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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2854\2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2854/2017, avente a oggetto “altri contratti d'opera”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa (C.F. P.I. Parte_1
) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena ANTONUCCI, P.IVA_1
giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, titolare della ditta individuale ”, con sede in Marina di Controparte_1 Controparte_2
Ragusa (frazione del comune di Ragusa) (C.F. P.I ) domiciliato come in atti;
P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Molè, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate. pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la ha domandato di Parte_1
accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso di parte convenuta dal contratto inter partes, in quanto posto in essere in violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, altresì chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per un importo di € 120.075,00.
In particolare, l'attrice ha all'uopo dedotto: di aver stipulato un contratto di prestazione di servizi con parte convenuta, in forza del quale quest'ultima si era obbligata a riservare l'utilizzo esclusivo di
[...]
” alla al fine di consentirle di svolgere -per l'intera stagione 2014- attività di CP_2 Parte_1
catering e banqueting per eventi di vario tipo. Le parti inoltre avrebbero pattuito che per l'utilizzo della si impegnava al pagamento di un corrispettivo, calcolato in base al numero dei Controparte_3
partecipanti agli eventi. Orbene, con riguardo agli eventi programmati da parte attrice all'interno della villa, la stessa ha dedotto di non aver potuto dare esecuzione agli stessi a causa del recesso improvviso e illegittimo del convenuto. In conseguenza di ciò, la ha lamentato danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali quantificati nella somma di € 120.075,00, chiedendone il risarcimento.
Costituitosi in giudizio , titolare della ditta individuale ”, ha Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. A tal fine, ha evidenziato: di non aver stipulato alcun contratto di servizio con parte attrice e, al contempo, ha precisato di aver intrattenuto -limitatamente all'organizzazione di singoli eventi- dei rapporti con la specificando che gli stessi non sono riconducibili ad un rapporto di servizio. Inoltre, Parte_1
parte convenuta ha dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio a fornire prova sia dell'esistenza del contratto di servizio che dei danni lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
****
pagina 2 di 5 Ciò premesso, la domanda dell'attrice è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
All'interno dell'atto introduttivo del presente giudizio, premessa l'asserita sussistenza di un contratto di servizi a titolo oneroso con la ditta individuale “Villa Ottaviano di Giorgio Ottaviano”, la Parte_1
ha dedotto l'illegittimità del recesso asseritamente esercitato -per fatti concludenti- da parte convenuta.
In particolare, l'attrice ha dedotto che il predetto recesso sarebbe stato esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, causando alla stessa il verificarsi di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Le censure sono infondate, atteso che la ricostruzione fattuale operata dall'attrice non risulta invero confermata dalla documentazione in atti.
Innanzitutto, con riferimento al rapporto contrattuale tra le parti, la cui sussistenza costituisce presupposto per lo scrutinio della fondatezza della domanda risarcitoria, va osservato che lo stesso appare controverso, stante la contestazione sul punto di parte convenuta (la cui tardiva costituzione risulta irrilevante a tal uopo, dovendosi anzi rammentare che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione non avrebbe potuto ritenersi operante nella contumacia della controparte e che,
dunque, a maggior ragione nel caso di contumacia, l'attrice sarebbe stata onerata della prova dei propri assunti).
Ebbene, parte attrice - la quale, come detto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda - non ha fornito elementi idonei a desumere l'esistenza del contratto di servizi nei termini dalla stessa indicati.
In particolare, all'esito dell'istruttoria documentale, non risulta provata la circostanza affermata dalla secondo cui la medesima, in virtù della stipula di un contratto di servizi con il convenuto, Parte_1
avrebbe avuto l'uso esclusivo della per organizzare lo svolgimento di attività di Controparte_2
catering e banqueting per eventi di vario tipo.
Infatti, è appena il caso di evidenziare che dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che la ha utilizzato la Villa per un limitato periodo (da maggio 2014 ad agosto 2014) e per Parte_1
pagina 3 di 5 circoscritti giorni, senza che da tali documenti si possa evincere che parte convenuta abbia affidato all'attrice in modo esclusivo e continuativo un servizio di ristorazione con preparazione dei pasti per gli eventi dalla stessa programmati.
