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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza del 12/2/24, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4279/2022 promossa da:
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, C.F. , domiciliataria presso il P.IVA_2
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila( fax n.
0862 410918; e-mail PEC Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dell'Avv. Massimiliano Baroni (C.F. ; fax 068551733 P.E.C C.F._2
) elettivamente domiciliata in Roma, Via Email_3
Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio del medesimo
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 905/2022, depositata il 06.07.2022, del Giudice di
Pace di , emessa all'esito del procedimento recante R.G. n. 1034/2022, non CP_1
notificata pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presenta causa attiene l'appello, proposto dalla , avverso la sentenza n. Parte_1
905/2022, depositata il 06.07.2022 dal Giudice di Pace di , relativa all'opposizione CP_1
alle ordinanze ingiunzioni originate dai verbali di contestazione V/9969V/2021 del
13.03.2021, V/13548V/2021 del 13.03.2021, V/13786V/2021 del 22.03.2021, nei quali la
Polizia Municipale di accertava che il conducente del veicolo targato FW746XZ, di CP_1 proprietà della , violava le disposizioni di cui all'art. 142, co. 2, 7 e 8, Controparte_2
C.d.S., in quanto circolava sulla strada di Via di Sotto di Pescara, sulla quale vige un limite orario di 30 km, superando il citato limite di velocità.
Vi è da precisare che il Giudice di primo grado riteneva assorbente la considerazione della mancanza del certificato di regolare installazione per cui riteneva che non ci fossero prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
L'appellante ha principalmente sostenuto la Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697
c.c.. nella parte in cui il giudicante accoglie il ricorso così motivando: “tra le diverse doglianze la ricorrente sostiene l'inattendibilità dei dati del dispositivo in quanto “non correttamente installato” (cfr. sent. pag. 2), e che “nel caso di specie l'amministrazione resistente, benché abbia prodotto in giudizio il decreto di approvazione del sistema
“Velocar Red&Speed Evo-R”, non ha invece prodotto il “certificato in installazione” (della ditta del singolo dispositivo “matricola 423” posizionato in Via di Sotto al CP_3
civico 58/1. Tale documento proprio perché mira ad attestare che concretamente lo strumento Velocar “matricola 423” è stato correttamente installato e attivato (da personale tecnico specializzato) nel rispetto di quanto indicato nel manuale di installazione ed uso del dispositivo, è diverso dal “verbale di funzionalità” effettuato dalla Polizia Locale (in atti) e rappresenta dunque un documento la cui mancanza incide inevitabilmente sulla legittimità del procedimento sanzionatorio”.
Rileva inoltre l'appellante che si tratta dell'accoglimento del motivo n. 11 del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado. Orbene, come sarebbe stato compiutamente pagina 2 di 6 evidenziato e dimostrato dalla resistente, il suddetto motivo era stato proposto solo in sede di ricorso giurisdizionale e non anche amministrativo, con conseguente tardività dello stesso.
In ogni caso, a prescindere da tale assorbente considerazione, il detto motivo n. 11 del ricorso in opposizione sarebbe stato formulato in maniera generica, tale da non aver consentito all'Amministrazione resistente di presentare un'idonea difesa sul punto invocato dal Giudice di Pace, il quale ha erroneamente gravato la P.A. di un onere probatorio in realtà incombente sul ricorrente. La resistente, infatti, per mero scrupolo difensivo, ha provveduto al deposito dei documenti corroboranti la legittimità della sanzione anche per quanto riguarda l'attendibilità dei dati rilevati (nonostante, si ribadisce, l'inammissibilità del motivo de quo in seno al procedimento giurisdizionale). Tuttavia, il certificato di installazione (pur agli atti di questo Ufficio) non è stato prodotto in quanto non oggetto di contestazione.
