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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9311/2024 promossa da:
ass. avv.ti NICOLA ZAMPIERI, FABIO GANCI, WALTER MICELI e Parte_1
GIOVANNI RINALDI
- PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA –
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di
[...] cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 500 per CP_1 ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1 il convenuto si è costituito rilevando che la docente è stata immessa in ruolo con CP_1 decorrenza giuridica 01.09.2024 ed economica 01.09.2025, ed eccependo che la stessa docente nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 ha stipulato un contratto fino al
31.08.2025, e rientra pertanto nella platea dei supplenti annuali a cui la Legge di bilancio per l'anno 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha esteso il beneficio, riparametrandone l'importo in misura variabile sino ad € 500,00 da definirsi mediante appositi decreti ministeriali;
nel merito, chiede il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
all'odierna udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato che la docente ha ottenuto il bene della vita oggetto del presente giudizio, in quanto a seguito di mutamento normativo intervenuto in corso di causa è stato erogato il beneficio di € 500,00 relativo all'a.s.
2024/25 ai docenti con contratto di supplenza annuale: ha chiesto pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale;
il ha concluso chiedendo la compensazione delle CP_1 spese in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione di adempimento del diritto già riconosciutole dalla legge di stabilità;
l'art. 1 comma 172 della L. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; le modifiche operate dalla legge di stabilità 2025 hanno riguardato l'estensione della carta, oltre ai docenti di ruolo, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, incidendo sul relativo importo nominale, indicato “fino a euro” 500 secondo Cont quanto stabilito da decreto del di concerto con il MEF, sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse disponibili;
non essendo intervenuto alcun decreto Cont attuativo, non può convenirsi con la difesa del laddove afferma che il ricorso avrebbe dovuto avere ad oggetto l'adempimento del diritto riconosciuto dalla legge di stabilità, e non la violazione del divieto di disparità di trattamento: l'azione della ricorrente è stata pertanto correttamente impostata sulla pretesa di ricevere il beneficio della carta nella Cont misura – pari ad € 500 – che il ha riconosciuto ai docenti di ruolo per l'a.s. 2024/25, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi destinati ad incidere anche sul beneficio riservato ai docenti a tempo indeterminato;
l'art. 6 bis DL 07/04/2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 05/06/2025 n. 79, ha differito all'a.s. 2025/26 la decorrenza della previsione relativa all'attuazione delle modifiche previste dalla legge di bilancio circa criteri e modalità di assegnazione della
Carta e circa l'importo nominale della stessa, prevedendo per l'a.s. 2024/25 l'applicazione di modalità e criteri definiti dai decreti emessi ai sensi del comma 122 dell'art. 1 L.
107/2015: ne è conseguito il riconoscimento e la messa a disposizione della carta docenti per l'importo di € 500,00 anche per la ricorrente, ed è pertanto cessato l'interesse alla decisione nel merito del giudizio;
quanto sopra esposto consente di ritenere, sulla base della consolidata giurisprudenza della CGUE e della Corte di Cassazione in funzione nomofilattica, ben nota alle parti, che l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente ove la causa fosse giunta a decisione sulla domanda proposta dalla ricorrente;
le spese di lite seguono pertanto la soccombenza virtuale e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con CP_1 riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli,
Zampieri.
Torino, 10/7/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
ass. avv.ti NICOLA ZAMPIERI, FABIO GANCI, WALTER MICELI e Parte_1
GIOVANNI RINALDI
- PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA –
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di
[...] cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 500 per CP_1 ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1 il convenuto si è costituito rilevando che la docente è stata immessa in ruolo con CP_1 decorrenza giuridica 01.09.2024 ed economica 01.09.2025, ed eccependo che la stessa docente nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 ha stipulato un contratto fino al
31.08.2025, e rientra pertanto nella platea dei supplenti annuali a cui la Legge di bilancio per l'anno 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha esteso il beneficio, riparametrandone l'importo in misura variabile sino ad € 500,00 da definirsi mediante appositi decreti ministeriali;
nel merito, chiede il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
all'odierna udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato che la docente ha ottenuto il bene della vita oggetto del presente giudizio, in quanto a seguito di mutamento normativo intervenuto in corso di causa è stato erogato il beneficio di € 500,00 relativo all'a.s.
2024/25 ai docenti con contratto di supplenza annuale: ha chiesto pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale;
il ha concluso chiedendo la compensazione delle CP_1 spese in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione di adempimento del diritto già riconosciutole dalla legge di stabilità;
l'art. 1 comma 172 della L. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; le modifiche operate dalla legge di stabilità 2025 hanno riguardato l'estensione della carta, oltre ai docenti di ruolo, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, incidendo sul relativo importo nominale, indicato “fino a euro” 500 secondo Cont quanto stabilito da decreto del di concerto con il MEF, sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse disponibili;
non essendo intervenuto alcun decreto Cont attuativo, non può convenirsi con la difesa del laddove afferma che il ricorso avrebbe dovuto avere ad oggetto l'adempimento del diritto riconosciuto dalla legge di stabilità, e non la violazione del divieto di disparità di trattamento: l'azione della ricorrente è stata pertanto correttamente impostata sulla pretesa di ricevere il beneficio della carta nella Cont misura – pari ad € 500 – che il ha riconosciuto ai docenti di ruolo per l'a.s. 2024/25, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi destinati ad incidere anche sul beneficio riservato ai docenti a tempo indeterminato;
l'art. 6 bis DL 07/04/2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 05/06/2025 n. 79, ha differito all'a.s. 2025/26 la decorrenza della previsione relativa all'attuazione delle modifiche previste dalla legge di bilancio circa criteri e modalità di assegnazione della
Carta e circa l'importo nominale della stessa, prevedendo per l'a.s. 2024/25 l'applicazione di modalità e criteri definiti dai decreti emessi ai sensi del comma 122 dell'art. 1 L.
107/2015: ne è conseguito il riconoscimento e la messa a disposizione della carta docenti per l'importo di € 500,00 anche per la ricorrente, ed è pertanto cessato l'interesse alla decisione nel merito del giudizio;
quanto sopra esposto consente di ritenere, sulla base della consolidata giurisprudenza della CGUE e della Corte di Cassazione in funzione nomofilattica, ben nota alle parti, che l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente ove la causa fosse giunta a decisione sulla domanda proposta dalla ricorrente;
le spese di lite seguono pertanto la soccombenza virtuale e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con CP_1 riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli,
Zampieri.
Torino, 10/7/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI