Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fusco e Gioacchino Maurizio Lo Sapio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Fusco, in Casandrino (NA), via Trento, n. 7;
contro
- Questura di Napoli,
- Commissariato di P.S. di Nola,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n.11;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 3.1.2022:
- del decreto Cat. 6F/2021, emesso dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Nola in data 6 ottobre 2021 e notificato in data 20 ottobre 2021, concernente il diniego di licenza di porto fucile ad uso caccia;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18.2.2022:
- della nota prot. n. -OMISSIS-at. 6f/mrb datata 3.2.2022, depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria del 26.1.2022 e degli atti allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del Commissariato di P.S. di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato il 3 gennaio 2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Dirigente del Commissariato di p.s. di Nola, adottato il 6 ottobre 2021, con il quale l’Autorità di pubblica sicurezza ha negato il rilascio del porto di fucile uso caccia all’odierno ricorrente, pervenendo ad “un giudizio prognostico negativo” e ritenendo che “il richiedente non offr [a] quelle piene garanzie di affidabilità che devono imprescindibilmente ricorrere in capo ai titolari di licenze in materia di armi” .
1.1. Il mezzo di gravame è stato affidato ad un unico motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti: i) violazione e falsa o errata applicazioni del combinato disposto degli artt. 11, 39 e 42 del r.d. n. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.), degli artt. 3, 7 e 10- bis della l. n. 241/1990; ii) eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e difetto di valida istruttoria.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato per difendere la legittimità del provvedimento adottato, deducendo che l’Autorità di p.s. avrebbe ben esercitato il relativo potere amministrativo discrezionale di cui è attributaria in materia di armi non potendosi rilevare – come invece sostenuto dalla parte ricorrente – vizi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte.
3. Con ordinanza istruttoria n. 175/2022 del 26 gennaio 2022, adottata all’esito dell’udienza di discussione sull’istanza cautelare, questo Tribunale ha ritenuto necessaria un’integrazione documentale, disponendo l’acquisizione di talune relazioni di servizio concernenti i controlli “controindicati” riportati nel provvedimento di diniego, nonché la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria in ordine ai procedimenti penali a carico dell’odierno ricorrente, indicati nel provvedimento gravato.
4. In esecuzione della predetta ordinanza istruttoria, in data 7 febbraio 2022, la difesa erariale ha depositato una relazione della Questura resistente del 3 febbraio 2022, con i relativi allegati.
5. Con motivi aggiunti depositati il 18 febbraio 2022, il ricorrente ha impugnato anche tale relazione della Questura contestando, in modo particolare, i controlli di polizia intervenuti nel corso degli anni nei confronti dello stesso ricorrente e richiamati nel provvedimento gravato a sostegno del diniego dell’autorizzazione di polizia.
5.1. In estrema sintesi, le contestazioni mosse all’Autorità di pubblica sicurezza si sostanziano nell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nella misura in cui il provvedimento, da un lato, riporterebbe alcune inesattezze circa presunti precedenti penali del ricorrente, dall’altro lato, si limiterebbe a richiamare unicamente dei controlli di polizia (alcuni peraltro datati nel tempo), i quali non sarebbero ex se idonei a sorreggere un giudizio di inaffidabilità del soggetto in mancanza ulteriori e concrete circostanze di fatto tali da far emergere il potenziale vulnus alle condizioni di sicurezza e di incolumità pubblica per il possibile abusivo impiego dell'arma.
6. All’udienza di smaltimento del 27 marzo 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina normativa sostanziale rilevante nella vicenda per cui è causa e rinvenibile negli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
7.1. L'art. 11, in materia di autorizzazioni di polizia, prescrive testualmente: «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».
7.2. A sua volta, l'art. 43 del T.U.L.P.S., in materia di armi, così dispone:
«Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».
8. Secondo la giurisprudenza in materia, il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, della l. n. 110 del 1975 (recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi). Ne consegue che il potere di controllo – latamente discrezionale – esercitato al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio. In altri termini, l’azione amministrativa espletata a fini autorizzatori in materia di armi persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3590/2016).
9. Occorre dunque valutare la legittimità del provvedimento gravato alla luce delle predette coordinate ermeneutiche.
9.1. Al riguardo, il Collegio rileva che – come peraltro dedotto dal ricorrente e sostanzialmente riconosciuto anche dalla stessa Amministrazione resistente nella relazione del 3 febbraio 2022 depositata in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale – il decreto adottato dal Dirigente del Commissariato di p.s. di Nola in data 6 ottobre 2021 rechi effettivamente delle inesattezze, con particolare riferimento ai precedenti penali ascrivibili al soggetto richiedente l’autorizzazione di polizia.
9.2. Ciononostante, non può comunque essere posto in discussione che il ricorrente abbia certamente commesso taluni gravi reati proprio in materia di armi e che gli stessi siano stati dapprima accertati (con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola del 2 ottobre 2001) e, successivamente, dichiarati estinti (con ordinanza, intestata allo stesso ufficio, del 16 aprile 2010).
Dunque, pur volendo comunque (parzialmente) convenire con la prospettazione della difesa attorea e ritenere che l’unica vicenda penale riferibile al ricorrente vada individuata nella predetta sentenza del 2001, non si possono altrettanto condividere le conclusioni cui perviene poi la parte ricorrente, secondo la quale il provvedimento sarebbe – a causa delle richiamate inesattezze – illegittimo e dunque annullabile.
