Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3061 dell'anno 2021, avente per oggetto: appello,
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Lattarulo, appellante principale – appellato incidentale E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CP_1 C.F._2
Fumarola, appellato principale – appellante incidentale
E (c.f. - p. i. Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del procuratore, dott. ,, rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_3 dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato, altra appellata NONCHE' (p.i. , (c.f. ), CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 C.F._3 altri appellati – non costituiti All'udienza del 01.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (stante la rinunzia a detti termini dei procuratori comparsi), sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 2325/2020, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 24.11.2020, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da in relazione al Controparte_5 sinistro stradale verificatosi il 19.01.2018, alle ore 14.00 circa, in abitato di Laterza (TA), all'intersezione tra la via Enrico Toti e la via Giacomo Puccini;
l'appellante lamentava la violazione degli artt. 141 e 145, comma 1, c.d.s. e conseguente violazione dell'art.2054, comma 2, c.c.; sostanzialmente il si doleva del fatto che il primo giudice lo Parte_1 avesse ritenuto esclusivo responsabile del predetto sinistro, sostenendo di contro l'appellante che dagli elementi istruttori raccolti in primo grado ed in particolare dalla visione del video contenuto nel dvd prodotto sempre in primo grado dovesse evincersi la concorsuale responsabilità dei conducenti dei due veicoli (FI e AN) che giungevano all'intersezione fra le due vie innanzi indicate, con successivo danneggiamento della vettura (BMW) del che si trovava parcheggiata sulla via Puccini e che veniva attinta dalla AN CP_5 del dopo l'urto fra quest'ultima vettura e la FI del;
CP_1 Parte_1
* rilevato che e la (in breve CP_1 Controparte_6
), costituitisi con distinte comparse, si opponevano all'accoglimento del gravame;
il CP_2 chiedeva, inoltre, “[…] in ogni caso, anche in via di appello incidentale, CP_1 condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e rimborso forfettario in misura del 15% oltre accessori, in favore dell'intestato procuratore dichiaratosi anticipatario.” […]”;
* rilevato che gli altri appellati non si costituivano;
* rilevato preliminarmente che la domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, avanzata dal “anche in via di appello incidentale” CP_1
c.p.c.);
* rilevato ancora preliminarmente che l'odierno appellante principale nel primo paragrafo della parte dell'atto di appello dedicata alla trattazione del motivo di impugnazione scrive:
“Prima di entrare nel merito dell'appello, è necessario verificare la corretta dichiarazione di contumacia facente capo a , il quale non avrebbe avuto contezza di Parte_1 questa causa. […]”; prescindendo dal fatto che dal fascicolo di primo grado del CP_5 emerge che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado veniva notificata a mezzo posta al con consegna del plico in data 25.10.2018 alla moglie (che appare Parte_1 indicata in ), come si evince dall'esame dell'avviso di ricevimento in Persona_1 atti, si osserva che la contestazione appare inammissibile, in quanto non corredata da una specifica doglianza (ex art. 342 c.p.c.) che, quale autonomo motivo di appello, prospetti le specifiche ragioni dell'error in procedendo ed in particolare la violazione che sarebbe stata commessa dal primo giudice (ad esempio riguardante la mancata rilevazione di una ipotetica violazione delle disposizioni in tema di notifica dell'atto introduttivo o la ipotetica violazione dei termini di comparizione o degli avvertimenti attinenti alla vocatio in ius); sempre in via preliminare, deve rilevarsi che sussiste l'interesse del Parte_1 all'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la sua esclusiva responsabilità nel sinistro per cui è causa, in ragione delle conseguenze che detto accertamento potrebbe avere nel rapporto con la propria compagnia di assicurazione e, inizialmente, nella diversa causa dallo stesso promossa nei confronti della e del CP_2 [...] per il risarcimento del danno in relazione al medesimo sinistro e definita con la CP_1 sentenza n. 1902/2023 del Giudice di Pace di Taranto (prodotta con la comparsa conclusionale depositata il 13.12.2023 dal ), seppure debba osservarsi che anche Parte_1 una responsabilità concorsuale del non abbia alcuna incidenza sul quantum del Parte_1 risarcimento dovuto al , al quale, in quanto terzo danneggiato, trova CP_5 applicazione l'art. 2055 c.c., cosicché anche l'imputabilità del fatto dannoso sia al CP_1 che al determinerebbe una loro responsabilità solidale nei confronti del Parte_1 danneggiato ( ; va, inoltre, rilevato che l'atto di appello non appare contenere un CP_5 ampliamento dell'oggetto del giudizio di primo grado, posto che l'accertamento della quota di corresponsabilità del era stata domandata in via subordinata già in primo grado da CP_1 con la propria comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
