Versione
20 gennaio 1974
20 gennaio 1974
>
Versione
22 agosto 2008
22 agosto 2008
Art. 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) ((Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro)) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Commentario • 1
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021 · 0.93124694
Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario Definizione e caratteristiche (Legge n. 877/1973, art. 1) È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione: esegue il lavoro nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia disponibilità; esegue il lavoro personalmente o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti; utilizza materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi; osserva le direttive dell'imprenditore. Vincolo di subordinazione In deroga all'art. 2094 c.c. ”il lavoro a domicilio realizza una forma di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 106Provvedimento: […] - dalle disposizioni della legge n. 877 del 1973, che disciplinano il lavoro a domicilio, risulta, invece, chiaramente che quest'ultimo difetta del requisito della continuità, poiché il datore di lavoro non è tenuto ad affidare al prestatore un minimo di lavoro nell'arco del mese o dell'anno, potendo anche conservare l'iscrizione di quest'ultimo nel registro di cui all'art. 3, quinto comma, legge n. 877 del 1973, senza affidargli più commesse, il che equivale di fatto ad un licenziamento (istituto che assume di conseguenza una rilevanza minima nel confronti di tal tipo di lavoratore, anche per la problematicità dell'effettiva applicazione della tutela c.d. reale al rapporto de quo);Leggi di più...
- indennità di mobilità ex art. 16 legge n. 223 del 1991·
- licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale·
- fondamento·
- lavoratori a domicilio·
- spettanza·
- inclusione·
- ambito di applicazione·
- lavoro·
- contributi e prestazioni·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione contro la disoccupazione·
- lavoro subordinato·
- indennità·
- lavoro a domicilio