Leggendo attentamente il suddetto motivo, infatti, può riscontrarsi che il ricorrente ha eccepito l'inattendibilità dei dati rilevati, insistendo sull'onere a carico della Prefettura di produrre in giudizio il decreto di omologazione e/o di approvazione, il certificato di taratura e il verbale di verifica di funzionalità citando, all'uopo, giurisprudenza di legittimità che richiede la produzione solo ed esclusivamente dei succitati documenti. Finanche il ricorrente sostiene che ove “la Amministrazione non abbia allegato al verbale o prodotto in giudizio i certificati di revisione, collaudo, omologazione e taratura, non può essere ritenuto assolto l'onere di provare il perdurare del funzionamento dell'apparecchiatura”, senza mai citare il certificato di installazione. È solo nel primo rigo del motivo che il ricorrente lamenta che il sistema sia “difettoso, non funzionante, non omologato e non correttamente installato”, e solo da tale inciso l'organo giudicante ha imposto un (inesistente) onere probatorio a carico dell'Amministrazione relativo alla produzione del certificato di corretta installazione.
La sentenza impugnata, in ragione di quanto esposto, sarebbe totalmente errata e meritevole di integrale riforma.
Va per completezza aggiunto che parte appellante ha anche argomentato sulla infondatezza dei motivi ulteriori di opposizione.
pagina 3 di 6 L'appellata si è da parte sua opposta all'accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza per pronuncia ultra petitum Detto vizio non si raffigurerebbe nella specie, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe correttamente inteso le contestazioni circa la illegittimità della installazione del sistema Red & Speed” sollevate dalla parte CP_3 appellata nell'ultimo capoverso della eccezione n. 3 del ricorso promosso in sede amministrativa, eccezione che è poi stata riproposta in sede giurisdizionale in maniera più circostanziata ed argomentata (eccezione n. 11 del ricorso accolto dal Giudice di Pace). In sostanza quella che correttamente il Giudice di Pace ha recepito come contestazione della legittimità della installazione del sistema di rilevamento della velocità è stata sollevata sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, con conseguente palese infondatezza del motivo di appello.
Ebbene, in sede di decisione vanno anzitutto respinti i rilievi di inammissibilità dei profili che non sarebbero stati fatti valere in sede amministrativa. A parte il fatto che non risulta provata la dedotta novità dell'argomento, in ogni caso non si condivide l'interpretazione propugnata dall'appellante che contrasta con l'attuale sistema binario di tutela di cui si può avvalere il cittadino.
Quindi non è da escludere che l'interessato possa far valere ragioni di nullità non fatte valere in sede di opposizione in ambito amministrativo, mentre non può, una volta proposto ricorso giurisdizionale, far valere motivi ulteriori e nuovi durante il procedimento.
Nel merito del motivo di appello va precisato quanto segue.
L'opponente svolgeva una contestazione molto ampia sulla funzionalità dell'apparecchio e sulla asserita inattendibilità dei riscontri promananti dall'autovelox in questione sostenendo che fosse difettoso, non funzionante, non omologato e non correttamente installato. Sosteneva del resto di essere sicuro di aver tenuto una velocità consona per cui non si spiegava la contestazione mossa. Peraltro argomentava sul fatto che non poteva essere certamente ad esso opponente imposto di provare di non aver commesso la violazione. Sviluppava in proposito argomentazioni richiamando la giurisprudenza secondo cui qualora la PA non abbia prodotto i certificati di revisione, collaudo, omologazione e pagina 4 di 6 taratura, non possono ritenersi dal medesimo assolti gli oneri probatori sulla medesima incombenti quale attore sostanziale.
