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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa OT IS Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa TE TE Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 989/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
(C.F. Persona_1 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avvocato dall'Avv. Francesco Mion del Foro di Padova (PEC
e dall'Avv. Nicola Totaro del Foro di Foggia (PEC Email_1
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello (PEC Email_2
in Venezia, 3080L San Polo Email_3
appellanti contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Calì (PEC
, LO OR (PEC Email_4
e OV MA (PEC Email_5
dell'Ufficio legale interno, elettivamente domiciliato Email_6
presso la sede interna dell' in Padova, Via Giustiniani 1 CP_1
appellata e oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova n. 1719/2023 del 20/04/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis;
Nel merito:
- in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di
Padova, Sezione Civile, Giudice Dott. Beghini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3123 / 2022, pronunciata in data 19.04.2023, depositata in cancelleria in data 20.04.2023 e comunicata il
20.04.2023, e accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
nella causazione degli eventi lesivi descritti per tutte le causali di cui in atti;
[...]
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance, subiti da ciascun appellante in conseguenza degli eventi lesivi descritti, nella misura indicata in atti e dunque in via alternativa: sulla base delle Tabelle di Roma anno 2023
- danno biologico permanente del 25% € 88.279,54; Parte_1
- danno morale (27,5% del d. biologico) € 24.277,00;
2 - oltre a danno da invalidità temporanea biologico-esistenziale e morale di , da Parte_1
quantificarsi equitativamente;
- personalizzazione d. biologico permanente 40% (di € 88.279,54) € 35.311,00;
- danno da mancata/incompleta prestazione del consenso informato da quantificarsi in via equitativa;
- danno da perdita del nascituro patito da € 369.074,00; Parte_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 369.074,00; Parte_2
- danno da perdita del nascituro patito da € 238.479,00; Persona_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 238.479,00; Parte_3
- danni patrimoniali e € 38.159,87; Parte_1 Parte_2
o in quella diversa misura che risulterà nel prosieguo di causa, in ogni caso con rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo;
oppure sulla base delle Tabelle di Milano anno 2024:
- danno biologico-esistenziale e morale permanente del 25% € 126.661,00, Parte_1
- oltre a danno da invalidità temporanea biologico-esistenziale e morale di , da Parte_1
quantificarsi equitativamente;
- personalizzazione d. biologico-esistenziale permanente 34% (di € 89.831,00) € 30.542,00;
- danno da mancata/incompleta prestazione del consenso informato da quantificarsi in via equitativa;
- danno da perdita del nascituro patito da € 410.655,00; Parte_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 410.655,00; Parte_2
- danno da perdita del nascituro patito da € 168.102,00; Persona_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 168.102,00; Parte_3
- danni patrimoniali e € 38.159,87; Parte_1 Parte_2
o in quella diversa misura che risulterà nel prosieguo di causa, in ogni caso con rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo;
3 In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze del procedimento di ATP, nonché del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Con condanna della convenuta al rimborso di spese di CTU e CTP dell'ATP e di entrambi i gradi di giudizio da porsi a carico integrale di controparte;
In via istruttoria:
- viste le contraddizioni, lacune e incongruenze della rinnovata CTU, si chiede di essere ammessi a
CTU medico legale in rinnovazione di quella effettuata in appello, con nomina di un diverso collegio peritale. Per l'effetto si chiede che venga nominato un CTU da scegliersi, a garanzia di imparzialità delle parti, tra professionisti iscritti ad albi esterni all'ambito territoriale del
Circondario.
Si chiede inoltre che venga assegnato al CTU il seguente quesito: “Letti gli atti, esaminati i documenti, ricercata la documentazione medica ovunque essa si trovi, visitata la Sig.ra Parte_1
e, se del caso, i familiari appellanti, dica il CTU se nell'operato degli operatori sanitari
[...]
dell' siano ravvisabili o meno estremi di responsabilità per imprudenza, Controparte_2
negligenza ed imperizia, accerti nello specifico se sia stata compiutamente Parte_1
informata in ordine al carattere benigno della lesione inizialmente diagnosticata e della possibilità di trattamento conservativo della stessa lesione con buone probabilità di portare regolarmente a termine la gravidanza. Indichi il CTU quali siano i danni patrimoniali e non patrimoniali - compresi quelli da perdita di 'chance' e da perdita del rapporto parentale - derivati a e ai Parte_1
familiari ricorrenti quantificando, altresì, i postumi biologici permanenti e temporanei derivati, oltre al grado di sofferenza conseguito sul piano morale ed esistenziale, l'incidenza delle lesioni sulla sfera psichica e relazionale, le limitazioni alla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, le limitazioni alla capacità lavorativa, sia generica che specifica. Valuti e quantifichi la congruità delle spese sostenute e la necessità di sostenerne in futuro. Dica infine il CTU se rientri nei casi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.”.
4 - Si chiede di essere ammessi a prova per testi come da memoria contenente la precisazione delle conclusioni depositata in data 11.04.2025, da intendersi qui richiamata.
Per l'appellata:
Chiedendo che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
1) nel merito, respingere l'appello avversario siccome palesemente inammissibile ed infondato;
2) in via istruttoria, rigettare siccome inammissibile ed inutile la richiesta avversaria di ammissione a prova testimoniale per le ragioni di cui in narrativa.
Spese, diritti e onorari interamente refusi, anche in riferimento al giudizio di AT.P. R.G. n.
3978/2020, nonché del giudizio di merito R.G. n. 3123/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1
, adivano il Tribunale di Padova al fine di ottenere la condanna dell' Parte_3 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in Controparte_3
subordine anche da perdita di chance, sofferti a causa della condotta dei sanitari dell'Unità
Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell' convenuta, i quali, in esito ad Controparte_2
ecografia ostetrica del secondo trimestre di gravidanza (c.d. morfologica) eseguita il 14.08.2015 da , alla ventesima settimana di gestazione, che riscontrava la presenza nel feto Parte_1
di “formazioni cistiche che occupano la zona polmonare. Cuore deviato”, la sottoponevano ad ecografia ostetrica di II livello eseguita lo stesso giorno, con referto di “numerose grosse cisti a carico di entrambi i polmoni occupanti l'intera massa polmonare bilateralmente (CCAM di I tipo).
Difficile valutazione dell'aia cardiaca”, inducendola a determinarsi per un'interruzione volontaria della gravidanza rivelatasi poi non necessaria, avendo il successivo esame autoptico accertato che trattavasi di diversa patologia, ovvero di cisti del pericardio.
A sostegno delle domande i ricorrenti, in estrema sintesi, deducevano che, per effetto di errore diagnostico e prognostico del personale intervenuto, la sig.ra era stata sottoposta ad Pt_1
5 un'interruzione della gravidanza inutile e dannosa, priva di indicazione a fronte della patologia di cui il feto era realmente portatore e neppure giustificata in caso di CCAM I, data la prognosi solitamente favorevole di tale malformazione, con tassi di sopravvivenza sino all'84 %, lamentando che l'intervento era stato eseguito in assenza di una RMN e sulla base di un consenso informato viziato, fondato su informazioni non corrispondenti alla realtà e comunque carenti, non avendo la paziente ricevuto un counseling multidisciplinare, fondamentale per meglio comprendere la natura del problema e la sua reale prognosi.
Costituitasi, l' di Padova affermava che l'operato dei propri sanitari Controparte_3
era stato corretto e, in ogni caso, non aveva avuto alcuna rilevanza rispetto ai danni lamentati dai ricorrenti, negando che la paziente fosse stata indotta ad interrompere la gravidanza ed insistendo perciò per il rigetto delle domande.
2. Il Tribunale di Padova, acquisita la CTU esperita in sede di ATP, assunti chiarimenti dai CTU, con ordinanza n. 1719/2023 del 20/04/2023 respingeva le domande.
