Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 gennaio 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 agosto 2008 |
Commentari • 26
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Giurisprudenza • 178
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- previdenza e assistenza obbligatorie·
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- iscrizione obbligatoria gestione previdenziale·
- coltivatore diretto·
- spese di lite·
- art. 24 D.Lgs. 46/1999·
- art. 30 D.L. n. 78/2010·
- riduzione contributiva pensionati·
- art. 59 L. n. 449/1997
Versioni del testo
- Art. 1. (( E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi ))
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2094 del codice civile , ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 dicembre 1980, n. 858 ,ha disposto (con l'art. 1)che ai sensi del presente articolo "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
La L. 858/1980 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della legge 877/1973 - Articolo 2Art. 2.
Non e' ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attivita' le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumita' del lavoratore e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attivita'. - Art. 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) ((Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro)) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))