Nel merito della questione, in punto di diritto sulle tarature e verifiche, giova precisare che con sentenza della Corte Costituzionale n 113/2015 veniva dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art 3 della Costituzione l'art. 45 comma VI, del D. Lgs. n. 285 del 1992
(Codice della Strada), nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La questione veniva ripresa e trattata con il Dm del 13 giugno 2017 n. 282, che detta regole, prettamente tecniche ed analitiche, sulle verifiche, sia iniziali che periodiche, preordinate alla funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
Esso rimanda all'articolato allegato costituente parte integrante del medesimo decreto, per le procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (oltre alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale). La taratura, come intesa dalla sentenza della Consulta, viene identificata, nella verifica della precisione di misura sia dei prototipi sia dei singoli esemplari degli apparecchi, e viene disciplinata mediante il recepimento delle prassi adottate dallo stesso ministero fin dal 2005, unitamente ad alcune postille concordate con l'organismo nazionale unico di accreditamento. A seguito Per_1
della taratura si deve passare alla verifica di funzionalità, ovvero integrità e buon funzionamento del singolo congegno che, in ulteriore momento successivo, va eseguita pure dall'organo di polizia, ovviamente prima dell'utilizzazione. Più in dettaglio, ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifica iniziale di funzionalità e taratura prima di essere posto in esercizio. Si prevede che dopo un anno dall'esecuzione della verifica iniziale di taratura e, successivamente, con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo ovvero sistema in uso, dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, specificamente dettate dalla disciplina in esame.
pagina 5 di 6 Nel caso che ci occupa, vi è da dire che l'accoglimento del motivo di opposizione sub 11, a prescindere dallo specifico profilo della mancanza di certificazione di regolare installazione messa in evidenza dal giudice di primo grado- che comunque aveva formato oggetto di specifica censura diversamente da quanto sostiene l'appellante- deve comunque trovare conferma in appello. Risulta in proposito dirimente la mancata produzione in questa fase di qualunque documentazione che corrobori il regolare funzionamento dell'autovelox. Si noti in proposito che nella cartella 'atti e documenti' allegata all'appello non risulta alcuna produzione, neppure presente nel fascicolo cartaceo.
Pertanto, l'appello va rigettato con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante al pagamento delle spese di secondo grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Dichiara inoltre l'appellante tenuto al pagamento di quanto previsto dall'art 13, comma 1- quater D.P.R. n.115/2002.
Pescara, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza del 12/2/24, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4279/2022 promossa da:
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, C.F. , domiciliataria presso il P.IVA_2
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila( fax n.
0862 410918; e-mail PEC Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dell'Avv. Massimiliano Baroni (C.F. ; fax 068551733 P.E.C C.F._2
) elettivamente domiciliata in Roma, Via Email_3
Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio del medesimo
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 905/2022, depositata il 06.07.2022, del Giudice di
Pace di , emessa all'esito del procedimento recante R.G. n. 1034/2022, non CP_1
notificata pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presenta causa attiene l'appello, proposto dalla , avverso la sentenza n. Parte_1
905/2022, depositata il 06.07.2022 dal Giudice di Pace di , relativa all'opposizione CP_1
alle ordinanze ingiunzioni originate dai verbali di contestazione V/9969V/2021 del
13.03.2021, V/13548V/2021 del 13.03.2021, V/13786V/2021 del 22.03.2021, nei quali la
Polizia Municipale di accertava che il conducente del veicolo targato FW746XZ, di CP_1 proprietà della , violava le disposizioni di cui all'art. 142, co. 2, 7 e 8, Controparte_2
C.d.S., in quanto circolava sulla strada di Via di Sotto di Pescara, sulla quale vige un limite orario di 30 km, superando il citato limite di velocità.
Vi è da precisare che il Giudice di primo grado riteneva assorbente la considerazione della mancanza del certificato di regolare installazione per cui riteneva che non ci fossero prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
L'appellante ha principalmente sostenuto la Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697
c.c.. nella parte in cui il giudicante accoglie il ricorso così motivando: “tra le diverse doglianze la ricorrente sostiene l'inattendibilità dei dati del dispositivo in quanto “non correttamente installato” (cfr. sent. pag. 2), e che “nel caso di specie l'amministrazione resistente, benché abbia prodotto in giudizio il decreto di approvazione del sistema
“Velocar Red&Speed Evo-R”, non ha invece prodotto il “certificato in installazione” (della ditta del singolo dispositivo “matricola 423” posizionato in Via di Sotto al CP_3
civico 58/1. Tale documento proprio perché mira ad attestare che concretamente lo strumento Velocar “matricola 423” è stato correttamente installato e attivato (da personale tecnico specializzato) nel rispetto di quanto indicato nel manuale di installazione ed uso del dispositivo, è diverso dal “verbale di funzionalità” effettuato dalla Polizia Locale (in atti) e rappresenta dunque un documento la cui mancanza incide inevitabilmente sulla legittimità del procedimento sanzionatorio”.
Rileva inoltre l'appellante che si tratta dell'accoglimento del motivo n. 11 del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado. Orbene, come sarebbe stato compiutamente pagina 2 di 6 evidenziato e dimostrato dalla resistente, il suddetto motivo era stato proposto solo in sede di ricorso giurisdizionale e non anche amministrativo, con conseguente tardività dello stesso.
In ogni caso, a prescindere da tale assorbente considerazione, il detto motivo n. 11 del ricorso in opposizione sarebbe stato formulato in maniera generica, tale da non aver consentito all'Amministrazione resistente di presentare un'idonea difesa sul punto invocato dal Giudice di Pace, il quale ha erroneamente gravato la P.A. di un onere probatorio in realtà incombente sul ricorrente. La resistente, infatti, per mero scrupolo difensivo, ha provveduto al deposito dei documenti corroboranti la legittimità della sanzione anche per quanto riguarda l'attendibilità dei dati rilevati (nonostante, si ribadisce, l'inammissibilità del motivo de quo in seno al procedimento giurisdizionale). Tuttavia, il certificato di installazione (pur agli atti di questo Ufficio) non è stato prodotto in quanto non oggetto di contestazione.
Leggendo attentamente il suddetto motivo, infatti, può riscontrarsi che il ricorrente ha eccepito l'inattendibilità dei dati rilevati, insistendo sull'onere a carico della Prefettura di produrre in giudizio il decreto di omologazione e/o di approvazione, il certificato di taratura e il verbale di verifica di funzionalità citando, all'uopo, giurisprudenza di legittimità che richiede la produzione solo ed esclusivamente dei succitati documenti. Finanche il ricorrente sostiene che ove “la Amministrazione non abbia allegato al verbale o prodotto in giudizio i certificati di revisione, collaudo, omologazione e taratura, non può essere ritenuto assolto l'onere di provare il perdurare del funzionamento dell'apparecchiatura”, senza mai citare il certificato di installazione. È solo nel primo rigo del motivo che il ricorrente lamenta che il sistema sia “difettoso, non funzionante, non omologato e non correttamente installato”, e solo da tale inciso l'organo giudicante ha imposto un (inesistente) onere probatorio a carico dell'Amministrazione relativo alla produzione del certificato di corretta installazione.
La sentenza impugnata, in ragione di quanto esposto, sarebbe totalmente errata e meritevole di integrale riforma.
Va per completezza aggiunto che parte appellante ha anche argomentato sulla infondatezza dei motivi ulteriori di opposizione.
pagina 3 di 6 L'appellata si è da parte sua opposta all'accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza per pronuncia ultra petitum Detto vizio non si raffigurerebbe nella specie, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe correttamente inteso le contestazioni circa la illegittimità della installazione del sistema Red & Speed” sollevate dalla parte CP_3 appellata nell'ultimo capoverso della eccezione n. 3 del ricorso promosso in sede amministrativa, eccezione che è poi stata riproposta in sede giurisdizionale in maniera più circostanziata ed argomentata (eccezione n. 11 del ricorso accolto dal Giudice di Pace). In sostanza quella che correttamente il Giudice di Pace ha recepito come contestazione della legittimità della installazione del sistema di rilevamento della velocità è stata sollevata sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, con conseguente palese infondatezza del motivo di appello.