A tale apprezzamento il primo giudice perveniva dopo aver ritenuto esente da censure il comportamento dei medici dell'Azienda ospedaliera, recependo le conclusioni della CTU e dell'elaborato con i chiarimenti dei periti incaricati ed osservando che non era emerso alcun comportamento orientato sin da subito in maniera favorevole all'IVG da parte dei sanitari, i quali dovevano recepire la propensione della paziente, in un contesto in cui il fattore tempo aveva rappresentato un elemento di grossa criticità, perché “non decidere in tempi brevi” avrebbe significato decidere di portare avanti la gravidanza;
che anche la mancata esecuzione di una RNM era da collegarsi esclusivamente all'urgenza decisionale imposta dalle settimane di gravidanza cui si era giunti, trattandosi di esame che avrebbe potuto fornire indicazioni utili prognosticamente soltanto in un'ottica di esecuzione ripetuta nel tempo;
che il consenso informato era stato acquisito “a distanza di sole quattro ore dal ricovero in ospedale”, come eccepito dai ricorrenti, ma pur sempre dopo 4 giorni dalle iniziali comunicazioni diagnostiche ed a seguito di un'attività di counseling che aveva coinvolto l'ostetrico ecografista, il chirurgo pediatra e lo psichiatra, con una
6 conclusiva supervisione genetica;
che, avendo a disposizione un'unica valutazione a 22 settimane di gestazione, risultava impossibile esprimere un giudizio sulle probabilità di condurre a termine la gravidanza, stante la possibilità che nel divenire si sviluppasse un idrope (che avrebbe azzerato tali possibilità) o che si realizzasse una compressione durevole e incrementativa sul polmone (che avrebbe azzerato non la possibilità di nascere a termine, ma quella di respirare e sopravvivere dopo la nascita) o che si riducessero progressivamente le dimensioni della massa.
3. Hanno interposto gravame e in proprio ed in Parte_1 Parte_2
rappresentanza dei figli minori e , articolando i seguenti Persona_1 Parte_3
motivi d'appello e riproponendo le domande di cui al ricorso introduttivo del primo grado.
Con il primo motivo, rubricato “Sull'insufficienza dell'ordinanza impugnata, quale ripetizione integrale degli asseriti chiarimenti alla CTU, che costituiscono a loro volta mere ripetizioni della precedente CTU”, l'appellante si duole che il giudice abbia acriticamente recepito le conclusioni rese dal Collegio dei CTU nell'integrazione depositata nel corso del primo grado di giudizio, nonostante che le stesse, anziché riscontrare le questioni poste dal giudice, fossero consistite nella pedissequa ripetizione delle precedenti tesi, senza alcun approfondimento ulteriore.
Con il secondo motivo, rubricato “Sull'insufficienza dei chiarimenti alla CTU e sulla conseguente necessaria riforma della decisione per l'acclarata responsabilità dell'Azienda ospedaliera appellata”, l'appellante critica la decisione impugnata per aver erroneamente fondato la decisione sulle risultanze dell'elaborato contenente i chiarimenti alla CTU, sollevando, in particolare, i seguenti profili di censura:
- aver ritenuto che la sig.ra non fosse stata indotta a procedere con l'interruzione della Pt_1
gravidanza, nonostante il breve lasso temporale (4 ore) trascorso tra l'ingresso nel nosocomio il giorno del ricovero del 18.08.2015 e la prospettazione alla paziente della proposta di “induzione al travaglio di parto abortivo + revisione della cavità uterina”, in un contesto in cui, come desumibile dal diario clinico, la consulenza chirurgo-pediatrica era stata eseguita per paziente già inquadrata “in lista per IVG” e dopo la raccolta del consenso per IVG, la consulenza
7 anestesiologica dello stesso giorno era avvenuta per paziente “…che si sottoporrà ad induzione di travaglio di parto abortivo” e l'incontro con lo specialista in psichiatria si era tenuto, a chiusura di un mero iter burocratico relativo ad una decisione già presa, 24 ore dopo il ricovero, a conferma che per i sanitari l'IVG fosse l'unica soluzione percorribile;
- aver ritenuto il consenso informato esente da vizi, senza considerare che questo era stato prestato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, ovvero su un'erronea diagnosi, e, diversamente da quanto affermato, in mancanza di un'attività di counseling, in un momento anche precedente alla consulenza dei chirurghi pediatri;
- aver omesso di motivare sulle carenze e sulle contraddizioni della CTU resa in ATP, non risolte dai chiarimenti degli ausiliari, trascurando che costoro avevano dapprima affermato che entrambe le malformazioni (la CCAM I e la ciste del pericardio) costituivano malformazioni generalmente benigne a prognosi favorevole, per poi sostenere che le lesioni riscontrate nel feto,
a prescindere dalla loro origine, sarebbero state prognosticamente sfavorevoli a causa della loro dimensione e della compressione sulle strutture viciniori, desumendo erroneamente la considerevole dimensione della massa da immagini ecografiche inattendibili (avendo gli stessi periti considerato improprio il riferimento, contenuto nel referto dell'ecografia di II livello, alle
Linee guida SIEOG 2010, dato che un centro di II livello “deve necessariamente lavorare superando di molto quelle linee guida”);
- esser pervenuto alla decisione senza neppure prendere in considerazione i rilievi contenuti nella perizia prodotta dai ricorrenti, in cui, dal punto di vista tecnico, era stato dedotto che l'informativa prognostica fornita alla madre non rispettava i dati riportati in letteratura, che sottolineavano la prognosi benigna della condizione da cui era affetto il feto, con una aspettativa di riduzione della massa nel corso del III trimestre ed una regressione totale della massa nel 10-
30% dei casi, citando quale unico fattore prognostico negativo la presenza di idrope (nel caso non presente), e mai la dimensione della massa;
8 - aver erroneamente affermato l'incidenza della ristrettezza dei tempi a disposizione sulla possibilità di eseguire ulteriori approfondimenti, mentre in una struttura di secondo livello una
RMN urgente - che avrebbe dovuto essere eseguita in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale - poteva essere eseguita al massimo in due giorni, ed anzi esser prescritta ancor prima del ricovero, subito dopo l'ecografia del 14.08.2015, tanto più che il limite temporale di “22 settimane + 3 giorni” per attuare l'interruzione di gravidanza, contrariamente a quanto sostenuto dai CTU, non è un limite previsto dalla legge n. 194/78, ma un limite imposto dai ginecologi per spirito di autoregolamentazione, in ogni caso variabile nelle diverse realtà territoriali.
Con ulteriore motivo d'impugnazione, l'appellante deduce il vizio di omessa motivazione dell'ordinanza, in quanto consistente di una mera trasposizione testuale del contenuto dei chiarimenti dei CTU (recte, dell'integrazione alla CTU), in mancanza di ogni tipo di percorso logico giuridico e riferimento giurisprudenziale.
Con l'ultimo motivo gli appellanti lamentano l'errata condanna alla rifusione delle spese di lite e di CTU, sul presupposto della riforma integrale dell'ordinanza, puntualmente richiesta.
4. Si è costituita l' , contrastando i motivi d'appello ed Controparte_3
insistendo per l'integrale conferma dell'ordinanza del Tribunale di Padova.
5. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rimessa una prima volta la causa al Collegio, questo con ordinanza del 12.10.2024, in accoglimento dell'istanza degli appellanti, disponeva la rinnovazione della CTU, affidandola ad un Collegio composto di medico legale e specialisti in chirurgia pediatrica e ginecologia.
La causa, dopo l'acquisizione della CTU e dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa nuovamente alla decisione del Collegio.
6. I motivi d'appello sopra richiamati non sono idonei a condurre alla riforma dell'ordinanza impugnata, che dev'essere confermata sulla base di quanto evidenziato dai CTU incaricati nel
9 presente grado di giudizio, le cui conclusioni, ampiamente motivate, fondate su un rigoroso ragionamento logico, sono condivise dal Collegio.