CP_4
* ritenuto che nel merito l'appello sia fondato, in quanto, tenuto conto di quanto è dato evincere dalle immagini rinvenienti dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti in primo grado e dal dvd pure prodotto in primo grado dall'attore, deve pervenirsi ad una valutazione di responsabilità concorsuale dei conducenti della FI 00 e della AN SA, scontratesi all'incrocio fra la via Toti e la Via Puccini nell'abitato di Laterza (TA); orbene, in proposito deve considerarsi che il pur godendo pacificamente del diritto di CP_1 precedenza, non ha adeguatamente moderato la propria velocità approssimandosi all'incrocio (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012, la quale ha affermato che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza”); e detta prova di avere moderato la velocità approssimandosi all'incrocio, così da potere essere in grado di arrestare il veicolo di fronte ad ogni pericolo prevedibile (ex art. 141 c.d.s.), in applicazione di quanto dispone l'art. 2054 c.p.c., avrebbe dovuto essere offerta proprio da detto conducente/proprietario ( o CP_1 dalla relativa compagnia di assicurazione;
e, peraltro, dalle immagini/video prodotti emerge che il conducente della AN SA non appare avere rallentato in prossimità dell'incrocio e che subito dopo l'urto la medesima vettura subiva una rotazione, proseguendo la corsa per alcuni metri e andando ad urtare a sua volta un'altra vettura parcheggiata a bordo strada (vale a dire la BMW del ); e dai danni provocati a detta BMW e da quelli CP_5 riportati alla propria parte anteriore ed emergenti dalle fotografie in atti emerge che l'urto con la BMW sia stato di notevole entità, evincendosi, pertanto, che la velocità con la quale il conducente della affrontava l'incrocio fra strade piuttosto strette ed in centro Parte_2 abitato non sia stato per nulla commisurato allo stato dei luoghi, dovendo, pertanto, nel caso di specie condividersi le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla ripartizione delle responsabilità il gdp che ha pronunziato la sentenza n. 1902/2023, posta in pari misura a CP_ carico dei conducenti della e della in particolare, si aggiunge che da uno dei Pt_2 video registrati nel dvd prodotto dall'attore in primo grado si vede chiaramente che il conducente della FI rallentava in prossimità dell'incrocio (tanto che è possibile anche notare l'accensione delle luci posteriori che si attivano quando si frena), pur non concedendo alla AN la dovuta precedenza, mentre il conducente di quest'ultima vettura, come detto, affronta l'incrocio senza che sia possibile notare un rallentamento della velocità e comunque senza adottare una condotta di guida tale da consentirgli di fermarsi al fine di evitare lo scontro con la FI, tenuto conto, come detto della tipologia di strade innanzi indicata;
* ritenuto, pertanto, che, in riforma del capo primo della sentenza impugnata debba dichiararsi che il sinistro per cui è causa sia da imputare alla concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti delle due vetture AN SA e FI 00; gli altri capi della medesima sentenza devono essere confermati, posto quanto innanzi osservato in ordine alla responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nei confronti del danneggiato CP_5
(osservandosi che nessuna specifica contestazione del quantum del risarcimento liquidato dal primo giudice è stata mossa) e circa l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
CP_1
* rilevato che le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del e CP_1 della , in solido fra loro, posto che la contestazione della quota di corresponsabilità CP_2 del atteneva al suo rapporto interno con il e che solo detti due appellati Parte_1 CP_1 hanno contestato la fondatezza dell'appello; deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di , dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, CP_1 come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti, così provvede: a) in accoglimento dell'appello principale proposto da ed in riforma del Parte_1 capo primo del dispositivo della sentenza impugnata, che conferma per il resto, dichiara che il sinistro per cui è causa è da imputare alla concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti delle due vetture, AN SA e FI 00; b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
CP_1
c) condanna la e la in via solidale, a CP_1 Controparte_6 rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Carmine Lattarulo;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di , CP_1 dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12.
Taranto, 29.01.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco