tribunale di Cosenza.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, anche parziale, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in atti, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di della somma di Controparte_1
€ 12.759,63 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio, oltre interessi dome in decreto e da domanda e spese.
Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento della somma di € 12.759,63 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio, oltre interessi dome in decreto e da domanda e spese.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere l'eccezione avversaria, si insiste, in via di estremo subordine, affinché il debitore venga condannato al pagamento in favore dell'esponente dell'importo
pag. 3/11 derivante dalla differenza tra gli utilizzi richiesti e gli esborsi effettuati, atteso che chi si sia arricchito, senza una giusta causa, a danno di un'altra persona, è tenuto ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento stesso.
IN OGNI CASO
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 759/2017, con cui il Tribunale di
Cosenza aveva ingiunto, in favore di il Controparte_1 pagamento della somma di euro 11.523,56, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., quale saldo debitore residuo relativo al contratto di apertura di credito ad uso rotativo n. 20032183376801 e al prestito personale n. 20032183376813.
A sostegno dell'interposta opposizione, Parte_1 deduceva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei relativi presupposti, il difetto di conformità delle copie fotostatiche dei contratti rispetto agli originali prodotte dalla banca, nonché il difetto di sottoscrizione dei contratti di finanziamento da parte della medesima, chiedendo il rigetto della domanda.
pag. 4/11 Si costituiva la banca, rilevando l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta e insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 18.12.2017, a scioglimento della riserva previamente assunta, il Giudice Istruttore, ritenuto che l'opposizione non risultasse fondata su prova scritta e vista la genericità delle ulteriori deduzioni, accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnava alle parti i termini di rito per l'espletamento della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
2.
La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato il rapporto intercorrente tra le parti e soddisfatto il requisito della forma scritta da parte della banca;
ha respinto l'eccezione inerente al difetto di conformità all'originale della copia fotostatica della domanda di finanziamento, atteso che l'attore si è limitato ad una contestazione vaga e generica, non indicando in modo specifico e inequivocabile i profili di difformità rispetto all'originale.
Ha pertanto rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Con condanna alle spese.
3.
Con l'atto di appello, contesta la Parte_1 decisione impugnata, sostenendo che il giudice di prime pag. 5/11 cure avrebbe operato una erronea ricostruzione dei fatti, nella parte in cui ha ritenuto soddisfatto il requisito formale nei contratti di finanziamento, sebbene i medesimi presentassero la sottoscrizione della sola parte mutuataria e non anche della banca, da ritenersi dunque nulli ai sensi dell'art. 117 TUB. L'assenza di firma da parte di un funzionario non permetterebbe, sotto altro aspetto, di verificare la qualità di agente in attività finanziaria iscritto nell'apposito albo.
Segue, quale ulteriore motivo di appello, la contestazione della disposta condanna all'integrale pagamento delle spese processuali: il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione o, in caso di condanna alle spese, applicare i valori minimi, non quelli medi, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Si è ritualmente costituita in giudizio , CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di impugnazione sanciti dall'art. 342 c.p.c.: l'appellante non avrebbe indicato in modo chiaro e preciso le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione in fatto, né tanto meno l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, essendosi limitato a richiamare esclusivamente le doglianze già svolte nel giudizio di prime cure.
Ha rassegnato le proprie conclusioni come sopra riportate.
pag. 6/11 4.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il collegio giudicante, non ravvisando i presupposti di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avanzata da parte appellante, a scioglimento della propria riserva, ha disposto il rigetto dell'istanza inibitoria.
Successivamente, all'udienza del 13.5.2025, il collegio nell'attuale composizione ha assegnato la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'impugnazione è da giudicare inammissibile, per le ragioni che seguono.
È onere dell'appellante, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 342 c.p.c., articolare il proprio atto di impugnazione in forma chiara, ordinata e precisa, in modo da svolgere le istanze in relazione ai punti della sentenza oggetto di censura, evitando di riproporre tal quali i medesimi argomenti respinti in primo grado.
La Suprema Corte, negli ultimi anni, si è nuovamente espressa sulla questione, assai ricorrente, relativa alle modalità di proposizione dell'atto di appello avverso una sentenza sfavorevole di primo grado, che può tradursi in un ulteriore esito negativo, per la parte già
pag. 7/11 soccombente, per il semplice fatto di aver male formulato l'atto di gravame.
Con sentenza n. 27199 del 16.11.2017, le Sezioni
Unite hanno enunciato un principio generale – che questo collegio intende recepire - ormai consolidatosi nel tempo, secondo cui “gli artt. 342 e 434, cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
In perfetta continuità con il principio sopra esposto, la Cassazione ha continuato ad esprimersi anche negli anni successivi (cfr., ex-multis, Cass. sent. n.
13535/2018, Rv. 648722-01; ord. n. 16914/2018; sent.
n. 7675/2019, Rv. 653027-01; SS.UU. ord. n.
36481/2022, Rv. 666375-01).
Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, l'atto di appello riformula genericamente le proprie originarie richieste, in maniera ripetitiva, omettendo di indicare “le violazioni di legge
pag. 8/11 denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, così come espressamente prescritto dall'art. 342 c.p.c. L'odierno appellante, infatti, si è limitato a richiamare esclusivamente le doglianze già svolte nel giudizio di primo grado, senza aver cura di motivare congruamente l'ingiustizia della decisione asseritamente subita proponendo la soluzione alternativa che avrebbe dovuto adottarsi.
Manca qualsiasi ragione di confronto con il tenore della decisione sfavorevole oggetto di impugnazione.
Il rilievo circa l'assenza di qualità di agente in attività finanziaria è eccezione nuova, proposta soltanto in appello, non presente in primo grado (cfr. atto di opposizione).
Anche il motivo di gravame relativo alla asserita ingiusta applicazione dei valori medi nella condanna al pagamento delle spese, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto per nulla argomentato nelle censure che muove. L'appellante omette di specificare adeguatamente il preteso errore contestato alla sentenza e le ragioni della critica avanzata, posto che non indica in alcun modo secondo quale previsione normativa, la circostanza dell'ammissione al gratuito patrocinio comporterebbe in sede di condanna alle spese,
l'applicazione automatica dei parametri minimi di cui al
DM 55/2014. Tantomeno, tale censura trova riscontro oggettivo nelle disposizioni vigenti in materia, posto che l'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, stabilisce che il giudice, nel liquidare i pag. 9/11 compensi, deve tenere conto in linea di massima dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali.
6.
Sulle spese.
Va ritenuta all'esito la completa soccombenza dell'appellante, con condanna alle spese di lite, liquidate sulla base del valore di causa (scaglione da euro 5.201,00 fino a 26.000), le quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria), valori minimi per la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 130-bis, comma 1, D.P.R. n.
115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), a norma del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore [della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato] non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”
(così come ora stabilito con la modifica intervenuta con la legge n. 176/2023 di conversione del decreto legge n.
133/2023).
Va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del medesimo D.P.R. sopra richiamato, dei presupposti per l'addebito del doppio del contributo unificato, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 498/2019 depositata e pubblicata il 10.3.2019 dal
Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio da liquidati i compensi in euro CP_1
2.906,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CAP in misura di legge;
− dichiara il difensore patrocinante di parte appellante escluso dalla liquidazione del compenso, in applicazione dell'art. 130-bis, comma 1, D.P.R. n. 115/2002;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione;
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11