Va premesso che, per verificare la sussistenza della responsabilità addotta dagli appellanti, occorre porsi nella condizione in cui i medici operarono tra il 14 e il 19 agosto 2015, tenendo conto, quindi, delle informazioni di cui i medici disponevano e potevano disporre a quell'epoca, dal momento che l'inadempimento non può essere considerato imputabile, né la condotta dei sanitari può essere ritenuta colposa per il solo fatto che, a posteriori, l'esame autoptico abbia accertato una diversa origine della neoformazione registrata dagli esami ecografici eseguiti prima dell'IVG.
Ponendosi in tale prospettiva, i CTU, dopo aver ricostruito puntualmente nell'elaborato - cui per brevità si fa rinvio - la vicenda clinica di cui è causa e definito la natura, l'incidenza epidemiologica e le possibilità di cura per ciascuna delle patologie in questione, hanno osservato che, in linea generale, “la diagnosi differenziale tra la malformazione adenoido-cistica congenita (CCAM) e la cisti pericardica non è semplice, ma diventa essenziale in quanto le due patologie hanno una evoluzione ed una prognosi molto differente, molto migliore nel secondo caso”, precisando che, nel caso concreto, “L'estrema rarità delle cisti pericardiche rispetto alla CCAM (1:100.000 vs
1:2.400 nati vivi) e il particolare quadro rilevato agli esami ecografici ostetrici del 14.08.2015 (…) hanno portato alla formulazione diagnostica di CCAM anziché di cisti pericardica”, seppur “la rarità della manifestazione bilaterale della CCAM insieme all'assenza di effetti compressivi sulle strutture mediastiniche avrebbe dovuto far sospettare un errato orientamento diagnostico, anche senza considerare in diagnosi differenziale la cisti pericardica (….)”.
Gli stessi CTU, tuttavia, hanno chiarito che “all'epoca gestazionale del riconoscimento ecografico della neoformazione, non era possibile “in vivo” la corretta diagnosi di cisti pericardica, che invece
è stata espletata solo con l'esame dell'organo al microscopio” (cfr. pag. 57 dell'elaborato). A tale valutazione sono pervenuti dopo aver osservato che l'esecuzione di una RMN “avrebbe probabilmente chiarito meglio l'entità del quadro patologico cistico, ma non avrebbe potuto
10 indirizzare la prognosi che sarebbe stata possibile solo con accertamenti ripetuti nel tempo per evidenziare la comparsa di complicazioni, come un idrope fetale, o meglio la riduzione/scomparsa della formazione”. Infatti, il caso di specie era connotato dalle seguenti peculiarità: a) “la reale diagnosi presentava intrinsecamente delle notevoli difficoltà, come confermato dall'esame anatomopatologico, dove l'analisi macroscopica inizialmente attribuiva al polmone l'origine della neoformazione, e solo dopo una valutazione microscopica sul materiale fissato, si è giunti ad una diagnosi definitiva di cisti emorragica multiloculata del pericardio”; b) “la formazione evidenziata, indipendentemente dal tipo istologico, presenta delle caratteristiche (numerose cisti che deviano
l'asse cardiaco), soprattutto volumetriche (interessamento dell'intera massa toracica), che difficilmente possono essere paragonate alle formazioni cistiche pericardiche benigne di pochi millimetri che in letteratura spesso hanno una facile evoluzione con scomparsa in utero. In particolare considerando la deviazione dell'asse cardiaco già presente in questa epoca gestazionale e l'interessamento di gran parte dell'area toracica, questa neoformazione presentava anche una elevata probabilità di evolvere verso l'idrope fetale per i meccanismi di compressione dell'area cardiaca descritti in precedenza, senza dimenticare le possibili implicazioni legate alla compressione del polmone e quindi al suo sviluppo”.
Né, secondo i CTU, sarebbe stato utile un esame ecocardiografico, su cui pure si sono appuntate le critiche dei CTP degli appellanti alla bozza dell'elaborato, non solo perché il caso di specie si riferisce ad una patologia toracica, e non cardiaca, ma anche perché, come già detto, lo stesso andamento dell'esame macroscopico autoptico, ove il quadro cistico era imputato ad origine polmonare (“Polmoni con cisti multiloculata emorragica mediastinica”) e solo successivamente, dopo fissazione e valutazione allo stereomicroscopio, veniva riconosciuto come cisti emorragica multiloculata del pericardio, dimostrava che neppure indirettamente una ecocardiografia avrebbe potuto procurare un qualche apporto alla diagnosi differenziale.
Alla luce di tali risultanze della CTU alcun inadempimento può ricondursi alla struttura in relazione all'omessa diagnosi della reale patologia da cui il feto era affetto, trattandosi di prestazione che,
11 avuto riguardo alla rarità della cisti pericardica (1:100.000), alla scarsa compatibilità delle caratteristiche volumetriche delle lesioni rilevate alle ecografie ed al suindicato esito dell'analisi macroscopica eseguita ex post, implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
(“notevoli difficoltà”, secondo gli ausiliari), non essendo perciò ravvisabile la colpa grave di cui all'art. 2236 c.c. in capo ai sanitari intervenuti;
né può ritenersi che i medici, dopo l'iniziale diagnosi di CAMM I di cui al referto dell'ecografia di II livello, abbiano violato le regole di diligenza e prudenza per aver mancato di disporre ulteriori accertamenti necessari, essendo rimasta esclusa l'ipotesi che l'esecuzione di una RMN avrebbe potuto disvelare la corretta diagnosi o consentire comunque di indirizzare la prognosi, prognosi che, come accertato sia dai consulenti incaricati nel presente grado sia da quelli investiti in prime cure, sarebbe stato possibile definire solo con approfondimenti ripetuti nel tempo, così come rappresentato alla paziente nel corso della consulenza chirurgico pediatrica, di cui si dirà oltre.
Occorre a questo punto verificare l'ulteriore doglianza, prospettata dai ricorrenti, di una determinazione non consapevole della paziente alla sottoscrizione del consenso per l'intervento di IVG, indotta dai medici o comunque fondata su informazioni non corrette o carenti.
Per dirimere tale profilo va innanzitutto sottolineato che, in base all'elaborato peritale, indipendentemente dall'origine della neoformazione, sia che si fosse trattato di CCAM I, sia che si fosse trattato di cisti del pericardio, era comunque ipotizzabile un trattamento conservativo con il proseguimento della gravidanza e l'osservazione della sua evoluzione, con buone probabilità che la gravidanza potesse essere portata regolarmente a termine, salvo la comparsa di possibili complicazioni, valutabili solo mediante un monitoraggio ecografico nel tempo.
Va poi puntualizzato che la legge n. 194/1978 pone un limite cronologico per l'IVG del secondo trimestre, e precisamente fissa tale limite all'epoca in cui il feto acquisisce la possibilità di vita autonoma, stabilendo all'art. 7 che “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo
12 6 – n.d.r. riferita al grave pericolo per la vita della donna, in specie non ricorrente – e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
Sul punto hanno osservato i CTU che attualmente esiste un accordo generale nel considerare una età gestazionale di 22 settimane + 5 giorni e un peso fetale di 500 grammi come i due valori soglia oltre i quali la possibilità di vita autonoma del feto diventa tangibile, per farne derivare che nel caso in questione l'epoca di gravidanza confermata dal peso fetale (510 gr) e dalla biometria fetale (all'ecografia del 08.06.2015 le dimensioni fetali erano compatibili con 12 settimane + 1 giorno, rispetto a 11 settimane compiute di amenorrea e al 14.08.2015, al momento dell'esame ecografico del secondo trimestre, il feto era corrispondente, secondo i CTU, a 21 settimane + 5 giorni), era comunque – anche se, come evidenziato nella comparsa conclusionale degli appellanti, il referto della morfologica indicava 21 settimane – al limite ultimo per poter procedere all'interruzione della gravidanza.
Tenendo fermo tale dato, si deve esaminare il diario clinico relativo alla degenza della paziente, il quale attesta che il giorno stesso del ricovero, il 18.08.2025, sia pure dopo la firma dei moduli di consenso informato all'intervento, veniva espletata la consulenza chirurgica, nonché segnalata la necessità di ricontattare lo psichiatra non appena disponibile il relativo referto.
Come riportato nell'elaborato peritale e confermato dall'esame della documentazione, i consulenti chirurghi infantili, preso nota che la paziente era in lista per IVG e che non era stato eseguito un precedente colloquio di counseling, procedevano loro stessi a fornire informazioni sulla patologia malformativa, indicando la rarità dell'affezione diagnosticata ed esprimendo perplessità sulla localizzazione bilaterale delle formazioni cistiche (“Si integrano le informazioni ricevute dalla madre con la nozione che tale patologia malformativa è estremamente rara, che lo
è ancora di più nella sua bilateralità”), sottolineando che “l'evoluzione è scarsamente predicibile a questa epoca gestazionale”, che potevano aversi elementi prognostici utili mediante l'osservazione con ecografie seriate e che un possibile aiuto poteva derivare dalla RMN fetale, da discutere con i ginecologi, indicando la disponibilità a ulteriore colloquio anche ravvicinato.
13 Si tratta, secondo i CTU, di informazioni del tutto corrette, che espressamente indicavano l'impossibilità di definire in quell'epoca di gestazione l'evoluzione della patologia malformativa, che avrebbe potuto essere accertata solamente con studi ecografici seriati nelle settimane successive, proseguendo la gravidanza.
Si tratta, inoltre, di informazioni che si palesano incompatibili con l'assunto difensivo che l'IVG sia stata l'unica soluzione indicata dai sanitari e che la sig.ra sia giunta all'intervento nel Pt_1
convincimento di una prognosi sfavorevole, ovvero nel convincimento che il feto fosse affetto da patologia incompatibile con la vita.
L'opzione di proseguire la gravidanza prospettata dai chirurghi, poi, avrebbe potuto essere accettata dalla paziente in qualunque momento, anche se aveva già svolto le consulenze e firmato il consenso per l'interruzione della gravidanza, dato che il consenso, su cui anche nella comparsa conclusionale si soffermano gli appellanti, poteva essere ritirato in ogni momento prima dell'esecuzione dell'intervento, come ben esplicitato nel modulo sottoscritto dalla stessa, recante, alla seconda pagina, anche l'apposito riquadro per la revoca del consenso (v. pag. 20 cartella clinica in atti).
Nel referto della consulenza psichiatrica, che si teneva il 19.08.2015, veniva poi diagnosticata e certificata una condizione di grave pericolo per la salute psichica della sig.ra , così Pt_1
descritta: “…tono dell'umore depresso con notevole quota d'ansia e pensiero focalizzato nella gravidanza in atto e nelle incertezze prognostiche che ne derivano con un intenso bisogno da parte della pz di distrarsi da tali pensieri. La pz non appare infatti in grado di tollerare ulteriormente sul piano psichico la situazione di incertezza diagnostica della gravidanza in atto e a gestire dal punto di vista cognitivo ed emotivo una eventuale prosecuzione della stessa. Si ritiene che il proseguimento della gravidanza in atto quindi costituisca per la pz un grave rischio di salute”.
Orbene, a fronte degli elementi sopra richiamati, complessivamente considerati, si palesano congrue, e vanno quindi recepite, le conclusioni dei CTU, secondo cui, indipendentemente dal tipo istologico della malformazione, l'opzione dell'interruzione della gravidanza non è derivata dal
14 fatto che la patologia fosse incompatibile con la vita, ma, come certificato dalla consulenza psichiatrica, dall'impossibilità per la gestante di sopportare ulteriormente l'incerta evoluzione del quadro clinico. Inoltre, va confermato l'apprezzamento del primo giudice, che ha ritenuto esente da vizi il consenso prestato per l'IVG, risultando che la paziente l'abbia tenuto fermo pur dopo aver ricevuto la corretta informativa di cui si è detto dai chirurghi infantili.
A diversa valutazione non conduce l'esame delle critiche sollevate dai CTP degli appellanti, alle quali i CTU hanno risposto in modo adeguato, osservando:
- che l'espletamento di un'indagine RM in alcuni casi rappresenta un perfezionamento della diagnosi ecografica delle affezioni in questione, ma nel caso di specie, “si ritiene molto probabile, per non dire certo, che l'espletamento di un'indagine RM, considerando anche l'epoca di cui si parla (ovvero circa 10 anni fa), non sarebbe stata in grado di fornire maggiori informazioni dal punto di vista diagnostico”, dato che all'esame macroscopico autoptico il quadro cistico venne ritenuto di origine polmonare, giungendosi poi alla corretta diagnostica solo a seguito delle indagini istologiche;
- che ambedue le patologie potevano essere trattate in modo conservativo con il proseguimento della gravidanza e l'osservazione della sua evoluzione e che le possibilità di sopravvivenza del nascituro dipendevano dalla somma di multipli fattori, alcuni presenti, come le rilevanti dimensioni della neoformazione con spostamento dell'asse cardiaco, alcuni assenti come l'idrope fetale, alcuni non valutabili al momento dell'interruzione della gravidanza, come la tendenza evolutiva verso una crescita o una riduzione nel corso della gestazione, laddove, nel tempo a disposizione per procedere ad un'eventuale IVG, nessuno - né i sanitari, né la gestante - avrebbe potuto ottenere ulteriori informazioni utili dal punto di vista diagnostico-prognostico, possibili queste ultime solo se si fosse optato per la prosecuzione della gravidanza;
- che i rilievi dei CTP – in base ai quali era mancata “un'ampia informazione fornita alla paziente in cui fosse stato spiegato, certi soprattutto della comprensione, che la patologia riscontrata nel feto in grembo non fosse incompatibile con la vita anche se avrebbe richiesto un successivo ed attento
15 monitoraggio. La mancanza di elementi negativi e peggiorativi come l'idrope, il possibile e documentato riassorbimento nelle successive settimane di gravidanza delle formazioni cistiche pericardiache, la certezza della benignità, riaffermavano una diagnosi a decorso positivo" - derivavano, all'evidenza, dalla conoscibilità dell'effettiva patologia che affliggeva il feto e quindi si fondavano inammissibilmente su un criterio valutativo a posteriori;
- che non v'era stata alcuna “inversione sequenziale e logica tra accertamenti, informazione, consapevolezza e decisione”, dato che alla paziente erano state chiaramente esposte informazioni sulla possibilità di valutare l'evoluzione della malformazione rilevata, e quindi definire, nel tempo, la prognosi del caso mediante esami seriati sia ecografici che eventualmente RM, e che alla successiva consulenza psichiatrica era tuttavia emersa l'impossibilità per la paziente stessa di tollerare ulteriormente proprio la situazione di incertezza diagnostica della gravidanza in atto, che le era quindi nota.
Considerata l'esaustività dei nuovi accertamenti peritali, non si ravvisano i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU sollecitata dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni, occorrendo, peraltro, osservare che i rilievi contenuti nella perizia di parte depositata dagli stessi appellanti nel primo grado di giudizio rivestono la valenza di mere allegazioni difensive di carattere tecnico e sono quindi privi di efficacia probatoria, con la “conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass., Sez. VI - 2, Ordinanza 09/04/2021, n. 9483).
7. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va confermata.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico degli appellanti, liquidate come in dispositivo, ai parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per cause di valore indeterminabile.