Inoltre, rimane dubbio il momento di perfezionamento del negozio giuridico e, dunque, da quando il rapporto tra le parti avrebbe avuto inizio oltre che la sua durata.
Infatti, per un verso la deduce che il contratto di servizi è stato stipulato “in occasione Parte_1
della stagione 2014” (cfr. atto di citazione pag. 1), e per altro verso, invece, eccepisce di non aver potuto dare esecuzione agli eventi programmati oltre la stagione 2014.
In base a quanto dedotto rimane controverso il tenore del rapporto contrattuale tra le parti -così come inteso dall'attrice-, atteso che dalla documentazione in atti non si rilevano elementi idonei a supportare la tesi secondo cui il convenuto si è impegnato -in modo duraturo e continuativo- a riservare l'utilizzo esclusivo della per l'esecuzione di eventi organizzati dall'attrice con terzi soggetti. Controparte_2
Si aggiunga che dai contratti stipulati dalla con soggetti terzi estranei al presente giudizio, Parte_1
prodotti in atti, oltre a non derivare alcun vincolo contrattuale per il convenuto -essendo stati stipulati in nome e nell'interesse della non è desumibile il contenuto di eventuali accordi sottesi Parte_1
tra la e la ditta individuale ” e, dunque, un formale impegno di Parte_1 Controparte_2
quest'ultima a garantirne l'esecuzione.
Né, d'altronde, l'invio di un listino prezzi per la stagione può costituire, in assenza di ulteriori elementi probatori, indice di sussistenza del predetto rapporto di esclusiva.
Ne discende, in assenza di prova del rapporto contrattuale inter partes, sì come inteso e rappresentato dalla parte attrice, il rigetto di ogni conseguente domanda risarcitoria, con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
(tariffa tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in ragione della tardiva costituzione del convenuto e dell'attività difensiva in concreto svolta), liquidate come in dispositivo,
pagina 4 di 5 seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 2854/2017 R.G.
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che liquida in € 4.800,00, oltre accessori di legge, iva e c.p.a. Controparte_1
Ragusa, li 31.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2854/2017, avente a oggetto “altri contratti d'opera”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa (C.F. P.I. Parte_1
) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena ANTONUCCI, P.IVA_1
giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, titolare della ditta individuale ”, con sede in Marina di Controparte_1 Controparte_2
Ragusa (frazione del comune di Ragusa) (C.F. P.I ) domiciliato come in atti;
P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Molè, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate. pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la ha domandato di Parte_1
accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso di parte convenuta dal contratto inter partes, in quanto posto in essere in violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, altresì chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per un importo di € 120.075,00.
In particolare, l'attrice ha all'uopo dedotto: di aver stipulato un contratto di prestazione di servizi con parte convenuta, in forza del quale quest'ultima si era obbligata a riservare l'utilizzo esclusivo di
[...]
” alla al fine di consentirle di svolgere -per l'intera stagione 2014- attività di CP_2 Parte_1
catering e banqueting per eventi di vario tipo. Le parti inoltre avrebbero pattuito che per l'utilizzo della si impegnava al pagamento di un corrispettivo, calcolato in base al numero dei Controparte_3
partecipanti agli eventi. Orbene, con riguardo agli eventi programmati da parte attrice all'interno della villa, la stessa ha dedotto di non aver potuto dare esecuzione agli stessi a causa del recesso improvviso e illegittimo del convenuto. In conseguenza di ciò, la ha lamentato danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali quantificati nella somma di € 120.075,00, chiedendone il risarcimento.
Costituitosi in giudizio , titolare della ditta individuale ”, ha Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. A tal fine, ha evidenziato: di non aver stipulato alcun contratto di servizio con parte attrice e, al contempo, ha precisato di aver intrattenuto -limitatamente all'organizzazione di singoli eventi- dei rapporti con la specificando che gli stessi non sono riconducibili ad un rapporto di servizio. Inoltre, Parte_1
parte convenuta ha dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio a fornire prova sia dell'esistenza del contratto di servizio che dei danni lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
****
pagina 2 di 5 Ciò premesso, la domanda dell'attrice è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
All'interno dell'atto introduttivo del presente giudizio, premessa l'asserita sussistenza di un contratto di servizi a titolo oneroso con la ditta individuale “Villa Ottaviano di Giorgio Ottaviano”, la Parte_1
ha dedotto l'illegittimità del recesso asseritamente esercitato -per fatti concludenti- da parte convenuta.