9.3 Non è superfluo rammentare come l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in subiecta materia renda – in ipotesi e con adeguata motivazione – legittimo (come peraltro ricordato anche dalla giurisprudenza sopra riportata) financo un diniego assunto in assenza di qualsivoglia precedente penale o carico pendente in capo al soggetto richiedente l’autorizzazione. Nel caso di specie, invece, ci si trova al cospetto di reati che, per quanto datati nel tempo, si connotano non solo per la medesimezza della materia (armi) rispetto all’ambita autorizzazione di polizia (porto di fucile ad uso caccia), ma anche per la particolare pericolosità, per la pubblica incolumità, delle fattispecie penali in questione. È vero che nel decreto la stessa vicenda relativa alla condanna riportata nel 2001 è stata erroneamente “replicata” e temporalmente collocata (anche) nel 2017 (oltre che correttamente riportata proprio con riferimento al 2001), ma è altrettanto innegabile la gravità dei fatti occorsi nel 2001 e accertati con sentenza di applicazione della pena del 2 ottobre 2001, per effetto della quale fu comminata la condanna ad un anno di reclusione e alla multa di lire 400.000 (con pena sospesa). In particolare, con il richiamato provvedimento giurisdizionale il ricorrente è stato riconosciuto responsabile dei seguenti reati: i) detenzione illegale di un fucile risultato arma clandestina (delitto punito dall’art. 23 della l. n. 110/1975); ii) porto illegale di una pistola semiautomatica (artt. 12 e 14 della l. n. 497/1974); iii) detenzione illegale di n. 6 cartucce a palla unica (art. 697 c.p.).
9.4. In un tale quadro fattuale, di per sé già astrattamente idoneo a condizionare, in senso negativo, il giudizio di affidabilità del soggetto, si inserisce la valutazione discrezionale (ma tutt’altro che irragionevole) dell’Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha ritenuto come “la commissione dei reati di cui sopra [sia] preclusiva al rilascio e/o rinnovo del porto d’armi” , anche in considerazione dei controlli di polizia (anch’essi opportunamente riportati nel provvedimento), i quali hanno fatto registrare come il ricorrente si fosse accompagnato – in diverse occasioni e talune anche nel quinquennio precedente all’istanza di rilascio del porto di fucile – con soggetti gravati da precedenti penali o da illeciti amministrativi concernenti, tra l’altro, la guida sotto l’influenza di alcool, l’uso di sostanze stupefacenti, la truffa e l’associazione per delinquere.
9.5. Non coglie nel segno, poi, la difesa del ricorrente allorquando – pur senza contestarne l’esistenza – tende a ridimensionare (o comunque a giustificare in qualche modo) i predetti episodi in cui il ricorrente – nell’ambito dell’attività di controllo del territorio operata dalle forze di polizia – è risultato in compagnia di soggetti a vario titolo gravati da pregiudizievoli precedenti penali e amministrativi. Tali ulteriori elementi istruttori vanno a suffragare, ove necessario, il giudizio prognostico di inaffidabilità espresso dall’autorità competente nell’esercizio delle proprie prerogative discrezionali e fondato, in primis , sui gravi reati commessi proprio in violazione della normativa sulle armi. Dunque, il giudizio valutativo dell’amministrazione resistente appare correttamente supportato con rinvio a tali presupposti fattuali, risultando al riguardo irrilevante la circostanza che in ordine ai (gravi) reati oggetto della sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. – costituenti precedenti specifici in quanto dimostrativi dell’intervenuto abuso in materia di armi – fosse poi intervenuta l’ordinanza di estinzione del reato. Infatti, va rimarcato che se – come ricordato supra nel punto 8 – anche condotte non costituenti reato possono fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto quanto al possibile abuso delle armi, possono a fortiori – allo stesso fine – essere tenuti in considerazione reati sui quali si sia successivamente pronunciata l’estinzione. A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato ha pure affermato come “le frequentazioni di pregiudicati ben [possano essere valutate] dall’Amministrazione: la sua determinazione di considerare tali frequentazioni come ostative al rilascio o al rinnovo di una licenza di porto d’armi non risulta irragionevole, perché chi chiede il rilascio o il rinnovo di licenze di porto d’armi deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta e sulla improbabilità che faccia abuso dell’arma” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2406/2016). Nella medesima pronuncia appena richiamata, peraltro, è stato anche ritenuto, con valutazioni pienamente condivisibili, che “nei contesti ove è più difficile la gestione dell’ordine pubblico, è del tutto ragionevole che ci si orienti verso valutazioni rigorose, anche sulla sussistenza dei presupposti tali da far ravvisare la completa affidabilità del richiedente”.
Del resto, è stato anche recentemente ribadito in giurisprudenza che, in materia di armi, il giudizio sull'affidabilità del soggetto rientra nella discrezionalità amministrativa dell'autorità competente, non sindacabile giurisdizionalmente se non per manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione ( cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1696/2024). Nel caso che qui occupa non vi sono margini per rilevare abnormi valutazioni dell’organo decidente.
9.6. In definitiva, non è rilevabile un vizio della funzione né un deficit istruttorio e motivazionale, ben potendo giustificarsi il diniego assunto dall’Amministrazione sugli acclarati precedenti penali e sui controlli di polizia riferibili al ricorrente (sull’esistenza dei quali nessun dubbio è prospettabile). Proprio su tali basi l’Autorità di p.s. ha dunque operato un – non irragionevole – giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente.
10. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto, pur sussistendo giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto anche dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.