16 In base allo stesso criterio le spese di CTU, come già liquidate in corso di giudizio, vengono definitivamente poste a carico degli appellanti.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1719/2023 del 20/04/2023 del Tribunale di Padova, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido, a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata dell' , liquidate in € 12.156,00 per compenso, Controparte_3
oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio, come già liquidate, a carico degli appellanti;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente
TE TE OT IS
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa OT IS Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa TE TE Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 989/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
(C.F. Persona_1 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avvocato dall'Avv. Francesco Mion del Foro di Padova (PEC
e dall'Avv. Nicola Totaro del Foro di Foggia (PEC Email_1
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello (PEC Email_2
in Venezia, 3080L San Polo Email_3
appellanti contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Calì (PEC
, LO OR (PEC Email_4
e OV MA (PEC Email_5
dell'Ufficio legale interno, elettivamente domiciliato Email_6
presso la sede interna dell' in Padova, Via Giustiniani 1 CP_1
appellata e oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova n. 1719/2023 del 20/04/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis;
Nel merito:
- in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di
Padova, Sezione Civile, Giudice Dott. Beghini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3123 / 2022, pronunciata in data 19.04.2023, depositata in cancelleria in data 20.04.2023 e comunicata il
20.04.2023, e accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
nella causazione degli eventi lesivi descritti per tutte le causali di cui in atti;
[...]
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance, subiti da ciascun appellante in conseguenza degli eventi lesivi descritti, nella misura indicata in atti e dunque in via alternativa: sulla base delle Tabelle di Roma anno 2023
- danno biologico permanente del 25% € 88.279,54; Parte_1
- danno morale (27,5% del d. biologico) € 24.277,00;
2 - oltre a danno da invalidità temporanea biologico-esistenziale e morale di , da Parte_1
quantificarsi equitativamente;
- personalizzazione d. biologico permanente 40% (di € 88.279,54) € 35.311,00;
- danno da mancata/incompleta prestazione del consenso informato da quantificarsi in via equitativa;
- danno da perdita del nascituro patito da € 369.074,00; Parte_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 369.074,00; Parte_2
- danno da perdita del nascituro patito da € 238.479,00; Persona_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 238.479,00; Parte_3
- danni patrimoniali e € 38.159,87; Parte_1 Parte_2
o in quella diversa misura che risulterà nel prosieguo di causa, in ogni caso con rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo;
oppure sulla base delle Tabelle di Milano anno 2024:
- danno biologico-esistenziale e morale permanente del 25% € 126.661,00, Parte_1
- oltre a danno da invalidità temporanea biologico-esistenziale e morale di , da Parte_1
quantificarsi equitativamente;
- personalizzazione d. biologico-esistenziale permanente 34% (di € 89.831,00) € 30.542,00;
- danno da mancata/incompleta prestazione del consenso informato da quantificarsi in via equitativa;
- danno da perdita del nascituro patito da € 410.655,00; Parte_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 410.655,00; Parte_2
- danno da perdita del nascituro patito da € 168.102,00; Persona_1
- danno da perdita del nascituro patito da € 168.102,00; Parte_3
- danni patrimoniali e € 38.159,87; Parte_1 Parte_2
o in quella diversa misura che risulterà nel prosieguo di causa, in ogni caso con rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo;
3 In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze del procedimento di ATP, nonché del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Con condanna della convenuta al rimborso di spese di CTU e CTP dell'ATP e di entrambi i gradi di giudizio da porsi a carico integrale di controparte;
In via istruttoria:
- viste le contraddizioni, lacune e incongruenze della rinnovata CTU, si chiede di essere ammessi a
CTU medico legale in rinnovazione di quella effettuata in appello, con nomina di un diverso collegio peritale. Per l'effetto si chiede che venga nominato un CTU da scegliersi, a garanzia di imparzialità delle parti, tra professionisti iscritti ad albi esterni all'ambito territoriale del
Circondario.
Si chiede inoltre che venga assegnato al CTU il seguente quesito: “Letti gli atti, esaminati i documenti, ricercata la documentazione medica ovunque essa si trovi, visitata la Sig.ra Parte_1
e, se del caso, i familiari appellanti, dica il CTU se nell'operato degli operatori sanitari
[...]
dell' siano ravvisabili o meno estremi di responsabilità per imprudenza, Controparte_2
negligenza ed imperizia, accerti nello specifico se sia stata compiutamente Parte_1
informata in ordine al carattere benigno della lesione inizialmente diagnosticata e della possibilità di trattamento conservativo della stessa lesione con buone probabilità di portare regolarmente a termine la gravidanza. Indichi il CTU quali siano i danni patrimoniali e non patrimoniali - compresi quelli da perdita di 'chance' e da perdita del rapporto parentale - derivati a e ai Parte_1
familiari ricorrenti quantificando, altresì, i postumi biologici permanenti e temporanei derivati, oltre al grado di sofferenza conseguito sul piano morale ed esistenziale, l'incidenza delle lesioni sulla sfera psichica e relazionale, le limitazioni alla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, le limitazioni alla capacità lavorativa, sia generica che specifica. Valuti e quantifichi la congruità delle spese sostenute e la necessità di sostenerne in futuro. Dica infine il CTU se rientri nei casi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.”.
4 - Si chiede di essere ammessi a prova per testi come da memoria contenente la precisazione delle conclusioni depositata in data 11.04.2025, da intendersi qui richiamata.
Per l'appellata:
Chiedendo che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
1) nel merito, respingere l'appello avversario siccome palesemente inammissibile ed infondato;
2) in via istruttoria, rigettare siccome inammissibile ed inutile la richiesta avversaria di ammissione a prova testimoniale per le ragioni di cui in narrativa.
Spese, diritti e onorari interamente refusi, anche in riferimento al giudizio di AT.P. R.G. n.
3978/2020, nonché del giudizio di merito R.G. n. 3123/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1
, adivano il Tribunale di Padova al fine di ottenere la condanna dell' Parte_3 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in Controparte_3
subordine anche da perdita di chance, sofferti a causa della condotta dei sanitari dell'Unità
Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell' convenuta, i quali, in esito ad Controparte_2
ecografia ostetrica del secondo trimestre di gravidanza (c.d. morfologica) eseguita il 14.08.2015 da , alla ventesima settimana di gestazione, che riscontrava la presenza nel feto Parte_1
di “formazioni cistiche che occupano la zona polmonare. Cuore deviato”, la sottoponevano ad ecografia ostetrica di II livello eseguita lo stesso giorno, con referto di “numerose grosse cisti a carico di entrambi i polmoni occupanti l'intera massa polmonare bilateralmente (CCAM di I tipo).
Difficile valutazione dell'aia cardiaca”, inducendola a determinarsi per un'interruzione volontaria della gravidanza rivelatasi poi non necessaria, avendo il successivo esame autoptico accertato che trattavasi di diversa patologia, ovvero di cisti del pericardio.
A sostegno delle domande i ricorrenti, in estrema sintesi, deducevano che, per effetto di errore diagnostico e prognostico del personale intervenuto, la sig.ra era stata sottoposta ad Pt_1
5 un'interruzione della gravidanza inutile e dannosa, priva di indicazione a fronte della patologia di cui il feto era realmente portatore e neppure giustificata in caso di CCAM I, data la prognosi solitamente favorevole di tale malformazione, con tassi di sopravvivenza sino all'84 %, lamentando che l'intervento era stato eseguito in assenza di una RMN e sulla base di un consenso informato viziato, fondato su informazioni non corrispondenti alla realtà e comunque carenti, non avendo la paziente ricevuto un counseling multidisciplinare, fondamentale per meglio comprendere la natura del problema e la sua reale prognosi.
Costituitasi, l' di Padova affermava che l'operato dei propri sanitari Controparte_3
era stato corretto e, in ogni caso, non aveva avuto alcuna rilevanza rispetto ai danni lamentati dai ricorrenti, negando che la paziente fosse stata indotta ad interrompere la gravidanza ed insistendo perciò per il rigetto delle domande.
2. Il Tribunale di Padova, acquisita la CTU esperita in sede di ATP, assunti chiarimenti dai CTU, con ordinanza n. 1719/2023 del 20/04/2023 respingeva le domande.
