Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 8217/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
n.q. di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla minore rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Vincenzo Inglima.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa Carolina Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
retante metà, che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a., e distrae in favore dell'avv. Vincenzo Inglima
1
Con ricorso depositato il 28/06/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso che l' convenuto con CP_1 CP_1
provvedimento del 22/04/2022 aveva dapprima disposto la sospensione dell'indennità di frequenza erogata in favore della minore a causa Persona_1
della mancata presentazione a visita medica di revisione, e poi con successiva nota del 13/01/2023 le aveva chiesto la restituzione dei ratei di prestazione indebitamente corrisposti per il periodo dall'1/05/2022 al 30/06/2022, lamentava l'illegittimità della disposta sospensione, deducendo di non avere avuto notizia delle convocazioni a visita medica, per essere state, le relative comunicazioni, inviate ad un indirizzo errato.
Evidenziava, altresì, di avere presentato in data 15/11/2022 apposita istanza amministrativa di ricostituzione per motivi documentali, anch'essa rigettata dall' convenuto con provvedimento del 5/05/2023 e, pertanto, chiedeva di CP_1
“DICHIARARE LA NULLITA' del provvedimento di sospensione della prestazione dell'aprile 2022 di cui godeva la minore e con cui veniva sospesa Persona_1
l'erogazione della per mancata presentazione a visita di verifica Parte_2
DEL 19 aprile 2022 atteso che la lettera di invito a visita NON è mai stata recapitata all'odierna ricorrente N.Q. e conseguentemente,
➢ CONDANNRE l' al pagamento della prestazione riconosciuta giusta verbale CP_1
– - stante l'assenza di responsabilità della MINORE CP_1 Parte_2
nella mancata presentazione a visita di verifica aprile 2022 - Persona_1
DATA DI SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo che a seguito di una nuova disamina dell'istanza amministrativa aveva ritenuto giustificate le assenze della minore alle precedenti visite mediche, e che aveva altresì disposto una nuova convocazione per il successivo 1/10/2024, chiedendo pertanto un rinvio al fine di verificare l'esito dell'iter amministrativo.
Con le successive note del 5/11/2024, l' convenuto affermava di avere CP_1
ripristinato la prestazione oggetto di causa e che avrebbe provveduto al pagamento
2 degli arretrati, chiedendo pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con le note del 6/02/2025 la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuto ripristino dell'indennità di frequenza in favore della minore Per_1
e alla corresponsione in misura integrale dei ratei arretrati, questi ultimi
[...]
comprovati dalla documentazione in atti (cfr. all.ti alle note del 5/11/2024 e CP_1
del 7/02/2025) e riconosciuti dalla ricorrente, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del riconoscimento della pretesa attorea da parte dell' e dell'errore di quest'ultimo circa l'indirizzo CP_1
della ricorrente e la conseguente sospensione della prestazione, vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento-tenuto conto del contenuto effettivo della decisione-, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Inglima, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/02/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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