Ebbene, in sede di decisione vanno anzitutto respinti i rilievi di inammissibilità dei profili che non sarebbero stati fatti valere in sede amministrativa. A parte il fatto che non risulta provata la dedotta novità dell'argomento, in ogni caso non si condivide l'interpretazione propugnata dall'appellante che contrasta con l'attuale sistema binario di tutela di cui si può avvalere il cittadino.
Quindi non è da escludere che l'interessato possa far valere ragioni di nullità non fatte valere in sede di opposizione in ambito amministrativo, mentre non può, una volta proposto ricorso giurisdizionale, far valere motivi ulteriori e nuovi durante il procedimento.
Nel merito del motivo di appello va precisato quanto segue.
L'opponente svolgeva una contestazione molto ampia sulla funzionalità dell'apparecchio e sulla asserita inattendibilità dei riscontri promananti dall'autovelox in questione sostenendo che fosse difettoso, non funzionante, non omologato e non correttamente installato. Sosteneva del resto di essere sicuro di aver tenuto una velocità consona per cui non si spiegava la contestazione mossa. Peraltro argomentava sul fatto che non poteva essere certamente ad esso opponente imposto di provare di non aver commesso la violazione. Sviluppava in proposito argomentazioni richiamando la giurisprudenza secondo cui qualora la PA non abbia prodotto i certificati di revisione, collaudo, omologazione e pagina 4 di 6 taratura, non possono ritenersi dal medesimo assolti gli oneri probatori sulla medesima incombenti quale attore sostanziale.
Nel merito della questione, in punto di diritto sulle tarature e verifiche, giova precisare che con sentenza della Corte Costituzionale n 113/2015 veniva dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art 3 della Costituzione l'art. 45 comma VI, del D. Lgs. n. 285 del 1992
(Codice della Strada), nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La questione veniva ripresa e trattata con il Dm del 13 giugno 2017 n. 282, che detta regole, prettamente tecniche ed analitiche, sulle verifiche, sia iniziali che periodiche, preordinate alla funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
Esso rimanda all'articolato allegato costituente parte integrante del medesimo decreto, per le procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (oltre alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale). La taratura, come intesa dalla sentenza della Consulta, viene identificata, nella verifica della precisione di misura sia dei prototipi sia dei singoli esemplari degli apparecchi, e viene disciplinata mediante il recepimento delle prassi adottate dallo stesso ministero fin dal 2005, unitamente ad alcune postille concordate con l'organismo nazionale unico di accreditamento. A seguito Per_1
della taratura si deve passare alla verifica di funzionalità, ovvero integrità e buon funzionamento del singolo congegno che, in ulteriore momento successivo, va eseguita pure dall'organo di polizia, ovviamente prima dell'utilizzazione. Più in dettaglio, ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifica iniziale di funzionalità e taratura prima di essere posto in esercizio. Si prevede che dopo un anno dall'esecuzione della verifica iniziale di taratura e, successivamente, con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo ovvero sistema in uso, dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, specificamente dettate dalla disciplina in esame.
pagina 5 di 6 Nel caso che ci occupa, vi è da dire che l'accoglimento del motivo di opposizione sub 11, a prescindere dallo specifico profilo della mancanza di certificazione di regolare installazione messa in evidenza dal giudice di primo grado- che comunque aveva formato oggetto di specifica censura diversamente da quanto sostiene l'appellante- deve comunque trovare conferma in appello. Risulta in proposito dirimente la mancata produzione in questa fase di qualunque documentazione che corrobori il regolare funzionamento dell'autovelox. Si noti in proposito che nella cartella 'atti e documenti' allegata all'appello non risulta alcuna produzione, neppure presente nel fascicolo cartaceo.
Pertanto, l'appello va rigettato con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante al pagamento delle spese di secondo grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Dichiara inoltre l'appellante tenuto al pagamento di quanto previsto dall'art 13, comma 1- quater D.P.R. n.115/2002.
Pescara, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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