A tale apprezzamento il primo giudice perveniva dopo aver ritenuto esente da censure il comportamento dei medici dell'Azienda ospedaliera, recependo le conclusioni della CTU e dell'elaborato con i chiarimenti dei periti incaricati ed osservando che non era emerso alcun comportamento orientato sin da subito in maniera favorevole all'IVG da parte dei sanitari, i quali dovevano recepire la propensione della paziente, in un contesto in cui il fattore tempo aveva rappresentato un elemento di grossa criticità, perché “non decidere in tempi brevi” avrebbe significato decidere di portare avanti la gravidanza;
che anche la mancata esecuzione di una RNM era da collegarsi esclusivamente all'urgenza decisionale imposta dalle settimane di gravidanza cui si era giunti, trattandosi di esame che avrebbe potuto fornire indicazioni utili prognosticamente soltanto in un'ottica di esecuzione ripetuta nel tempo;
che il consenso informato era stato acquisito “a distanza di sole quattro ore dal ricovero in ospedale”, come eccepito dai ricorrenti, ma pur sempre dopo 4 giorni dalle iniziali comunicazioni diagnostiche ed a seguito di un'attività di counseling che aveva coinvolto l'ostetrico ecografista, il chirurgo pediatra e lo psichiatra, con una
6 conclusiva supervisione genetica;
che, avendo a disposizione un'unica valutazione a 22 settimane di gestazione, risultava impossibile esprimere un giudizio sulle probabilità di condurre a termine la gravidanza, stante la possibilità che nel divenire si sviluppasse un idrope (che avrebbe azzerato tali possibilità) o che si realizzasse una compressione durevole e incrementativa sul polmone (che avrebbe azzerato non la possibilità di nascere a termine, ma quella di respirare e sopravvivere dopo la nascita) o che si riducessero progressivamente le dimensioni della massa.
3. Hanno interposto gravame e in proprio ed in Parte_1 Parte_2
rappresentanza dei figli minori e , articolando i seguenti Persona_1 Parte_3
motivi d'appello e riproponendo le domande di cui al ricorso introduttivo del primo grado.
Con il primo motivo, rubricato “Sull'insufficienza dell'ordinanza impugnata, quale ripetizione integrale degli asseriti chiarimenti alla CTU, che costituiscono a loro volta mere ripetizioni della precedente CTU”, l'appellante si duole che il giudice abbia acriticamente recepito le conclusioni rese dal Collegio dei CTU nell'integrazione depositata nel corso del primo grado di giudizio, nonostante che le stesse, anziché riscontrare le questioni poste dal giudice, fossero consistite nella pedissequa ripetizione delle precedenti tesi, senza alcun approfondimento ulteriore.
Con il secondo motivo, rubricato “Sull'insufficienza dei chiarimenti alla CTU e sulla conseguente necessaria riforma della decisione per l'acclarata responsabilità dell'Azienda ospedaliera appellata”, l'appellante critica la decisione impugnata per aver erroneamente fondato la decisione sulle risultanze dell'elaborato contenente i chiarimenti alla CTU, sollevando, in particolare, i seguenti profili di censura:
- aver ritenuto che la sig.ra non fosse stata indotta a procedere con l'interruzione della Pt_1
gravidanza, nonostante il breve lasso temporale (4 ore) trascorso tra l'ingresso nel nosocomio il giorno del ricovero del 18.08.2015 e la prospettazione alla paziente della proposta di “induzione al travaglio di parto abortivo + revisione della cavità uterina”, in un contesto in cui, come desumibile dal diario clinico, la consulenza chirurgo-pediatrica era stata eseguita per paziente già inquadrata “in lista per IVG” e dopo la raccolta del consenso per IVG, la consulenza
7 anestesiologica dello stesso giorno era avvenuta per paziente “…che si sottoporrà ad induzione di travaglio di parto abortivo” e l'incontro con lo specialista in psichiatria si era tenuto, a chiusura di un mero iter burocratico relativo ad una decisione già presa, 24 ore dopo il ricovero, a conferma che per i sanitari l'IVG fosse l'unica soluzione percorribile;
- aver ritenuto il consenso informato esente da vizi, senza considerare che questo era stato prestato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, ovvero su un'erronea diagnosi, e, diversamente da quanto affermato, in mancanza di un'attività di counseling, in un momento anche precedente alla consulenza dei chirurghi pediatri;
- aver omesso di motivare sulle carenze e sulle contraddizioni della CTU resa in ATP, non risolte dai chiarimenti degli ausiliari, trascurando che costoro avevano dapprima affermato che entrambe le malformazioni (la CCAM I e la ciste del pericardio) costituivano malformazioni generalmente benigne a prognosi favorevole, per poi sostenere che le lesioni riscontrate nel feto,
a prescindere dalla loro origine, sarebbero state prognosticamente sfavorevoli a causa della loro dimensione e della compressione sulle strutture viciniori, desumendo erroneamente la considerevole dimensione della massa da immagini ecografiche inattendibili (avendo gli stessi periti considerato improprio il riferimento, contenuto nel referto dell'ecografia di II livello, alle
Linee guida SIEOG 2010, dato che un centro di II livello “deve necessariamente lavorare superando di molto quelle linee guida”);
- esser pervenuto alla decisione senza neppure prendere in considerazione i rilievi contenuti nella perizia prodotta dai ricorrenti, in cui, dal punto di vista tecnico, era stato dedotto che l'informativa prognostica fornita alla madre non rispettava i dati riportati in letteratura, che sottolineavano la prognosi benigna della condizione da cui era affetto il feto, con una aspettativa di riduzione della massa nel corso del III trimestre ed una regressione totale della massa nel 10-
30% dei casi, citando quale unico fattore prognostico negativo la presenza di idrope (nel caso non presente), e mai la dimensione della massa;
8 - aver erroneamente affermato l'incidenza della ristrettezza dei tempi a disposizione sulla possibilità di eseguire ulteriori approfondimenti, mentre in una struttura di secondo livello una
RMN urgente - che avrebbe dovuto essere eseguita in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale - poteva essere eseguita al massimo in due giorni, ed anzi esser prescritta ancor prima del ricovero, subito dopo l'ecografia del 14.08.2015, tanto più che il limite temporale di “22 settimane + 3 giorni” per attuare l'interruzione di gravidanza, contrariamente a quanto sostenuto dai CTU, non è un limite previsto dalla legge n. 194/78, ma un limite imposto dai ginecologi per spirito di autoregolamentazione, in ogni caso variabile nelle diverse realtà territoriali.
Con ulteriore motivo d'impugnazione, l'appellante deduce il vizio di omessa motivazione dell'ordinanza, in quanto consistente di una mera trasposizione testuale del contenuto dei chiarimenti dei CTU (recte, dell'integrazione alla CTU), in mancanza di ogni tipo di percorso logico giuridico e riferimento giurisprudenziale.
Con l'ultimo motivo gli appellanti lamentano l'errata condanna alla rifusione delle spese di lite e di CTU, sul presupposto della riforma integrale dell'ordinanza, puntualmente richiesta.
4. Si è costituita l' , contrastando i motivi d'appello ed Controparte_3
insistendo per l'integrale conferma dell'ordinanza del Tribunale di Padova.
5. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rimessa una prima volta la causa al Collegio, questo con ordinanza del 12.10.2024, in accoglimento dell'istanza degli appellanti, disponeva la rinnovazione della CTU, affidandola ad un Collegio composto di medico legale e specialisti in chirurgia pediatrica e ginecologia.
La causa, dopo l'acquisizione della CTU e dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa nuovamente alla decisione del Collegio.
6. I motivi d'appello sopra richiamati non sono idonei a condurre alla riforma dell'ordinanza impugnata, che dev'essere confermata sulla base di quanto evidenziato dai CTU incaricati nel
9 presente grado di giudizio, le cui conclusioni, ampiamente motivate, fondate su un rigoroso ragionamento logico, sono condivise dal Collegio.
