Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15631/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Lorenzo MANNINO per parte ricorrente e l'Avv. Alba SCAFFIDI in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_2
Il Giudice, preliminarmente, dispone che alla presente controversia sia riunita quella portante il numero 15720/2023, per connessione soggettiva e oggettiva.
L'Avv. Mannino chiede di essere autorizzato al deposito dell'atto di compravendita già
trasmesso per via telematica e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'Avv. Scaffidi si associa a quest'ultima richiesta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Autorizza il deposito della documentazione.
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.10 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nelle cause civili iscritte ai Per ___________________
nn. 15631 e 15720 R.G.L. 2024, promosse
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1
Lorenzo MANNINO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni
BONANNO n° 61 ;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Delia CP_2
CERNIGLIARO e Valeria CAPOTORTI, giusta procure generali richiamate in memorie di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato SENTENZA, dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
2 Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti emessi dall' nei confronti di CP_2
il 9/07/2019 ed il 20/01/2021, nella parte in cui sono Parte_1
stati contestati a quest'ultima indebiti, rispettivamente pari a Euro 3.109,08 ( per il periodo da Gennaio 2017 a Dicembre 2018) e ad Euro 8.646,06 ( per il periodo dal
1° Maggio 2015 al 28/02/2021), a titolo di ratei di maggiorazioni sull'assegno sociale non spettanti, e dichiara che nulla è dovuto dalla medesima per i suddetti titoli.
Condanna l' alla restituzione degli importi medio tempore trattenuti sulle CP_2
prestazioni erogate alla ricorrente, pari, alla data di deposito dei ricorsi, ad Euro
2.880,00, con gli interessi legali come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_2
2.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo MANNINO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati il 18/12/2023, adì Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, e premesso di essere titolare di assegno sociale n° 04039860, espose che con note del 9/07/2019 e del 20/01/2021,
l' aveva rideterminato l'importo della prestazione, contestandole un primo CP_2
indebito di Euro 3.109,08 per il periodo da Gennaio 2017 a Dicembre 2018 e di Euro
8.646,00 da Maggio 2015 e sino a Febbraio 2021.
Dedusse di aver proposto ricorso amministrativo, che era stato respinto e ribadì
l'illegittimità del recupero, invocando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e la sussistenza di affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti dell' e CP_1
l'annullamento degli indebiti contestati, con condanna dell' alla restituzione CP_2
degli importi medio tempore trattenuti sulle prestazioni erogatele, nonché al rimborso delle spese di lite.
3 L' ritualmente costituitosi, con memorie difensive, deduceva CP_2
l'infondatezza delle domande avversarie e l'inapplicabilità dei principi richiamati,
non avendo la comunicato né all'Agenzia delle Entrate, né all' Parte_1 CP_2
mediante modello RED, i redditi percepiti ( tra cui quelli derivanti da una compravendita) ed avendo superato i limiti reddituali, anche per effetto della ricostituzione di una prestazione a favore del coniuge Persona_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
All'udienza del 9/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n° 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure Per_2
n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di
4 norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993
n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del Per_2
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L.
5 n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma CP_ 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero dell'Economia,
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha CP_ stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens CP_ ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n.
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire CP_ all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello
6 stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" CP_ devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende CP_ perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009,
n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono CP_ essere però dichiarati all'
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. CP_2 CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_1 delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera CP_ l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa CP_ comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, CP_ n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
7 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass.
n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
A tali regulae iuris intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone le ragioni giuridiche.
Nel caso di specie, l'indebito di Euro 3.109,08 si riferisce al periodo da Gennaio 2017 a
Dicembre 2018 e deriva dalla liquidazione in favore di coniuge della Persona_1
, di un supplemento della pensione VOCOM di cui era titolare e che ha Parte_1
determinato il superamento del limite di reddito coniugale per la maggiorazione sociale.
Anche l'indebito di euro 8.646,06, relativo al periodo da Maggio 2015 a Febbraio 2021,
condivide in parte la stessa origine.
Ed è evidente che essendo il reddito suindicato derivante da prestazione previdenziale liquidata al coniuge dallo stesso , alla luce dell'insegnamento CP_1
giurisprudenziale richiamato, non si potevano in nessun caso ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito, essendo l' conoscenza della Controparte_3
misura della prestazione erogata ed avendo continuato a corrispondere la maggiorazione sociale alla , per oltre un anno dalla ricostituzione della Parte_1
pensione nei confronti del coniuge avvenuta il 6/03/2018, così ingenerando il ragionevole affidamento in ordine alla legittimità dell'erogazione ed permanere dei requisiti reddituali per la spettanza della prestazione assistenziale.
8 Per quanto riguarda, poi, specificamente il periodo compreso tra l'1/01/2020 ed il
28/02/2021, l'Istituto lamenta che la ricorrente abbia agito con dolo, non avendo comunicato i proventi di una compravendita immobiliare del 20/06/2019.
Anche tale profilo, è, tuttavia, infondato.
Premesso che il corrispettivo della vendita in sé costituisce “ patrimonio “ piuttosto che “ reddito “, come affermato dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza n°
174/2005 “ tra i presupposti che consentono le fruizioni dell'assegno sociale vi è la situazione reddituale, dovendosi però intendere con l'espressione “reddito” il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con i caratteri della periodicità e consumabilità senza menomazione della fonte da cui promanano. Ne consegue che il ricavato della vendita di un bene immobile è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, non partecipando dei caratteri sopra indicati”.
Pertanto, poiché nel caso in esame l'immobile proveniva da successione ( v. rogito in atti) neanche la eventuale plusvalenza realizzata costituiva reddito ai fini IRPEF, ( come previsto dall'art. 67 t.u.i.r. che cosi' statuisce:
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto
9 da parte del donante), cosicchè non sussisteva alcun obbligo di comunicazione e pertanto nessuna ipotesi di dolo omissivo poteva configurarsi.
Alla luce di ciò, i ricorsi vanno accolti, dichiarando illegittimi i provvedimenti emessi dall' nei confronti di il 9/07/2019 ed il CP_2 Parte_1
20/01/2021, nella parte in cui sono stati contestati a quest'ultima indebiti,
rispettivamente pari a Euro 3.109,08 ( per il periodo da Gennaio 2017 a Dicembre 2018)
e ad Euro 8.646,06 ( per il periodo dal 1° Maggio 2015 al 28/02/2021), a titolo di ratei di maggiorazioni sociali non spettanti, ed altresì che nulla è dovuto dalla medesima per i suddetti titoli.
L' va conseguentemente condannato alla restituzione degli importi medio CP_2
tempore trattenuti sulle prestazioni erogate alla ricorrente, pari, alla data di deposito dei ricorsi, ad Euro 2.880,00, come risulta dalle ricevute di versamento depositate in atti, con gli interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo Mannino, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/04/2025
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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