In particolare, l'attrice ha dedotto che il predetto recesso sarebbe stato esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, causando alla stessa il verificarsi di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Le censure sono infondate, atteso che la ricostruzione fattuale operata dall'attrice non risulta invero confermata dalla documentazione in atti.
Innanzitutto, con riferimento al rapporto contrattuale tra le parti, la cui sussistenza costituisce presupposto per lo scrutinio della fondatezza della domanda risarcitoria, va osservato che lo stesso appare controverso, stante la contestazione sul punto di parte convenuta (la cui tardiva costituzione risulta irrilevante a tal uopo, dovendosi anzi rammentare che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione non avrebbe potuto ritenersi operante nella contumacia della controparte e che,
dunque, a maggior ragione nel caso di contumacia, l'attrice sarebbe stata onerata della prova dei propri assunti).
Ebbene, parte attrice - la quale, come detto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda - non ha fornito elementi idonei a desumere l'esistenza del contratto di servizi nei termini dalla stessa indicati.
In particolare, all'esito dell'istruttoria documentale, non risulta provata la circostanza affermata dalla secondo cui la medesima, in virtù della stipula di un contratto di servizi con il convenuto, Parte_1
avrebbe avuto l'uso esclusivo della per organizzare lo svolgimento di attività di Controparte_2
catering e banqueting per eventi di vario tipo.
Infatti, è appena il caso di evidenziare che dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che la ha utilizzato la Villa per un limitato periodo (da maggio 2014 ad agosto 2014) e per Parte_1
pagina 3 di 5 circoscritti giorni, senza che da tali documenti si possa evincere che parte convenuta abbia affidato all'attrice in modo esclusivo e continuativo un servizio di ristorazione con preparazione dei pasti per gli eventi dalla stessa programmati.
Inoltre, rimane dubbio il momento di perfezionamento del negozio giuridico e, dunque, da quando il rapporto tra le parti avrebbe avuto inizio oltre che la sua durata.
Infatti, per un verso la deduce che il contratto di servizi è stato stipulato “in occasione Parte_1
della stagione 2014” (cfr. atto di citazione pag. 1), e per altro verso, invece, eccepisce di non aver potuto dare esecuzione agli eventi programmati oltre la stagione 2014.
In base a quanto dedotto rimane controverso il tenore del rapporto contrattuale tra le parti -così come inteso dall'attrice-, atteso che dalla documentazione in atti non si rilevano elementi idonei a supportare la tesi secondo cui il convenuto si è impegnato -in modo duraturo e continuativo- a riservare l'utilizzo esclusivo della per l'esecuzione di eventi organizzati dall'attrice con terzi soggetti. Controparte_2
Si aggiunga che dai contratti stipulati dalla con soggetti terzi estranei al presente giudizio, Parte_1
prodotti in atti, oltre a non derivare alcun vincolo contrattuale per il convenuto -essendo stati stipulati in nome e nell'interesse della non è desumibile il contenuto di eventuali accordi sottesi Parte_1
tra la e la ditta individuale ” e, dunque, un formale impegno di Parte_1 Controparte_2
quest'ultima a garantirne l'esecuzione.
Né, d'altronde, l'invio di un listino prezzi per la stagione può costituire, in assenza di ulteriori elementi probatori, indice di sussistenza del predetto rapporto di esclusiva.
Ne discende, in assenza di prova del rapporto contrattuale inter partes, sì come inteso e rappresentato dalla parte attrice, il rigetto di ogni conseguente domanda risarcitoria, con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
(tariffa tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in ragione della tardiva costituzione del convenuto e dell'attività difensiva in concreto svolta), liquidate come in dispositivo,
pagina 4 di 5 seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 2854/2017 R.G.
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che liquida in € 4.800,00, oltre accessori di legge, iva e c.p.a. Controparte_1
Ragusa, li 31.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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