Va premesso che, per verificare la sussistenza della responsabilità addotta dagli appellanti, occorre porsi nella condizione in cui i medici operarono tra il 14 e il 19 agosto 2015, tenendo conto, quindi, delle informazioni di cui i medici disponevano e potevano disporre a quell'epoca, dal momento che l'inadempimento non può essere considerato imputabile, né la condotta dei sanitari può essere ritenuta colposa per il solo fatto che, a posteriori, l'esame autoptico abbia accertato una diversa origine della neoformazione registrata dagli esami ecografici eseguiti prima dell'IVG.
Ponendosi in tale prospettiva, i CTU, dopo aver ricostruito puntualmente nell'elaborato - cui per brevità si fa rinvio - la vicenda clinica di cui è causa e definito la natura, l'incidenza epidemiologica e le possibilità di cura per ciascuna delle patologie in questione, hanno osservato che, in linea generale, “la diagnosi differenziale tra la malformazione adenoido-cistica congenita (CCAM) e la cisti pericardica non è semplice, ma diventa essenziale in quanto le due patologie hanno una evoluzione ed una prognosi molto differente, molto migliore nel secondo caso”, precisando che, nel caso concreto, “L'estrema rarità delle cisti pericardiche rispetto alla CCAM (1:100.000 vs
1:2.400 nati vivi) e il particolare quadro rilevato agli esami ecografici ostetrici del 14.08.2015 (…) hanno portato alla formulazione diagnostica di CCAM anziché di cisti pericardica”, seppur “la rarità della manifestazione bilaterale della CCAM insieme all'assenza di effetti compressivi sulle strutture mediastiniche avrebbe dovuto far sospettare un errato orientamento diagnostico, anche senza considerare in diagnosi differenziale la cisti pericardica (….)”.
Gli stessi CTU, tuttavia, hanno chiarito che “all'epoca gestazionale del riconoscimento ecografico della neoformazione, non era possibile “in vivo” la corretta diagnosi di cisti pericardica, che invece
è stata espletata solo con l'esame dell'organo al microscopio” (cfr. pag. 57 dell'elaborato). A tale valutazione sono pervenuti dopo aver osservato che l'esecuzione di una RMN “avrebbe probabilmente chiarito meglio l'entità del quadro patologico cistico, ma non avrebbe potuto
10 indirizzare la prognosi che sarebbe stata possibile solo con accertamenti ripetuti nel tempo per evidenziare la comparsa di complicazioni, come un idrope fetale, o meglio la riduzione/scomparsa della formazione”. Infatti, il caso di specie era connotato dalle seguenti peculiarità: a) “la reale diagnosi presentava intrinsecamente delle notevoli difficoltà, come confermato dall'esame anatomopatologico, dove l'analisi macroscopica inizialmente attribuiva al polmone l'origine della neoformazione, e solo dopo una valutazione microscopica sul materiale fissato, si è giunti ad una diagnosi definitiva di cisti emorragica multiloculata del pericardio”; b) “la formazione evidenziata, indipendentemente dal tipo istologico, presenta delle caratteristiche (numerose cisti che deviano
l'asse cardiaco), soprattutto volumetriche (interessamento dell'intera massa toracica), che difficilmente possono essere paragonate alle formazioni cistiche pericardiche benigne di pochi millimetri che in letteratura spesso hanno una facile evoluzione con scomparsa in utero. In particolare considerando la deviazione dell'asse cardiaco già presente in questa epoca gestazionale e l'interessamento di gran parte dell'area toracica, questa neoformazione presentava anche una elevata probabilità di evolvere verso l'idrope fetale per i meccanismi di compressione dell'area cardiaca descritti in precedenza, senza dimenticare le possibili implicazioni legate alla compressione del polmone e quindi al suo sviluppo”.
Né, secondo i CTU, sarebbe stato utile un esame ecocardiografico, su cui pure si sono appuntate le critiche dei CTP degli appellanti alla bozza dell'elaborato, non solo perché il caso di specie si riferisce ad una patologia toracica, e non cardiaca, ma anche perché, come già detto, lo stesso andamento dell'esame macroscopico autoptico, ove il quadro cistico era imputato ad origine polmonare (“Polmoni con cisti multiloculata emorragica mediastinica”) e solo successivamente, dopo fissazione e valutazione allo stereomicroscopio, veniva riconosciuto come cisti emorragica multiloculata del pericardio, dimostrava che neppure indirettamente una ecocardiografia avrebbe potuto procurare un qualche apporto alla diagnosi differenziale.
Alla luce di tali risultanze della CTU alcun inadempimento può ricondursi alla struttura in relazione all'omessa diagnosi della reale patologia da cui il feto era affetto, trattandosi di prestazione che,
11 avuto riguardo alla rarità della cisti pericardica (1:100.000), alla scarsa compatibilità delle caratteristiche volumetriche delle lesioni rilevate alle ecografie ed al suindicato esito dell'analisi macroscopica eseguita ex post, implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
(“notevoli difficoltà”, secondo gli ausiliari), non essendo perciò ravvisabile la colpa grave di cui all'art. 2236 c.c. in capo ai sanitari intervenuti;
né può ritenersi che i medici, dopo l'iniziale diagnosi di CAMM I di cui al referto dell'ecografia di II livello, abbiano violato le regole di diligenza e prudenza per aver mancato di disporre ulteriori accertamenti necessari, essendo rimasta esclusa l'ipotesi che l'esecuzione di una RMN avrebbe potuto disvelare la corretta diagnosi o consentire comunque di indirizzare la prognosi, prognosi che, come accertato sia dai consulenti incaricati nel presente grado sia da quelli investiti in prime cure, sarebbe stato possibile definire solo con approfondimenti ripetuti nel tempo, così come rappresentato alla paziente nel corso della consulenza chirurgico pediatrica, di cui si dirà oltre.
Occorre a questo punto verificare l'ulteriore doglianza, prospettata dai ricorrenti, di una determinazione non consapevole della paziente alla sottoscrizione del consenso per l'intervento di IVG, indotta dai medici o comunque fondata su informazioni non corrette o carenti.
Per dirimere tale profilo va innanzitutto sottolineato che, in base all'elaborato peritale, indipendentemente dall'origine della neoformazione, sia che si fosse trattato di CCAM I, sia che si fosse trattato di cisti del pericardio, era comunque ipotizzabile un trattamento conservativo con il proseguimento della gravidanza e l'osservazione della sua evoluzione, con buone probabilità che la gravidanza potesse essere portata regolarmente a termine, salvo la comparsa di possibili complicazioni, valutabili solo mediante un monitoraggio ecografico nel tempo.
Va poi puntualizzato che la legge n. 194/1978 pone un limite cronologico per l'IVG del secondo trimestre, e precisamente fissa tale limite all'epoca in cui il feto acquisisce la possibilità di vita autonoma, stabilendo all'art. 7 che “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo
12 6 – n.d.r. riferita al grave pericolo per la vita della donna, in specie non ricorrente – e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
Sul punto hanno osservato i CTU che attualmente esiste un accordo generale nel considerare una età gestazionale di 22 settimane + 5 giorni e un peso fetale di 500 grammi come i due valori soglia oltre i quali la possibilità di vita autonoma del feto diventa tangibile, per farne derivare che nel caso in questione l'epoca di gravidanza confermata dal peso fetale (510 gr) e dalla biometria fetale (all'ecografia del 08.06.2015 le dimensioni fetali erano compatibili con 12 settimane + 1 giorno, rispetto a 11 settimane compiute di amenorrea e al 14.08.2015, al momento dell'esame ecografico del secondo trimestre, il feto era corrispondente, secondo i CTU, a 21 settimane + 5 giorni), era comunque – anche se, come evidenziato nella comparsa conclusionale degli appellanti, il referto della morfologica indicava 21 settimane – al limite ultimo per poter procedere all'interruzione della gravidanza.
Tenendo fermo tale dato, si deve esaminare il diario clinico relativo alla degenza della paziente, il quale attesta che il giorno stesso del ricovero, il 18.08.2025, sia pure dopo la firma dei moduli di consenso informato all'intervento, veniva espletata la consulenza chirurgica, nonché segnalata la necessità di ricontattare lo psichiatra non appena disponibile il relativo referto.
Come riportato nell'elaborato peritale e confermato dall'esame della documentazione, i consulenti chirurghi infantili, preso nota che la paziente era in lista per IVG e che non era stato eseguito un precedente colloquio di counseling, procedevano loro stessi a fornire informazioni sulla patologia malformativa, indicando la rarità dell'affezione diagnosticata ed esprimendo perplessità sulla localizzazione bilaterale delle formazioni cistiche (“Si integrano le informazioni ricevute dalla madre con la nozione che tale patologia malformativa è estremamente rara, che lo
è ancora di più nella sua bilateralità”), sottolineando che “l'evoluzione è scarsamente predicibile a questa epoca gestazionale”, che potevano aversi elementi prognostici utili mediante l'osservazione con ecografie seriate e che un possibile aiuto poteva derivare dalla RMN fetale, da discutere con i ginecologi, indicando la disponibilità a ulteriore colloquio anche ravvicinato.
13 Si tratta, secondo i CTU, di informazioni del tutto corrette, che espressamente indicavano l'impossibilità di definire in quell'epoca di gestazione l'evoluzione della patologia malformativa, che avrebbe potuto essere accertata solamente con studi ecografici seriati nelle settimane successive, proseguendo la gravidanza.
Si tratta, inoltre, di informazioni che si palesano incompatibili con l'assunto difensivo che l'IVG sia stata l'unica soluzione indicata dai sanitari e che la sig.ra sia giunta all'intervento nel Pt_1
convincimento di una prognosi sfavorevole, ovvero nel convincimento che il feto fosse affetto da patologia incompatibile con la vita.
L'opzione di proseguire la gravidanza prospettata dai chirurghi, poi, avrebbe potuto essere accettata dalla paziente in qualunque momento, anche se aveva già svolto le consulenze e firmato il consenso per l'interruzione della gravidanza, dato che il consenso, su cui anche nella comparsa conclusionale si soffermano gli appellanti, poteva essere ritirato in ogni momento prima dell'esecuzione dell'intervento, come ben esplicitato nel modulo sottoscritto dalla stessa, recante, alla seconda pagina, anche l'apposito riquadro per la revoca del consenso (v. pag. 20 cartella clinica in atti).
Nel referto della consulenza psichiatrica, che si teneva il 19.08.2015, veniva poi diagnosticata e certificata una condizione di grave pericolo per la salute psichica della sig.ra , così Pt_1
descritta: “…tono dell'umore depresso con notevole quota d'ansia e pensiero focalizzato nella gravidanza in atto e nelle incertezze prognostiche che ne derivano con un intenso bisogno da parte della pz di distrarsi da tali pensieri. La pz non appare infatti in grado di tollerare ulteriormente sul piano psichico la situazione di incertezza diagnostica della gravidanza in atto e a gestire dal punto di vista cognitivo ed emotivo una eventuale prosecuzione della stessa. Si ritiene che il proseguimento della gravidanza in atto quindi costituisca per la pz un grave rischio di salute”.
Orbene, a fronte degli elementi sopra richiamati, complessivamente considerati, si palesano congrue, e vanno quindi recepite, le conclusioni dei CTU, secondo cui, indipendentemente dal tipo istologico della malformazione, l'opzione dell'interruzione della gravidanza non è derivata dal
14 fatto che la patologia fosse incompatibile con la vita, ma, come certificato dalla consulenza psichiatrica, dall'impossibilità per la gestante di sopportare ulteriormente l'incerta evoluzione del quadro clinico. Inoltre, va confermato l'apprezzamento del primo giudice, che ha ritenuto esente da vizi il consenso prestato per l'IVG, risultando che la paziente l'abbia tenuto fermo pur dopo aver ricevuto la corretta informativa di cui si è detto dai chirurghi infantili.
A diversa valutazione non conduce l'esame delle critiche sollevate dai CTP degli appellanti, alle quali i CTU hanno risposto in modo adeguato, osservando:
- che l'espletamento di un'indagine RM in alcuni casi rappresenta un perfezionamento della diagnosi ecografica delle affezioni in questione, ma nel caso di specie, “si ritiene molto probabile, per non dire certo, che l'espletamento di un'indagine RM, considerando anche l'epoca di cui si parla (ovvero circa 10 anni fa), non sarebbe stata in grado di fornire maggiori informazioni dal punto di vista diagnostico”, dato che all'esame macroscopico autoptico il quadro cistico venne ritenuto di origine polmonare, giungendosi poi alla corretta diagnostica solo a seguito delle indagini istologiche;
- che ambedue le patologie potevano essere trattate in modo conservativo con il proseguimento della gravidanza e l'osservazione della sua evoluzione e che le possibilità di sopravvivenza del nascituro dipendevano dalla somma di multipli fattori, alcuni presenti, come le rilevanti dimensioni della neoformazione con spostamento dell'asse cardiaco, alcuni assenti come l'idrope fetale, alcuni non valutabili al momento dell'interruzione della gravidanza, come la tendenza evolutiva verso una crescita o una riduzione nel corso della gestazione, laddove, nel tempo a disposizione per procedere ad un'eventuale IVG, nessuno - né i sanitari, né la gestante - avrebbe potuto ottenere ulteriori informazioni utili dal punto di vista diagnostico-prognostico, possibili queste ultime solo se si fosse optato per la prosecuzione della gravidanza;
- che i rilievi dei CTP – in base ai quali era mancata “un'ampia informazione fornita alla paziente in cui fosse stato spiegato, certi soprattutto della comprensione, che la patologia riscontrata nel feto in grembo non fosse incompatibile con la vita anche se avrebbe richiesto un successivo ed attento
15 monitoraggio. La mancanza di elementi negativi e peggiorativi come l'idrope, il possibile e documentato riassorbimento nelle successive settimane di gravidanza delle formazioni cistiche pericardiache, la certezza della benignità, riaffermavano una diagnosi a decorso positivo" - derivavano, all'evidenza, dalla conoscibilità dell'effettiva patologia che affliggeva il feto e quindi si fondavano inammissibilmente su un criterio valutativo a posteriori;
- che non v'era stata alcuna “inversione sequenziale e logica tra accertamenti, informazione, consapevolezza e decisione”, dato che alla paziente erano state chiaramente esposte informazioni sulla possibilità di valutare l'evoluzione della malformazione rilevata, e quindi definire, nel tempo, la prognosi del caso mediante esami seriati sia ecografici che eventualmente RM, e che alla successiva consulenza psichiatrica era tuttavia emersa l'impossibilità per la paziente stessa di tollerare ulteriormente proprio la situazione di incertezza diagnostica della gravidanza in atto, che le era quindi nota.
Considerata l'esaustività dei nuovi accertamenti peritali, non si ravvisano i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU sollecitata dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni, occorrendo, peraltro, osservare che i rilievi contenuti nella perizia di parte depositata dagli stessi appellanti nel primo grado di giudizio rivestono la valenza di mere allegazioni difensive di carattere tecnico e sono quindi privi di efficacia probatoria, con la “conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass., Sez. VI - 2, Ordinanza 09/04/2021, n. 9483).
7. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va confermata.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico degli appellanti, liquidate come in dispositivo, ai parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per cause di valore indeterminabile.
16 In base allo stesso criterio le spese di CTU, come già liquidate in corso di giudizio, vengono definitivamente poste a carico degli appellanti.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1719/2023 del 20/04/2023 del Tribunale di Padova, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido, a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata dell' , liquidate in € 12.156,00 per compenso, Controparte_3
oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio, come già liquidate, a carico degli appellanti;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente
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